Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 61
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori AMATI, GRANAIOLA, CIRINNÀ, DE PETRIS, FEDELI, FILIPPI, PAGLIARI, PEGORER, PUGLISI e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Misure per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato
e norme a favore della cura di cani e gatti

Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge si provvede ad introdurre nel nostro ordinamento legislativo un insieme di misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia degli animali di affezione. In primo luogo, si prevede l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per cani e gatti, interamente gratuito, i cui beneficiari appartengono a determinate categorie più bisognose di tutela.

Sono sempre più numerose, nel nostro Paese, le famiglie che possiedono o desiderano possedere un animale che finisce con il diventare, a tutti gli effetti, un membro della famiglia. Ciò è ancor più vero nel caso degli anziani per i quali il cane e il gatto rappresentano l'unica compagnia e ragione di conforto. Non va inoltre dimenticato il fondamentale ruolo svolto dagli animali impiegati nelle terapie ed attività per fini curativi e riabilitativi. Per queste e per tante altre ragioni, risulta evidente la necessità di agevolare il possesso degli animali di affezione, nonché l'affido e la cura di quelli che vengono abbandonati, oltre che l'opera encomiabile dei volontari che si prodigano, a proprie spese, nel mantenimento di tanti animali randagi e abbandonati.

All'articolo 1 vengono definite le finalità del disegno di legge.

Con l'articolo 2 vengono individuati i beneficiari delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario veterinario convenzionato, quali ad esempio: i cani e i gatti i cui proprietari, per motivi di reddito, risultino già esenti dal pagamento delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN); i cani e i gatti ospitati in strutture gestite da associazioni di volontariato; i cani di quartiere; i cani e i gatti impiegati nella pet-therapy; i gatti delle colonie feline. Inoltre, anche al fine di favorire l'adozione di animali randagi, viene stabilita la gratuità del primo intervento veterinario, in caso di raccolta di animali vaganti.

Viene stabilito, altresì, che all'erogazione della prestazione veterinaria convenzionata provvedono le aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio che, in base alle loro strutture, ai mezzi e al personale, sono in grado di erogare il servizio. Nel caso in cui il Ministero della salute verificasse l'inadeguatezza della ASL ad erogare il servizio, la regione provvederà alla stipula di convenzioni con medici veterinari pubblici e privati.

Per poter dotare il paese di una prima ricognizione sperimentale della popolazione felina e per evitare il rischio dell'utilizzo improprio della convenzione, i gatti riferiti al comma 1, e quelli riferiti alle lettere a), b) ed f), del comma 2, al primo intervento veterinario convenzionato, vengono dotati di microchip di riconoscimento, quanto alle colonie feline si applica il microchip ai gatti che usufruiscono del sistema veterinario convenzionato. L'applicazione del microchip non sostituisce in caso di sterizzazione del gatto anche l'apposizione sull'animale di un segno di riconoscimento esteriore finalizzato all'immediata cognizione della condizione di soggetto sterile.

L'articolo 3 definisce l'accesso ai farmaci veterinari che risulta gratuito per i soggetti esenti dalla partecipazione alle spese del SSN per motivi di reddito, e prevede che il costo dei farmaci veterinari per cani e gatti venga comunque compreso nelle norme relative al SSN come quello per i farmaci di fascia C.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso ciascun assessorato regionale alla sanità, di una Commissione regionale per le prestazioni veterinarie convenzionate, con il compito di definire annualmente gli obiettivi di sanità e tutela del benessere animale, di promuovere l'educazione sanitaria e di stilare ed aggiornare gli elenchi dei medici convenzionati, determinare le prestazioni riconosciute in convenzione ed eventuali ulteriori esenzioni.

All'articolo 5, viene stabilito che le convenzioni sono regolate dalle norme contrattuali vigenti. Pertanto, i medici veterinari dipendenti dalle ASL che esercitano la propria attività in regime di libera attività professionale intramuraria sono iscritti a domanda in un apposito elenco speciale e i veterinari liberi professionisti, che intendano accedere alla convenzione con il Servizio, sono tenuti a presentare richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli ordini professionali provvederanno quindi all'invio delle richieste alla Commissione regionale per le prestazioni veterinarie.

L'articolo 6 stabilisce che hanno la facoltà di richiedere l'accesso alla convenzione le associazioni animaliste riconosciute dalla regione, purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate.

Con l'articolo 7 si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge stimato, a partire dal 2014, in 10 milioni di euro per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Scopo della presente legge è l'adozione di misure per la salvaguardia e la cura dei cani e dei gatti, mediante l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato.

Art. 2.

(Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato)

1. Presso ogni regione, e presso le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Servizio sanitario veterinario convenzionato per cani e gatti, interamente gratuito, d'ora in poi denominato «Servizio veterinario convenzionato». Hanno diritto alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato i proprietari di cani e di gatti esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) per motivi di reddito. Ai fini della fruizione delle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato, i cani devono risultare iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, hanno diritto alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato:

a) i cani e i gatti vaganti, da chiunque condotti, per l'intervento di primo soccorso e per le prestazioni esclusivamente mediche ad esso collegate;

b) i cani e i gatti ricoverati in strutture gestite da associazioni di volontariato senza scopo di lucro e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), regolarmente riconosciute, purché non convenzionate con enti pubblici per attività di ricovero e di cura di cani e gatti;

c) i cani liberi integrati nel territorio urbano, riconosciuti e protetti dai comuni di appartenenza nonché accuditi e assistiti da associazioni di volontariato animalista o da associazioni di quartiere;

d) i cani adibiti alla guida dei ciechi e comunque operanti in servizi di pubblica utilità e soccorso;

e) le colonie feline riconosciute dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL);

f) i cani e i gatti impiegati in terapie ed attività assistenziali a fini curativi e riabilitativi (pet-therapy).

3. Le regioni provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari ogni qualvolta i servizi veterinari già operanti presso le Aziende sanitarie locali (ASL) non siano in condizione di operare con i propri mezzi e le proprie strutture.

4. Ai gatti di cui al comma 1, e a quelli di cui al comma 2, lettere a), b), ed f) è applicato, al primo intervento veterinario convenzionato, un microchip di riconoscimento. Il medesimo microchip è applicato ai gatti appartenenti alle colonie feline che usufruiscono del Servizio veterinario convenzionato.

Art. 3.

(Accesso ai farmaci)

1. Per i proprietari di cani e di gatti di cui all'articolo 2, comma 1, è previsto l'accesso gratuito ai farmaci prescritti dai veterinari.

2. I proprietari di cani e di gatti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, accedono ai farmaci prescritti dai veterinari secondo le norme in vigore per i farmaci in fascia C non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

(Commissione regionale per le prestazioni veterinarie convenzionate)

1. Presso ogni assessorato regionale alla sanità è istituita la Commissione regionale per le prestazioni veterinarie a carico del Servizio veterinario convenzionato, d'ora in poi denominata «Commissione». Il fine della Commissione è quello di stilare ed aggiornare annualmente gli elenchi dei medici veterinari convenzionati di cui all'articolo 5, nonché di determinare le prestazioni riconosciute in convenzione e le eventuali ulteriori esenzioni.

2. La Commissione di cui al comma 1:

a) propone annualmente all'assessore regionale alla sanità l'attuazione degli obiettivi di sanità e tutela del benessere animale di cui alla presente legge;

b) definisce gli obiettivi di promozione ed educazione sanitaria e le relative attività riconosciute in convenzione;

c) definisce annualmente gli obiettivi di sanità e tutela del benessere animale di cui alla presente legge e ne cura la periodica verifica di attuazione;

d) propone all'assessore regionale alla sanità le modalità di organizzazione dell'istituzione dell'anagrafe felina sperimentale.

3. La composizione della Commissione è definita da ciascuna regione secondo la propria autonomia.

Art. 5.

(Accesso alle convenzioni)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, d'ora in poi denominate «convenzioni», sono regolate dalle norme contrattuali vigenti.

2. I medici veterinari dipendenti dalle ASL che esercitano la propria attività in regime di libera attività professionale intramuraria all'interno delle strutture pubbliche o in forma allargata, e che intendono accedere alle convenzioni, sono iscritti a domanda in apposito elenco speciale gestito dalla Commissione.

3. I veterinari liberi professionisti che intendono accedere alle convenzioni con il Servizio veterinario convenzionato presentano richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini professionali provinciali provvedono all'invio delle richieste alla Commissione.

4. La Commissione definisce l'elenco dei veterinari e delle strutture aventi diritto al accedere alle convenzioni in base ai seguenti criteri:

a) l'uniforme distribuzione territoriale dei medici e degli ambulatori;

b) i titoli del richiedente;

c) l'anzianità di servizio del richiedente;

d) la disponibilità del richiedente ad effettuare prestazioni di primo soccorso in H. 24;

5. La Commissione provvede al rinnovo dell'elenco di cui al comma 2 ogni tre anni, in base ai risultati del servizio svolto e alle nuove richieste, e può disporre cancellazioni e nuovi accessi in casi di comprovata necessità.

Art. 6.

(Associazioni animaliste)

1. Possono richiedere l'accesso alle convenzioni le associazioni animaliste riconosciute dalla regione che dimostrino di disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate. La richiesta è presentata direttamente alla Commissione, che ne esamina la validità sulla base dei criteri di cui all'articolo 4.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per gli anni successivi al 2015, il Governo predispone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, le misure finalizzate ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.