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N.B. Il testo dell'emendamento è riprodotto in bozza non corretta e ordinato, per comodità di lettura, su tre colonne recanti rispettivamente la sequenza progressiva dei commi, il contenuto normativo e brevi note esplicative.
1.1000 (
IL GOVERNO
Gli articoli da 1 a 18 sono sostituiti dal seguente:Art. 1
1. |
1. Per lanno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 9.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per lanno finanziario 2007. |
Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) |
2. |
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro. |
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3. |
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
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4. |
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta allevasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. |
Destinazione delle eventuali maggiori entrate tributarie |
5. |
4-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delleconomia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta allevasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4. |
Relazione annuale al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta allevasione fiscale. |
6. |
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse; b) larticolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11. (Determinazione dellimposta). 1. Limposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nellarticolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per lintero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dellunità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, limposta non è dovuta. 3. Limposta netta è determinata operando sullimposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge. 4. Dallimposta netta si detrae lammontare dei crediti dimposta spettanti al contribuente a norma dellarticolo 165. Se lammontare dei crediti dimposta è superiore a quello dellimposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare leccedenza in diminuzione dellimposta relativa al periodo dimposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»; c) larticolo 12 è sostituito dal seguente: «Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia). 1. Dallimposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e limporto corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dellarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, limporto di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Questultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare allaltro genitore affidatario un importo pari allintera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellaltro, la detrazione compete a questultimo per lintero importo. Se laltro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nellarticolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dellautorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»; d) larticolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13. (Altre detrazioni). 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dallimposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nellanno, pari a: a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. Lammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, lammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e limporto corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e limporto di 40.000 euro. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a: a) 10 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui allarticolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dallimposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nellanno, pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. Lammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e limporto corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e limporto di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui allarticolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dallimposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nellanno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. Lammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e limporto corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e limporto di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dallimposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e limporto di 50.200 euro. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.»; e) allarticolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Dallimposta lorda si scomputano le detrazioni di cui allarticolo 13 nonché quelle di cui allarticolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono». |
Art. 2 (IRPEF, assegni per il nucleo familiare Lettera b) Rideterminazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF. Lettera c) Detrazioni per carichi di famiglia Lettera d) detrazioni per redditi di lavoro o da pensione Lettera e) Detrazioni per soggetti non residenti. |
7. |
2. Allarticolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le deduzioni di cui allarticolo 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»; b) al comma 2, lettera c), le parole: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13»; c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13». |
Norma di coordinamento |
8. |
3. Il comma 350 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. |
Abroga il contributo di solidarietà del 2%. |
9. |
4. Ai fini della determinazione dellimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. |
Clausola di salvaguardia per il trattamento di fine rapporto. |
10. |
5. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate nellarticolo 18, comma 53, da definire con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Garanzia dellassegnazione allo Stato del maggior gettito derivante dal presente |
11. |
6. Alla disciplina vigente dellassegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni: a) i livelli di reddito e gli importi annuali dellassegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1º gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione; b) a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento; c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro delleconomia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche; c-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dellassegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti; d) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui allarticolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dallanno 2008. |
Modifica dei livelli di reddito e degli importi degli assegni familiari. |
12. |
8. Allarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dellaccisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per lanno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nellanno 2005 rispetto allanno 2004 relativamente alla compartecipazione allaccisa sulla benzina di cui al comma 12. Lammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dellaccisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nellanno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dallarticolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma». |
Compartecipazione delle regioni al gettito dellaccisa sul gasolio per autotrazione. |
13. |
1. Dopo larticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). 1. Gli studi di settore previsti allarticolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dellultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui allarticolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno. 2. Ai fini dellelaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico». |
Art. 3 (Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto allevasione ed allelusione fiscale. Revisione ed aggiornamento degli studi di settore. |
14. |
2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dallarticolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dellarticolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dellarticolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui allarticolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dellarticolo 10 della medesima legge. |
Introduzione della nuova analisi della coerenza applicata a tutti gli studi di settore. |
15. |
3. Il comma 399 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. |
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16. |
4. Il comma 4 dellarticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno dichiarato ricavi di cui allarticolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui allarticolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delleconomia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro; b) che hanno iniziato o cessato lattività nel periodo dimposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dellattività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando lattività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dellattività». |
Limiti di applicabilità degli studi di settore. |
17. |
4-bis. Allarticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui allarticolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e allarticolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto delladeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dellapplicazione degli studi di settore di cui allarticolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui allarticolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora lammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dellapplicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dellatto devono essere evidenziate le ragioni che inducono lufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dellarticolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». |
Limiti alla potestà dellAmministrazione finanziaria di rettifica degli studi di settore in base a presunzioni semplici. |
18. |
5. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dellarticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data del 1º gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2006. |
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19. |
6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito dimpresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dellattività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dellattività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore. |
Indicatori di normalità economica per i soggetti cui non si applicano gli studi di settore. |
20. |
7. Per i soggetti di cui allarticolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo dimposta di esercizio dellattività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima. |
Indicatori di coerenza per le società di capitale che iniziano lattività. |
21. |
8. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2006. |
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22. |
9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dellapplicazione degli indicatori di cui al comma 20. |
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23. |
10. Allarticolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «con periodo dimposta pari a dodici mesi e» sono soppresse; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora lammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore allammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi». |
Applicazione studi di settore ai soggetti con periodo di imposta diverso da 12 mesi |
24. |
11. Le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2007. |
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25. |
12. Allarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito dimpresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito dimpresa o di lavoro autonomo dichiarato». |
Sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore. |
26. |
13. Allarticolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata». |
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27. |
14. Allarticolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato». |
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28. |
16. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa allacquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e lindicazione del codice fiscale del destinatario»; b) allarticolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa allacquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e lindicazione del codice fiscale del destinatario». |
scontrino parlante per la deducibilità delle spese per medicinali. |
29. |
17. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui lacquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, lindicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista. |
Reca una modifica segnalata dal Dott. Massicci |
30. |
18. Al fine di contrastare lindebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare loperazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano allAgenzia delle entrate, in via telematica, limporto e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dellAgenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. |
Preventiva comunicazione per usufruire della compensazione delle imposte |
31. |
19. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per lattuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire lutilizzo indebito di crediti. |
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32. |
20. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per lanno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Lautorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per lanno 2008. |
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33. |
20-bis. Allarticolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui allarticolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dellimposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione larticolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e lasseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta linibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e lasseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.»; b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»; c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dellarticolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»; d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dellarticolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dellAgenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. Latto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per leventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»; e) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 2.582». |
Modifiche alla normativa sulle sanzioni agli intermediari (CAAF) in materia di dichiarazioni |
34. |
20-ter. Per le violazioni di cui allarticolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dellarticolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma restando lapplicazione dellarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato. |
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35. |
21. I commi 7 e 8 dellarticolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati. |
Esenzione IVA per le operazioni relative allesercizio di giochi e scommesse |
36. |
22. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti. |
Limitazione agevolazioni fiscali acquisto veicoli soggetti handicap |
37. |
23. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali lacquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dallacquisto, è dovuta la differenza fra limposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dallapplicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. |
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38. |
24. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nellambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nellambito della struttura. |
Obbligo per le strutture sanitarie di provvedere allincasso e alla registrazione dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici per le attività di lavoro autonomo svolte presso tali strutture |
39. |
25. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente allAgenzia delle entrate lammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente. |
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40. |
26. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dellattuazione dei commi 38 e 39. |
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41. |
27. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2007. |
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42. |
28. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dellattività. |
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43. |
29. Dopo larticolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 25-ter. (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio allappaltatore). 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera allatto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dellimposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nellinteresse di terzi, effettuate nellesercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dellarticolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». |
obbligo del condominio, quale sostituto di imposta, di effettuare la ritenuta anche sui corrispettivi dovuti per prestazione relative a contratti di appalto. |
44. |
30. Allarticolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono lattività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dellappaltatore principale o di un altro subappaltatore; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui allarticolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro delleconomia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977». |
Reverse charge applicabile anche alle cessioni inerenti la telefonia radiomobile, i personal computer e i prodotti lapidei, se il cessionario e soggetto residente in Italia |
45. |
31. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dellarticolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dellarticolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. |
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46. |
32. Al testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui allarticolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»; b) allarticolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli agenti immobiliari di cui allarticolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dellimposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari». |
obbligo solidale per i mediatori immobiliari di registrare tutte le scritture private poste in essere nellambito della propria attività. |
47. |
32-bis. Allarticolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000». |
Aumento della sanzione per esercizio abusivo dellattività di mediazione. |
48. |
33. Il comma 22 dellarticolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: «22. Allatto della cessione dellimmobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno lobbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante lindicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha lobbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nellipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) lammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. 22.1. In caso di assenza delliscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione allAgenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dellimposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dellarticolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni». |
obbligo per le parti, in caso di cessione di immobile, di dichiarare se si sono avvalsi di un mediatore |
49. |
34. Le disposizioni di cui al comma 22 dellarticolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006. |
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50. |
35. In coerenza ai princìpi recati dallarticolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, levasione e lelusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare lordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dellofferta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. Linosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta lirrogazione, da parte dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. |
Attribuzione allAAMS di emanare la disciplina per la rimozione dei giochi illegali o irregolari. |
51. |
36. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati. |
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52. |
36-bis. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma. |
Finanziamento di campagne di educazione dei giovani finalizzate alla conoscenza dei rischi derivanti dal vizio del gioco |
53. |
37. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi allimport/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nellanno precedente dai contribuenti residenti. |
Trasmissione dati doganali e fiscali alle regioni ed agli enti locali |
54. |
38. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, emanato dintesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. |
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55. |
39. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dellimport/export alle regioni. |
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56. |
40. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dellintero settore pubblico per lanalisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dellandamento dei flussi finanziari. |
Istituzione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria |
57. |
41. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sullanagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per laccesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero delleconomia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema. |
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58. |
