Onorevoli Senatori. – La risposta dell'Italia alla diffusione repentina dell'epidemia Covid-19 è immediata e incisiva.
Nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, l'Esecutivo si è dato tre obiettivi prioritari: proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.
È infatti unanime l'avviso che la risposta dei Governi debba essere indirizzata a frenare la crescita esponenziale del contagio e a evitare che la caduta temporanea del prodotto abbia effetti permanenti, travolgendo le attività produttive e disperdendo il capitale umano.
Il presente decreto mobilita tutte le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia.
Allo stesso tempo, adotta i provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico di questa emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.
Si passa ad illustrare i singoli articoli.
Articolo 1
L'articolo è finalizzato ad attribuire la possibilità di incrementare il valore orario delle prestazioni straordinarie svolte dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.
Articolo 2
L'articolo prevede un potenziamento strutturale degli uffici periferici del Ministero della salute nel nord Italia (uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera-USMAF, servizi assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile - SASN, uffici veterinari per gli adempimenti comunitari-UVAC e posti di ispezione frontaliera-PIF), deputati ai controlli sanitari su passeggeri e merci presso i principali porti e aeroporti del Paese.
Al riguardo, va evidenziato che l'emergenza sanitaria in atto, oltre a generare la necessità di una rapida risposta in termini di personale sanitario addetto direttamente ai controlli sanitari, ha messo in luce l'esigenza di un potenziamento strutturale delle articolazioni territoriali del Ministero della salute, anche in considerazione degli effetti del processo di globalizzazione in atto, a garanzia dell'efficacia delle operazioni di controllo su merci e alimenti e, quindi, a tutela dei traffici commerciali e della competitività del sistema economico italiano.
Non è superfluo evidenziare che gli uffici periferici del Ministero, attraverso l'espletamento delle attività rese a richiesta e utilità dei privati, come previste dalla normativa vigente, assicurano notevoli entrate all'erario.
Grazie all'aumento dei posti a bando in procedure concorsuali in corso, sarà possibile assicurare che le assunzioni del personale interessato avvengano già a partire dal mese di giugno e che sia soddisfatto, almeno in parte, il bisogno straordinario di professionalità sanitarie, cui, allo stato, si fa fronte ricorrendo all'esterno.
Articolo 3
Si prevede il potenziamento delle reti di assistenza territoriale in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica.
La diffusione del COVID-19 interessa l'intero territorio nazionale; il numero dei contagiati e dei ricoverati presso le strutture ospedaliere e, in particolare, in terapia intensiva aumenta esponenzialmente.
Al fine di preparare una risposta adeguata a un ulteriore possibile incremento del numero dei ricoverati, sulla scorta delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2010, n. 630, il Ministero della salute con circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria 1° marzo 2020, n. 2627, recante incremento della disponibilità di posti letto del Servizio sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19, ha richiesto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre, con urgenza, un piano finalizzato ad aumentare, a livello regionale, del 50 per cento il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100 per cento il numero dei posti letto nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB n. 2619 del 29 febbraio 2020.
Onde consentire l'incremento delle attività assistenziali conseguenti alle ulteriori disponibilità di posti letto, il comma 1 della presente disposizione consente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle aziende sanitarie di stipulare contratti con le strutture private accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Nel caso in cui le strutture pubbliche e quelle private accreditate individuate dal Piano regionale non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dalla menzionata circolare del Ministero della salute 1° marzo 2020, ai sensi del comma 2, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, sono autorizzate a sottoscrivere contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.
In altri termini, in considerazione del contesto emergenziale, si rinuncia, temporaneamente, ad avvalersi di strutture dotate dei più rigorosi requisiti richiesti per l'accreditamento, senza rinunciare alle garanzie assicurate da strutture che, munite dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, operano, attualmente, nel privato.
Con il comma 3 si dispone che, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione, le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le prestazioni rese sono remunerate dalle regioni richiedenti, corrispondendo, al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del presente decreto.
Il comma 4 prevede che i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le misure di cui al comma 3, cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Con tale disposizione, si intende prevenire l'insorgere di ogni potenziale pretesa, in particolare, da parte delle strutture private autorizzate, che, naturalmente, non potranno neanche rivendicare un diritto all'accreditamento.
Considerato che nelle regioni in crisi (ad esempio la Lombardia), sono state già attivate le misure previste da questo articolo per far fronte all'emergenza COVID-19, vengono fatti salvi gli accordi medio tempore stipulati dalle regioni e dalle aziende sanitarie con i soggetti accreditati in deroga ai tetti di spesa, nonché gli accordi stipulati in deroga alle disposizioni vigenti con strutture autorizzate non accreditate, al fine di incrementare la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive.
Saranno parimenti fatte salve le misure adottate, nei confronti delle strutture private, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o delle aziende sanitarie ai sensi del comma 3, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19.
Articolo 4
L'articolo introduce norme dirette a individuare, e quindi a disciplinare, delle aree sanitarie temporanee, che le regioni e le province autonome potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo.
I requisiti richiesti per l'accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
Laddove necessario si potranno effettuare opere edilizie in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. Le opere edilizie potranno essere altresì effettuate negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle strutture accreditate e autorizzate.
La previsione ha un carattere che può definirsi residuale e di chiusura del sistema delineato per l'emergenza, con la specifica norma contenuta nel comma 3.
Articolo 5
L'articolo prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, avvalendosi di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto o in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l'adeguata fornitura nel periodo di emergenza del COVID-19.
Il Commissario straordinario, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa. Tali finanziamenti potranno essere erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, come previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione.
Articolo 6
La disposizione prevede il potere del capo del Dipartimento della protezione civile di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, nonché del prefetto di provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, e le relative procedure indennitarie. Si tratta di una disposizione necessaria a garantire la disponibilità di beni, mobili e immobili, indispensabili per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
Infine, solo qualora, una volta dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio, proprio per far fronte alle esigenze di accoglienza degli stessi, si consente al prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Il parere del Dipartimento di prevenzione è necessario al fine delle verifiche di idoneità dei requisiti minimi strutturali.
Articolo 7
Con tale disposizione, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si approntano presidi sanitari straordinari anche per il Servizio sanitario militare in grado sia di fronteggiare il recente trend incrementale dei contagi sia di sostenere e supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta, in definitiva, di affrontare una situazione del tutto straordinaria, non codificata e senza precedenti, tenuta presente la ristrettissima tempistica a disposizione, approntando istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità, ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento, che consentono alla Ministero della difesa e alle Forze armate di approntare le indispensabili risposte connotate da credibilità, adeguatezza e tempestività. Ciò premesso, è fondamentale rinforzare temporaneamente, e in via eccezionale, i servizi sanitari delle Forze armate, attraverso il potenziamento delle risorse umane e strumentali. In particolare, è stata stimata la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l'arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la ripartizione in categorie per il personale militare prevista dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, a tale personale sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico indicati per i pari grado in servizio permanente. Ciò in analogia a quanto disposto per altre fattispecie di servizio temporaneo, tuttavia non utilizzabili nella situazione contingente a causa della ristrettezza dei tempi (articoli 937, comma 2, 988 e 1799, del citato codice dell'ordinamento militare).
Le predisposte procedure per l'arruolamento, per quanto semplificate, rispondono all'obiettivo di garantire, in una tempistica adeguata e comunque entro il prossimo mese di aprile, la selezione delle migliori professionalità possibili, attraverso i giudizi formulati dalle commissioni di avanzamento dell'Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità. Si tratta, in particolare, dell'analoga procedura utilizzata per la costituzione della cosiddetta « riserva selezionata », la cui disciplina discende dagli articoli 674, comma 5, e 987, del citato codice dell'ordinamento militare, per l'acquisizione di particolari e pregiate professionalità di cui le Forze armate risultano carenti per lo svolgimento delle attività operative prevalentemente all'estero.
Per la medesima finalità è altresì autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del citato codice dell'ordinamento militare.
Articolo 8
Nell'ambito delle misure approntate per affrontare la situazione emergenziale in atto connessa alla diffusione esponenziale del COVID-19, la disposizione è volta ad autorizzare il Ministero della difesa, per la durata dell'emergenza e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Tale autorizzazione risponde alle necessità di far fronte all'incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test patogeni rari, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale.
Il procedimento per il conferimento dei citati incarichi è analogo a quello già disciplinato dall'articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in riferimento alle misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale.
Parimenti, la disposizione prevede che le attività professionali svolte nell'ambito dell'incarico costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali future per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.
Articolo 9
Con tale norma si adottano misure per fronteggiare lo stato di diffusione del virus COVID-19, che richiede un potenziamento della sanità militare quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo. Il potenziamento richiede una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione delle strutture sanitarie dedicate e all'acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l'emergenza.
Il materiale di seguito elencato è necessario per supportare l'esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione di pazienti in alto biocontenimento su tutto il territorio nazionale. In particolare, sono necessari:
l'acquisizione di due ospedali campali con le relative attrezzature, in grado di garantire le attività di terapia intensiva;
l'acquisizione di 6 ambulanze per il trasporto di pazienti in assetto di biocontenimento;
l'acquisizione di 3 camere isolate campali a pressione negativa e sistemi di trasporto isolati;
l'acquisizione straordinaria di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario;
l'acquisizione straordinaria di farmaci per assistenza e terapia di supporto;
il potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare « Celio » di Roma.
Scopo della disposizione è, pertanto, l'aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia in strutture sanitarie militari esistenti che in strutture campali a ciò destinate. Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia, nonché farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati.
Relativamente al comma 2, per la produzione e l'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, tra cui disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del Ministero della salute, come previsto e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.
Il Ministero della salute, con decreto 27 dicembre 2012, ha disciplinato le ipotesi in cui lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM) può essere autorizzato a produrre materie prime farmaceutiche, antidoti e altri medicinali per finalità di protezione e trattamento sanitario, in caso di particolari emergenze.
Considerata la difficoltà di approvvigionamento di disinfettanti da impiegarsi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ravvisandosi l'opportunità di avvalersi dello SCFM quale risorsa fondamentale nella specifica materia, come già avvenuto in occasione delle misure emergenziali adottate in occasione del dilagare dell'influenza A(H1N1) (cosiddetta influenza suina), con la presente disposizione si autorizza lo SCFM alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, per oltre 35.000 litri.
Articolo 10
Con tale disposizione si consente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata non superiore a sei mesi, un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici.
Articolo 11
L'articolo prevede che, per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000. Per le medesime finalità l'Istituto è autorizzato ad assumere 50 unità di personale a tempo determinato, per il triennio 2020-2022.
Articolo 12
Si propone, quale ulteriore misura volta a far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e a garantire i livelli essenziali di assistenza, la possibilità di trattenere in servizio il personale del Servizio sanitario nazionale che avrebbe i requisiti per il collocamento in quiescenza, solo nell'eventualità in cui non sia possibile diversamente procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. Considerato che si potrà ricorrere al trattenimento in servizio solo quando non sia possibile procedere diversamente al reclutamento, la disposizione dovrebbe essere neutra dal punto di vista finanziario.
Al comma 2, ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, si prevede la possibilità di trattenere in servizio il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.
Articolo 13
La disposizione è finalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Con tale deroga, prevista soltanto per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si intende fornire alle regioni e alle province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario. A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto-legge.
Articolo 14
In considerazione dell'emergenza in atto, si propone di inserire una disposizione dal tenore analogo a quella di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, anche a coloro che lavorano nei settori delle imprese indispensabili alla produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici. A tali lavoratori, non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 15
La norma in esame è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell'emergenza, la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore, gli importatori e coloro che le immettono in commercio autocertifichino sotto la propria responsabilità che la produzione e il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.
La norma continua prevedendo che l'ISS intervenga comunque nel processo valutativo entro tre giorni dall'acquisizione dell'autocertificazione da parte del produttore.
Articolo 16
La proposta normativa in esame muove dalla necessità di contenere il diffondersi del virus COVID-19, con specifico riguardo alla tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell'esercizio della loro attività. Allo scopo, la norma consente, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, la possibilità che vengano utilizzati quali dispositivi di protezione di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso, come è noto, risulta già disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
La proposta normativa, al comma 2, è finalizzata a consentire sull'intero territorio nazionale, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, come misura di protezione individuale, l'uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.
Articolo 17
Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie derivanti dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, la presente proposta normativa individua misure per semplificare la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché in materia di uso compassionevole dei farmaci, per pazienti affetti da COVID-19.
