DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per «obsolescenza programmata» si intende l'insieme di tecniche e di tecnologie tramite cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera d), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato «codice», nella progettazione di un bene di consumo, volutamente accorcia la vita o l'uso potenziale del medesimo bene, al fine di aumentarne il tasso di sostituzione. Rientrano comunque nella definizione di cui al presente comma:

a) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto di accelerare l'usura del bene, di favorire l'insorgenza di guasti, rotture o malfunzionamenti ovvero l'invecchiamento precoce del medesimo bene;

b) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto di rendere impossibile, difficoltosa o eccessivamente onerosa la riparazione del bene o la sostituzione dei suoi componenti;

c) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto, qualora si debba sostituire un singolo componente, di rendere necessaria la sostituzione di più componenti;

d) l'inserimento nel bene di sistemi di controllo o di conteggio aventi l'effetto di inibire l'utilizzo del bene medesimo o di imporre la sostituzione di un suo componente dopo un determinato periodo di tempo o un determinato numero di utilizzi, anche se il prodotto o il suo componente è ancora proficuamente utilizzabile;

e) l'utilizzo di componenti software o di sistemi operativi aventi l'effetto di peggiorare le condizioni generali del bene e il suo funzionamento.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 del codice
in materia di diritti dei consumatori)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del codice è sostituita dalla seguente:

«b) alla sicurezza, alla conoscenza della composizione, alla qualità, alla durata di vita e alla possibilità di riparazioni a costi accessibili dei prodotti e dei servizi;».

Art. 3.

(Obblighi dei produttori)

1. È fatto divieto al produttore di mettere in atto tecniche che possano portare all'obsolescenza programmata dei beni di consumo.

2. Il produttore è tenuto, per i beni di consumo elettrici ed elettronici che per il loro corretto funzionamento prevedono una componente software, per tutto il periodo della commercializzazione e per un periodo ulteriore pari alla durata della garanzia legale, ad assicurare la disponibilità di aggiornamenti del software e delle applicazioni ad esso afferenti, nonché la necessaria assistenza tecnica.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 5 del codice
in materia di obblighi generali)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del codice è sostituito dal seguente:

«2. Sicurezza, composizione, qualità e durata di vita dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 6 del codice in materia di contenuto minimo delle informazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del codice è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) alla durata garantita e alla durata presumibile del prodotto».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di durata della garanzia legale di conformità per i beni di consumo)

1. All'articolo 132 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «due anni dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni»;

b) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

c) al comma 4, le parole: «nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quattro anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni e nel termine di otto anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle vendite dei beni di consumo e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Parti di ricambio)

1. Il produttore o, in sua mancanza, l'importatore è tenuto a garantire agli acquirenti, in ogni caso, un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo di carattere duraturo che fabbrica o importa, nonché la fornitura di parti di ricambio durante un periodo minimo di cinque anni a partire dal momento della cessazione della fabbricazione del bene, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Per i beni di consumo di uso domestico, intendendo per tali i beni durevoli nel tempo che per funzionare utilizzano direttamente o indirettamente qualsiasi tipo di energia e la trasformano, la fornitura delle parti di ricambio deve essere garantita per i seguenti periodi di tempo, decorrenti dalla data di cessazione della produzione:

a) per le parti funzionali di prezzo superiore a 60 euro: sette anni;

b) per le parti funzionali di prezzo inferiore a 60 euro: cinque anni;

c) per le parti meramente estetiche e non funzionali: due anni.

3. Le parti di ricambio e i componenti esauribili dei beni di consumo devono avere un costo congruo e proporzionato al valore dei medesimi beni.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 136 del codice in materia di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

1. All'articolo 136 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) promuovere studi, ricerche e attività divulgative sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla;»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Il Consiglio ha il compito di vigilare e controllare in merito alle tecniche di obsolescenza programmata adottando le seguenti iniziative:

a) promuovere misure, anche dopo che un bene è stato immesso sul mercato, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente codice fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

b) prevedere controlli a campione sui beni per sottoporli a prove e ad analisi volte ad accertare la conformità a quanto previsto dal presente codice, redigendo un apposito verbale;

c) disporre, tramite le autorità preposte, il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso sul mercato e l'informazione ai consumatori circa la non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

d) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e con i distributori il ritiro del bene anche dai compratori o detentori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

e) segnalare all'autorità competente il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso sul mercato e l'informazione ai consumatori circa la non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore».

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore di beni di consumo è punito con la reclusione fino a due anni e con una multa di 300.000 euro se ha ingannato o tentato di ingannare il consumatore, con qualsiasi mezzo o procedimento, anche attraverso terzi:

a) sul ricorso a tecniche di obsolescenza programmata;

b) sulla natura, sulla specie, sulla provenienza, sulle qualità essenziali, sulla composizione o sul contenuto dei beni di consumo;

c) sulla quantità di beni di consumo consegnata o sulla consegna di beni diversi da quelli previsti dal contratto di vendita;

d) sull'idoneità all'uso, sui rischi inerenti all'uso, sui controlli effettuati, sui manuali d'uso o sulle precauzioni da prendere;

e) sulla durata di vita del bene di consumo intenzionalmente ridotta.

2. L'importo della multa di cui al comma 1 può essere aumentato in modo proporzionale ai benefìci derivanti dalla violazione considerando il fatturato medio annuo relativo al bene di consumo, calcolato in base agli ultimi tre fatturati annui.