41-bis. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo larticolo 2, è inserito il seguente: «Art. 2-bis. 1. Ferme restando le attribuzioni di cui allarticolo 2, la Commissione: a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare limpatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni; b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente dallanagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dellanno». |
Attribuzione di nuove funzioni alla Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria |
59. |
42. Il secondo comma dellarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente: «Il Ministero delleconomia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili». |
Modifica delle disposizioni relative al segreto dufficio sui dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria |
60. |
43. Dallattuazione dei commi 57, 58 e 59 non derivano oneri per il bilancio dello Stato. |
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61. |
44. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero delleconomia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità. |
Contabilità economica delle amministrazioni e trasmissione telematica dei dati contabili degli enti pubblici |
62. |
45. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, larticolo 2-bis è sostituito dal seguente: «Art. 2-bis. (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, linvito previsto dallarticolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui allarticolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nellinvito; b) mediante raccomandata in ogni altro caso. 1-bis. LAgenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare allobbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nellespletamento delle attività di cui alla medesima lettera a). 2. Il termine di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dellinvito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. 3. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica». |
Ridisciplina le modalità per linvio dellinvito al contribuente a fornire chiarimenti in esito allattività di liquidazione delle dichiarazioni. Esiste diversa formulazione dellAgenzia delle entrate |
63. |
46. I soggetti di cui allarticolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme. |
Obbligo di indicazione nella propria dichiarazione dei redditi del codice fiscale del coniuge beneficiario dellassegno periodico |
64. |
47. Allarticolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: «25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica allAnagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dellarticolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate». |
Obbligo per gli enti con fini assistenziali di comunicare allA. T. i nomi dei soggetti cui sono state rimborsate spese sanitarie |
65. |
47-bis. Allarticolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: «f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dellarticolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale». |
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66. |
47-ter. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data del 1º gennaio 2007. |
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67. |
47-quater. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, allarticolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dallAgenzia delle entrate entro il 15 febbraio». |
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68. |
1. Allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «titolari» sono inserite le seguenti: «, o dipendenti da loro delegati,». |
Art. 3-bis Modifiche allart. 7 del D.L. n. 233/06 |
69. |
1. Allarticolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: «12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dellarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro delleconomia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sullapplicazione del presente comma. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma». |
Art. 4. (Compensi per lesercizio Differimento graduale nel tempo degli obblighi di tracciabilità dei compensi ad artigiani e professionisti. |
70. |
1. Allarticolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006. |
Art. 5. (Disposizioni per il recupero della base imponibile) Modifica base imponibile soggetti IRES: deducibilità spese imprese di costruzione opere pubbliche. |
71. |
2. Allarticolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «nellesercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite dalle seguenti: «in quote costanti nellesercizio stesso e nei cinque successivi». |
Rimanenze finali |
72. |
3. Allarticolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dellutile la perdita è riportabile per lammontare che eccede lutile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti». |
limitazione riporto perdite per soggetti agevolati o esenti |
73. |
4. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dellarticolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. |
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74. |
4-bis. Allarticolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alle lettere b) e c), dopo le parole: «dalle società,» sono inserite le seguenti: «nonché i trust,»; 2) alla lettera d), dopo le parole: «di ogni tipo,» sono inserite le seguenti: «compresi i trust,»; b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nellatto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali»; c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust unattribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi». |
Disciplina fiscale dei trust |
75. |
4-ter. Allarticolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) è inserita la seguente: «g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dellarticolo 73, comma 2, anche se non residenti;». |
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76. |
4-quater. Allarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: «persone giuridiche,» sono inserite le seguenti: «nonché i trust,»; b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: «persone giuridiche,» sono inserite le seguenti: «nonché i trust,». |
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77. |
4-quinquies. Allarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento»; b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento»; c) dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera lammontare di 1.500.000 euro». |
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78. |
4-sexies. Al testo unico delle disposizioni concernenti limposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti allimposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui allarticolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dellarticolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano lesercizio dellattività dimpresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o allatto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dellimposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dallarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui limposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.»; b) allarticolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Resta comunque ferma lesclusione dellavviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.»; c) allarticolo 31, comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». |
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79. |
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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80. |
5. Larticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente: «Art. 3. (Modi di pagamento). 1. Limposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante pagamento dellimposta ad intermediario convenzionato con lAgenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dellimposta allufficio dellAgenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 2. Le frazioni degli importi dellimposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05. 3. In ogni caso limposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, allarticolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa Allegato A annessa al presente decreto, per i quali limposta minima è stabilita in euro 0,50». |
Modalità di pagamento dellimposta di bollo. |
81. |
6. Allarticolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «somme giocate» sono inserite le seguenti: «, dovuto dal soggetto al quale lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui allarticolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo dimposta è identificato nellambito dei concessionari individuati ai sensi dellarticolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dallAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi dimposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso». |
Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento |
82. |
7. Allarticolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi dimposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: a) i periodi contabili in cui è suddiviso lanno solare; b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi dimposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalità per lutilizzo in compensazione del credito derivante dalleventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per lintero anno solare; e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dellarticolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dellarticolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui allarticolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; f) le modalità con cui lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi dimposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà». |
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83. |
8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dellarticolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi dimposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni. |
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84. |
9. Dopo larticolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis. (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). 1. Per gli apparecchi previsti allarticolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dellimposta dovuta per i periodi contabili e per lanno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dellarticolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi. 2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, lesito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con decreti del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1. Art. 39-ter. (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dellarticolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321. 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. 3. Liscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dellarticolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, lammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino allultimo giorno del mese antecedente a quello dellelaborazione della comunicazione. 4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione limporto del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite lescussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva delleventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Art. 39-quater. (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico). 1. Gli uffici dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato nelladempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nellarticolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per lesecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco dazzardo, privi del nulla osta di cui allarticolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui allarticolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dellarticolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso lillecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale. 3. Gli uffici dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono allaccertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente lammontare delle somme giocate sulla base dellimporto forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico. Art. 39-quinquies. (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). 1. La sanzione prevista nellarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico. 2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco dazzardo, privi del nulla osta di cui allarticolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dellammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000. 3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dellarticolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000. Art. 39-sexies. (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). 1. I terzi incaricati della raccolta di cui allarticolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni. 2. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1. Art. 39-septies. (Disposizioni transitorie). 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dellarticolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010. 2. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione». |
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85. |
9-bis. Allarticolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: «escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» sono aggiunte le seguenti: «e gli apparecchi di cui al comma 6». |
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86. |
9-ter. Allarticolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli alluso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli alluso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente luso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo luso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente luso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare allautore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e linstallazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e linstallazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio». |
Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento |
87. |
9-quater. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero delleconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori; b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell8 per cento come compenso per lattività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell11,29 per cento a favore dellUNIRE; c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui allarticolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi. |
Istituzione di un nuovo concorso pronostici su base ippica |
88. |
9-quinquies. Il Ministero delleconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui allarticolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa; b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso; d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote dimposta previste allarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco. |
Introduzione di scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi |
89. |
9-sexies. Il Ministero delleconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dellequilibrio complessivo dellofferta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare: a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni; b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dallarticolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; c) lintroduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare lofferta di giochi numerici a quota fissa. |
Modalità di innovazioni da apportare al gioco del Lotto |
90. |
9-septies. Con provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri: a) aggiudicazione, in base al criterio dellofferta economicamente più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i princìpi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco; b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dellEnalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale; c) revisione del regolamento e della formula di gioco dellEnalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dellofferta del gioco allevoluzione della domanda dei consumatori; d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con lapporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi; e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto. |
modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale |
91. |
9-octies. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more delloperatività della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dallattuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero delleconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. |
Proroga concessione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale |
92. |
9-nonies. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui allarticolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati allentrata del bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007. |
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93. |
9-decies Al comma 1 , lettera b), dellarticolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti: " i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità;". |
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94. |
10. In deroga a quanto previsto dallarticolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare allufficio regionale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con losservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dellarticolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. |
Assegnazione diretta di rivendite di generi di monopolio. |
95. |
11. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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96. |
11-bis. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono lautorizzazione allistituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. |
Disciplina dellautorizzazione alla gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati |
97. |
11-ter. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, lattività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dalleffettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo lobbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato. |
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98. |
12. Allarticolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: «nei sette anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove anni successivi». |
Differimento del termine entro il quale gli ex dipendenti AAMS transitati allETI possono chiedere di rientrare nellAAMS. |
99. |
13. I termini di cui allarticolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per lanno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per lanno 2005. |
Differimento del termine per liscrizione a ruolo dellimposta sugli spettacoli. |
100. |
14. Allarticolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro per lanno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2007». |
Autorizzazione ad AAMS ad aumentare laliquota di accisa sui tabacchi lavorati |
101. |
15. A decorrere dallanno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato: a) oltre allindirizzo, lidentificativo dellimmobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi; b) limporto dellimposta comunale sugli immobili pagata nellanno precedente. |
Dati catastali da indicare nella dichiarazione (em. 5.33) |
102. |
16. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui allarticolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi dimposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dellimposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il direttore dellAgenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per lattuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101. |
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103. |
17. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dellarticolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dellimposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nellanno precedente. Lesito del controllo è trasmesso ai comuni competenti. |
Controllo dei versamenti ICI in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi |
104. |
18. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nellanno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato limporto dellimposta comunale sugli immobili dovuta per lanno precedente. |
Indicazione dei versamenti ICI nella dichiarazione dei redditi |
105. |
19. I comuni trasmettono annualmente allAgenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita lAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). |
Obbligo per i comuni di comunicare allAgenzia del territorio discordanze tra dati ICI e dati catastali |
106. |
20. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica allAgenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nellambito dellattività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. |
Obbligo per i concessionari del servizio smaltimento rifiuti di comunicare allAgenzia delle entrate gli immobili per i quali il servizio è istituito. |
107. |
21. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione. |
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108. |
22. Per lomessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dallarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. |
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109. |
1. Allarticolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, salvo prova contraria,» sono soppresse; b) al comma 1, lettera a), le parole: «beni indicati nellarticolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «beni indicati nellarticolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui allarticolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie»; c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «locazione finanziaria;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nellesercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento»; d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: «4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente»; e) al comma 2, secondo periodo, le parole: «larticolo 76» sono sostituite dalle seguenti: «larticolo 110»; f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «locazione finanziaria;» sono aggiunte le seguenti: «per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nellesercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento»; g) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Fermo lordinario potere di accertamento, ai fini dellimposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi»; h) al comma 4-bis, le parole: «di carattere straordinario» sono soppresse. |
Art. 5-bis Società di comodo (em. 5.0.1) |
110. |
2. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g). |
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111. |
3. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2006. |
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112. |
4. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra linizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dellarticolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti allatto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica unimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, limposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nellipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione. |
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113. |
5. Ai fini dellapplicazione dellarticolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati allimposta sostitutiva di cui al comma 112 da parte della società, al netto dellimposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. |
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114. |
6. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dallapplicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dellarticolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per lattribuzione della rendita catastale. |
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115. |
7. Lapplicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dellarticolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni. |
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116. |
8. Le assegnazioni ai soci sono soggette allimposta di registro nella misura dell1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dellimposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dallapplicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dellarticolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Lapplicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nellatto di assegnazione ai soci. |
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117. |
9. Per la liquidazione, laccertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. |
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118. |
10. Entro trenta giorni dallavvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. |
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119. |
1. A partire dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente lattività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nellassemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell1 per cento dei diritti di voto nellassemblea ordinaria e più dell1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni dei commi da 119 a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007. |
Art. 5-ter SIIQ (em. 5.0.2) |
120. |
2. Lopzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del periodo dimposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate. Lopzione è irrevocabile e comporta per la società lassunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa. |
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121. |
3. Lattività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l80 per cento dellattivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dellarticolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino lopzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dallattività di locazione immobiliare svolta da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dellattività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni. |
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122. |
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e lapplicazione delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati. |
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123. |
5. Lopzione per il regime speciale comporta lobbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l85 per cento dellutile netto derivante dallattività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se lutile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dallattività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo. |
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124. |
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza dellobbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti. |
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125. |
7. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anchesse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SlIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nellassemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. Ladesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, lobbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. |
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126. |
1. Lingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dellultimo esercizio in regime ordinario. Limporto complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle società e dellimposta regionale sulle attività produttive con laliquota del 20 per cento. |
Art. 5-quater SIIQ (em. 5.0.2) Regime fiscale |
127. |
2. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo dimposta successivo a quello anteriore allingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito dimpresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dellingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo e limposta sostituiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito dimposta. |
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128. |
3. Limposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dellimposta sul reddito delle società relativa al periodo dimposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dellimposta sul reddito delle società relativa ai periodi dimposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sullimporto delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. |
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129. |
4. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, lapplicazione del comma 127. |
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130. |
5. A scelta della società, in luogo dellapplicazione dellimposta sostitutiva, limporto complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito dimpresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente. |
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131. |
6. Dal periodo dimposta da cui ha effetto lopzione per il regime speciale, il reddito dimpresa derivante dallattività di locazione immobiliare è esente dallimposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dallattività di locazione immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dellimposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile allattività di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente. |
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132. |
7. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dellopzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dallattività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote. |
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133. |
8. Le perdite fiscali generatesi nei periodi dimposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dellimposta sostitutiva dingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente. |
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134. |
1. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dallattività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dellutile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dellarticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo dacconto, con conseguente concorso dellintero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative allimpresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo dimposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi dinvestimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui allarticolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che abbiano esercitato lopzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ. |
Art. 5-quinquies SIIQ (em. 5.0.2) Regime fiscale dei partecipanti |
135. |
2. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi. |
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136. |
3. Per le riserve di utili formatesi nei periodi dimposta anteriori a quello da cui decorre lapplicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole. |
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137. |
1. Le plusvalenze realizzate allatto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo dimposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad unimposta sostituiva delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, lapplicazione dellimposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. Limposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo dimposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del 128. |
5-sexies SIIQ (em. 5.0.2) Conferimenti in SIIQ |
138. |
2. Agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui allarticolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa. |
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139. |
3. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la riduzione alla metà di cui allarticolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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140. |
4. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dellarticolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente lattività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo dimposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale. |
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141. |
1. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovrà definire: a) le regole e le modalità per lesercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità; b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui al comma 126; c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dellarticolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi dimposta di vigenza del regime speciale; d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125; e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui al comma 125; f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dellattivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale; g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate; h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti allopzione; i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dagli articoli da 119 a 140 o dai princìpi generali valevoli ai fini delle imposte dirette; l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dellapplicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134. |
5-septies SIIQ (em. 5.0.2) Disposizioni finali |
142. |
1. Allarticolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale allIRPEF, a norma dellarticolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dallarticolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dellaliquota di compartecipazione delladdizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero delleconomia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. Lefficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dellaliquota di compartecipazione delladdizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»; a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»; b) al comma 4: 1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui allarticolo 165»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Laddizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dellanno cui si riferisce laddizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento delladdizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dellimposta sul reddito delle persone fisiche. Lacconto è stabilito nella misura del 30 per cento delladdizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dellanno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dellacconto, laliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per lanno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nellanno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, lacconto delladdizionale dovuta è determinato dai sostituti dimposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo delladdizionale dovuta è determinato allatto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro laddizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. Limporto da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui allarticolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; d) il comma 6 è abrogato. |
Art. 6 (Variazione dellaliquota di compartecipazione delladdizionale comunale allIRPEF) Esenzione in base al reddito. |
143. |
1-bis. A decorrere dallanno dimposta 2007, il versamento delladdizionale comunale allIRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. |
versamento diretto ai Comuni delladdizionale comunale allIRPEF |
144. |
2. Allarticolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse. |
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145. |
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, listituzione di unimposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149. |
Art. 7. (Imposta di scopo per la realizzazione |
146. |
2. Il regolamento che istituisce limposta determina: a) lopera pubblica da realizzare; b) lammontare della spesa da finanziare; c) laliquota di imposta; d) lapplicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione allesistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dellimposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; e) le modalità di versamento degli importi dovuti. |
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147. |
3. Limposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dellimposta comunale sugli immobili unaliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. |
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148. |
4. Per la disciplina dellimposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili. |
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149. |
5. Limposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: a) opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con lesclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici; f) opere di restauro; g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria delledilizia scolastica. |
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150. |
6. Il gettito complessivo dellimposta non può essere superiore al 30 per cento dellammontare della spesa dellopera pubblica da realizzare. |
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151. |
7. Nel caso di mancato inizio dellopera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi. |
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152. |
1. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite lANCI e lUnione delle province dItalia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti laddizionale comunale e provinciale sullimposta sullenergia elettrica di cui allarticolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui allarticolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali. |
Art. 8. (Disposizioni in materia di imposte |
153. |
2. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione delladdizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui allarticolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni. |
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154. |
3. Allarticolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta». |
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155. |
4. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero delleconomia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sullistanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. |
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156. |
5. Allarticolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale». |
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157. |
1. Dopo larticolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 20.1. (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria». |
Art. 9 (Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni) |
158. |
1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dellufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. |
Art. 10 (Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile) Nomina di messi notificatori per la notifica degli atti di accertamento di tributi locali. |
159. |
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dellamministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali lente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, laccertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dellarticolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dellente locale, ed il superamento di un esame di idoneità. |
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160. |
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dellente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dellente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dellarticolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti. |
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161. |
4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché allaccertamento dufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e dufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. |
Modalità e termini per laccertamento, da parte degli enti locali, dei tributi locali. |
162. |
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e dufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato allatto che lo richiama, salvo che questultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, lindicazione dellufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allatto notificato, del responsabile del procedimento, dellorgano o dellautorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dellatto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dellorgano giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dallente locale per la gestione del tributo. |
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163. |
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo. |
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164. |
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Lente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dellistanza. |
Termine per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali versati e non dovuti. |
165. |
8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data delleseguito versamento. |
Misura degli interessi sui rimborsi di imposta. |
166. |
9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento alleuro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. |
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167. |
10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. |
Compensazione tributi locali. |
168. |
11. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dallarticolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. |
Soglie minime per la esigibilità dei tributi locali. |
169. |
12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente allinizio dellesercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dellanno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. |
Proroga automatica tariffe vigenti in mancanza di apposita delibera. |
170. |
13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dellarticolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per linosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui allarticolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dellinterno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per leffettuazione della trasmissione dei dati. |
Comunicazione al MEF da parte degli enti locali e regionali del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali. |
171. |
14. Le norme di cui ai commi da 161 a 170, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
Decorrenza |
172. |
15. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dellarticolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse; b) sono abrogati: il comma 6 dellarticolo 9; larticolo 10; il comma 4 dellarticolo 23; larticolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dellarticolo 53; larticolo 71, ad eccezione del comma 4; larticolo 75; il comma 5 dellarticolo 76. |
modificazioni alla disciplina in tema di accertamento e riscossione dellimposta sulla pubblicità. |
173. |
16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dellarticolo 5 è abrogato; b) al comma 2 dellarticolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»; c) allarticolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante lavvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dellimposta dovuta per il periodo di durata dellintera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dellarticolo 11 sono abrogati; e) allarticolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse; f) larticolo 13 è abrogato; g) il comma 6 dellarticolo 14 è abrogato. |
Modifiche disciplina ICI |
174. |