La disposizione si riferisce alle sperimentazioni cliniche e all'uso compassionevole di farmaci per pazienti affetti da COVID-19, i cui protocolli di studio sono valutati dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che ne dà informazione anche al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Si prevede, inoltre, che il Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani », per la durata dello stato di emergenza sanitaria, divenga il Comitato etico unico nazionale per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici per pazienti affetti da COVID-19, nonché per gli usi terapeutici cosiddetti compassionevoli. Il Comitato etico unico nazionale acquisisce tutte le proposte di sperimentazione sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché le richieste di uso compassionevole degli stessi farmaci, esprimendo un parere unico valevole su tutto il territorio nazionale da comunicare ai comitati etici territoriali di afferenza delle singole strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie interessate. Ai fini dell'espressione del parere, il Comitato si avvale della valutazione della CTS dell'AIFA.
È previsto inoltre che l'AIFA pubblichi sul proprio sito il parere del Comitato unico nazionale e che, ai fini della semplificazione e della razionalizzazione dei tempi, pubblichi anche una circolare per semplificare la modalità di acquisizione dei dati e le di adesione agli studi.
Articolo 18
Reca le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui agli articoli precedenti.
Articolo 19
La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Sono poi previste procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Sono stabiliti, inoltre, termini per la presentazione della domanda. Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS.) I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Articolo 20
La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario ai sensi dell'articolo 19, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa vigente.
Articolo 21
Analogamente a quanto disposto dall'articolo 20, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la norma introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19, anche in questo caso dispensandoli dal versamento dei contributi addizionali ed escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata.
Articolo 22
Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, le regioni e le province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Sono stabilite, inoltre, le modalità di concessione del trattamento ed è previsto un monitoraggio da parte dell'INPS.
Articolo 23
La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a dodici anni, di uno specifico congedo, riconosciuto a entrambi i genitori per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
Articolo 24
La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.
Al personale sanitario tale beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
Articolo 25
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico è riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e della relativa indennità di cui all'articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Il comma 3 estende al personale sanitario e ai ricercatori universitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19, la possibilità di optare, in alternativa agli speciali congedi, per il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori di dodici anni, previsto dall'articolo 23, comma 8, per i lavoratori del settore privato, elevandone il relativo importo a 1.000 euro.
Articolo 26
Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.
Articolo 27
È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.
Articolo 28
La norma riconosce un'indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Articolo 29
È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.
Articolo 30
È prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.
Articolo 31
La norma stabilisce la non cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38.
Articolo 32
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.
Articolo 33
Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020, mentre, per le domande presentate oltre il termine ordinario, viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono ampliati, altresì, di trenta giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Articolo 34
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.
Articolo 35
I commi 1 e 2 della disposizione prevedono il differimento di una serie di termini al fine di prevenire gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate sulla funzionalità degli enti del Terzo settore che impediscono l'organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti medesimi.
La previsione di cui al comma 3 risponde alla medesima finalità relativamente all'approvazione dei bilanci delle organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con riferimento a quelle per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 e che siano conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione. Considerando che lo stato di emergenza di cui alla sopra citata deliberazione ha la durata di sei mesi, la disposizione concede agli enti un congruo termine per il completamento dell'adempimento in questione successivamente alla conclusione del periodo emergenziale.
Articolo 36
La disposizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede una serie di deroghe in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Essi, infatti, in deroga alla normativa vigente possono:
a) acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che l'immediata regolarizzazione del citato mandato, ai sensi della normativa vigente, deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
b) approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;
c) entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
Articolo 37
La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, termini che riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.
Articolo 38
La norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.
Articolo 39
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
Articolo 40
Considerate le misure adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e la raccomandazione, contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera a, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, con riferimento alle aree del Paese più colpite dalla diffusione del virus, di « evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute » e, all'articolo 3, comma 1, lettera c), con riferimento all'intero territorio nazionale, di « limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari », e considerato altresì che col decreto del Presidente del Consiglio di ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale le misure di contrasto e prevenzione già disposte per le aree del Paese più colpite col citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, si rende necessario limitare gli spostamenti non indispensabili delle persone. In proposito, l'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede che il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del reddito di cittadinanza non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, ai fini della convocazione, entro gli stessi termini, presso i servizi per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei comuni, per la sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale richiesti ai beneficiari della misura non altrimenti esentati. La convocazione presso i servizi sociali ovvero presso i servizi per il lavoro genererebbe nelle attuali condizioni esigenze di spostamento e afflussi di personale presso i servizi pubblici che possono essere evitati con la sospensione dei termini previsti dall'articolo 4. L'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019 prevede, al comma 2, la scelta da parte del beneficiario dell'assegno di ricollocazione, entro trenta giorni dal riconoscimento dello stesso, a pena di decadenza dal beneficio, del soggetto erogatore e l'inizio del programma di ricerca intensiva. Considerata la limitazione degli spostamenti e le altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, risulta di difficile attuazione la partecipazione e l'avvio a programmi di politica attiva anche in considerazione della sospensione delle attività prevista dallo stesso decreto. Analoghe motivazioni valgono per le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i percettori di NASPI e DIS-COLL nonché per i beneficiari di integrazioni salariali di cui all'articolo 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Al termine del periodo di validità delle misure emergenziali, gli obblighi e i termini per la convocazione ai fini della sottoscrizione dei patti verrebbero ripristinati, non dovendosi contare, a tali fini, i giorni di sospensione e fermo restando il riconoscimento del beneficio anche per il periodo di sospensione dei termini. Per le medesime ragioni di opportunità sono sospesi anche gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 1999, n. 68), le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici (legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento nell'ambito del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), così come richiesto in sede di Conferenza Stato-regioni in data 12 marzo 2020.
Articolo 41
La norma prevede la sospensione dell'attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione.
Articolo 42
Il comma 1 dell'articolo 42 prevede la sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste da produrre all'INAIL per l'accesso alle prestazioni erogate dall'istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite.
Il comma 2, relativo alla tutela infortunistica dell'INAIL, ha una portata chiarificatrice in ordine ad alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.
In particolare, il primo periodo stabilisce che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'INAIL, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. La tutela assicurativa INAIL, di norma spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative, opera infatti anche nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro. Si chiariscono, inoltre, gli ambiti della tutela assicurativa, anche in considerazione delle misure di profilassi adottate dalle autorità sanitarie per la emergenza da infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2). È previsto che le prestazioni INAIL si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro.
La precisazione è utile anche al fine di evitare incertezze o sovrapposizioni in presenza di altri interventi di sostegno previsti per i periodi di astensione dal lavoro in questione a favore dei soggetti posti in sorveglianza sanitaria per i quali il contagio da occasione di lavoro non sia accertato, circostanza quest'ultima che esclude la possibilità di intervento della tutela assicurativa INAIL.
L'ultimo periodo dell'articolo in esame, nel precisare che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell'INAIL, dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, di cui agli articoli 19 e seguenti, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione delle nuove tariffe dei premi INAIL e le relative modalità di applicazione. Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro pubblico o privato, l'eventuale aggravio di premio assicurativo derivante da un'oscillazione in malus scaturita dall'incremento dell'incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2), non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio. Pertanto, in analogia a come l'istituto opera per altre tipologie di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, come ad esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame non fanno parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di « caricamento » indiretto sul tasso medio nazionale.
Articolo 43
La norma prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.
Il comma 2, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL, prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
Articolo 44
La disposizione, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato « Fondo per il reddito di ultima istanza », volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 45
La disposizione si rende necessaria per evitare che il personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale sia chiamato a operare per ragioni indifferibili sprovvisto del rinnovo delle relative autorizzazioni tecniche.
Infatti, le disposizioni straordinarie adottate per l'emergenza epidemiologica impediscono lo svolgimento di quelle attività formative che necessariamente non possono essere erogate a distanza, come è il caso dei moduli di aggiornamento pratico.
Rimane fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare ugualmente la formazione teorica, in modalità a distanza.
Articolo 46
La norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è precluso per sessanta giorni l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. È previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Articolo 47
Il comma 1 stabilisce le condizioni di operatività delle strutture, pubbliche o private, accreditate presso il SSN, che erogano prestazioni per persone con disabilità. Per tutti i centri che erogano prestazioni socio-assistenziali, educative, socio-formative, sanitarie e socio-sanitarie (si è adottata una definizione ampia in considerazione della varia casistica di tali centri, spesso differenziati in base alla linea di finanziamento) si considerano prevalenti gli aspetti di prevenzione dal contagio e quindi si opta per la loro chiusura. Nel caso in cui però in tali centri siano previste prestazioni di tipo sanitario, non differibili, per persone con disabilità con alta necessità di sostegno, le stesse possono essere fornite con modalità e a condizione che siano rispettate le misure di contenimento e di distanziamento sociale prescritte. Quale disposizione di chiusura, e tenuto conto della possibilità che già alcune persone con disabilità abbiano spontaneamente rinunciato alla frequenza, l'ultimo periodo prevede la deroga a qualsiasi norma, disposizione o direttiva che preveda, in caso di assenza volontaria dalle attività di tali centri, la perdita del diritto di frequenza, stabilendo che per tutta la durata dello stato di emergenza, anche retroattivamente, le assenze non siano conteggiate e non costituiscono motivo di perdita del diritto di frequenza.
Ugualmente al fine di rafforzare la tutela del lavoratore che sia genitore convivente di una persona con disabilità, il comma 2 prevede che l'assenza dal posto di lavoro non possa costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri.
Articolo 48
La disposizione prevede che nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori. Dette prestazioni sono retribuite ai gestori privati convenzionati con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard; la corresponsione della restante quota è subordinata alla verifica del mantenimento delle strutture attualmente interdette.
Tali pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia.
Articolo 49
In relazione all'emergenza epidemiologica, si propongono ulteriori interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), integrativi della previsione dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 9 del 2020, che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), improntata a un'ottica sistemica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.
In particolare, si prevede al comma 1, per un arco di tempo limitato:
a) la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo, ove previste. Dette commissioni vengono, infatti, tradizionalmente ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario e la loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito per l'impresa;
b) l'innalzamento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo. Ai sensi della disciplina dell'Unione europea, l'operatività del nuovo limita è comunque subordinata all'adeguamento del metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) a suo tempo notificato alla Commissione europea;
c) l'innalzamento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;
d) l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10 per cento del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio), consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario;
e) il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell'80 per cento la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l'impiego delle risorse comunitarie dei fondi strutturali;
f) l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza Coronavirus;
g) l'esclusione del modulo « andamentale » ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
h) l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
j) la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall'epidemia. La crescita del portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le sezioni speciali delle regioni, delle amministrazioni e della Cassa depositi e prestiti e i confidi;
k) l'avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul micro-credito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;
l) possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento. Come già detto, infatti, l'integrazione con le sezioni speciali (regionali e nazionali) consente di portare all'80 per cento la garanzia diretta e al 90 per cento la riassicurazione su tutte le operazioni.
m) a sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.
Il comma 2, invece, ha carattere strutturale ed è volto a estendere, anche a soggetti privati, la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI attraverso sezioni speciali (oggi riconosciuta a banche, regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della società di servizi asscurativi per il commercio estero - SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 3 estende e rende strutturale l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018), compresi i portafogli di minibond.
Il comma 4 prevede la garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo PMI anche per gli enti di microcredito (che siano PMI), affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza valutazione).
Il comma 5 eleva a 40.000 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito, con aggiornamento del relativo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
Il comma 6 prevede un meccanismo di adeguamento delle percentuali massime di garanzia per l'ipotesi che il previsto Temporary Framework Covid 19 europeo consenta di incrementarle oltre l'attuale limite dell'80 per cento.
Il comma 7 rifinanzia, per i fini di cui al comma 1, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il comma 8 prevede di estendere anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all'ISMEA per tali misure di garanzia.
Il comma 9 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90 per cento a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese.
Il comma 10 contiene la copertura finanziaria dell'intervento.
Articolo 50
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), modificano la disciplina indicata all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di indennizzo per gli azionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), modificano la disciplina indicata all'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di indennizzo per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.
In considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per l'erogazione degli indennizzi, e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, le disposizioni di cui al comma 2 modificano l'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è prorogato al 18 giugno 2020.
Articolo 51
Scopo della norma è prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (TUB) in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo. Nel luglio scorso è stato infatti istituito (ed è operativo a tutti gli effetti) l'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.
Contenere tali costi è possibile senza alcun onere per il bilancio dello Stato, agendo su due leve che corrispondo ai due commi della proposta normativa:
consentendo ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica) in misura pari agli importi corrisposti all'organismo che li vigila;
esplicitando che la natura giuridica di tale organismo è la medesima di quello (concepito contestualmente) degli agenti e mediatori creditizi, sicché risultano applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle (ben più onerose) in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.
I commi 1 e 2 comma dell'articolo 112-bis del TUB prevedono che « 1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ((...)), con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo. 2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2 ».
Ai sensi del comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: « I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato ». I fondi interconsortili, hanno natura privatistica e funzioni di carattere privatistico (riassicurano e prestano servizi ai confidi aderenti).
