Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1763
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ROMANO, CONTE, FASIOLO, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, MASTRANGELI, SCAVONE, SOLLO e BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2015

Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

Onorevoli Senatori. -- Nel corso degli ultimi decenni l'istituto della famiglia ha subìto profonde modificazioni, andando incontro a una riduzione della sua stabilità e del numero dei suoi componenti. I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento 2011 segnalano che il numero medio di componenti per famiglia è pari a 2,4 persone (nel 1971 erano 3,3) e che oltre il 30 per cento delle famiglie è composto ormai da un solo componente.

A tali profondi cambiamenti si associano modificazioni di ordine demografico non meno epocali, con il rovesciamento della piramide demografica della popolazione italiana e con la comparsa di un numero sempre maggiore di «grandi vecchi», sovente soli e bisognosi di assistenza e di compagnia.

Parallelamente è stato possibile osservare un profondo mutamento dei comportamenti individuali, con il diffondersi di convivenze stabili non interessate al vincolo matrimoniale. Infine è stato possibile rilevare il diffondersi di orientamenti e di pratiche di tipo omosessuale, fino al crescere di un movimento per il riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali, incluso il diritto a forme di convivenza stabile nelle quali poter esprimere la propria affettività e i propri vincoli di mutua solidarietà.

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza, diffusamente avvertita, di riconoscere i diritti di tutti coloro che si trovino a instaurare una stabile convivenza tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincoli di affettività, di parentela o anche semplicemente da intenti di mutuo sostegno a fini solidaristici. Appare, infatti, urgente che il legislatore preveda una forma di regolamentazione di tutti i possibili tipi di convivenza, definendone diritti e doveri, in modo da poter fornire un'adeguata tutela alle persone più fragili e richiamando tutti alle proprie responsabilità per perseguire efficacemente il comune obiettivo di una comunità solidale.

Ferma restando la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce alla famiglia naturale fondata sul matrimonio di cui all'articolo 29 della Costituzione, il presente disegno di legge riconosce ai membri della convivenza una serie importante di diritti e di doveri già riconosciuti alle famiglie attraverso l'iscrizione in un apposito registro (articolo 3) istituito presso l'anagrafe di ogni comune, nel quale il sindaco, un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvedono a iscrivere le persone conviventi che lo richiedano e ad annotare le convenzioni, le disposizioni e le decisioni, anche successive, riguardanti specifici aspetti della convivenza (articolo 7). È previsto che i conviventi mantengano il proprio cognome anche a seguito della registrazione.

L'iscrizione nel registro è tuttavia condizionata (articolo 2) al possesso di taluni requisiti: possono infatti chiedere la registrazione della convivenza due persone maggiorenni, stabilmente conviventi, che intendano assumere gli oneri della reciproca solidarietà e la responsabilità della mutua assistenza morale e materiale, che dimostrino di avere, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e lo stesso domicilio fiscale in Italia. Tale requisito temporale è elevato a tre anni nel caso in cui almeno uno dei richiedenti non sia cittadino dell'Unione europea.

Il disegno di legge chiarisce che in nessun caso la famiglia fondata sul matrimonio potrà risultare svantaggiata nei suoi diritti rispetto a quanto previsto per le convivenze registrate (articolo 4). Fanno in ogni caso eccezione i diritti concernenti la procreazione e l'adozione (articolo 5): in particolare, per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita si conferma l'ammissibilità secondo i criteri previsti dalla legge n. 40 del 2004, rimasti in vigore anche dopo le recenti sentenze della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda le pensioni di reversibilità e l'eredità, si prevede una delega al Governo da attuare tenendo conto di un criterio di proporzionalità legato alla durata della convivenza. Con l'iscrizione nel registro delle convivenze, inoltre, i componenti mantengono ciascuno il proprio regime patrimoniale (articolo 6), fatto salvo quanto eventualmente previsto nella convenzione allegata al registro.

Per quanto concerne i doveri, in particolare, i conviventi sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale (articolo 8), anche a seguito della cessazione della convivenza. L'articolo 11 dispone, inoltre, che i conviventi sono tenuti, se del caso, a darsi reciproca assistenza sanitaria e penitenziaria mentre l'articolo 12 mira a eliminare ogni discriminazione in materia di assicurazioni dipendente dall'orientamento sessuale degli assicurati.