17. Al comma 53 dellarticolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo lobbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dellimposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dallarticolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico». |
Reintroduzione dellobbligo della presentazione della dichiarazione ICI in assenza di procedure telematiche |
175. |
18. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dellarticolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati. |
Soppressione di alcuni poteri regolamentari dei comuni in materia di ICI |
176. |
19. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2-bis dellarticolo 6, il comma 1-bis dellarticolo 20, larticolo 20-bis, il comma 4-bis dellarticolo 23 e il comma 5-ter dellarticolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; b) il comma 13-quinquies dellarticolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il terzo comma dellarticolo 6 ed il quarto comma dellarticolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni. |
Misure di contrasto delle affissioni abusive. |
177. |
20. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dallarticolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. |
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178. |
21. Allarticolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a: «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dellesecutore materiale e del committente responsabile»; b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso. |
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179. |
22. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dellufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dellente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dellarticolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dellarticolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative allefficacia del verbale di accertamento. |
Possibilità per province e comuni di affidare a propri dipendenti, anche disgiuntamente le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali |
180. |
23. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali. |
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181. |
24. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dellente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità. |
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182. |
25. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dallautorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione. |
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183. |
26. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dellarticolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui allallegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. |
Utilizzo della superficie catastale, utilizzata ai fini TARSU, anche per la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani |
184. |
27. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per lanno 2006 resta invariato anche per lanno 2007; b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; b-bis) il termine di cui allarticolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto. |
Norma transitoria in materia di rifiuti. |
185. |
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dallimposta sul reddito delle società, indicati dallarticolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti dimposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. |
Art. 11 (Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali) Esenzione dalle imposte sui redditi per le associazioni operanti nelle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale in ambito locale. |
186. |
2. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui. |
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187. |
3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate. |
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188. |
1. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera limporto di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per lENPALS derivanti dallapplicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui. |
Art. 11-bis esenzione contributiva per esibizioni folkloristiche. |
189. |
1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sullimposta è efficace a decorrere dal 1º gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui allarticolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Laliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente lesercizio di riferimento. |
Art. 12. (Compartecipazione comunale allIRPEF) |
190. |
2. Dallanno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire linvarianza delle risorse. |
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191. |
3. A decorrere dallesercizio finanziario 2008, lincremento del gettito compartecipato, rispetto allanno 2007, derivante dalla dinamica dellimposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dellesigenza di promuovere lo sviluppo economico. |
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192. |
3-bis. A decorrere dallanno 2009 laliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento. |
Aumento dellaliquota a decorrere dal 2009. |
193. |
4. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono allattuazione del presente articolo in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario. |
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194. |
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dellarticolo 65: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»; 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»; 3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo laccesso ai dati a tutti i soggetti interessati»; b) la lettera a) del comma 1 dellarticolo 66 è sostituita dalla seguente: «a) alla conservazione, alla utilizzazione ed allaggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dallarticolo 65, comma 1, lettera h)». |
Art. 13. (Modifiche al decreto legislativo Modifica della ripartizione di funzioni tra Stato e comuni in materia di catasto e conservazione dei registri immobiliari. |
195. |
1. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dallarticolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dallarticolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private. |
Art. 14. (Modalità di esercizio delle funzioni |
196. |
2. Lefficacia dellattribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, adottato previa intesa tra lAgenzia del territorio e lANCI, recante lindividuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dellinformatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti. |
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197. |
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con lAgenzia del territorio per lesercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui allarticolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, come da ultimo modificato dallarticolo 13 della presente legge. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dallAgenzia del territorio e dallANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nellesercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dellavvio della gestione delle funzioni catastali. |
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198. |
4. LAgenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º settembre 2007 specifiche modalità dinterscambio in grado di garantire laccessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità dinterscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e lunitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nellambito del sistema pubblico di connettività. |
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199. |
5. LAgenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio allutenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. Lassegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco. |
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200. |
6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, lAgenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente lesito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro delleconomia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari. |
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201. |
1. Alla lettera a) del comma 2 dellarticolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,». |
Art. 15 |
202. |
2. La lettera b) del comma 2 dellarticolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente: «b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove limmobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dellarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento lente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi». |
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203. |
3. Allarticolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delluniversità e della ricerca, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma». |
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204. |
4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per lutilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro delleconomia e delle finanze, con latto di indirizzo di cui allarticolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo allAgenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato. |
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205. |
5. Nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo duso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione. |
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206. |
6. Il costo duso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dallOsservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività. |
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207. |
7. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo duso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure. |
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208. |
8. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici allAgenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nellatto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni. |
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209. |
9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dellarticolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dellarticolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
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210. |
10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dellimpiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui allarticolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, lAgenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario laccertamento di conformità delle destinazioni duso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture. |
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211. |
11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette lelenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui allarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, lelenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette unattestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione duso preesistente, previa comunicazione allamministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata. |
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212. |
12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. |
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213. |
13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i princìpi generali dellordinamento giuridico contabile, lAgenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con lAgenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dellattività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. |
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214. |
14. Laddove disposizioni normative stabiliscano lassegnazione gratuita ovvero lattribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dellassegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e allesercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento. |
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215. |
15. È attribuita allAgenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti allatto dellassegnazione o attribuzione e successivamente laccertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dellAgenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine lAgenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. |
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216. |
16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero delleconomia e delle finanze e per esso dellAgenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso allAmministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dellAmministrazione stessa. |
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217. |
17. Il comma 109 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dellamministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati. |
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218. |
18. Dopo il comma 3 dellarticolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: «3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento». |
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219. |
18-bis. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dallAgenzia del demanio, possono essere alienate dallAgenzia medesima, ai sensi dellarticolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
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220. |
1. Allarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni». 2. Il comma 5 dellarticolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dallaffitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per ledilizia scolastica e per linformatizzazione del processo». |
Art. 16 |
221. |
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui allarticolo 2120 del codice civile, sullindennità premio di fine servizio, di cui allarticolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sullindennità di buonuscita, di cui allarticolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo lindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sullimporto eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. |
Art. 17 Modifica proposta dal dott. Massicci |
222. |
2. Il 90 per cento delle risorse derivanti dallattuazione del comma 221 affluiscono allo stato di previsione dellentrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui allarticolo 18, comma 757, e destinate ad iniziative volte a favorire listruzione e la tutela delle donne immigrate. |
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223. |
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dellarticolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito dimposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 230. |
Art. 17-bis |
224. |
2. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 223 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dellabbonamento al trasporto pubblico locale nellambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione del rimborso di cui al presente comma. |
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225. |
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 232, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per lacquisto di detti autoveicoli nonché lesenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per unaltra annualità per lacquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. |
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226. |
4. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 232, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui allarticolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1». |
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227. |
5. Per lacquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 226, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nellalimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 225 o 226. |
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228. |
6. Le disposizioni di cui ai commi 225, 226 e 227 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 225 e 226, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 227 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010. |
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229. |
7. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dellesenzione e del contributo di cui ai commi 225, 226, 227 e 235, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dellarticolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 225, 226, 227 e 235; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui allarticolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 225, 226, 227 e 235; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. Lente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative allacquisto del veicolo che fruisce dellesenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale allarchivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati. |
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230. |
8. Ai fini dellapplicazione dei commi 223, 225, 226 e 227, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore limporto del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico loriginale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dellimponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 225, 226 e 227 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta lattività dellimpresa. Il contributo di cui ai commi 225, 226 e 227 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. |
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231. |
9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo; b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dellestratto cronologico; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito; d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente. |
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232. |
10. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha lobbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sullefficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui allarticolo 18, comma 645, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. |
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233. |
11. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui allarticolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire laggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti. |
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234. |
12. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dallattuazione delle norme dei commi da 223 a 233 e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome. |
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235. |
13. A decorrere dal 1º dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 232, è concessa lesenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito dimposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 230. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 229 a 234, con il rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 229 e 232 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007. |
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236. |
14. Al comma 63 dellarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto il seguente periodo: «Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1». |
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237. |
15. Il comma 59 dellarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente: «59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare linstallazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009». Resta fermo quanto previsto dallarticolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403. |
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238. |
16. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0», «euro 1», «euro 2», «euro 3» e «euro 4», di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione. |
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239. |
17. Allarticolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori». |
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240. |
18. Le disposizioni del comma 239 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. È abrogato il comma 55 dellarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. |
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241. |
1. Per i soggetti indicati nellarticolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente limporto di 5 milioni di euro. |
Art. 17-ter |
242. |
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dellarticolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 241 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente limporto di 5 milioni di euro. |
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243. |
3. Le disposizioni dei commi 241 e 242 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile. |
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244. |
4. Le disposizioni dei commi 241, 242 e 243 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti loperazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 241 e 242. |
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245. |
5. Lapplicazione delle disposizioni di cui ai commi da 241 a 244 è subordinata alla presentazione allAgenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dellarticolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 241 a 248. |
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246. |
6. Per la liquidazione, laccertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. |
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247. |
7. La società risultante dallaggregazione che nei primi quattro periodi dimposta dalla effettuazione delloperazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo IlI, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi del presente articolo, decade dallagevolazione, fatta salva lattivazione della procedura di cui allarticolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