La possibilità per i confidi ex articolo 112 TUB di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell'Organismo che ha una funzione pubblica dai contributi per i fondi interconsortili appare un intervento particolarmente proporzionato all'attuale situazione.
Tra le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, « Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi » vi è la previsione di tre Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo (e, se del caso, di sanzione, inclusa la cancellazione) nei confronti dei soggetti, operanti nel settore finanziario, tenuti all'iscrizione.
Alla luce della predetta riforma del 2010, il TUB, per come riformato e vigente, prevede:
all'articolo 113, un Organismo preposto alla tenuta dell'elenco riservato agli operatori che, in deroga all'articolo 106, comma 1, esercitano l'attività di microcredito. Per consentire la costituzione di tale Organismo, al momento, si è in attesa della iscrizione di un numero di operatori sufficiente (nelle more l'elenco è tenuto dalla Banca d'Italia);
all'articolo 112-bis, un Organismo preposto alla tenuta dell'elenco dei confidi – enti mutualistici che facilitano i rapporti di credito delle piccole e medie imprese fornendogli garanzie a fronte dei finanziamenti bancari – con volume di attività minore di euro 150 milioni. Tale Organismo, disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, è stato costituito il 18 luglio 2019. Esso è tenuto a operare in ossequio allo statuto e al relativo regolamento approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 agosto 2019;
all'articolo 128 undecies, un Organismo preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che è stato il primo ad essere costituito e opera regolarmente da diversi anni.
I tre Organismi, concepiti contestualmente, presentano evidenti affinità, a partire dalla personalità giuridica di diritto privato e da un sistema di finanziamento basato sui contributi versati dagli stessi soggetti tenuti all'iscrizione negli elenchi. Tuttavia, quando l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del TUB si accingeva a divenire operativo, l'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (il cosiddetto « secondo correttivo ») ha modificato l'articolo 20 del decreto legislativo 141 del 2010, introducendo il comma 3-bis, il quale stabilisce che « L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E’ in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego ».
La ratio di tale norma è chiaramente individuabile nella meritevole esigenza di contenere tempi e costi per l'operatività di un soggetto che svolge funzioni di interesse pubblico ma la cui natura giuridica è privata e i cui costi non gravano sullo Stato bensì, come già evidenziato, sui soggetti tenuti all'iscrizione (che, poi, li ribaltano sulla clientela, costituita per lo più da soggetti esposti al rischio di razionamento del credito).
Tali esigenze sono perfettamente identiche anche per gli altri due Organismi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, considerato che il neocostituito Organismo per i confidi minori si va strutturando e ha preso a esercitare le proprie funzioni, si ritiene opportuno restituire l'originaria organicità alla materia e, quindi, superare le incertezze sulla possibile natura speciale (a vantaggio del solo Organismo ex articolo 128 undecies) del comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Articolo 52
La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), è stata recentemente modificata dalla direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, insieme a una organica riforma dei regolamenti dell'Unione europea, che hanno istituito le autorità europee di vigilanza nel settore finanziario (EBA, EIOPA e ESMA).
L'articolo 4 della nuova direttiva, recante i termini per il recepimento, al paragrafo 3, secondo periodo, prevede che: « Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 2, punto 1), entro 6 mesi e un giorno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva ». Si tratta di misure concernenti l'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio in relazione al calcolo delle riserve tecniche. L'aggiustamento per la volatilità è una misura utilizzata largamente dalle imprese assicurative italiane al fine di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci (generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio) e garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine a un prezzo accessibile.
La modifica consiste nell'abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, modifica necessaria allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale. Si è pertanto intervenuti sull'articolo 36-septies, comma 9, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo che la modifica abbia effetto a decorrere dall'esercizio 2019, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36-octies, ossia fatta salva l'adozione da parte dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) delle misure tecniche e dell’endorsement delle stesse da parte della Commissione europea mediante proprio regolamento di esecuzione per rendere concretamente applicabile l'aggiustamento per la volatilità.
Al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019 è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea. Del resto, la disposizione in questione non contiene opzioni o discrezionalità di sorta e quindi è possibile il suo recepimento mediante una immediata modifica del citato codice delle assicurazioni private.
Articolo 53
Per mitigare le ripercussioni negative ai settori interessati dall'impatto dall'emergenza sanitaria in atto, è opportuno prevedere per il 2020 alcune misure di sostegno del credito all'esportazione, anche in coerenza con quanto emerso in occasione della presentazione del Piano straordinario per il Made in Italy nel corrente mese di marzo.
L'intervento normativo disciplina la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane.
Più in particolare, la disposizione è intesa ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetto « riassicurazione MEF-SACE »), permettendo, in tal modo, il definitivo perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l'economia italiana e il mantenimento dei livelli di occupazione in questo particolare frangente.
La disposizione precisa i limiti e le condizioni di riassicurazione da parte dello Stato in merito alle predette operazioni, nel rispetto dei principi generali che regolano la materia a legislazione vigente.
Articolo 54
Il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, (istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da Consap S.p.A.) consente, ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
La disciplina attuativa del Fondo è stata adottata con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010 n. 132, come modificato e integrato dal decreto del medesimo Ministro 22 febbraio 2013, n. 37.
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.
Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, (articolo 26) sempre in relazione all'emergenza Coronavirus, ha esteso l'intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell'epidemia da Coronavirus è plausibile ritenere che molte « partite IVA » si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale.
Al fine di offrire un sollievo immediato a tali soggetti in difficoltà la norma di cui al comma 1 si propone di ammetterli, a fronte di un calo apprezzabile del fatturato, ai benefici del Fondo.
Allo stesso tempo, tenuto conto del gap temporale che strutturalmente presenta l'ISEE nel registrare i cali di reddito si è ritenuto, nell'eccezionalità della situazione, di escluderlo dai requisiti per l'accesso al Fondo.
Il comma 2 è volto a fare chiarezza sugli oneri a carico del Fondo (e quindi dell'erario). La previsione originaria, infatti, rimetteva al Fondo il pagamento della quota interessi maturata nel periodo di sospensione, ma « al netto della componente di spread » fissata da ciascuna banca. Nel periodo più recente Euribor e IRS sono in territorio negativo; ne risulta una equivocità/inutilità della previsione.
In questo senso la norma chiarisce che il Fondo riconosce alla banca la metà della quota interessi.
Il comma 4 consente di dare rapida emanazione alla disciplina di attuazione.
Articolo 55
La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che, a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.
Più in particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:
i) perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.
Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ai soli fini della relativa applicazione, non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile.
Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, il comma 5 stabilisce che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Inoltre il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, nel comma 1 viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso tempo, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Ciò comporta, per fare un esempio, che se una società cede crediti per 1 miliardo di euro, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 milioni di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24 per cento – a 48 milioni di euro.
La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.
La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa che il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti.
A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d'imposta l'eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame.
I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o ceduti secondo le procedure dell'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. L'esercizio dell'opzione comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
Articolo 56
La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia (comma 1). La finalità della moratoria è quella di evitare che, un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.
Il comma 2 dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:
a) le linee di credito accordate « sino a revoca » e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.
La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19 (comma 3). Il comma 4 stabilisce inoltre che la disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come « deteriorato » ai sensi della disciplina rilevante.
Il comma 5 dispone che la moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia.
La moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (cosiddette « concessioni », secondo la terminologia anche in uso nelle discipline di settore) in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento.
Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, è necessario prevedere una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate.
A tal fine, il comma 6 stabilisce che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell'epidemia causata dal Coronavirus e in linea con le previsioni di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (« il Fondo »). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito.
La garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale e dal grave turbamento dell'economia costituito dall'epidemia e limita pertanto l'azzardo morale, e si estende a una quota degli importi così determinati:
a) su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;
b) su un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;
c) su un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese.
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l'attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all'ente incentivante.
Infine, con i commi da 7 a 11, si disciplinano modalità e termini in base ai quali la garanzia viene in essere e può essere escussa, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.
Articolo 57
La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In estrema sintesi, la disposizione consente:
i) alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
ii) a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
iii) allo Stato, di concedere « controgaranzie » fino ad un massimo dell'80 per cento delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.
L'attuazione in termini operativi della disposizione – sul fronte dei finanziamenti concretamente garantibili – potrà essere variamente modulata a seconda delle esigenze delle imprese colpite dall'emergenza e del sistema bancario (ad esempio, CDP potrà concedere garanzie su portafogli di finanziamenti bancari, anche di prima perdita – cosiddetto « first loss » – ovvero, eventualmente, garanzie su singoli finanziamenti assunti dalle banche – cosiddetto « loan by loan »).
In particolare, l'operatività di portafoglio interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti e copre porzioni del portafoglio stesso caratterizzate da differenti livelli di rischio. Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati fino a una quota massima percentuale predefinita (cosiddetto « cap massimo alle perdite »). In caso di prima perdita pari ad esempio al 10 per cento del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l'ammontare del portafoglio di finanziamenti è almeno di venti euro). Nel caso di specie, con una dotazione del fondo MEF pari a 500 milioni di euro, si garantirebbero portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi di euro. Si segnala, peraltro, che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la cosiddetto « supervisory formula » sulla tranche senior: in forza di tale formula, le banche applicano una percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15 per cento anziché, tipicamente, al 75/100 per cento. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale.
Nei limiti previsti dal cap massimo alle perdite, con un finanziamento bancario pari a 100 euro, la Cassa depositi e prestiti (CDP) potrà assumere sino all'80 per cento del rischio e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) potrà assumere sino all'80 per cento del rischio CDP. In altre parole, il rischio residuo per il MEF sarebbe pari al 64 per cento, quello CDP al 16 per cento, quello della banca pari al 20 per cento. Tale meccanismo consente di eliminare fenomeni di moral hazard in quanto i soggetti interessati assumerebbero tutti quota parte del rischio.
Lo strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) in quanto, tra l'altro:
assume un ambito soggettivo ben più ampio. Mentre il Fondo PMI opera solo a beneficio di PMI (imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea quali, ad esempio, le cosiddetto « imprese Mid-Cap » (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3.000 unità);
assume un ambito oggettivo più ampio: il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare su portafogli già esistenti, differenziandosi così dall'operatività del Fondo che, invece, opera garantendo unicamente nuovi portafogli (cosiddetto « portafogli di nuova originazione »;
non assorbe in alcun modo il regime « de minimis »: il meccanismo del Fondo di garanzia PMI si inquadra nell'ambito del regime « de minimis », per cui le imprese possono ottenere i benefici del Fondo solo entro i limiti della normativa europea (Equivalente Sovvenzione Lorda pari a 200.000 euro in 3 anni). Il meccanismo di cui alla proposta normativa, invece, non assorbe in alcun modo il predetto limite « de minimis ».
I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il decreto ministeriale attuativo potrà meglio definire i rispettivi ambiti applicativi.
Più in particolare, la disposizione prevede:
che le esposizioni (anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato in relazione all'emergenza epidemiologica possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;
che la garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP a prima domanda, è onerosa, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea;
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si stabiliscano le modalità attuative della disposizione, ivi inclusi i settori in cui le imprese beneficiarie operano, ulteriori rispetto a quelli identificati dalla proposta normativa. La percentuale della garanzia non può eccedere l'80 per cento dell'esposizione di CDP. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è assicurata comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo di garanzia PMI);
che, a copertura delle garanzie dello Stato, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.
Articolo 58
La disposizione prevede la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, (fondo 394 gestito da Simest SpA) e diretti al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese esportatrici. La misura riguarda 1457 imprese, in tutti i settori.
Articolo 59
La modifica si rende necessaria in considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, al fine di agevolare, rispetto alle richieste di fornitori esteri che in altra modalità non sarebbero disposti a reperire sul mercato forniture essenziali da parte di regioni, Protezione civile e suoi soggetti attuatori che, al momento, non riescono a operare sul mercato estero senza che venga prestata idonea garanzia in loro favore, nei confronti di soggetti terzi esteri. In tal senso appare necessaria l'integrazione del decreto legislativo nella parte in cui individua le funzioni della SACE S.p.A.
Articolo 60
La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.
Articolo 61
Il vigente articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
La norma in esame, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 a ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere ed eventi,
Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre il comma 3 prevede nei confronti dei medesimi soggetti la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
Il comma 4 prevede che, alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi ai sensi dei commi precedenti e dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 9 del 2020 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi – oltre che in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, come previsto dal comma 2 del predetto articolo 8 – anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Infine, il comma 5 disciplina la sospensione per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), stabilendo che le stesse possono non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.
Articolo 62
La norma contiene misure di sostegno per i contribuenti, correlate alle misure introdotte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consistenti nella sospensione dei termini per gli adempimenti e di taluni versamenti.
Più in particolare, al comma 1 si prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, rimanendo ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
Per quanto riguarda i versamenti, la disposizione stabilisce, al comma 2, specifiche previsioni per sostenere i titolari di partita IVA di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno determinato maggiore incidenza sulla liquidità. Ai suddetti soggetti è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, relativi all'imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Il comma 3 estende la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 2, anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori ai 2 milioni di euro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province più colpite, che in data 14 marzo presentavano un rapporto tra casi totali Covid-19 e popolazione superiore a 200 per 100.000 abitanti.
