DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza degli interessi, quale elemento integrativo del processo formativo delle decisioni pubbliche, nel pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni legislative e con obbligo di lealtà nei loro confronti.

2. La disciplina di cui al comma 1 si informa ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica e di trasparenza dei processi decisionali pubblici, al fine di consentire l'acquisizione di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli da parte dei decisori pubblici e di assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « attività di rappresentanza di interessi », ogni attività svolta professionalmente da persona fisica o giuridica non sollecitata dai decisori pubblici, mediante la presentazione e l'illustrazione di proposte, richieste, documenti e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, volta a perseguire interessi definiti, purché conformi al buon costume, all'ordine pubblico e alle norme imperative;

b) per « decisori pubblici », i membri del Parlamento, del Governo, degli enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, delle Autorità amministrative indipendenti e degli organi direttamente coinvolti nei processi decisionali pubblici;

c) per « processi decisionali pubblici », i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali.

Art. 3.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;

b) alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti per registrare dichiarazioni contenute in articoli o discorsi pubblici, o la cui pubblicità configura una violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

c) ai rappresentanti dei governi o di partiti, movimenti e gruppi politici di Paesi stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti o gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) all'attività di comunicazione istituzionale come definita dalla normativa vigente;

f) alle comunicazioni scritte e orali rese, nel corso di audizioni e di incontri pubblici, alle Commissioni o agli altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni di amministrazioni o enti pubblici statali e territoriali;

g) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa ed altri strumenti di concertazione.

Art. 4.

(Istituzione del Registro pubblico
dei rappresentanti di interessi)

1. Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici ha l'obbligo di iscriversi al Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato « Registro », istituito presso il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e pubblicato in apposita sezione del sito internet del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, sono riportati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente:

a) per le persone fisiche, i dati anagrafici e il domicilio professionale;

b) se l'attività di rappresentanza degli interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono tale attività per conto del predetto soggetto e lo specifico rapporto contrattuale che ad esso le lega;

c) i dati identificativi della persona fisica o giuridica per conto della quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi;

d) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere;

e) i soggetti che si intendono contattare;

f) le risorse economiche utilizzate nell'attività di rappresentanza di interessi.

3. L'iscrizione al Registro comporta il versamento annuo da parte dei rappresentanti di interessi di una quota, da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Registro sostituisce l'elenco e i registri già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5528 del 27 maggio 2015, e presso il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della direttiva ministeriale del 24 settembre 2018. L'elenco e i registri di cui al periodo precedente cessano di avere efficacia decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti ivi registrati, salvo espressa rinuncia da esprimere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti automaticamente nel Registro.

5. Con l'iscrizione al Registro ai rappresentanti di interessi è data facoltà di accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, di assistere ai processi decisionali pubblici e acquisire documenti relativi ai processi decisionali su atti normativi e regolamentari. I decisori pubblici possono coinvolgere i rappresentanti di interesse iscritti al Registro nella fase consultiva del ciclo della valutazione delle politiche pubbliche, ricevere le proposte, le analisi e ogni altro genere di informazione pertinente all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi iscritto al Registro, facendone esplicita menzione nella relazione illustrativa, nel preambolo degli atti normativi o nelle premesse degli atti amministrativi conseguentemente adottati.

6. Si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di diritto di accesso di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, ad eccezione del comma 1, lettera c).

Art. 5.

(Requisiti per l'iscrizione al Registro
e obblighi conseguenti)

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro, il rappresentante di interessi deve:

a) aver compiuto la maggiore età;

b) non aver riportato, negli ultimi dieci anni, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici;

d) identificarsi preventivamente con il proprio nominativo;

e) astenersi dal fornire al decisore pubblico informazioni non veritiere o fuorvianti, dall'esercitare nei suoi confronti pressioni indebite e dall'offrire ai decisori pubblici, ai loro collaboratori, al partito o movimento politico di appartenenza anche a titolo di erogazione liberale o a persone loro vicine, qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, di valore superiore a 150 euro annui, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

f) presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2020, una dettagliata relazione sull'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno, da pubblicare nell'apposita sezione del sito internet del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento di cui all'articolo 4, comma 2, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei soggetti terzi che hanno partecipato all'attività stessa. Ove l'iscritto sia un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, per tale soggetto è presentata una relazione unitaria.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che svolga nei confronti dei decisori pubblici l'attività di rappresentanza di interessi senza essere iscritto al Registro è punito con la sanzione amministrativa da 30.000 a 300.000 euro; la suddetta sanzione è pubblicata per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

2. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge per i rappresentanti di interessi iscritti al Registro è punita con la cancellazione per due anni dal Registro, nonché con la sanzione pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro; la suddetta sanzione è pubblicata per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

3. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato, entro trenta giorni dalla data della sua notificazione all'interessato, nell'apposita sezione del sito internet del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento di cui all'articolo 4, comma 2, a cura e a spese del responsabile delle violazioni.

4. Le controversie relative all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 7.

(Clausola di invarianza)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni e le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché le autorità indipendenti definiscono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le forme e le modalità di esercizio delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, secondo i princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.