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248. |
8. Nella dichiarazione dei redditi del periodo dimposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 247, la società è tenuta a liquidare e versare limposta sul reddito delle società e limposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 241 e 242. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi. |
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249. |
1. Dopo il comma 2-bis dellarticolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente: «2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dellarticolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296». |
Art. 18 |
250. |
2. Il comma 1 dellarticolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: «1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: a) classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie: 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. Laccertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dellemanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dallutilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio; b) misura del canone annuo determinata come segue: 1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dallarticolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per lancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dallOsservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. Limporto ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dellOsservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nellambito territoriale della medesima regione; 2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1); c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona; 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con lesclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali; d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dellarticolo 39 del codice della navigazione e allarticolo 37 del regolamento per lesecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante larea ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive allaria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento». |
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251. |
3. Il comma 3 dellarticolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: «3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto». |
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252. |
4. Allarticolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dellentità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni». |
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253. |
5. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui allarticolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante larea ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. |
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254. |
6. Allarticolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai sensi dellarticolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione». |
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255. |
7. I commi 21, 22 e 23 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dellarticolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati. |
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256. |
8. Le disposizioni di cui allarticolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, loccupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, lindennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando lapplicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi. |
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257. |
9. Dopo larticolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente: «Art. 693-bis. (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea). - I beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dallAgenzia del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con lambito aeroportuale in cui si collocano. Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale. Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono allerario». |
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258. |
9-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, il canone annuo per luso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per lerario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. |
Em.to 18.237 Mazarello riformulato |
259. |
10. Dopo larticolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dellarticolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con lintroduzione di nuove destinazioni duso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 2. Il Ministero delleconomia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre allapprovazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo. 3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dellarticolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per lesecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario allatto del rilascio o dellefficacia del titolo abilitativo edilizio. 4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dellequilibrio economico-finanziario delliniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni. 5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dallAgenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento allaffidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario. 6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dellarticolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile». |
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260. |
11. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellinterno ed il Ministro delleconomia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lacquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dellarticolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi allAgenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata allAgenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali. |
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261. |
12. Allarticolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta». |
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262. |
13. Allarticolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: «15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, lAgenzia del demanio può individuare, dintesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nellambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire allAgenzia del demanio per lacquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nellambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione duso o locazione, nonché lallocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per listruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità. 15-ter. Nellambito dei processi di razionalizzazione delluso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare lassetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dalladozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dallAgenzia del demanio, dintesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi generali dellordinamento giuridico-contabile». |
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263. |
14. Allarticolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13-bis, le parole: «LAgenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da adottare dintesa con lAgenzia del demanio» e le parole: «da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui allarticolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da consegnare allAgenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia»; ed aggiungere in fine i seguenti periodi: «Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dallarticolo 343 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267. Nellambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.»; b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare allAgenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare allAgenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nellanno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»; c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati. |
Em.to 18.252 Nieddu |
264. |
15. Il comma 482 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. |
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265. |
15-bis. Allarticolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) dopo il comma 6-ter é inserito il seguente: "6-ter. 1. Sui beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dellimpresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in aree naturali protette in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi é riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita."». |
Em.to 18.258 Legnini |
266. |
16. Allarticolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dellenergia, dellacqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; 3) per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dellenergia, dellacqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo dimposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dallapplicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni; 4) per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dellenergia, dellacqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che lattestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dallarticolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»; b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui allarticolo 10, comma 2» sono soppresse; c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo dimposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nellesercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, limporto è ridotto in base al rapporto di cui allarticolo 10, comma 2»; d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»; e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: «4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore delloccupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, limporto deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso lintera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dellassunzione di lavoratori svantaggiati. 4-septies. Per ciascun dipendente limporto delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e lapplicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies». |
Em.to 18.275 Boccia |
267. |
17. Le deduzioni di cui allarticolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente allautorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2). |
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268. |
18. La deduzione di cui allarticolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per lintero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno. |
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269. |
19. Nella determinazione dellacconto dellimposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo dimposta in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo dimposta successivo a quello in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268. |
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270. |
20. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 414, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dallincremento automatico dellaliquota dellimposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per lanno 2007, a 179 milioni di euro per lanno 2008 e a 191,94 milioni di euro per lanno 2009. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dellimposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione. |
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271. |
21. Alle imprese che effettuano lacquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dallarticolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito dimposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. |
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272. |
22. Il credito dimposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. |
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273. |
23. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nellattivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dellarticolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271; b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dellimpresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per lattività svolta nellunità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo dimposta. |
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274. |
24. Il credito dimposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo dimposta, relativi alle medesime categorie dei beni dinvestimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dellinvestimento agevolato effettuati nel periodo dimposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per lacquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. |
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275. |
25. Lagevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dellindustria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dellindustria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito dimposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dellUnione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea. |
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276. |
26. Il credito dimposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo dimposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dellimposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; leventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta con riferimento al quale il credito è concesso. |
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277. |
27. Se i beni oggetto dellagevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo dimposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito dimposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo dimposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee allesercizio dellimpresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto allagevolazione, il credito dimposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo dimposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito dimposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito dimposta indebitamente utilizzato che deriva dallapplicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dellimposta sui redditi dovuta per il periodo dimposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. |
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278. |
28. Con uno o più decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per leffettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dallattribuzione del credito dimposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare lopportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità. |
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279. |
29. Lefficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, allautorizzazione della Commissione europea. |
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280. |
30. A decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito dimposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. |
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281. |
31. Ai fini della determinazione del credito dimposta i costi non possono, in ogni caso, superare limporto di 15 milioni di euro per ciascun periodo dimposta. |
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282. |
32. Il credito dimposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dellimposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo dimposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; leventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta con riferimento al quale il credito è concesso. |
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283. |
33. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280. |
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284. |
34. Lefficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, allautorizzazione della Commissione europea. |
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285. |
34-bis. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero delleconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 28 agosto 2006, n. 199. |
Em.to 18.356 Benvenuto |
286. |
34-ter. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente è destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dellamministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dellevasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità previsionali di base del predetto ministero. |
Em.to 18.356 Benvenuto |
287. |
35. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito dimposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. |
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288. |
36. Possono accedere al credito dimposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi. |
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289. |
36-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, é concesso un credito dimposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dellottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per laccesso allagevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Em.to 18.358 De Petris |
290. |
36-ter. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma 36-bis gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006. |
Em.to 18.358 De Petris |
291. |
36-bis. Nellarticolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dallarticolo 37, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, le parole "La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006" sono soppresse. |
IVA franchigia (em.to 18.5) |
292. |
36-ter. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dallapplicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui allart. 35, commi 8, lettera a), e 10 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, concernenti lapplicazione dellimposta sul valore aggiunto e dellimposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può optare per lapplicazione dellimposta sul valore aggiunto, ai sensi dellart. 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione limposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui allart. 35, commi 10 e 10-bis, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare lopzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dallart. 35, comma 10 quinquies del citato decreto legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa allimposta sul valore aggiunto dovuta per lanno 2006. Per le cessioni leventuale eccedenza dellimposta di registro conseguente alleffettuazione dellopzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione. |
Immobili disciplina transitoria (em.to 18.5) |
293. |
36-quater. Allarticolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. Resta ferma la disposizione di cui allarticolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.". |
Delegificazione termini (em..to 18.5) |
294. |
36-quinquies. Allarticolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito il seguente: "23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano larticolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative allesercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti."». |
Agenti della riscossione (em.to 18.5) |
295. |
36-sexies. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131. |
Imposte di bollo Agenzie fiscali (em.to 18.5) |
296. |
37. Per lanno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dallimposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per lacquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica. |
|
297. |
38. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro delluniversità e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 296. |
|
298. |
Nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per lanno 2007, destinato allerogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per lacquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delleconomia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per lattribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente. |
PC ai Co. Co. Co. (18.6 relatore nuovo testo) |
299. |
37-bis. Allarticolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, dopo le parole: «compensi erogati» sono inserite le seguenti: «ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati»; b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici». |
Em.to 5.33 Legnini |
300. |
37-ter. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. |
Em.to 5.33 Legnini |
301. |
37-quater. Allarticolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.»; b) lultimo periodo è soppresso. |
Em.to 5.33 Legnini |
302. |
37-quinquies. Allarticolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Quando lomissione o incompletezza riguarda lindicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui allarticolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dellimporto complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000». |
Em.to 5.33 Legnini |
303. |
37-sexies. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui allarticolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso lapplicazione della sanzione di cui allarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. |
Em.to 5.33 Legnini |
304. |
39. Allarticolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione» sono sostituite dalle seguenti: « e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,». |
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305. |
41. Per lanno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento. |
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306. |
40-bis. Nellarticolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «edilizia residenziale convenzionata pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale convenzionata». La disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Em.to 5.0.1 |