Il comma 4 dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta « zona rossa » restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
Il comma 5 disciplina la ripresa della riscossione, prevedendo che i versamenti sospesi, ai sensi dei commi 2 e 3, e del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Il comma 6 prevede che gli adempimenti sospesi siano effettuati entro il 30 giugno 2020.
Infine, il comma 7 dispone in favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il non assoggettamento alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché a quelle previste a titolo d'imposta e a titolo d'acconto dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Articolo 63
L'articolo prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.
Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Articolo 64
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, il comma 1 della disposizione introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo del credito d'imposta di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Il comma 2 rinvia le disposizioni di attuazione del credito d'imposta a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.
Articolo 65
La disposizione in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19.
In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2020, n. 64, recante ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Articolo 66
La norma è finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.
Il comma 1 prevede che per le predette erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.
Il comma 2 – perseguendo le medesime finalità – estende alle predette erogazioni liberali le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.
Articolo 67
L'articolo sospende, coerentemente con la disposizione di carattere generale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
In particolare, per quanto riguarda l'attività di consulenza, il comma 1, secondo periodo, della disposizione in esame, prevede la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate a norma dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
Inoltre, in relazione alle medesime istanze di interpello, il comma 2 stabilisce che – laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione – i termini per la risposta, così come il termine previsto dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2015 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Infine, in considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
Sono, altresì, sospese le attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile, nonché 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La disposizione non si applica nei casi di indifferibilità e urgenza.
L'articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Articolo 68
L'articolo 68, al comma 1, prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. E’ prevista l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Il comma 3, infine, contempla, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta « rottamazione-ter » (articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, articolo 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto « saldo e stralcio » (articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1.
Il comma 4 prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (cfr. articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1999, n.112), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Ciò, tenuto conto:
della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
dell'esigenza di evitare che l'approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell'assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.
Articolo 69
I decreti del Presidente del Consiglio di ministri, adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all'emergenza Coronavirus sul territorio nazionale, hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull'intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e, parzialmente dei bar e altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento (AWP) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del medesimo testo unico, rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio (che riguarda naturalmente anche gli operatori del gioco) e che impedisce materialmente il prelievo del contante dagli apparecchi medesimi.
La sospensione dei termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) di cui al comma 1 dell'articolo in oggetto e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all'intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all'emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.
Il comma 2 stabilisce che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività, disposti in relazione all'emergenza sanitaria in atto.
Il comma 3 proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.
Articolo 70
La disposizione reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del « Coronavirus », alla cosiddetta Brexit, nonché dell'azione di contrasto alle frodi in materia di accisa nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell'attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e di nuove imposizioni (bevande edulcorate, imposta sui prodotti accessori dei tabacchi da fumo, plastic tax) e in ambito doganale.
La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (articolo 9, comma 2-bis¸ del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, da ultimo, articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75). Ci si riferisce in particolare alle risorse variabili accertate e trasferite con decreto del Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Si tratta di importi consistenti che solo le agenzie fiscali si trovano a non poter utilizzare per intero. E si tratta, in larga prevalenza, di somme derivanti dall'attività di controllo tributario svolta proprio dal personale delle agenzie fiscali. A partire dall'anno 2012, delle somme trasferite a tale titolo per un importo medio annuo di 40 milioni di euro circa, oltre la metà sono rimaste inutilizzabili tanto da arrivare nel 2017 a disporre di un importo non attribuito al personale di circa 124 milioni di euro relativi agli ultimi sei anni.
In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell'attività svolta dall'Agenzia. La misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate. L'incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate a tutto il personale. Le somme in questione deriverebbero da maggiori finanziamenti.
Articolo 71
L'articolo prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall'articolo 36 possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.
TITOLO V
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Capo I
ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE
DALLA DIFFUSIONE DEL CIV-19
Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)
Il comma 1 istituisce il Fondo per la promozione integrata da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, attraverso la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nonché attraverso il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni. Inoltre, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è costituita una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del citato decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n.394 del 1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni.
Il comma 2 prevede alcune disposizioni temporanee necessarie a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti di cui al comma 1 e di quelli afferenti al piano straordinario per la promozione del made in Italy di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.
Il comma 3 conferma che gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alle linee guida strategiche per l'internazionalizzazione delle imprese dettate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
Al comma 1 si consente, temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e della città metropolitane e degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di svolgimento, evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19.
La disposizione lascia ampia autonomia all'ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza, con atto del presidente del consiglio (ove previsto dalla vigente normativa) o del sindaco, che fissi criteri volti ad assicurarne la regolarità e la trasparenza, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti, assicurazione della regolarità dello svolgimento delle sedute, garanzia dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adeguata pubblicità delle sedute.
Il comma 2 estende la possibilità di svolgimento in videoconferenza per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, a condizione che sia garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
Il comma 3 sospende l'applicazione dei commi 9 e 55 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, stante l'impossibilità, a causa dell'emergenza epidemiologica, di convocare i sindaci in assemblea. Le modalità procedimentali previste ricalcano un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali, nonché nella prassi delle società private.
Il comma 4 estende alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni la modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Art. 74 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)
Il comma 1, per lo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, autorizza la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
Il comma 2, al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia e alle Forze armate compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia costiera, autorizza la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di cui euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo.
Il comma 3, per lo svolgimento di compiti demandati al del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.973.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.
Il comma 4 riguarda l'Amministrazione civile dell'interno, anche nella sua articolazione territoriale (prefetture - Uffici territoriali del Governo UTG), che per garantire le attività demandate ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente attualmente in servizio. Si autorizza, per un periodo di ulteriori novanta giorni, la spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per oneri di missione, per oneri sanitari, di pulizia e di igiene nonché per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile, al fine di garantire, il contenimento della diffusione dell'agente patogeno. Gli incrementi previsti sono disposti in deroga al limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di spese per missioni.
Il comma 5 autorizza la spesa complessiva, per l'anno 2020, di euro 2.081.050 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, le questure e le articolazioni territoriali del predetto Dipartimento di pubblica sicurezza e gli uffici di gabinetto-Cifra e lotta alla criminalità organizzata delle prefetture - UTG.
Il comma 6 prevede, in via straordinaria, la riduzione da due anni ad un anno del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – « Concorsi ed esami », numero 49, del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il comma 7, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, autorizza la spesa complessiva di euro 6.219.625 per l'anno 2020, di cui euro 3.434.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)
Si favorisce l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica.
Il comma 1 consente alle amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, fino al 31 dicembre 2020, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Il comma 2 dispone che gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto avviate con le modalità di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19)
Al fine di offrire immediato supporto a tutte le iniziative e misure di sviluppo del lavoro agile, di immediata diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese e, più in generale, di digitalizzazione e di innovazione tecnologica che si impongono quali misure urgenti e necessarie di contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 dispone un ulteriore contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, chiamati ad operare, sino al 31 dicembre 2020, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'attuazione delle misure di innovazione tecnologica e di digitalizzazione assunte per fronteggiare e contenere il diffondersi del Virus COVID 19.
Il comma 2 conferma la validità e l'efficacia degli incarichi, adottati, anteriormente al 30 dicembre 2019, fino alla naturale scadenza indicata nell'atto di conferimento
Gli esperti sono nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati il contingente di tali esperti, la composizione e i relativi compensi.
Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)
La disposizione prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la disinfezione dei locali, con particolare riferimento al momento della riapertura dopo la sospensione delle attività didattiche disposta in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19.
Lo stanziamento è altresì utile per l'acquisto di gel sanificante e altri materiali per la protezione e l'igiene personale.
Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
Il comma 1 prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70 per cento la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.
Il comma 2 prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 150 milioni di euro per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare il fondo opera in regime de minimis ed è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. I criteri e le modalità sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 3, atteso che le misure di contenimento per la diffusione del COVID19 hanno fortemente depresso gli acquisti di prodotti alimentari e messo a rischio la distribuzione delle derrate gratuite agli indigenti, prevede il finanziamento di 50 milioni di euro per il Fondo nazionale di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo)
Il comma 1 riconosce l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Il comma 2, in linea con la normativa dell'Unione europea e con le dichiarazioni della Direzione generale della Concorrenza della Commissione, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico, riconosce misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività.
Il comma 3, in considerazione della particolare situazione determinata per Alitalia- Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, entrambe in amministrazione straordinaria, dall'epidemia da COVID-19, prevede che sia autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.
Le modalità di costituzione della nuova società sono disciplinate rinviando allo strumento più rapido, ossia il decreto del ministro dell'economia e delle finanze, la definizione degli elementi essenziali della società, incluso l'oggetto sociale, al fine di procedere in caso di necessità con la massima speditezza.
Il comma 4 prevede altresì che il Commissario straordinario delle società di cui al comma 3 sia autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione, in modo da assicurare in modo rapido ed efficiente l'adempimento dei compiti dell'amministrazione straordinaria e l'ordinato svolgimento delle attività dei complessi aziendali.
Il comma 5 prevede che alla società di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni contenute nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Il comma 6, ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile.
Art. 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)
Lo strumento agevolativo negoziale dei contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale. Attualmente, la dotazione finanziaria disponibile è di 100 milioni di euro, assegnati dalla legge di bilancio 2020. La disposizione autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)
In considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, la disposizione interviene sul termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, fissandolo in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352
Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)
La norma è volta a stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (smart working, e-learning) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete internet o i tradizionali servizi voce e dati.
I commi 1, 2 e 3 dispongono che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche adottano misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
Il comma 4 dispone che le imprese fornitrici di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali.
Il comma 5 prevede che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico quali imprese di pubblica utilità assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
Il comma 6 dispone che l'Autorità di regolamentazione da un lato consenta che le misure vengano attivate tempestivamente rendendo le regole flessibili in situazione di emergenza; dall'altro verifichi che le iniziative stesse siano compatibili con gli obiettivi della regolamentazione e promuovano condizioni efficaci ed efficienti in una visione di sistema
Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020.
Il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso.
Si ritiene pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell'epidemia in corso, di dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020. Va conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all'articolo 2.
La disposizione qui illustrata ricomprende in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 del vigente decreto-legge n. 11 del 2020, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale.
Oltre a prorogare al 15 aprile 2020 il rinvio delle udienze, il comma 2 sostituisce il riferimento ai « procedimenti indicati al comma 1 » dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con quello ai « procedimenti civili e penali », in modo da chiarire ed estendere la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l'amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall'altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della « pendenza » del procedimento.
Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro.
Con riguardo al riferimento alla « pendenza » dei giudizi – che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l'estensione della sospensione al termine per la proposizione dell'impugnazione delle sentenze – si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.
Pertanto, il secondo periodo del comma 2 chiarisce – rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 – che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).
Il quarto periodo del comma 2, modificando l'originario impianto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, mira a risolvere i problemi interpretativi connessi al computo dei termini « a ritroso », optando per un meccanismo che – in linea generale – ricalca quello del terzo comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile, tenendo tuttavia conto del fatto che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di una udienza. Nell'evidente improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei confronti decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell'udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.
Il quinto e ultimo periodo del comma 2 chiarisce espressamente che si intendono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie nonché il termine (novanta giorni dalla data di notifica del medesimo ricorso) per la eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.
Il comma 3 ripropone, con alcune modifiche, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 11 del 2020, recanti l'elenco delle eccezioni alla regola della generalizzata sospensione dei termini e dei rinvii d'ufficio delle udienze.
In particolare sono introdotti, tra i procedimenti civili ai quali non si applica il rinvio, quelli riguardanti le « obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità ». Si tratta di locuzione ripresa dalle indicazioni dell'Unione europea e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 (articolo 1), per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari stricto sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto.
Per quanto riguarda i procedimenti penali, viene previsto che per le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure cautelari, si applica il rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza. Per tali udienze il regime applicabile ai procedimenti a carico di minorenni viene equiparato a quello dettato per i procedimenti a carico dei maggiorenni: ne consegue che, fatte salve le deroghe alla sospensione e ai rinvii di cui alla lettera b), anche per i procedimenti penali a carico di minorenni si procede senza applicare il rinvio, nei casi di cui ai numeri 2) e 3) della stessa lettera b), solo su istanza dell'interessato.
La riformulazione contenuta al comma 4, sempre in ragione delle inevitabili ricadute che sulla funzionalità degli uffici sta producendo l'aggravamento e il protrarsi della situazione emergenziale, affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
Considerato l'ampliamento del periodo di efficacia delle più drastiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a fronte dei dubbi emersi, si è ritenuto utile puntualizzare al comma 9 – rispetto al testo del decreto-legge n. 11 del 2020 – il dato (peraltro già ricavabile in via interpretativa) che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 7, opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, di cui all'articolo 308 del codice di procedura penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato.
