DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e requisiti)

1. Ai sensi della presente legge, si intende per coworking la compresenza di attività imprenditoriali e di liberi professionisti che condividono la stessa struttura, servizi ed utenze al fine di ottenere una ottimizzazione delle spese correnti e dei costi vivi che incidono sull'attività.

2. Si intende per coworker il soggetto, possessore di partita IVA, che non superi i 30.000 euro di utili netti all'anno e che svolga attività e servizi compatibili con le strutture date in uso per l'attività di coworking.

3. Le strutture pubbliche utilizzate per l'attività di cui al comma 1 sono denominate coworking center e devono essere dotate di almeno cinque locali operativi e di una sala riunioni in comune, nonché di servizi igienici in comune. L'attività di coordinamento e organizzazione è affidata ad un gestore.

4. Il gestore del coworking center può disporre del 25 per cento dei locali ad uso esclusivo destinandoli a utenti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo.

5. Sono potenziali beneficiarie degli spazi di coworking con pari condizioni, e nella misura massima di un terzo degli spazi destinati ai coworkers, quelle aziende che favoriscano l'inserimento di almeno una unità lavorativa, per locale occupato. Tale estensione si applica ad aziende con necessità di delocalizzazione anche non rispondenti ai requisiti indicati al comma 2 del presente articolo. L'unità lavorativa in questo caso viene intesa come unità di personale assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato full-time per almeno dodici mesi, ovvero un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia par-time che full-time.

6. Nel caso di aziende prive dei requisiti di cui al comma 2, e che non assumano nuovi dipendenti secondo i criteri di cui al comma 5, il gestore può applicare tariffari differenti, e comunque non superiori al doppio del canone massimo stabilito per i coworker aventi i requisiti di cui al comma 2.

7. I coworker conferiscono ai coworking center un canone mensile, comprensivo di canone di locazione della porzione di coworking center ad utilizzo esclusivo del coworker e dell'accesso e utilizzo degli spazi comuni e dei servizi igienici. Le utenze elettriche, idriche e relative ai rifiuti sono a carico dei coworking center.

8. Ogni coworking center dispone di un dipendente, assunto ai sensi del comma 5, per la gestione dei servizi; si considera un dipendente ogni dodici stanze locate.

9. La quantificazione complessiva e onnicomprensiva delle suddette utenze e dei costi a carico del coworker non può superare il 15 per cento del costo di locazione, su base mensile.

10. Il valore a metro quadro dello spazio a uso esclusivo non può superare il costo di 12 euro.

11. Il costo delle utenze degli spazi comuni è a carico del coworking center.

12. Il gestore del coworking center può stabilire tariffe apposite per servizi quali il collegamento e l'utilizzo dei telefoni, la rete internet ed altri eventuali servizi aggiuntivi.

Art. 2.

(Strutture)

1. Le strutture di coworking center sono individuate tra quelle di cui risultino proprietari lo Stato, le regioni e gli enti locali.

2. È istituito un apposito albo delle strutture pubbliche in disuso, specificandone la condizione attuale.

3. L'albo di cui al comma 2 è aggiornato ogni dodici mesi, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante specifica comunicazione da parte degli enti proprietari da effettuare entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.

4. Gli aspiranti gestori possono, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, presentare domanda per prendere in gestione la struttura a partire dall'anno successivo alla richiesta.

5. Le domande per la concessione in gestione delle strutture sono valutate da una commissione tecnica, a tale scopo istituita, formata da esperti, che si riunisce a seguito della presentazione delle domande entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno; la durata della concessione è ventennale e rinnovabile.

6. Le strutture sono assegnate a titolo gratuito, i requisiti sono valutati dalla commissione di cui al comma 5 e l'esito è comunicato ai potenziali gestori.

7. In caso di strutture in condizioni ottimali, o con lavori di adattamento che non superino il costo di 50.000 euro i costi dei lavori sono in capo al gestore assegnatario.

8. È in capo al gestore assegnatario il costo delle imposte ricadenti sulla struttura, le quali possono essere sgravate se almeno il 20 per cento dei soggetti beneficiari dell'uso della struttura ricadono nelle categorie di associazione no-profit oppure O.N.G.

9. Per le strutture da riattare lo Stato predispone un fondo annuo di 100 milioni di euro. Il 50 per cento di tale somma viene impegnata secondo le indicazioni della commissione tecnica di cui al comma 5 a favore della ristrutturazione delle strutture presenti nell'albo di cui al comma 2, che oltre al necessario riadattamento per la destinazione di coworking center, si trovino in condizione di dover effettuare interventi di ristrutturazione straordinari (impianti idraulici, elettrici, gas, infissi, intonaci, facciate, interventi per la stabilità strutturale). Il restante 50 per cento della somma viene destinata, sotto forma di contributo, ai gestori che ne facciano richiesta per strutture da riattare o riadattare, quando il valore dei lavori superi la somma di 50 mila euro.

10. I contributi destinati ai gestori vengono erogati nella misura massima di euro 150.000 eccedenti la somma di 50.000 euro dei lavori in totale carico al gestore, e nella misura massima del 75 per cento del costo dei lavori oltre la somma di 50.000 euro. I contributi si intendono al netto dell'IVA.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'articolo 1, comma 4, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di conto capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. Qualora la verifica dia esito positivo, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in una apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, invece, sempre a seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di indebitamento, non risultino adeguati, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.