307. |
40-ter. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui allarticolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allarticolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e allarticolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dellarticolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dellarticolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dellarticolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986. |
Em.to 5.0.1 |
308. |
40-quater. Nellarticolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) ed e)»; b) dopo lultimo comma, è aggiunto il seguente: «Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione allattività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.». |
Em.to 5.0.1 |
309. |
40-quinquies. Allarticolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «per le sole cessioni fra persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «e fatta salva lapplicazione dellarticolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche». |
Em.to 5.0.1 |
310. |
40-sexies. Nellarticolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,» sono soppresse. |
Em.to 5.0.1 |
311. |
42. Al comma 1-bis dellarticolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Con regolamento del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi, dintesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali limposta è dovuta per la sole superficie eccedente i 5 metri quadrati."; b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma". |
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312. |
43. Allarticolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». |
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313. |
44. Nellarticolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dellUnione europea e negli Stati aderenti allAccordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dellarticolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239». |
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314. |
45. Il comma 2 dellarticolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente: «2. La lettera e-bis) del comma 1 dellarticolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: «e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dallarticolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dellUnione europea e negli Stati aderenti allAccordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dellarticolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239». |
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315. |
46. Allarticolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sullistituzione e disciplina dei fondi comuni dinvestimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri dellUnione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dellarticolo 10-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dellUnione europea e negli Stati aderenti allAccordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dellarticolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dellarticolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»; b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dellUnione europea e negli Stati aderenti allAccordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dellarticolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239». |
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316. |
47. Il terzo periodo del comma 1 dellarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dellUnione europea e degli Stati aderenti allAccordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dellarticolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, laliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dellUnione europea e degli Stati aderenti allAccordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti». |
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317. |
48. Allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: «in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati degli Stati membri dellUnione europea e degli Stati aderenti allAccordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni». |
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318. |
49. Allarticolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni». |
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319. |
50. Allarticolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: «i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per liscrizione annuale e labbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da questultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede luniversità o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti allassistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies)»; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nellarticolo 12 ancorchè non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo». |
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320. |
51. Allarticolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione». |
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321. |
52. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º gennaio 2007, la tabella di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma. |
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322. |
53. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dallattuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. |
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323. |
53-bis. Le disposizioni dellarticolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle dellarticolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
Tasse auto interpretativa (em.to 18.7) |
324. |
53-bis. Al comma 72 dellarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga allarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»; b) nel terzo periodo, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,», sono inserite le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti»; c) nel quarto periodo, dopo le parole: «La modifica è effettuata,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,». |
Em. 5.0.1 |
325. |
53-ter. Allarticolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la dopo lettera f-quater) è aggiunta la seguente: «f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui allarticolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dellintermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dellUnione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo dimposta.»; |
Em.to 5.0.1 |
326. |
53-quater. Allarticolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti». |
Em.to 5.0.1 |
327. |
54. Il comma 37 dellarticolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «37. Lefficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate da adottare entro il 1º giugno 2008». |
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328. |
Allarticolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti: «37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui allarticolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nellesercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dallarticolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter. 37-ter Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 400 entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi.». |
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329. |
55. Laliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui allallegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto. |
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330. |
56. Allarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono inserite le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui allarticolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dellintervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di»; b) al numero 8-bis), le parole da: «, entro quattro anni» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui allarticolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dellintervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata». |
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331. |
57. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dellarticolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui allarticolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui allarticolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457». |
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332. |
58. Allarticolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dellarticolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile». |
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333. |
59. Allarticolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «ai centri» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dallanno 2006, agli iscritti nellAlbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui allarticolo 1, comma 4, e allarticolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nellalbo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,». |
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334. |
60. Allarticolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «e le minusvalenze» e «gli immobili e» sono soppresse e, dopo le parole: «o da collezione», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis»; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i beni strumentali per lesercizio dellarte o della professione, esclusi gli oggetti darte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dallapplicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo dimposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica larticolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui allarticolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo dimposta in cui maturano. Le spese relative allammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nellesercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo dimposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta allinizio del periodo dimposta dal registro di cui allarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; leccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodo dimposta successivi»; d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente allesercizio dellarte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative allammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono». |
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335. |
61. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dellammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per lesercizio dellarte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi dimposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo. |
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336. |
61-bis. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: "d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali". |
Borse di studio non residenti |
337. |
61-bis. Sino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dallarticolo 8, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dallarticolo 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dallarticolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dellapplicazione dellimposta sul valore aggiunto, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti. |
Em.to 18.571 (N.T.)Rubinato |
338. |
61-bis. Allarticolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". |
Em.to 18.548 Peterlini |
339. |
61-bis. Allart. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 34 è sostituito dal seguente: "34. In sede di prima applicazione del comma 33, laggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nellanno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dallAGEA. LAgenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare allarticolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, lAgenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dallarticolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."; b) il comma 36 è sostituito dal seguente: "36. LAgenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dallAGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nellambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. LAgenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dellelenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dellAgenzia del territorio provvedono con oneri a carico dellinteressato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dellanno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dellanno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia del territorio, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per lattuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dallarticolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. ". |
AGEA (em.to 18.9) |
340. |
62. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. |
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341. |
63. Le aree di cui al comma 341 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 62 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione. |
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342. |
64. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per lallocazione delle risorse e lidentificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 341 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate. |
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343. |
65. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività. |
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344. |
66. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nellallegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dallimposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. |
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345. |
67. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dallimposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. |
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346. |
68. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative allinstallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dallimposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. |
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347. |
69. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dallimposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. |
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348. |
70. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni: a) la rispondenza dellintervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dellasseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica delledificio, di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dallente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dellunità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Lattestato di qualificazione energetica comprende anche lindicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche delledificio o dellunità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per lattestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. |
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349. |
71. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347. |
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350. |
72. Allarticolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista linstallazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0.2 kw per ciascuna unità abitativa.». |
Em.to 18.640 De Petris |
351. |
73. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile delledificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nellallegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e lilluminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione. |
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352. |
74. Per lattuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per laccesso e lerogazione dellincentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e lilluminazione. |
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353. |
75. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dallimposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in ununica rata. |
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354. |
76. Ai soggetti esercenti attività dimpresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per lilluminazione nei due periodi dimposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito dimpresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi: a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento; b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento; c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso. |
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355. |
77. Nella determinazione dellacconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo dimposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354. |
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356. |
78. Allonere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362. |
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357. |
79. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per lanno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dallimposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per lacquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga allarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dellacconto dovuto ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo dimposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo dimposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma. |
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358. |
80. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per lacquisto e linstallazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dallimposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in ununica rata. |
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359. |
81. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per lacquisto e linstallazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dallimposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in ununica rata. |
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360. |
82. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per lapplicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite. |
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361. |
83. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per lapplicazione di quanto disposto al medesimo comma 357. |
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362. |
84. Il maggiore gettito fiscale derivante dallincidenza dellimposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali. |
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363. |
85. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui. |
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364. |
86. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per lutilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361. |
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365. |
87. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362. |
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366. |
83-bis. Al comma 6 dellarticolo 7 della legge n. 140 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche: sostituire le parole: "incluse nellobiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni" con le seguenti: "del Mezzogiorno". |
Em.to 18.685 Adduce Boccia |
367. |
88. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, larticolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali. 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento; c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento. 2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nellambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5, dellarticolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5."» |
Em. 18.10 biodiesel |
368. |
89. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, larticolo 2-quater è sostituito dal seguente: «Art. 2-quater. (Interventi nel settore agroenergetico). 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno lobbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, lequivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 2. Per lanno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nellanno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dallanno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dellobbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui allarticolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dellaccisa o quale aumento allo stanziamento previsto per lincentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per lattuazione dellobbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati. 4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, lETBE e il bioidrogeno. 5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale: a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dellimpiego dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici. 6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e limpiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche. 7. Ai fini dellarticolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale. 8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e lubicazione dei siti di produzione». |
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369. |
90. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, allarticolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente: «423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dellarticolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario». |
Em.to 18.10 biodiesel |
370. |
91. Allonere derivante dallattuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dallanno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. |
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371. |
92. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 21: 1. il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui allarticolo 61."; 2. i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati. b) dopo larticolo 22 è inserito il seguente "Art. 22-bis disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa - 1. Nellambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui allallegato I. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dellambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per lassegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dellentrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 2. Nelle more dellautorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dellentrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per lanno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dallAgenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dellaccisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dallAgenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nellambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. Leventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dallaccesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato alloperatore nellambito del programma pluriennale per i due anni successivi. 3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nellanno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dellambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dellagevolazione di cui al medesimo comma 1. 4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dellagevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per lerario, a partire dallanno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dellaumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata allautorizzazione stessa. 5. Per lanno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui allarticolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nellambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, laliquota di accisa ridotta relativa alletere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata, in euro 298,92 per 1.000 litri.". |
Em.to 18.10 Biodiesel |
372. |
92-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, allarticolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri."; b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dallinizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5. 7. In caso di aumento dellaliquota di accisa sulle benzine di cui allallegato I, laliquota di accisa relativa allETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dallarticolo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo dell8 maggio 2003 relativa alla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.". |
em.to 18.10 Biodiesel |
373. |
93. Lefficacia delle disposizioni di cui al comma 372 sono subordinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. |
Em.to 18.10 biodiesel |
374. |
94. Per lanno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui allarticolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalità di cui allarticolo 22-bis comma 2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento allentrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui allarticolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dellarticolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. |
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375. |
95. Per lanno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui allarticolo 22-bis, comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate dallarticolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dellanno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui allarticolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005. |
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376. |
96. Gli importi annui previsti dallarticolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, allincremento del contingente di biodiesel di cui allarticolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui allarticolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando limporto di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico. |
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377. |
97. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui allarticolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dellambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui allarticolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995. |
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378. |
98. Allarticolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse. |
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379. |
99. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. |
Em.to 18.10 |
380. |
93-bis. E` esentato dallaccisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dallanno 2007, limpiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nellambito dellimpresa singola o associata, dellolio vegetale puro, come definito dallallegato 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per laccesso allagevolazione di cui al presente comma. |
Em.to 18.710 De Petris |
381. |
93-ter. Allonere derivante dallattuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. |
Em.to 18.710 De Petris |
382. |
99-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, dintesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi: a) incentivare limpiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui allarticolo 90 del regolamento CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003; b) incentivare limpiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dallagricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nellambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici; c) incentivare limpiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo. |
Em.to 18.713 Marcora Certificati verdi |
383. |
99-ter. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382, non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239. |
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384. |
100. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nellambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui allarticolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica laliquota ordinaria». |
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385. |
101. Il secondo periodo del comma 369 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso. |
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386. |
102. I commi 370, 371 e 372 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: «370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per lacquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze; per lacquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. Limporto fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dallAgenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dellandamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dallAgenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto. 371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per lacquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dellAgenzia del territorio. 372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nellipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni». |
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387. |
103. Sono prorogate per lanno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui allarticolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) alle prestazioni di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007. |
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388. |
104. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. |
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389. |
105. Al fine di incentivare labbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato allerogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per leliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delleconomia e delle finanze, con proprio decreto, adottato dintesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per lattribuzione dei contributi di cui al presente comma. |
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390. |
106. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi dimposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli otto periodi dimposta successivi laliquota è stabilita nella misura dell1,9 per cento; per il periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2007 laliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento». |
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391. |
107. Per lanno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
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392. |
108. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e larrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007. |
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393. |
109. Le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2007. |
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394. |
110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui allarticolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nellarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, laliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui allarticolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui allarticolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui allarticolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui allarticolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui allarticolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui allarticolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui allarticolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. |
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395. |
111. Lefficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. |
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396. |
112. Le disposizioni dellarticolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo dimposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. |
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397. |
113. Le disposizioni dellarticolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. |
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398. |
114. Allarticolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007». |
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399. |
115. Per lanno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui allarticolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20. |
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400. |
116. Le disposizioni dellarticolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo dimposta 2006. |
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401. |
117. Il comma 9 dellarticolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «9. Le quote dammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dellarticolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo». |
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402. |
118. Il comma 3-bis dellarticolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «3-bis. Le quote dammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dellarticolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell80 per cento». |
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403. |
119. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo dimposta, nella determinazione dellacconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dellimposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402. |
404. |
120. Al fine di razionalizzare e ottimizzare lorganizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dellarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nellambito delle procedure sullautorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dellarticolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, Ministro dellinterno, Ministro delleconomia e delle finanze, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dellesercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, listituzione dei servizi comuni e lutilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all8 per cento allanno fino al raggiungimento del limite predetto; g) allavvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare allunificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dellufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. |
Art. 32.(Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri). Riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale Nuove assunzioni dirigenti Riduzione strutture periferiche Riduzione organici di tutte le amministrazioni; contenimento del personale con funzioni di supporto Em. 18.50 Governo Riorganizzazione MAE |
405. |
121. I regolamenti di cui al comma 120 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione. |
Termine di 18 mesi per completa attuazione della riorganizzazione |
406. |
122. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 120 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. |
Abrogazione previgenti disposizioni |
407. |
123. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delleconomia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 120, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui allarticolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui allarticolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. |
Adempimenti delle amministrazioni Relazione tecnica |
408. |
124. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 120, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 120, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Nelle more dellapprovazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Piani ricollocazione del personale di supporto; consultazione sindacati |
409. |
125. Il Ministro delleconomia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica. |
Verifica semestrale; informativa al Parlamento |
410. |
126. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 120 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. |
Divieto assunzioni per amministrazioni inadempienti |
411. |
127. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nellesercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sullosservanza delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 120, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. |
Monitoraggio semestrale riorganizzazione |
412. |
128. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delleconomia e delle finanze e il Ministro dellinterno, emana linee guida per lattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132. |
Emanazione linee guida per attuazione della riorganizzazione Em. 18.50 Governo |
413. |
129. Le direttive generali per lattività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 120, lettera f), e di quanto disposto dal comma 132. |
Direttive dei ministri di settore |
414. |
130. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 123, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 129 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale. |
Conseguenze sui dirigenti per mancato raggiungimento degli obiettivi |
415. |
131. Lattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 130 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 132 dall«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delleconomia e delle finanze e dellinterno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nellesercizio delle relative funzioni lUnità per la riorganizzazione si avvale, nellambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni. |
"Unità per la riorganizzazione" Emendamento |
416. |
132. Dallattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 131 e da 134 a 138 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per lanno 2007, 14 milioni di euro per lanno 2008 e 20 milioni di euro per lanno 2009. |
Risparmi spesa |
417. |
132-bis Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dal presente articolo, è istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per lassunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. |
Em. 18.863 riformulato relatore Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici |
418. |
132-ter Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e linnovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per lassegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione. |
Em. 18.863 riformulato relatore criteri e le procedure per lassegnazione delle risorse |
419. |
132 - quater. E fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi allattribuzione delle stesse. Linosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dellautore della violazione. |
Em. 18.863 riformulato relatore Sanzioni per amministrazioni che violano il divieto di ricorso a forme di lavoro precario |
420. |
132 quinquies. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2007. Il medesimo fondo può essere, altresì, alimentato da: a) una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui allarticolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui allarticolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma; b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui allarticolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria. |
Em. 18.863 riformulato relatore |
421. |
133. Al comma 7 dellarticolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «ai commissari straordinari del Governo di cui allarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e». |
Esclusione dei Commissari straordinari del Governo |
422. |
133-bis. Allarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresı` allattuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dellautonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, linvarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime.". |
Em. 18.51 Governo |
423. |
133-bis. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dellarticolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, lefficacia dellarticolo 1, comma 2 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e sospesa |
Em. 18.868 Relatore |
424. |
133-bis. Allarticolo 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dellarticolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente periodo: "Non si applicano larticolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché larticolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma". c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE larticolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, non si applica, altresì, allUnità tecnica finanza di progetto di cui allarticolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia di cui allarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e allarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dellarticolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui allarticolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248".
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Em. 18.52(testo 2) Governo |
425. |
134. In coerenza con la revisione dellordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dellarticolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dellinterno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per lesercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dellAmministrazione dellinterno, di cui allarticolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi: a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi; b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali; c) ottimale impiego delle risorse; d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dellordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche; e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dellambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino. |
Art. 33. (Ambiti territoriali uffici periferici del Ministero Interno) Principi e criteri direttivi |
426. |
135. Ai fini di quanto previsto dai commi da 120 a 132 larticolazione periferica del Ministero delleconomia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi lopportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi allutenza. |
Art. 34. (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze). Sopprime il riferimento al numero massimo di sedi |
427. |
136. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 120 a 132 si provvede: a) al riordino dellarticolazione periferica del Ministero delleconomia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari; b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali. |
Principi e criteri direttivi per riorganizzazione MEF |
428. |
137. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 120 gli uffici di cui al comma 136, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: «Direzioni territoriali delleconomia e delle finanze» e «Ragionerie territoriali dello Stato». |
Nuova denominazione uffici periferici MEF |
429. |
138. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali delleconomia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica. |
Delega funzioni a commissioni mediche di verifica |
430. |
139. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dellAmministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1º dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico. |
Art. 35.(Riorganizzazione Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato). |
431. |
140. Al medesimo fine di cui al comma 139, lAmministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e allaggiornamento del proprio personale, nonché dei presìdi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato. |
Razionalizzazione strutture di supporto dellAmministrazione di pubblica sicurezza |
432. |
141. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dallarticolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dallarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Termine per ladozione dei provvedimenti di riorganizzazione |
433. |