I conviventi, contestualmente, acquisiscono il diritto di delega per le decisioni in materia di salute in caso di incapacità di intendere e di volere e per quelle in caso di morte (articolo 10) e i poteri spettanti ai coniugi in ordine alla promozione dell'interdizione e dell'inabilitazione (articolo 13), nonché il diritto alla successione mortis causa nel contratto di locazione (articolo 15), ovvero il diritto ad abitare nello stesso stabile eletto a dimora comune dei conviventi (articolo 16), salvo il diritto -- da parte degli altri eredi -- di pretendere un congruo corrispettivo in termini di canone di locazione per la parte ad essi spettante.

Infine, in caso di cessazione della convivenza mortis causa, ovvero per separazione dei conviventi, si prevede (articolo 18) che l'avvenuto scioglimento della convivenza abbia effetto nei confronti di terzi a decorrere dall'annotazione della causa di scioglimento nel registro delle convivenze registrate, mentre è previsto il pronunciamento del giudice in caso di cessazione non consensuale della convivenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e finalità)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle stabili convivenze iscritte nel registro di cui all'articolo 3, di seguito denominate «convivenze registrate», intese quali formazioni sociali costituite tra due persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, stabilmente conviventi.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La convivenza registrata può essere richiesta da due persone fisiche maggiorenni, capaci di intendere e di volere, stabilmente conviventi, che intendono assumere gli oneri della reciproca solidarietà e la responsabilità della mutua assistenza morale e materiale e che dimostrino di avere, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e lo stesso domicilio fiscale in Italia. Tale requisito temporale è elevato a tre anni nel caso in cui almeno uno dei richiedenti non sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 3.

(Registri delle stabili convivenze)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni anagrafe comunale è istituito il registro delle stabili convivenze, di seguito denominato «registro».

2. Le persone che intendono iscriversi nel registro possono farne richiesta con dichiarazione scritta sottoscritta da entrambi i componenti della convivenza.

3. Il sindaco, un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvedono a iscrivere nel registro le persone conviventi che lo richiedono e ad annotare nello stesso le convenzioni, le disposizioni e le decisioni riguardanti specifici aspetti della convivenza, previste dalla presente legge.

4. Non possono essere iscritte nel registro le persone unite da vincolo di matrimonio o che risultano già iscritte a seguito di un'altra convivenza registrata.

5. I componenti della convivenza registrata mantengono ciascuno il proprio cognome.

6. Gli effetti giuridici del regime di stabile convivenza decorrono dalla stessa data dell'avvenuta iscrizione nel registro.

Art. 4.

(Diritti e doveri)

1. Ai componenti di una convivenza registrata si applicano tutti i diritti e i doveri previsti dal codice civile e dal codice penale per i nuclei di familiari conviventi, con le esclusioni previste dall'articolo 5 della presente legge.

2. Ai componenti di una convivenza registrata si applicano, altresì, tutti i diritti e i doveri previsti per i nuclei di familiari conviventi, relativi all'imposizione fiscale da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento al cumulo dei redditi e al regime degli assegni familiari, delle tariffe, delle agevolazioni e delle esenzioni, nonché la disciplina concernente l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi. In nessun caso la famiglia fondata sul matrimonio può risultare penalizzata nei suoi diritti rispetto alle convivenze registrate.

Art. 5.

(Esclusioni)

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell’iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate.

2. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei componenti di una convivenza registrata è consentito nel rispetto delle disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

3. Salvo quanto disposto ai commi 1 e 2, nelle materie ivi previste restano ferme tutte le disposizioni vigenti civili e penali che disciplinano il diritto di famiglia.

Art. 6.

(Regime patrimoniale)

1. I componenti di una convivenza registrata mantengono ciascuno il proprio regime patrimoniale, fatto salvo quanto eventualmente previsto nella convenzione di cui all'articolo 7.

2. La convivenza registrata comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti ai componenti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili registrate.

Art. 7.

(Convenzioni)

1. All'atto della registrazione della convivenza o successivamente, i componenti possono stipulare convenzioni relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di proprietà e di gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca in caso di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci in caso di scioglimento della convivenza registrata, a questioni testamentarie e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni sono annotate a margine dell'atto di registrazione della convivenza, anche se definite successivamente all'iscrizione.

3. Le convenzioni perdono efficacia nei casi di scioglimento della convivenza registrata, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di scioglimento.

Art. 8.

