DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione della legge)
1. La presente legge si applica alle confessioni religiose diverse dalla cattolica che non hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di seguito denominate «confessioni religiose acattoliche minoritarie».
2. Le disposizioni della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 2.
(Disposizioni in merito agli statuti delle confessioni religiose acattoliche minoritarie e delega al Governo)
1. Le confessioni religiose acattoliche minoritarie sono organizzate e rette da statuti conformi ai princìpi dell'ordinamento giuridico italiano che esprimano il carattere religioso delle finalità aggregative.
2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni religiose acattoliche minoritarie, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad esprimersi e comunicare con la lingua ufficiale della Repubblica italiana.
3. Lo svolgimento delle funzioni dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto di cui al comma 2 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) maggiore età;
c) non essere stati condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato.
4. Il Ministro dell'interno può chiedere il parere del Consiglio di Stato in caso di dubbi motivati sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, ai fini della conformità all'ordinamento giuridico, i requisiti generali degli statuti delle confessioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) divieto di ogni pratica religiosa contraria al buon costume e di attività che inducono effetti emotivi e mentali a lungo termine di alterazione della personalità dell'individuo con tecniche di condizionamento e manipolazione mentale e di suggestione psicologica, volte a soggiogare una persona alla volontà altrui e strutturare relazioni patologiche caratterizzate da dinamiche di potere distruttivo finalizzato all'annullamento della sua identità e alla sua strumentalizzazione;
b) rispetto della salute e della vita dell'individuo in tutte le sue forme e rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione nonché esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai princìpi costituzionali e, nello specifico, all'articolo 29 della Costituzione;
c) divieto di svolgimento di attività non prettamente collegate all'esercizio del culto;
d) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche, particolarmente in quelle strettamente collegate all'esercizio del culto e all'esposizione del sermone;
e) riconoscimento dell'eguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna così come prevista dall'articolo 29 della Costituzione;
f) obbligo che l'abbigliamento indossato, in conformità a precetti religiosi della confessione, permetta alle forze dell'ordine, o a chi è preposto alla sicurezza della nazione, l'identificazione della persona.
6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è adottato su proposta del Ministro dell'interno ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato anche in mancanza dei pareri.
7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni religiose acattoliche minoritarie se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.