Funzioni e poteri

Nell'ambito del sistema presidenziale brasiliano, il Senato federale è titolare di poteri legislativi pariordinati rispetto a quelli della Camera dei deputati; le uniche limitazioni al principio di parità sono costituite dalla necessaria presentazione presso la Camera bassa dei disegni di legge non di iniziativa di senatori (tra i quali, spiccano per importanza quelli d'iniziativa riservata al Presidente delle Repubblica) - prescrizione rilevante perché la camera di prima lettura ha poteri di decisione prevalenti - e l'esame in seduta comune delle due Camere di alcuni disegni di legge, tra i quali quelli di bilancio e quelli sottoposti a veto dal Presidente.

Il Senato esercita inoltre poteri esclusivi di supervisione in materia finanziaria, con particolare riferimento al sistema tributario e alle operazioni creditizie degli Enti federati, e di nomina dei componenti delle supreme magistrature e dei rappresentanti diplomatici.

E' altresì titolare del potere di impeachment del Presidente della Repubblica (su autorizzazione della Camera bassa) e giudica altresì dei reati commessi nell'esercizio delle funzioni da alte cariche dello Stato.

Funzioni e poteri nel procedimento legislativo

Il procedimento legislativo federale è bicamerale ed è disciplinato dalla Costituzione Federale, dalla Lei Complementar nº 95/1998, dai Regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato Federale e dal Regolamento Comune del Congresso Nazionale.

Ai sensi dell'art. 61 Cost., l'iniziativa delle leggi spetta a ciascun membro o Commissione della Camera dei Deputati e del Senato Federale e al Presidente della Repubblica(53) . Sono di iniziativa esclusiva del Presidente della Repubblica le leggi concernenti gli effettivi delle forze armate, l'organizzazione amministrativa e giudiziaria, le disposizioni tributarie e di bilancio, il personale degli Stati federati.

Il procedimento legislativo ordinario ha inizio con l'esame di un progetto di legge indifferentemente nell'una o nell'altra Camera, cd. 'Casa iniciadora', salvo i progetti di legge di iniziativa del Presidente della Repubblica, della suprema Corte federale e dei Tribunali Superiori, la cui discussione e votazione devono avere inizio, ex art. 64 Cost., alla Camera dei Deputati. Il Presidente della Repubblica può avanzare richiesta d'urgenza per l'esame dei progetti di sua iniziativa.

Presso il ramo del Parlamento in cui inizia l'esame, il progetto è assegnato alla competente Commissione parlamentare la quale esprime un parere al Plenum, che delibera quindi con eventuali emendamenti. In base all'art. 65 Cost., il progetto di legge approvato da una Camera è riesaminato dall'altra (cd. 'Casa revisora'), in un solo turno di discussione e votazione, e inviato al Presidente della Repubblica per la ratifica in caso di approvazione da parte della seconda Camera, ovvero archiviato, in caso di rigetto. In caso di modifica, il progetto emendato torna alla Camera che ne ha iniziato l'esame, la quale decide in via definitiva. Nella distribuzione dei poteri di decisione tra i due rami del Parlamento è dunque rilevante la sede in cui si svolge la prima lettura poiché l'iter si conclude necessariamente con la terza lettura.

La Camera nella quale è stata conclusa la votazione invia il progetto di legge al Presidente della Repubblica che, assentendo, lo ratifica (art. 66 Cost.). Se il Presidente della Repubblica considera il progetto, in tutto o in parte, incostituzionale o contrario al pubblico interesse, lo sottopone a veto totale o parziale, nel termine di 15 giorni dalla data del ricevimento. Il veto è quindi sottoposto all'esame in sessione congiunta dal Congresso Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento, potendo essere superato solo con il voto della maggioranza assoluta dei deputati e dei senatori.(54)

