DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia
di spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più coerente, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività di cui al presente comma, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato al settore dello spettacolo, prevedendo, tra l'altro, la riforma della gestione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche mediante regolamentazione e semplificazione delle procedure di riconoscimento dei contributi e prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) revisione degli strumenti e delle procedure finalizzate ad incentivare la contribuzione economico-finanziaria dei privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, alle attività di cui al comma 1;

c) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

d) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;

e) prevedere l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere:

1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;

2) la pubblicazione sui siti internet istituzionali delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;

3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;

f) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario;

g) armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

h) promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive;

i) promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

l) promozione dell'integrazione e dell'inclusione attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo, con particolare attenzione per i contesti disagiati;

m) promozione della più ampia fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia;

n) individuazione, in sede di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario.

4. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati al fine di assicurarne la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri direttivi specifici:

a) definizione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire la massima qualità dell'offerta artistica e culturale e una gestione efficiente dal punto di vista economico-gestionale;

b) revisione delle modalità e dei requisiti per la nomina del sovrintendente e del direttore artistico, al fine di assicurarne la massima professionalità e competenza;

c) revisione dei poteri del sovrintendente, rafforzandone l'autonomia e precisandone le relative responsabilità;

d) revisione e rafforzamento delle funzioni di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, disciplinando, tra l'altro, i casi e le modalità di cessazione anticipata dell'incarico del sovrintendente per gravi responsabilità e inadempienze e disciplinando altresì le ipotesi di commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e le modalità di esercizio della gestione commissariale;

e) revisione delle modalità di composizione e di funzionamento del consiglio di indirizzo, anche al fine di assicurare la massima competenza e professionalità dei relativi membri;

f) revisione delle forme e degli organi di controllo sulla gestione economico-finanziaria, anche al fine di assicurarne il rafforzamento e la razionalizzazione.

5. Ai fini del finanziamento pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono che attraverso decreti ministeriali, adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l'assegnazione degli stessi avviene su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:

a) qualità artistica dei programmi di spettacolo e risultati relativi alla gestione economico-finanziaria;

b) realizzazione di coproduzioni internazionali e nazionali per la promozione e la diffusione della cultura lirica;

c) capacità di reperire risorse da soggetti privati e ulteriori finanziamenti pubblici, rispetto al contributo statale, a sostegno dell'attività di spettacolo.

6. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) razionalizzazione e revisione dei criteri, dei requisiti, anche relativi al funzionamento degli organi statutari, e delle modalità di riconoscimento statale dei teatri nazionali, dei teatri di tradizione, dei teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrali e di eventuali altri soggetti che operano in maniera qualificata nel settore dello spettacolo, al fine di assicurare la promozione e il coordinamento delle attività culturali sul territorio nazionale;

c) precisazione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, delle forme di finanziamento, nonché delle tipologie di attività e di soggetti ammessi a presentare la relativa domanda per ciascuno dei settori di cui al presente comma;

d) previsione che, attraverso decreti ministeriali adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l'assegnazione degli stessi avvenga su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:

1) carattere pluriennale dei programmi delle attività;

2) valorizzazione della qualità delle produzioni;

3) mobilità artistica e circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

e) revisione e riassetto della disciplina del settore delle attività musicali, anche al fine di assicurare:

1) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

2) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

3) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

f) riordino della disciplina del settore della danza;

g) riordino delle disposizioni relative al settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante e revisione delle stesse al fine di assicurare il parziale o totale superamento dell'utilizzo degli animali;

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;

i) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

l) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

7. Al fine di fornire un supporto consultivo all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, i decreti legislativi di cui al comma 1 modificano la disciplina concernente il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, tenendo conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione al Consiglio superiore dello spettacolo del potere di definire indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione e al riparto delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo, nonché del compito di svolgere consulenza e supporto, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'elaborazione delle politiche di settore;

b) revisione della composizione del Consiglio superiore dello spettacolo prevedendo che lo stesso sia presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e sia composto da quattordici professionalità rappresentative del settore dello spettacolo, di cui tre designate dalla Conferenza unificata.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato da rendere nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, successivamente, alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

10. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di beni culturali e del paesaggio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di beni culturali e del paesaggio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l'efficacia, riesaminando e aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela e razionalizzando i relativi procedimenti amministrativi in modo da garantire il rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione ivi incluso il principio dell'eccezione del patrimonio culturale e conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza;

b) rivalutare i casi in cui sono possibili l'alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le prescrizioni, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;

c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse pubblico in proprietà privata, anche riformando e aggiornando la disciplina del regolamento di cui al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e prevedendo che i decreti legislativi di cui al comma 1 autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali di natura regolamentare in materia;

d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione, partecipazione e sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico, tenendo conto dei profili di specialità, anche rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici;

e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;

f) migliorare l'efficacia, la trasparenza e l'efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali:

1) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l'ingresso e l'uscita dei beni culturali, i casi e le modalità di autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale, nonché le modalità e la durata della certificazione dell'ingresso temporaneo degli stessi;

2) razionalizzando l'attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei beni culturali, in modo da assicurarne una maggiore efficienza;

3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l'acquisto in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l'implementazione delle forme di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale;

g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo conto dei suoi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell'uso e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale e identitaria dei beni culturali;

i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali pubblici e privati;

l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene paesaggistico, prevedendo adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua conclusione;

m) aggiornare e coordinare con il codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la disciplina del regolamento di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, anche prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali di natura regolamentare in materia;

n) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

o) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;

p) prevedere l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere:

1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;

2) la confrontabilità dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse competenze, attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;

3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;

q) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi dei decreti legislativi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.