Il comma 5 prevede che, già nel periodo di sospensione decorrente dall'8 marzo e sino al 16 aprile, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7, lettere da a) a f) e h).
I commi da 7 a 12, 16, 17, 19 e 21 ripropongono, adeguandole, disposizioni già presenti nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2020.
Ha carattere innovativo, invece, l'impianto delineato dai commi 13, 14 e 15. Essi introducono, infatti, deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti-legge n. 9 e n. 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti -legge sopraindicati.
In questo senso, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche – già previsto e disciplinato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso.
Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l'efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi.
Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto-legge n. 179 del 2012.
Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti-legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti-legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la notifica ex
lege presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore d'ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.
Un ulteriore intervento si rende necessario per prorogare le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato l'attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari (comma 18).
La disciplina del decreto-legge n. 11 del 2020 viene integrata, infine, mediante l'introduzione di una norma (comma 20) che mira a soddisfare l'esigenza di sospendere i termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione giudiziale delle controversie nel periodo di sospensione dell'attività giudiziaria disposto per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si prevede pertanto che nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita da avvocati, nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni (codici e leggi speciali) per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e proposti alla data del 9 marzo siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività ivi prevista, unitamente alla sospensione della durata massima dei procedimenti medesimi.
Il comma 21 estende l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo in esame, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Infine, il comma 22 reca, conseguentemente, norma di abrogazione espressa degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2011, n. 11.
Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)
L'articolo propone per la giustizia amministrativa il modello emergenziale delineato per la magistratura ordinaria.
In particolare, il comma 1 sospende i termini relativi ai processi amministrativi che scadono dal 8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, inclusi i procedimenti cautelari. Per tali procedimenti, se promossi o pendenti nel medesimo lasso temporale, ciascuna delle parti può chiedere di disporre misure cautelari provvisorie, fermo restando che la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio deve essere fissata in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
Il comma 2 prevede che, sino al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza pubblica che in udienza camerale, passano in decisione sulla base degli atti e i difensori sono considerati presenti a tutti gli effetti. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.
Il comma 3, analogamente a quanto disposto in materia di giustizia civile e penale, demanda ai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate l'adozione di misure organizzative – alcune delle quali indicate dal successivo comma 4 – volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari e consultivi nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19 dal Ministero della salute e dall'allegato 1 del decreto del Presidente el Consiglio d ministri dell'8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
Per quanto riguarda gli effetti prodotti dai provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4, è prevista la rimessione in termini delle parti, qualora abbiano determinato la decadenza da facoltà processuali (comma 7), e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, qualora ne sia derivato impedimento per l'esercizio di diritti (comma 8).
Il comma 9 dispone inoltre che, con riguardo ai procedimenti che sono stati rinviati per effetto delle norme sopra illustrate, non si tenga conto del periodo compreso tra l'8 marzo (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 30 giugno 2020 ai fini del computo del termine di durata ragionevole del processo previsto dalla cosiddetta legge Pinto (articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89).
I commi 5 e 6 dettano disposizioni per la celebrazione delle udienze amministrative da tenersi fino alla data del 30 giugno 2020. In primo luogo, il comma 5 prevede che dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.
Il comma 6 stabilisce che il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Il comma 10 reca una modifica all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, prevedendo che, per i giudizi introdotti con ricorsi depositati in modalità telematica, il prescritto deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi possa avvenire anche tramite l'invio a mezzo del servizio postale. L'obbligo di deposito cartaceo di copia del ricorso è in ogni caso sospeso dall'8 marzo (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) al 31 maggio 2020.
Infine, il comma 11 abroga l'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)
L'intervento normativo specifica che la sospensione dei termini applicata a tutte le funzioni della Corte dei conti si intende estesa anche alle fasi istruttorie e preprocessuali (e non soltanto a quelle collegiali) relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo.
Per il controllo preventivo di legittimità, invece, la sospensione non opera e continuano ad applicarsi i normali termini previsti dal vigente ordinamento (articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ridotti a metà nei casi previsti dal decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13), prevedendo però, per i casi di deferimento alla sede collegiale per l'eventuale ricusazione del visto, un collegio più ristretto composto dal presidente della sezione e dai sei consiglieri delegati al controllo, in grado di riunirsi ad horas anche in via telematica.
Con il comma 5, infine, si semplifica il procedimento monocratico presso la giustizia contabile, al pari di quanto già operato per la giustizia ordinaria e quella amministrativa
Per ragioni di coordinamento normativo, si riproduce il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che viene contestualmente abrogato (comma 8).
Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)
La norma si rende necessaria al fine di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.
In particolare, il comma 1, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione.
Restano, comunque, vigenti le disposizioni contenute negli articoli 24 e 32 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354), che prevedono rispettivamente il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione e l'obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del danno cagionato a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.
Il comma 2, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti, autorizza le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti e ai termini di presentazione della perizia.
Il comma 3 reca l'indicazione della copertura degli oneri finanziari.
Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del Coronavirus (COVID-2019) la norma stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico).
La disposizione, inoltre, precisa che il lavoro agile può essere applicato a ogni rapporto di lavoro subordinato. Viene precisato, inoltre, che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità smart working è effettuata anche attraverso strumenti informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti dall'amministrazione.
Si tratta di una previsione che si rende necessaria per consentire l'immediato avvio dell'istituto, tenuto conto che il repentino allargamento della platea dei destinatari del lavoro agile non consente alle amministrazioni, nel breve periodo, di acquisire tutte i dispositivi necessari per un'omogenea distribuzione al personale dipendente. Il comma 3, infine, prevede che in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile come declinato al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono procedere, anche mediante il criterio della rotazione, alla esenzione del personale del servizio, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in « esenzione » al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.
Il comma 5, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.
La disposizione consente (comma 6) ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aldifuori dei casi previsti dall'articolo 19. comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, di dispensare temporaneamente il relativo personale dalla presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dal comma terzo dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
Si tratta di una disposizione volta a consentire, durante la vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, l'impiego flessibile delle risorse umane in ragione delle necessità connesse all'attuale situazione emergenziale. In tal modo, infatti, viene fornita la possibilità di una programmazione di tipo « eccezionale » dei turni di lavoro del personale in questione, consentendo anche di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di organico negli uffici, connesse alla diffusione del contagio.
Quanto sopra viene peraltro conseguito tutelando il personale che svolge compiti operativi per i quali non si configura la possibilità di operare in « lavoro agile » ed evitando una disparità di trattamento rispetto al personale per il quale, in altre disposizioni del presente decreto, si prevede anche l'istituto dell'esonero dal servizio.
Il comma 7 mira ad adeguare alle esigenze delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le modalità di applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti in materia di pubblico impiego, il quale prevede, in favore dei pubblici dipendenti, che:
- il periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (comma 1);
- non si possa ricorrere alla decurtazione stipendiale nei periodi di assenza per malattia relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (comma 2). Ciò attraverso l'apposita integrazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'assenza dal servizio conseguente alle limitazioni imposte con l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che possano precludere la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in assenza di malattia, è comunque equiparata al servizio prestato.
Tali norme di salvaguardia sono applicabili anche al personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto d'impiego è, come noto, disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo disposizioni ordinamentali connotate da assoluta specificità. Ciò rende necessario declinare, con apposite previsioni, le misure introdotte dal citato articolo 19 nell'ambito della peculiare disciplina che regola il cosiddetto « trattamento normativo » degli appartenenti al Comparto sicurezza – difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente si prevede, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le suddette cause di cui al citato articolo 19, comma 1, durante la vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, venga collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, ossia tipologie di assenze tipicamente previste per il Comparto e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per simili fattispecie. Si prevede, altresì, che tali periodi di assenza – in considerazione del carattere emergenziale del contesto di riferimento – siano esclusi dal computo:
- dei giorni di cui all'articolo 37, terzo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni;
- del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza previsto per il personale militare in ferma e rafferma volontaria, pari a due anni per l'intero periodo di ferma, come previsto dagli articoli 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
- dei giorni di assenza per malattia previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 15, rispettivamente, dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali prevedono che il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 18 mesi e, in casi particolarmente gravi di un ulteriore periodo di pari durata.
L'ultimo periodo del comma 2, al pari di quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 9 del 2020, mira, inoltre, a impedire che nei suddetti periodi di assenza il personale interessato possa subire decurtazioni stipendiali o penalizzazioni sotto il profilo previdenziale, parallelamente escludendo che siano corrisposti emolumenti collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Il comma 8 mira a rimodulare la competenza prevista in capo ai rispettivi servizi sanitari delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo svolgimento dei necessari accertamenti diagnostici nei confronti il personale del Comparto sicurezza-difesa-soccorso pubblico che potrebbe essere stato contagiato dal virus COVID-19. I predetti accertamenti, infatti, richiedono anche l'impiego di apparecchiature e di strumentazioni altamente specifiche.
Nell'ottica di una maggiore tutela del personale citato – particolarmente esposto nell'attività di controllo sul rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso – e per una corretta ricostruzione del quadro clinico di un dipendente potenzialmente « contagiato », la proposta è pertanto finalizzata a rimuovere l'esclusiva competenza di accertamento diagnostico in capo ai citati servizi sanitari, consentendo che gli accertamenti siano svolti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale.
Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)
Il comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di voucher, secondo l'ambito di applicazione già previsto dell'articolo 28 per i contratti di trasporto.
Il comma 2 prevede che – a seguito dell'adozione delle misure del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, che hanno disposto la sospensione, su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, e la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e ai biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
A seguito della presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti interessati, come previsto dal comma 3, il venditore provvederà all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e dagli eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020.
Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
La norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Il comma 2 reca le modalità attuative. Il comma 3 reca la copertura finanziaria.
Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)
L'articolo prevede misure a sostegno del settore della cultura. In particolare, si prevede la destinazione della quota pari al 10 per cento dei compensi incassati dalla SIAE per « copia privata » al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e a seguito di appositi bandi per selezionare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole. Tenuto conto che per quest'anno sarà inverosimile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori, gli artisti interpreti e gli esecutori e i lavoratori nel settore della raccolta del diritto d'autore. La misura è necessaria e urgente in quanto, secondo la modalità ordinaria, i relativi bandi dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni con scadenze ravvicinate.
Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto anche del reddito dei destinatari.
Art. 91 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
L'articolo interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020.
In particolare, il comma 1 è finalizzato a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del codice civile., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
La proposta emendativa di cui al comma 2 mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore di cui all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del medesimo codice. In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la ratio » istitutiva della previsione medesima.
Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)
In tema di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, il comma 1 esclude l'applicazione della tassa di ancoraggio prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge ed il 30 aprile 2020.
Si precisa che l'esenzione riguarda la tassa di ancoraggio, il cui gettito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alle Autorità di sistema portuale.
I commi da 2 a 4 recano misura a sostegno del settore del trasporto di merci e di persone.
In particolare, il comma 2 prevede la sospensione, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
In considerazione del fatto che i canoni di cui ai sopra menzionati articoli 16, 17 e 18 costituiscono entrate proprie dell'Autorità di sistema oprtuale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 84 del 1994, si prevede che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020 secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale.
Il comma 3 al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, contiene disposizioni relative al termine di pagamento dei diritti doganali.
L'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia portuale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 prevede, ai commi 1 e 2, che l'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana, la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito.
Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore ed il pagamento deve essere effettuato entro i successivi due giorni lavorativi.
L'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 prevede che il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87 del medesimo testo unico e comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Tanto premesso, il comma 3 dell'articolo 92 del presente decreto-legge prevede l'automatico differimento di trenta giorni di tutti i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Il comma 4 prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo codice.
Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)
L'articolo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti e ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.
A tal fine, il comma 1 istituisce, a tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo con la dotazione di 2 milione di euro per l'anno 2020.
Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al 50 per cento del costo di ciascun dispositivo installato.
Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'entità massima del contributo riconoscibile, nonché la disciplina delle modalità per la presentazione della domanda di contributo e per l'erogazione dello stesso.
Il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari.
Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore areo)
Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stato istituito dall'articolo 1-ter del decreto-legge 5 gennaio 2004, n. 249.
