Il Regolamento del Senato

Capo XV

Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico ed amministrativo

Articolo 126-bis (1)

Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126, escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare.

2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988 e modificato il 21 luglio 1999 e il 20 dicembre 2017.

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