(Doveri di solidarietà)

1. I componenti di una convivenza registrata sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Qualora uno dei componenti di una convivenza registrata versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, l'altro componente, secondo le proprie condizioni economiche e patrimoniali, è tenuto a prestargli assistenza materiale e gli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile. L'obbligo sussiste anche dopo lo scioglimento della convivenza registrata, in analogia a quanto previsto dall'articolo 156 del codice civile in materia di rapporti patrimoniali in caso di separazione dei coniugi. L'obbligo viene meno nel caso di successivo matrimonio o di nuova convivenza registrata del componente beneficiario, ovvero nel caso in cui gli ex componenti di una convivenza registrata intendano procedere, anche con comportamenti concludenti o altri atti di natura privata, alla cessazione degli impegni assunti a seguito dello scioglimento della convivenza registrata ai sensi del secondo periodo del presente comma, in analogia a quanto disposto dall'articolo 157 del codice civile.

3. Al numero 1) dell'articolo 433 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o il componente di una convivenza registrata».

Art. 9.

(Reciproca assistenza e contratti di lavoro)

1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza si applicano anche alla convivenza registrata e ai componenti della stessa.

Art. 10.

(Decisioni in materia di salute
e in caso di morte)

1. Ciascun componente di una convivenza registrata può designare l'altro quale suo delegato:

a) per le decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere;

b) in caso di morte, per le decisioni relative alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità materiale a redigerlo, viene formato un processo verbale, redatto da un notaio, alla presenza di testimoni.

Art. 11.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. A entrambi i componenti di una convivenza registrata sono riconosciuti i diritti e i doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 12.

(Assicurazione sanitaria)

1. Sono nulle le clausole dei contraenti di un'assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.

2. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del contratto di assicurazione sanitaria rimane sospesa fino al momento della cessazione del contratto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.

Art. 13.

(Interdizione e inabilitazione)

1. A entrambi i componenti di una convivenza registrata sono riconosciuti i poteri spettanti ai coniugi in merito alla promozione dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Art. 14.

(Delega al Governo per la disciplina della
successione ereditaria e del riconoscimento
della pensione di reversibilità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo contenente la disciplina della successione ereditaria e del riconoscimento della pensione ai superstiti nei casi di morte di un componente di una convivenza registrata, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nell'ambito della successione legittima, all'altro componente della convivenza registrata spetti il diritto di successione in misura proporzionata alla durata temporale della convivenza, comunque non superiore, nel caso in cui concorrano figli, a quella prevista per il coniuge dall'articolo 581 del codice civile;

b) prevedere la riserva di una quota di eredità all'altro componente della convivenza registrata, in qualità di legittimario, in misura proporzionata alla durata temporale della convivenza, comunque non superiore a quella prevista per il coniuge nelle ipotesi disciplinate dal capo X del titolo I del libro secondo del codice civile;

c) regolare il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore dell'altro componente della convivenza registrata in misura proporzionata alla durata temporale della convivenza, comunque non superiore a quella prevista per il coniuge secondo le disposizioni del rispettivo ordinamento previdenziale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro un mese dalla trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato anche in mancanza dei pareri.

Art. 15.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte del componente di una convivenza registrata conduttore nel contratto di locazione relativo all'immobile adibito alla comune abitazione, l'altro componente, entro dieci giorni dalla data del decesso, può succedergli nel contratto medesimo, dandone comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

(Diritto di abitazione)

1. In caso di morte di un componente di una convivenza registrata, al convivente superstite, anche quando concorra con altri chiamati, spetta il diritto vitalizio di abitazione in ordine all'immobile adibito a comune dimora, se di proprietà di entrambi o del convivente deceduto, nonché di uso dei beni mobili in esso contenuti.

2. Il convivente è tenuto a corrispondere agli eredi un canone di locazione, in ordine all'immobile di cui al comma 1, per la parte eccedente la porzione a lui direttamente spettante.

Art. 17.

(Certificazioni)

1. Gli uffici anagrafici dei comuni rilasciano, su richiesta degli interessati e per tutti gli usi in cui ciò sia necessario o consentito, un certificato di stato di convivenza registrata che ha identico valore del certificato di stato di famiglia e nel quale sono riportate le stesse informazioni.

Art. 18.

(Nullità e scioglimento
della convivenza registrata)

1. Nel caso di preesistente e non risolto legame a seguito di matrimonio o di convivenza registrata di uno dei due componenti, la nuova convivenza registrata è nulla.

2. La cessazione degli effetti civili delle convivenze registrate può avvenire:

a) per morte di uno dei componenti;

b) per le stesse cause e con le stesse modalità previste per la separazione e per il divorzio dei coniugi.

3. L'avvenuto scioglimento della convivenza registrata ha effetto nei confronti di terzi a decorrere dall'annotazione della causa di scioglimento nel registro.

4. In caso di scioglimento della convivenza registrata in modo non consensuale, gli effetti dello scioglimento decorrono dalla data del provvedimento giudiziale e sono regolati dallo stesso.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.