Detto Fondo può erogare le seguenti prestazioni:
a) prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. La durata massima delle prestazioni integrative è pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore è beneficiario;
b) in relazione alle indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che, al 1° gennaio 2016, sono beneficiari dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, è assicurata a carico del Fondo una prestazione integrativa della durata, pari nel massimo a due anni, dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI di cui ciascun lavoratore è beneficiario. Il Comitato amministratore, valutata la sostenibilità finanziaria e previa domanda del datore di lavoro, delibera di estendere la prestazione integrativa della durata ai lavoratori le cui prestazioni di mobilità o di ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014, sono cessate al 31 dicembre 2015. Per la prestazione integrativa della durata, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione valida ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione. La contribuzione correlata a carico del Fondo è calcolata, dall'INPS, con le medesime modalità previste per la prestazione pubblica da integrare. L'erogazione della prestazione integrativa della durata cessa se il lavoratore matura il diritto a un qualsiasi trattamento pensionistico. L'erogazione della prestazione integrativa è soggetta alle regole sui requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza dal trattamento previste per l'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI;
c) assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mobilità o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il Fondo è alimentato da un contributo ordinario dello 0,50 per cento ripartito tra azienda e lavoratori, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo, da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, al Fondo affluiva anche l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 febbraio 2005, n. 43
La proposta normativa, al comma 1, prevede l'incremento dell'attuale dotazione del Fondo nella misura di euro 200 milioni per il 2020.
Al comma 2 si prevede, in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale, la possibilità di accedere al suddetto fondo, nei limiti dell'incremento fissato al comma 1 e sino a un massimo di dieci mesi, per finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo, con particolare riguardo alla recente vicenda della società AIR Italy. Si prevede, in particolare, che il trattamento straordinario in questione sia concesso nel caso in cui l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della regione interessata.
Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, o in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure mediante un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)
La disposizione in commento si rende necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
I predetti soggetti, in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero quindi esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata dal presente decreto soltanto in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 97 (Aumento anticipazioni FSC)
L'articolo permette alle Amministrazioni titolari di piani operativi e di patti per lo sviluppo finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 di disporre di maggiore liquidità, sia per far avanzare la progettazione, sia per adempiere all'obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in linea generale, per poter anticipare maggiore risorse alle imprese beneficiarie degli interventi.
Per tali finalità, si prevede quindi di aumentare la quota in anticipazione del FSC dall'attuale 10 per cento al 20 per cento sulle risorse assegnate ai singoli interventi così finanziati. In particolare, il predetto anticipo maggiorato può essere richiesto, in caso di interventi infrastrutturali, qualora essi siano già dotati di progettazione esecutiva approvata dagli organi competenti e, in caso di interventi a favore delle imprese, qualora sia stato adottato il provvedimento di attribuzione del finanziamento.
Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)
Il ruolo di servizio pubblico essenziale svolto dalla stampa quotidiana e periodica anche nell'ambito dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del Covid-19 – riconosciuto, da ultimo, attraverso l'esclusione delle edicole dalla chiusura delle attività commerciali di cui al decreto de Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 – rende urgente e indifferibile un intervento legislativo di sostegno economico alle imprese della filiera della stampa, idoneo a garantire l'erogazione del servizio stesso e a limitare l'impatto delle perdite per ciascuno degli operatori economici coinvolti.
L'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando un rilevante calo degli investimenti pubblicitari che rischia di pregiudicare le condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali - giornali ed emittenti radiotelevisive locali - che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto.
Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che tenga conto delle mutate condizioni economiche di contesto.
In particolare, si prevede che, per l'anno 2020, il suddetto credito d'imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento a decorrere dall'anno in corso. Al riconoscimento dell'agevolazione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il termine di scadenza previsto per l'invio delle comunicazioni ai fini dell'accesso al credito d'imposta e, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea.
Si prevede, altresì, ai fini della concessione del credito d'imposta, che si applichino, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Tuttavia, per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall'anno in corso, si dispone che per il 2020 la comunicazione telematica prevista dall'articolo 5 del predetto decreto venga presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
La disposizione del comma 2 modifica, invece, la disciplina del cosiddetto « tax credit per le edicole » introdotta dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
In particolare, anche ai fini dell'ottimale utilizzo delle risorse già stanziate per l'anno 2020, si dispone per lo stesso anno un ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo della misura, attraverso:
- l'incremento da 2000 a 4000 euro dell'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- l'estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
Con il comma 1 la Protezione civile è autorizzata, in ragione della straordinarietà dell'evento, ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19, a cui si applica il regime di impignorabilità che assiste le contabilità speciali normalmente aperte per le emergenze nazionali. Il comma 2, infatti, specifica che fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, sulle somme affluite nei predetti conti correnti resta sospesa ogni azione esecutiva e sono privi di effetto i pignoramenti, in base a quanto previsto dai commi 7 e 8 del predetto articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
Commi 3-5. La norma in commento consente, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e in ogni caso fino al 31 luglio 2020, una vistosa deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l'acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale, da utilizzare per contrastare l'epidemia da contagio COVID-19, qualora essa sia finanziata in via esclusiva con le donazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche private.
La norma infatti, consente, al comma 3, la possibilità di utilizzare, per la predetta acquisizione, la procedura dell'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché l'affidamento sia conforme al motivo della liberalità.
La deroga si giustifica in ragione del fatto che, non trattandosi di somme erariali, peraltro tutte erogate in ragione dell'epidemia in atto, può essere concessa alle strutture sanitarie una più snella procedura per l'acquisizione del materiale destinato al personale medico e alle strutture coinvolte nella lotta al fenomeno epidemiologico, rispettando, naturalmente, la volontà degli autori delle donazioni.
Il comma 4 specifica che le risorse ricevute in ragione delle liberalità integrano ma non assorbono i budget stabiliti per le predette acquisizioni dai decreti regionali.
Il comma 5, infine, impone all'amministrazione di rendicontare separatamente le somme impiegate con la procedura disposta da tale articolo, mediante l'apertura di un apposito conto corrente presso il tesoriere, da gestire in piena trasparenza e tracciabilità. Prevede, infine, la pubblicazione di tale rendicontazione, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, presso il sito internet della stessa pubblica amministrazione (o altro ideo sito internet).
Art. 100 (Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)
Il presente articolo mira a dare il sostegno necessario alle istituzioni universitarie, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e agli enti pubblici di ricerca per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19.
Le disposizioni in esame sono pertanto finalizzate, innanzitutto, a destinare maggiori risorse all'intero comparto dell'istruzione superiore e della ricerca per effetto delle maggiori necessità determinate dallo stato di emergenza in atto.
Il comma 1, pertanto, istituisce, per l'anno 2020, un fondo denominato « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
Le ulteriori disposizioni, contenute nei commi successivi, sono accomunate, invece, dalla necessità di semplificare procedure per l'approvvigionamento di servizi essenziali in questa fase di crisi, nonché per garantire la continuità della governance delle istituzioni del comparto.
Nello specifico:
Al comma 2, è prevista una proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca che siano in scadenza durante il periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Inoltre, si prevede la sospensione delle procedure relative alla nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa come disciplinate dall'articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2009, n. 213. Tale intervento è reso necessario dall'esigenza di continuare a garantire la continuità dell'azione degli enti pubblici di ricerca anche durante il periodo di emergenza.
Al comma 3 si dispone una misura rivolta a conferire flessibilità alle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).
Si premette che il Ministero dell'università e della ricerca, in tale ambito, opera attraverso due differenti modalità di finanziamento: quella di un contributo a fondo perduto e quella di un finanziamento nella forma di credito agevolato.
In particolare, per i beneficiari del finanziamento, una volta ammessi, viene predisposto un piano di ammortamento prevedendo, pertanto, un successivo piano di rientro a tassi di interesse agevolati. Il pagamento delle rate così generate avviene con cadenza semestrale (luglio e dicembre). Il ritardato pagamento di tali rate di rientro prevede, ai sensi della normativa vigente, la classificazione dei soggetti interessati dal ritardo nella categoria dei soggetti morosi con conseguente interruzione di qualunque tipologia di ulteriori finanziamenti da parte della Direzione generale sopracitata e con conseguente applicazione di maggiorazioni nelle rate scadute mediante l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.
La proposta normativa dispone l'interruzione, per sei mesi, gli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020, evitando altresì le conseguenze previste dal ritardato pagamento delle stesse. Tale disposizione agevolativa permetterà, se richiesto dagli interessati, un adeguamento del piano di ammortamento ed una sua traslazione di sei mesi congelando di fatto il primo semestre del 2020 e rinviandolo interamente al secondo semestre del medesimo anno con scadenza nel mese di dicembre 2020. La presente misura non sospende le situazioni di morosità già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto -legge in capo a soggetti beneficiari morosi, relativamente a rate già scadute, ma permette anche a tali fattispecie di soggetti di rinviare di sei mesi la scadenza prevista per luglio 2020 senza pertanto incrementare la propria situazione debitoria.
Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)
L'articolo in esame è finalizzato a tutelare gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Al comma 1 si prevede la proroga al 15 giugno 2020, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, dell'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019. Conseguentemente, viene prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea. Ciò al fine di garantire ai laureandi dell'ultima sessione utile dell'anno accademico 2018/2019 di poter portare a conclusione il percorso formativo universitario – altrimenti compromesso dalle misure emergenziali adottate con il decreto-legge n. 6 del 2020 – e, di conseguenza, non essere obbligati ad iscriversi al successivo anno accademico.
Al comma 2 si chiarisce che, durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, tutte le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, e le attività di verifica dell'apprendimento, svolte con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali e della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. In questo modo, l'attività svolta con modalità a distanza viene equiparata in toto a quella svolta con modalità in presenza.
Il comma 3 specifica che le disposizioni di cui al comma 2 sono valevoli anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato comprese le attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e le attività di ricerca.
Al comma 4 si precisa che, sempre durante il periodo di sospensione, le attività formative e i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali derivanti dai contratti per attività di insegnamento così come disciplinati dall'articolo 23 della citata legge n. 240 del 2010.
Al comma 5 si prevede che le attività formative erogate con modalità a distanza siano valide anche ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, e ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.
Il comma 6 differisce ex lege i termini stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 - recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari - riferiti all'attività delle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia. Trattandosi di termini non derogabili (la cui trasgressione determina, peraltro, la decadenza dei componenti delle Commissioni medesime) e tenuto conto dell'imminenza della prima scadenza dell'anno 2020 (primo quadrimestre al 30 aprile), in ragione delle difficoltà in cui sono incorsi i componenti delle stesse per effetto dell'emergenza COVID-19, si ritiene estremamente urgente differire la predetta scadenza al 10 luglio 2020 e salvaguardare in questo modo la validità e l'efficacia dei lavori delle Commissioni medesime. Slitta, in tal modo, fino al 31 dicembre 2020 il termine di permanenza in carica delle attuali Commissioni ed è avviato entro il 30 settembre 2020 il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 .
Il comma 7 estende le disposizioni previste dall'articolo in oggetto, in quanto compatibili, alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.
Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)
La norma proposta costituisce una misura necessaria e urgente dettata dalle particolari condizioni di sofferenza del Servizio sanitario nazionale e, dunque, dalla necessità di poter disporre quanto prima di medici abilitati, nonché dalle oggettive condizioni di difficoltà con cui verrebbe svolta la prova di esame di abilitazione – da tenersi in data unica su tutto il territorio nazionale – la quale, non a caso, è già stata oggetto di un rinvio in considerazione dello stato emergenziale.
Allo stesso tempo, la proposta è finalizzata a superare, a regime, il meccanismo dell'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l'esame di Stato, di cui al regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2018), disponendo, al comma 1, che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abiliti all'esercizio della professione di medico-chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del corso di studi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale. Tale scelta, oggetto già da tempo di ampia riflessione, muove dalla considerazione che – anche in ragione delle innovazioni di cui al regolamento di cui al citato decreto n. 58 (che ha inserito il tirocinio pratico all'interno del corso di laurea) – l'esame finale di laurea possa ricomprendere già quella valutazione circa la capacità all'esercizio della professione di medico, come peraltro è testimoniato dalla bassissima percentuale di bocciati all'esame di abilitazione.
La norma salvaguarda, altresì, la facoltà degli studenti iscritti al corso di laurea secondo le previgenti regole di poter optare per il conseguimento del solo titolo accademico ferma restando la possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo secondo le modalità previste dal successivo comma 2.
Si dispone inoltre, che il Ministero e le università adeguino tempestivamente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia–Classe LM/41 a decorrere dall'anno accademico 2020/2021: ciò attraverso modalità semplificate di adozione degli atti di competenza, tenuto conto che l'adeguamento richiesto dovrà solo recepire l'innovazione introdotta in via normativa che impone una evidente omogeneità a livello nazionale, senza differenze sulle modalità di svolgimento e certificazione dei tirocini.
Il comma 2 prevede che, per coloro i quali siano laureati in Medicina e Chirurgia, ma che non abbiano svolto il tirocinio all'interno del corso di studi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, l'abilitazione avvenga con il conseguimento della valutazione prevista dall'articolo 2 del regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto ministeriale del 19 ottobre 2001, n. 445, e cioè a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato.
Al comma 3 si dispone, in via di prima applicazione, che i candidati della seconda sessione dell'anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo, siano abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
Il comma 4 pone la disciplina transitoria.