L'art. 62 Cost. disciplina la decretazione d'urgenza, prevedendo che il Presidente della Repubblica, nei casi di necessità e urgenza, possa adottare misure provvisorie con forza di legge, con l'obbligo di sottoporle immediatamente al Congresso Nazionale per la relativa conversione. Le misure provvisorie perdono efficacia in caso di mancata conversione in legge entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, prorogabile una sola vota per eguale periodo; spetta al Congresso Nazionale la disciplina dei rapporti giuridici scaturiti dalle misure non convertite. La conversione inizia alla Camera dei Deputati; spetta a una commissione mista di Deputati e Senatori l'esame di costituzionalità delle misure provvisorie e l'espressione del relativo parere; l'esame delle misure segue in sessione separata, presso l'Assemblea di ciascuna Camera del Congresso. E' vietata la ripresentazione, nella stessa sessione legislativa, di misure provvisorie rigettate o non convertite.

In base all'art. 60 Cost., il potere d'iniziativa in materia di revisione della Costituzione spetta: ad almeno un terzo dei membri della Camera dei Deputati o del Senato Federale; al Presidente della Repubblica; a più della metà delle Assemblee legislative delle Unità della Federazione, ognuna delle quali si manifesta a maggioranza relativa dei propri membri. La proposta è discussa e votata in ciascuna Camera del Congresso Nazionale, in due successive deliberazioni, e si considera approvata se ottiene in entrambe le votazioni i tre quinti dei voti dei rispettivi membri. La modifica costituzionale è promulgata dai Consigli di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato Federale. Il Senato - al pari di altri organi costituzionali, tra cui la Camera dei deputati - ha il potere di presentare alla suprema Corte federale un ricorso sulla legittimità costituzionale di una disposizione di legge federale o statale. Ha altresì il potere esclusivo di sospendere l'applicazione totale o parziale delle disposizioni che la Corte federale suprema ha dichiarato costituzionalmente illegittime con decisione immediatamente applicabile solo al caso deciso.

Per i progetti di bilancio, annuali e pluriennali, nonché per quelli recanti obiettivi finanziari e crediti aggiuntivi, la Costituzione impone l'esame congiunto di Camera e Senato (art. 166 Cost.). Ad una Commissione mista permanente, formata di deputati e senatori, è affidato l'esame preliminare di tali disegni di legge e dei relativi emendamenti. Nell'elaborazione e valutazione delle leggi il Congresso riceve ausilio tecnico del Tribunal de Contas da União (TCU) relativamente agli oneri finanziari previsti dai progetti in discussione.


53) Hanno inoltre iniziativa legislativa in materie limitate la suprema Corte federale, i Tribunali superiori, il Procuratore Generale della Repubblica e il prescritto numero di cittadini. L'iniziativa popolare può essere esercitata tramite la presentazione alla Camera dei Deputati di progetti di legge sottoscritti da almeno l'1% dell'elettorato nazionale, distribuito tra almeno 5 Stati, con non meno di tre decimi per cento degli elettori di ciascuno di essi.

54) La materia oggetto del progetto di legge che ha subito il veto può essere disciplinata in un nuovo progetto, nella medesima sessione legislativa, solo su proposta della maggioranza assoluta dei membri di qualsiasi Camera del Congresso (art. 67 Cost.).


Funzioni e poteri nell'attività di indirizzo e di controllo

La funzione di sindacato ispettivo nonché i poteri di indagine e di inchiesta sono attribuiti ad entrambi i rami del Congresso Nazionale. L'art. 50 Cost. stabilisce, infatti, che la Camera dei Deputati e il Senato Federale, o qualsiasi loro commissione, possano convocare Ministri di Stato o qualsiasi titolare di organismi direttamente subordinati alla Presidenza della Repubblica per fornire informazioni su argomenti previamente determinati; l’assenza senza adeguata giustificazione comporta responsabilità. I Ministri di Stato, inoltre, possono comparire davanti al Senato, alla Camera o a qualsiasi loro commissione, di propria iniziativa, per esporre argomenti di rilevanza del loro Ministero. Infine si prevede che i Consigli di Presidenza delle Camere possano presentare richieste scritte di informazione a Ministri di Stato o ai soggetti citati. Inoltre l'art. 58 Cost. prevede che le Commissioni parlamentari, nell'ambito della loro competenza, possano:

  • svolgere audizioni pubbliche con enti appartenenti alla società civile;
  • ricevere petizioni, proteste, rappresentanze o lamentele di qualsiasi persona contro atti o omissioni di autorità o enti pubblici;
  • richiedere la deposizione di qualsiasi autorità o cittadino;
  • valutare programmi, opere, piani nazionali, regionali e settoriali di sviluppo e su di essi esprimere pareri.