Il comma 5, limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, concede la possibilità di effettuare a distanza l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione, in quelle tecniche e in quelle della prevenzione. La prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.
Il comma 6 agevola il riconoscimento, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle qualifiche professionali, in ambito sanitario, conseguite nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea. Dispone infatti che, qualora il riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della citata circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.
È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022.
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
L'articolo in esame, al comma 1, sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine di evitare che la Pubblica amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.
Il comma 2 estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Il comma 3 esclude dai predetti periodi di sospensione o di proroga eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto-legge o dai precedenti decreti-legge emanati in ragione dell'epidemia da COVID-19.
Il comma 4 esclude espressamente dalla sospensione dei termini disposta dal presente articolo i procedimenti connessi ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
Il comma 5 sospende i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle Pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile 2020.
Il comma 6, infine, sospende fino al 30 giugno 2020 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso abitativo.
Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)
L'articolo è volto a prorogare al 31 agosto 2020 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020, con il quale sono state adottate le prime misure di contrasto all'epidemia da COVID-19. Si tratta di una misura che ha la funzione di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio.
L'unica eccezione è costituita dalla validità ai fini dell'espatrio, che rimane limitata alla data di scadenza del documento.
Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo)
L'intervento mira ad estendere dal quarto grado di parentela o affinità – attualmente stabilito quale limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato – al sesto grado di parentela.
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
L'articolo introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19, sono dirette, in particolare, a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
In particolare, ai sensi del comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'articolo 2478-bis del codice civile (che, tra l'altro, fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci), è consentito a tutte e società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il comma 2 è volto a consentire – con riguardo alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie. Il medesimo comma precisa che le predette società possono, altresì, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile; la disposizione precisa, inoltre, che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Il comma 3 stabilisce che le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Il comma 4 consente alle società con azioni quotate di ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'articolo 135-undecies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante; al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e\o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Le previsioni di cui al comma 4 si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (comma 5).
Il comma 6 prevede che, data la situazione emergenziale, anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici - anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, all'articolo 135-duodecies del TUF al fine di consentire l'utilizzo della disciplina delle deleghe di voto anche con riguardo alle società cooperative, all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, che con riguardo alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto - possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. In tali casi non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il medesimo comma 6 fissa al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea il termine per il conferimento della delega al rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF.
Il comma 7 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19.
Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)
La disposizione prevede al comma 1 la proroga del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti od organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano le norme civilistiche), destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011).
Tale termine, ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento (quindi, per l'annualità 2019, al 30 aprile 2020), è fatto slittare al 31 maggio 2020 per gli enti destinatari del titolo I del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e al 30 giugno 2020 per gli enti destinatari del predetto decreto legislativo n. 91 del 2011, in ragione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Infatti, i suindicati enti, al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dal Governo e dalle regioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, stanno adottando misure eccezionali volte ad estendere lo smart working, a favorire la fruizione di periodi di congedo e ferie per decongestionare la presenza negli uffici e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei loro familiari.
Conseguentemente, si stanno registrando inevitabili rallentamenti nelle attività degli uffici, in particolare di quelle che non riguardano l'erogazione di servizi essenziali, tra le quali rientrano pure le attività amministrativo-contabili necessarie a consentire la chiusura dei conti dell'esercizio 2019 e la predisposizione dei rendiconti annuali.
Ciò evidenziato, poiché l'articolo 24 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, prevede al comma 3 che il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti vigilati è approvato dall'amministrazione vigilante competente entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la disposizione in parola si differisce pure il termine di approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti al 30 settembre 2020, con una tempistica che tiene conto anche della pausa feriale del mese di agosto, durante la quale le amministrazioni registrano un periodo di rallentamento nell'attività amministrativa.
Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il termine per l'approvazione del rendiconto 2019 da parte della giunta è rinviato al 31 maggio 2020, mentre il termine per la definitiva approvazione di tale documento contabile è rinviato al 30 settembre 2020.
Il comma 2 dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali.
Il comma 4 stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TASI corrispettivo, attualmente individuato nel 30 aprile dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene differito al 30 giugno 2020.
Il comma 5 stabilisce che i comuni – in deroga all'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all'obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione – possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Il comma 6 dispone la proroga al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni fissato ordinariamente al 31 luglio di ciascun anno dall'articolo 170, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
Il comma 7 dispone il differimento al 30 giugno 2020 dei termini per:
la deliberazione dello stato di dissesto prevista dall'articolo 246, comma 2, del TUEL;
la deliberazione relativa all'attivazione delle entrate proprie prevista dall'articolo 251, comma 1, del TUEL;
la presentazione al Ministro dell'interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato prevista dall'articolo 259, comma 1, del TUEL;
la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato prevista dall'articolo 261, comma 4, del TUEL;
la deliberazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL;
l'esame, la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1,2 e 5, del TUEL.
Il comma 8 dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 264 comma 2 del TUEL al 30 settembre 2020.
Il comma 9 dispone il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso di cui all'articolo 243-quinquies, comma 1, del TUEL.
Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
La norma è volta ad assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonché delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e le notificazioni di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Infatti, sia la consegna dei cosiddetti invii a firma che dei pacchi nonché la notificazione nelle mani del destinatario non consentono di applicare le misure previste dalla vigente normativa in materia di COVID-19 (tra cui la distanza interpersonale di almeno un metro) a tutela del mittente stesso e dell'agente postale, considerando anche il notevole numero di invii a firma, di pacchi e di atti da notificare a mezzo del servizio postale su tutto il territorio nazionale (per i soli atti giudiziari e multe si tratta mediamente, senza picchi, di 500.000 a settimana).
Per quanto riguarda specificatamente le notificazioni a mezzo posta, ulteriori problematiche sono, evidentemente, connesse alle persone ricoverate e a quelle in quarantena.
Pertanto, a tutela del corretto andamento del servizio postale e delle procedure amministrative e giudiziarie è prevista – per il periodo che va dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 – l'applicazione di modalità di notificazione volte a contemperare tutti gli interessi in gioco tra cui quello primario costituzionalmente garantito di tutela del diritto alla salute.
In sintesi, le modalità di recapito degli invii a firma e dei pacchi consentono l'espletamento del servizio evitando contatti interpersonali ravvicinati con contestuale consegna a mano e scambio di documenti per la firma. In tutto ciò occorre considerare che nell'ambito della prestazione lavorativa gli operatori del sevizio postale consegnano notevoli quantità di invii a firma, pacchi e devono procedere ad altrettanto numerose notificazioni, dando luogo, evidentemente a numerosi contatti interpersonali ravvicinati.
Per le notificazioni a mezzo posta, stante la particolare delicatezza di tali atti, sorretti da esigenze di ordine pubblico e sicurezza, la norma prevede l'adozione di modalità similari a quelle di cui all'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che riguarda i casi in cui le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero quelli in cui l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate.
Tali modalità infatti garantiscono la conoscibilità della notificazione. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo citato.
In particolare il comma 7 del citato articolo 8, prevede, tra l'altro, che « Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa ». Tale modalità è stata prevista anche nella norma proposta. Il ritiro digitale, peraltro, è già disciplinato dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni con delibera 2018/77/Cons.
Il comma 2 stabilisce, in via del tutto eccezionale e transitoria per il periodo che va dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2020, una riduzione del 30 per cento delle somme dovute per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 202, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)
La disposizione in esame prevede, al comma 1 e al primo periodo del comma 2, una deroga per il solo esercizio finanziario 2020 alle priorità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, che può essere utilizzata, fermo restando la priorità di copertura dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza.
Al secondo periodo del comma 2, la disposizione prevede che gli enti locali, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, per il solo esercizio finanziario 2020 possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
Art. 110 (Rinvio questionari Sose)
La norma in esame è finalizzata a fissare in 180 giorni il termine per la restituzione da parte di province e città metropolitane dei questionari SOSE (predisposti dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
Art. 111 (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)
Il comma 1 sospende, con riferimento all'esercizio 2020, il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP). La sospensione dei mutui concessi dalla CDP S.p.A. riguarda solo quelli della cosiddetta gestione MEF, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il pagamento è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale di ciascun prestito.
Il comma 2 autorizza le regioni a statuto ordinario a utilizzare il risparmio di cui al comma 1 per finanziare le spese destinate al rilancio dell'economia e al sostegno dei settori economici colpiti dall'epidemia da COVID-19, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. A tal fine, le regioni approvano le necessarie variazioni di bilancio con delibera di giunta, in via amministrativa.
Ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), il comma 3 consente alle regioni a statuto ordinario a cedere spazi di spesa alle regioni maggiormente colpite dall'epidemia di COVID-19 (cosiddetto patto orizzontale), con decisione assunta in sede di Conferenza Stato Regioni.
Il comma 4 precisa che la sospensione non riguarda le quote capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)
Il comma 1 sospende, con riferimento all'esercizio 2020, il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), limitatamente a quelli della cosiddetta gestione MEF, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento.
Il comma 2 autorizza gli enti locali ad utilizzare il risparmio di cui al comma 1 per finanziare spese per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza da COVID-19.
Il comma 3 precisa che la sospensione non riguarda le quote capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
Le associazioni di categoria e aziende di consulenza che operano nel settore dei rifiuti sono in difficoltà alla luce dell'odierna situazione di emergenza, tenuto conto, nello specifico, dell'impossibilità di effettuare sopralluoghi presso i clienti dichiaranti, per acquisire le informazioni che dovranno essere poi comunicate attraverso i canali telematici, con conseguente impossibilità di poter elaborare i dati.
Con specifico riferimento alla lettera a), il rinvio di tali adempimenti (per i quali è previsto a legislazione vigente il termine del 30 aprile) non inficerà l'elaborazione dei dati da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tenuto conto che già l'anno scorso il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) era slittato al 22 giugno 2019, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019 e la legge prevede, in questo caso, che l'obbligo scatti entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo. I rapporti di ISPRA sono stati garantiti nei termini. Le circostanze emergenziali in corso giustificano lo slittamento di due mesi.
La lettera b) prevede la proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.
La lettera c) prevede lo slittamento del termine dal 30 aprile al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in merito alle quantità di RAEE trattate.
La lettera d) proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile.
Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di province, città metropolitane e comuni)
La norma è finalizzata ad istituire presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato, per una quota prevalente, ai comuni e, per una quota residua, alle province e città metropolitane.
Il riparto del fondo tra gli enti interessati è demandato a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
Art. 115 (Straordinario polizia locale)
Il comma 1 stabilisce che, per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Con il comma 2 viene istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero dell'interno, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si provvede al riparto delle risorse del fondo.
Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri)
La disposizione di cui al comma 1 è volta a prorogare di tre mesi il termine di adozione dei regolamenti con il più agile strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per alcuni Ministeri le cui scadenze sono indicate in parentesi: Ministero dell'economia e delle finanze (31 marzo), Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca (30 giugno) e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (31 luglio). Al comma 2 si proroga di un mese il termine di adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
L'intervento normativo in esame si rende necessario in considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e intende evitare che le procedure previste per il rinnovo del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Presidente debbano svolgersi in un periodo caratterizzato da una possibile limitazione dell'attività delle Camere, chiamate a partecipare, in diversa misura, al rinnovo degli stessi organi.
Pertanto, il comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 il termine entro il quale i predetti organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio.
Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)
L'intervento normativo in esame si rende necessario in considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e intende evitare che le procedure previste per il rinnovo del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali debbano svolgersi in un periodo caratterizzato da una possibile limitazione dell'attività delle Camere, chiamate a partecipare, in diversa misura, al rinnovo degli stessi organi.
Pertanto, il comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il termine entro il quale i predetti organi, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio
Art. 119 (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
L'ampia sospensione delle attività e dei termini processuali disposta con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, è destinata a produrre riflessi anche sull'attività della magistratura onoraria, disciplinata nel suo complesso dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con prevedibili ricadute di tipo economico, connesse al regime temporaneo di sospensione pressoché totale delle attività di udienza sino al 15 aprile 2020, con possibile ulteriore sospensione derivante dall'adozione, da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari, di ulteriori provvedimenti di rinvio sino al 30 giugno 2020.
La valutazione delle conseguenze economiche deve, tuttavia, commisurarsi con la regola fondamentale che vede i magistrati onorari titolari di un incarico temporaneo con necessarie caratteristiche di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, e tale da non generare in nessun caso un rapporto di pubblico impiego (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116).
Quest'ultimo profilo rende evidente l'opportunità di allineare le misure di sostegno a favore della magistratura onoraria a misure similari già introdotte a favore dei lavoratori autonomi, e in particolare all'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, da cui risulta a questo punto mutuabile anche il meccanismo di durata temporale, corrispondente ad un massimo di tre mesi. Il riconoscimento di un contributo economico risulterà comunque parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività che, come visto in precedenza, dopo il 15 aprile 2020 sarà solo eventuale e connesso all'adozione di specifici provvedimenti da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari.
È previsto che il contributo non concorra alla formazione del reddito e che non spetti ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e che non sia cumulabile con altri contributi, indennità o vantaggi economici comunque denominati che siano erogati a norma del presente decreto per le finalità dello stesso.
Il contributo è destinato ad essere concesso con decreto del direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, che determinerà le modalità concrete di elargizione.
Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della malattia da COVID-19 comporta la necessità di svolgere le lezioni non in presenza. Pertanto, appare opportuno che il Ministero dell'istruzione aiuti le istituzioni scolastiche a dotarsi delle necessarie piattaforme informatiche.
Nel breve periodo, le piattaforme in questione dovranno essere necessariamente reperite sul mercato.
A tal fine, la disposizione, ai commi da 1 a 3, intende incrementare di 85 milioni per l'anno 2020 le risorse nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso, mettendo a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione. Allo scopo di formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza sarà possibile utilizzare, oltre ad una quota delle predette risorse, anche quelle destinate all'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (40 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2016).
Agli acquisti di piattaforme e dispositivi digitali si provvede mediante ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA), ovvero, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Con riferimento al comma 4, si evidenzia che, per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo non sono disponibili assistenti tecnici informatici. In passato, infatti, si trattava di scuole prive di laboratori informatici. L'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo. L'assenza di assistenti tecnici si è rivelata, inoltre, causa di particolare difficoltà, per le scuole del primo ciclo, nell'organizzazione della didattica a distanza.
Pertanto, per rimediare a questa storica difficoltà, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, si autorizzano le predette istituzioni scolastiche a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, ha impedito di incrementare le dotazioni organiche del personale educativo e di quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), così come determinate nell'anno scolastico 2011/2012.
Ai sensi di quanto disposto dai commi 5 e 6, le risorse di cui al comma 1 saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Tali risorse, nelle more delle occorrenti variazioni di bilancio, potranno essere anticipate dal Ministero dell'istruzione alle istituzioni scolastiche, fermo restando il successivo svolgimento dei controlli sullo svolgimento delle attività a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche stesse. Con il medesimo decreto è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di assistenti tecnici di cui al comma 4, tenendo conto del numero di studenti.
Art. 121 (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)
La chiusura delle scuole o la sospensione delle attività didattiche disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 comportano anche la conseguenza del venir meno dei contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria, disposti per la sostituzione del personale docente assente. Vengono meno, dunque, professionalità, di cui normalmente le scuole si avvalgono, che in questa fase delicata possono favorire il passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza.
A tal fine, si prevede che le scuole continuino a ricevere le risorse finanziarie per il perfezionamento dei contratti di docenza in questione. Le risorse verranno assegnate, anziché in corrispondenza al fabbisogno effettivo determinato dalle sostituzioni, in misura pari a quella storica, e saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato da destinare alla didattica a distanza.
Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)
Si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che opererà fino alla scadenza dello stato di emergenza), il quale attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Il Commissario straordinario – scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica – può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, delle centrali di acquisto, nonché di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.
L'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito.
Si prevede, in particolare, che il Commissario: provveda, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie, al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere; disponga, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili; ponga in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza (a tal fine può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti). Il Commissario esercita tali poteri in raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
Al Commissario compete, altresì, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee; le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure; la gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.
I provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale possono essere adottati dal Commissario straordinario, in via d'urgenza, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.
Ai contratti relativi all'acquisto dei beni, nonché ad ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori non si applica l'articolo 29 (Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010, n. 286, recante « Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio », né il controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti, nonché per i relativi atti, pareri e valutazioni tecnico-scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico, la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.
Il Commissario, per l'acquisizione dei beni è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario a cui si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (che disciplina il pignoramento, il sequestro e ogni azione esecutiva su risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze stesse).
Art. 123 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
L'esigenza di misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi è già stata consolidata attraverso una pluralità di interventi. Alcuni hanno anche già interessato l'ambiente carcerario, rispetto al quale, tuttavia, l'ampia concentrazione di personale di polizia penitenziaria, di detenuti e di operatori impone di considerare anche l'opportunità di percorrere moderate e accorte soluzioni volte ad alleggerire quella concentrazione e, al contempo, ad attenuare il cronico problema di sovraffollamento degli istituti.
Per questo motivo, si è ritenuto possibile recuperare il modello operativo già sperimentato con la legge 26 novembre 2010, n. 199, che già prevede la possibilità di eseguire le pene detentive di durata non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, in luoghi esterni al carcere (ed esattamente presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza).
Quell'intervento era mosso dalla necessità di ridurre le presenze di detenuti presso gli istituti penitenziari e alleggerire, in tal modo, sia il carico gravante sull'amministrazione, sia la stessa esecuzione della pena, in favore dei soggetti destinati alla detenzione extracarceraria e per tutti coloro che presso la struttura carceraria debbono continuare a permanervi.
Oggi quelle esigenze si mostrano tanto più impellenti alla luce del fatto indicato per cui l'intero Paese è impegnato nello sforzo di far fronte ad un'emergenza sanitaria che all'interno degli istituti penitenziari tanto più agevolmente può essere gestita quanto minore è la popolazione carceraria.
Peraltro, lo strumento utilizzato non elude il principio rieducativo per cui le pene irrogate debbono essere scontate, ma si limita a consentire l'esecuzione delle pene con una modalità che già l'ordinamento riconosce come strumento ordinario di esecuzione: ossia, appunto, la detenzione domiciliare (prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354) e solo allorché la pena abbia una durata contenuta.
L'esecuzione delle pene detentive non superiori a diciotto mesi presso il domicilio di cui all'articolato in esame si distingue, quindi, dalla detenzione domiciliare già prevista dall'articolo 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, sia per la minor durata della pena da eseguire (non superiore a diciotto mesi, anziché a due anni o, in casi particolari, a quattro anni previste d'ordinario), sia per la diversità della procedura, sia per la diversità dei presupposti necessari per l'accesso all'istituto.
In particolare, la procedura prevista (che rimane, salvo un intervento di semplificazione, quella di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, le cui norme sono richiamate) stabilisce che la misura sia applicata dal magistrato di sorveglianza oltre che su istanza dell'interessato, per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero.
Peraltro, nel primo caso, che presuppone che il condannato sia già detenuto in carcere, allo scopo di non gravare, in questo momento di estrema complicazione, l'amministrazione penitenziaria di compiti e attività onerosi, si è previsto che la direzione dell'istituto non debba trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione (come previsto dalla citata legge n. 199 del 2010), ma che debba solo indicare il luogo esterno di detenzione (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza), dopo aver previamente verificato la sua idoneità, l'attestazione di tutti i presupposti, anche ostativi, che la legge introduce, nonché l'effettivo consenso prestato dal condannato all'applicazione di procedure di controllo. L'eliminazione della relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione è dovuta alla necessità di semplificare gli incombenti, ma anche alla considerazione che gli unici elementi rilevanti (che infatti debbono essere comunicati al magistrato di sorveglianza, al quale rimarrà solo la valutazione di gravi motivi ostativi) sono quelli indicati come preclusivi dal comma 1, tra i quali vi sono anche aspetti rilevanti circa il comportamento tenuto in carcere: ossia l'essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'essere destinatari di un procedimento disciplinare per le violazioni specifiche di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché l'aver preso parte ai tumulti e alle sommesse verificatesi negli istituti penitenziari.
Nel secondo caso, invece, è rimasta la previsione per cui è il pubblico ministero che deve emettere o che ha emesso l'ordine di carcerazione non ancora eseguito a dover trasmettere al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell'esecuzione (sentenza, ordine di esecuzione, decreto di sospensione), oltre che il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio.
Il magistrato di sorveglianza, inoltre, (come già previsto dalla legge n. 199 del 2010) provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti (articolo 69-bis della legge n. 354 del 1975), con riduzione del termine per decidere a cinque giorni. Quindi, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, entro quarantotto ore, comunica l'ordinanza all'istituto, che provvede all'esecuzione, nonché all'ufficio locale di esecuzione penale esterna e alla questura competenti per territorio.
Questa procedura a contraddittorio differito, in cui l'ordinanza è notificata al condannato o al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali entro dieci giorni dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, assicura decisioni più celeri.
Per quanto riguarda le cause ostative, l'intervento in esame ha ritenuto di modificare quelle previste in origine dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2010, mantenendo le seguenti esclusioni: a) i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai quali ha però aggiunto anche i condannati per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale; b) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della citata legge n. 354 del 1975, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; f) i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
Invece, alla luce dell'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della citata legge n. 199 del 2010, sono stati esclusi quali elementi preclusivi per l'accesso alla detenzione domiciliare il fatto che vi sia « la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga » ovvero il fatto che sussistano « specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ».
La ragione di questa scelta è che si tratta di due presupposti che limitano l'utilizzo dell'istituto e che in questa fase di urgenza sono di complesso accertamento.
Pertanto, rispetto a detenuti la cui pena complessiva o residua da espiare è contenuta si è ritenuto possibile derogare a quei presupposti. Peraltro, in questa prospettiva, è stato espressamente previsto (al comma 3) che deve essere sempre disposta « l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici », per elidere il rischio concreto di fughe, ma anche di reiterazione di condotte delittuose. Previsione esclusa per i condannati la cui pena da eseguire non sia superiore a sei mesi e per i condannati minorenni.
Allo scopo di gestire in modo corretto la distribuzione tra i diversi istituti dei previsti strumenti di controllo si è stabilito che essa avvenga in forza di un programma elaborato dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, che sarà adottato tenendo conto degli « indici di affollamento » e delle concrete emergenze sanitarie, rappresentate dalle autorità competenti. Infine, si è previsto che l'applicazione delle procedure di controllo avverrà, in caso di disponibilità parziale degli strumenti, seguendo un ordine che tenga conto dell'entità della pena residua da espiare e partendo, ovviamente, dai detenuti la cui pena residua è inferiore.
Infine, nell'eliminazione dei predetti requisiti si è anche considerato che l'allontanamento dal domicilio è punito a titolo di evasione (articolo 385 del codice penale) con pene detentive più elevate della pena da scontare (un anno nel minimo e tre anni nel massimo, senza considerare i casi di evasione aggravata), il che rende improbabile la violazione della restrizione domiciliare.
Si sono aggiunti quali ulteriori elementi preclusivi il fatto che il detenuto nell'ultimo anno sia stato sanzionato per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (comma 1, lettera d) del presente articolo), nonché il fatto che nei confronti del detenuto sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, in quanto coinvolto nei disordini e nelle sommosse verificatesi negli istituti penitenziari dalla data del 7 marzo 2020 (comma 1, lettera e), del presente articolo).
Rispetto ai condannati minorenni si è ritenuto necessario specificare che l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto, provvederà alla successiva redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
Si deve, da ultimo, considerare che l'istituto è destinato a trovare applicazione solo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020.
Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
La disposizione interviene sulla disciplina delle licenze concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà, dettata dall'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, consentendo che l'estensione temporale delle licenze godute sino al 30 giugno 2020 possa eccedere l'ordinario ammontare di quarantacinque giorni previsto, in via ordinaria, come limite complessivo massimo della loro durata.
Ciò consentirà, dunque, solo per i detenuti sottoposti a tale regime – i quali possono trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto, come stabilito dall'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 - di godere sino al 30 giugno 2020 di licenze, continuative o meno, anche per un tempo superiore a quello di quarantacinque giorni e prescindendo dal computo di quelle eventualmente già godute.
L'intervento intende contribuire, nell'attuale situazione di emergenza legata al rischio epidemiologico da COVID-19, a contenere le occasioni di contagio che il regime di semilibertà può aumentare per effetto della connaturata spola del detenuto fra l'istituto e il mondo esterno, e, al contempo, a favorire anche una riduzione della popolazione carceraria.
Il tutto, senza mettere a rischio la sicurezza pubblica, perché incrementa, solo sino al 30 giugno 2020, i giorni di licenza fruibili da detenuti il cui regime penitenziario si caratterizza proprio per una parziale espiazione della pena al di fuori delle mura carcerarie.
Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)
Ai sensi del comma 1 si prorogano di 6 mesi i termini del 15 gennaio e del 15 maggio entro cui (ogni anno, a decorrere dal 2020) rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico ripartisce le disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ed i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dall'assegnazione del contributo. Tale disposizione trova applicazione solo per l'anno 2020.
Il comma 2 proroga di ulteriori 15 giorni il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. Tale disposizione trova applicazione fino al 31 luglio 2020.
Ai sensi del comma 3 si proroga di ulteriori 60 giorni il termine per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone. Tale disposizione trova applicazione fino al 31 luglio 2020.
Al comma 4 si prevede che le camere di commercio possano realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità le camere di commercio e le loro società in house sono altresì autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti, avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding.
Art. 126 (Disposizioni finanziarie)
L'articolo in argomento reca le disposizioni finanziarie.