Alcuni poteri sono peraltro attribuiti in via esclusiva al Senato dall'art. 52 Cost.: si tratta, in particolare, del potere di autorizzare operazioni esterne di natura finanziaria, nell’interesse dell’Unione e degli enti federati, nonché di regolare i limiti globali e le condizioni per le operazioni di credito degli Stati, del Distretto federale e dei comuni. Un emendamento costituzionale introdotto nel 2003 ha assegnato al Senato anche il compito di valutare periodicamente la funzionalità del sistema tributario nazionale e il rendimento delle amministrazioni tributarie dell’Unione, degli Stati, del Distretto Federale e dei comuni. Nell'esercizio di tali prerogative, la Camera alta ha la possibilità di operare una supervisione delle operazioni di credito degli enti federati e di arbitrare, in via preventiva, eventuali conflitti nella distribuzione delle risorse.

Tra i suoi poteri esclusivi il Senato inoltre tradizionalmente annovera quello di approvare, a seguito di apposita audizione, la nomina dei candidati proposti dal Presidente della Repubblica per le cariche di: giudici delle Corti superiori, magistrato della Corte dei conti, presidente e direttore della Banca centrale, governatore di un Territorio, Procuratore generale, capo di missione diplomatica a carattere permanente. Il Senato provvede anche all'elezione di alcuni membri del Consiglio della Repubblica(55) , organo superiore di consultazione del Presidente della Repubblica nei termini dell’art. 89 Cost.

Infine, al Senato compete processare(56) e giudicare il Presidente e il Vice-Presidente della Repubblica, i Magistrati della Suprema Corte Federale, il Procuratore Generale della Repubblica e l’Avvocato Generale dell’Unione per malversazione(57) , nonché i Ministri di Stato e i Comandanti della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica per i reati della stessa natura a quelli collegati. Nei casi relativi al Presidente e al Vice-Presidente della Repubblica, l'istruzione viene condotta dal Presidente della suprema Corte federale; la condanna, da emettersi con i due terzi dei voti del Senato, comporta la perdita della carica, con interdizione per 8 anni dall’esercizio di funzioni pubbliche, senza esclusione delle ulteriori sanzioni giudiziarie del caso.


55) Istituito con Legge 8.041/90 per deliberare sull'intervento federale, lo stato di difesa e di assedio e questioni rilevanti per la stabilità delle istituzioni democratiche, il Conselho da República è diretto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Vice-Presidente della Repubblica, dai Presidenti di Camera e Senato, dai leaders di maggioranza e minoranza della Camera e del Senato, dal Ministro della Giustizia e da 6 cittadini brasiliani di almeno 35 anni di età: 2 nominati dal Presidente della Repubblica, 2 eletti dal Senato e 2 dalla Camera, per un mandato di 3 anni non rinnovabili.

56) L'autorizzazione all’instaurazione di un processo contro il Presidente e il Vice-Presidente della Repubblica e i Ministri di Stato spetta esclusivamente, ai sensi dell'art. 51 Cost., alla Camera dei Deputati, che la deve approvare a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

57) Per malversazione l'art. 85 Cost. intende gli atti contrari alla Costituzione e che mettono in pericolo: la sicurezza del paese, l'esistenza dell'Unione, il libero esercizio dei poteri legislativo o giudiziario, dei diritti sociali e politici individuali, la legalità dell'amministrazione, la legge finanziaria, l'esecuzione delle leggi e delle sentenze.