142. Con successivi provvedimenti si provvede alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, lapplicazione ad esaurimento dellarticolo 42, comma 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare lorganico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa allinquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, linvarianza della spesa. |
Riforma organico dirigenti di pubblica sicurezza |
434. |
143. Dallattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 142 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per lanno 2007, a 8,1 milioni di euro per lanno 2008 e a 13 milioni di euro per lanno 2009. |
Risparmi di spesa per razionalizzazione pubblica sicurezza |
435. |
143-bis. Al fine di conseguire il piu` razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nellespletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nellambito delle risorse disponibili, il Ministro dellinterno, sentito il Comitato nazionale dellordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con lobiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro lanno 2007 e di un ulteriore 5 per cento entro lanno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al successivo comma 146». |
Em. 18.53 Governo |
436. |
144. Le disposizioni di cui allarticolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. |
Art. 36.(Edilizia universitaria da parte degli enti previdenziali). |
437. |
145. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dallamministrazione assegnataria. |
Art. 37.(Funzionalità dei servizi di polizia). Utilizzo beni sequestrati o confiscati |
438. |
«145-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. LIstituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli investimenti di cui allarticolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorita` per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dallarticolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonche´ alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma.». |
Em. 18.54 Governo |
439. |
146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dellinterno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni egli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica larticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.». |
Art. 38.(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia). Em. 18.55 (testo riformulato) Governo |
440. |
147. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all8 per cento allanno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano allAgenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali. |
Art. 39.(Riorganizzazione agenzie e enti pubblici nazionali). Limiti personale con funzioni di supporto Em. 18.66 (Testo 2) Governo |
441. |
148. Le agenzie e gli enti di cui al comma 147 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche. |
Termine per provvedimenti riorganizzazione |
442. |
149. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 148 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. |
Comunicazione a Presidenza e Mef |
443. |
150. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 147 a 149 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dallultimo periodo del comma 147. |
Termine massimo per attuazione riorganizzazione Em. 18.66 (Testo 2) Governo |
444. |
151. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sullosservanza delle disposizioni di cui ai commi da 147 a 152 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 147 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. |
Monitoraggio dellattuazione della riorganizzazione |
445. |
152. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 148, o di mancato rispetto, a partire dal 1º gennaio 2008, del parametro di cui al comma 147, gli organi di governo dellente o dellagenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dellattività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, allattuazione di quanto previsto dai commi da 147 a 151. |
Commissario straordinario per amministrazioni inadempienti |
446. |
153. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle forze armate compresa lArma dei Carabinieri per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento dellamministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro. |
Art. 40. Pagamento stipendi; utilizzo procedure informatiche e servizi del Mef Emendamento 18.943 (testo 2) Nieddu |
447. |
154. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa lArma dei carabinieri,linvio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalita` di cui al Titolo V del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 |
Ordini collettivi in forma dematerializzata Emendamento 18.943 (testo 2) Nieddu |
448. |
155. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dallarticolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
Trasparenza per dati della spesa per stipendi |
449. |
156. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 163 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento. |
Art. 41.(Razionalizzazione acquisti beni e servizi). Obbligo convenzioni quadro per amministrazioni statali Facoltà per altre amministrazioni |
450. |
157. Dal 1º luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui allarticolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. |
Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico |
451. |
158. Il Ministero delleconomia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare lintroduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata lintroduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione. |
Carta acquisto elettronica per pagamenti importo limitato |
452. |
159. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili allamministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dellufficio. |
Utilizzo rete telematica; deroghe |
453. |
160. Con successivo decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dellaggiudicatario delle convenzioni di cui allarticolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. |
remunerazione sugli acquisti |
454. |
161. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita lAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per ladozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
sistemi informativi comuni |
455. |
162. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per lacquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dellarticolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. |
centrali di committenza per regioni, enti locali SSN |
456. |
163. Le centrali di cui al comma 162 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui allarticolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. |
Convenzioni centrali di committenza |
457. |
164. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo larmonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nellutilizzo degli strumenti informatici per lacquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
sistema a rete tra centrali regionali e consip s.p.a. |
458. |
165. È abrogato larticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. Allarticolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Per le finalità di cui al presente articolo, nonché» e le parole: «, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,» sono soppresse. |
Abrogazione previgente disciplina Fondazioni universitarie di diritto privato |
459. |
soppresso |
Emendamento 18.983 Villone, Adduce |
460. |
166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui allarticolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dallincarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società di cui al comma 167 bis. |
Razionalizzazione e riorganizzazione delle società. Riduzione organi Sviluppo Italia e Sogid (???) Em. 18.1534 (testo 2) |
461. |
167. La Società Sviluppo Italia S.p.A assume la denominazione di "Agenzia nazionale per lattrazione degli investimenti e lo sviluppo dimpresa S.p.A." ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale |
Em. 18.1534 (testo 2) |
462. |
167-bis. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 461 predispone entro il 31 mano 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà dintesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonchè quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse |
Em. 18.1534 (testo 2) |
463. |
167-ter. Allarticolo 8, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali". |
Em. 18.1534 (testo 2) |
464. |
167-quater. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono soppresse; b) allarticolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. l diritti dellazionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dellEconomia e delle Finanze, dintesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento"; d) larticolo 4 è sostituito dal seguente: "4. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere".». |
Em. 18.1534 (testo 2) |
465. |
168. Allarticolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: «e con il Ministro per le politiche agricole» sono soppresse. |
|
466. |
169. Il Ministro delleconomia e delle finanze e gli altri Ministri competenti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero delleconomia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con loggetto sociale delle società. |
Riduzione componenti organi delle società partecipate dal MEF Em. 18.57 (Testo 2) Governo |
467. |
170. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 466, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dellarticolo 2389, comma 3, del codice civile, non possono superare limporto di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungi mento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro delleconomia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dellincarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità». |
Compensi amministratori società partecipate Em. 18.57 (Testo 2) Governo |
468. |
170-bis. Larticolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e larticolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero delleconomia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per lattivazione di detti processi. |
Em. 18.57 (Testo 2) Governo Em. 18.57 Relatore |
469. |
170-ter. Le disposizioni di cui al comma 216, dellarticolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonchè ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore». |
Em. 18.57 (Testo 2) Governo |
470. |
171. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonche di incrementarne lefficienza e migliorare la qualita dei servizi, con uno o piu regolamenti, da emanare ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico della amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica |
Art. 43.(Ricorsi in materia pensionistica). Soppressione comitati INPS e INPDAP Em. 18.1002 Relatore |
471. |
172. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura. |
Art. 44 (controlli di proficuità) Emendamento governo |
472. |
172-bis. Allarticolo 7, comma 2, della legge Il febbraio 1992, n. 157, le parole: "e` sottoposto alla vigilanza della Presidenza de l Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "e` sottoposto alla vigilanza del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare". |
18.58 Il Governo |
473. |
172-ter. Allarticolo 7, comma 4, della legge Il febbraio 1992, n. 157, e` aggiunto infine il seguente periodo: "Con regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare 1assetto organizzativo e strutturale dell Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso lottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu` efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili"». |
18.58 Il Governo |
474. |
173. Il terzo periodo del comma 4 dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente: «La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti». |
Art. 44 Controllo Corte dei conti |
475. |
174. Presso il Ministero delleconomia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi: a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a: 1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dellapprovazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni; 2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori; 3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale; b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché allefficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo; c) elaborare studi e analisi concernenti lattività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero delleconomia e delle finanze; d) valutare, in collaborazione con lISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, laffidabilità, la trasparenza e la completezza dellinformazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica; e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 180. |
Art. 45 (Commissione tecnica per la finanza pubblica). (Si sopprime anche l'art. 46) |
476. |
175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro delleconomia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sullattività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per lanno in corso. Per lanno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. |
Relazione al Parlamento |
477. |
176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nellambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero delleconomia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. |
Em. 18.59 Governo |
478. |
177. Per lespletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dellAlta Commissione di studio di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui allarticolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso laccesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché listituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dellarticolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dallanno 2007. |
Soppressione Commissione L. n. 289/2002 |
479. |
178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro delleconomia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. |
Nomina Commissione |
480. |
179. I componenti sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta. |
Nomina componenti |
481. |
180. Per lanno 2007 il Ministro delleconomia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 174, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 206, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e delleconomicità. Ai fini dellattuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero delleconomia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dellapplicazione delle disposizioni del comma 206 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 120 a 210, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare lefficacia della spesa. Il Governo riferisce sullattuazione del programma di cui al presente comma nellambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nellanno 2007. Il Ministro delleconomia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 182. |
Programma valutazione spesa pubblica |
482. |
181. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dallanno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero delleconomia e delle finanze. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. |
Potenziamento RGS e Uffici Parlamentari |
483. |
182. Allarticolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare lefficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dallarticolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi; d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dellattivo della singola liquidazione; e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)»; b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati. |
Art. 47.(Riordino, e soppressione enti pubblici). Fissazione dei principi e criteri direttivi |
484. |
183. Dallattuazione del comma 182 deve derivare un miglioramento dellindebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per lanno 2007, a 310 milioni di euro per lanno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dallanno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 180. |
Risparmio di spesa |
485. |
184. La società di cui allarticolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nellanno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. |
Immobili gestioni liquidatorie trasferiti a Fintecna |
486. |
185. La lettera e) dellarticolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dellarticolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dellarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni». |
ONAOSI Em. 18.12 Relatore |
487. |
186. I commi 89, 90 e 91 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti: «89. LIspettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero delleconomia e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze le competenze dellIspettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dellindennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lINPS, lINPDAP e lINAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero delleconomia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, lammontare dei capitali di copertura necessari. LINPS e lINPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dellaccordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero delleconomia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi». |
Art. 48.(Liquidazione enti disciolti). Soppressione IGED Utilizzo personale ex IGED Posizioni previdenziali |
488. |
187. Lammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nellanno precedente dalla società di cui allarticolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente. |
Remunerazione servizi resi FINTECNA per liquidazione e contenzioso enti pubblici |
489. |
188. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La società trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal registro delle imprese. |
Art. 49. Chiusura liquidazione ex gruppo EFIM; trasferimento a Fintecna |
490. |
189. Il trasferimento di cui al comma 188 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero delleconomia e delle finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma 188. |
Decorrenza trasferimento Fintecna Em. 18.1060 Lusi, Banti |
491. |
190. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 188, il commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 189. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dellesito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra laltro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 191, nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal Ministero delleconomia e delle finanze. Limporto massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero delleconomia e delle finanze con il decreto di cui al comma 197 ed è ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dellesito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero delleconomia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 194 |
Incombenti Commissario liquidatore EFIM |
492. |
191. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dallarticolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 188 a 197 devono affluire su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 190, lammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti. |
Adempimenti società trasferitarie |
493. |
192. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma 188, in luogo di essi, senza che si faccia luogo allinterruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, lammontare di 300.000 euro. |
Subentro società trasferitaria EFIM |
494. |
193. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 190 determina leventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra lesito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 190. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero delleconomia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. |
Destinazione eventuale attivo |
495. |
194. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. |
Assunzione funzioni commissario liquidatore da parte della società trasferitaria |
496. |
195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. |
Esenzione fiscale atti relativi alla liquidazione |
497. |
196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. |
Estensione a società ITALTRADE |
498. |
197. Il Ministero delleconomia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. |
modalità attuative trasferimenti |
499. |
198. I commissari liquidatori, nominati a norma dellarticolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre lattribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dellincarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto lincarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto allarticolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
Art. 49-bis Decadenza Commissari liquidatori amministrazioni straordinarie Em. 18.60 Governo |
500. |
199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 198 non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nellinteresse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori. |
Riduzione numero commissari liquidatori |
501. |
200. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure. |
Compensi Commissari liquidatori |
502. |
201. Il compenso dei commissari di cui al comma 198 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento. |
|
503. |
201-bis. Allarticolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, inserire il seguente comma 2: "2. La facolta` prevista dallarticolo 97 del decreto legislativo n. 270 e` esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dellarticolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facolta` e` esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dellarticolo 4-bis, comma 11, dallassuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il Commissario straordinario e` costituito parte civile nel processo penale, lassuntore subentra nellazione anche se e` scaduto il termine previsto dallarticolo 79 del codice di procedura penale. |
Em. 18.61 Governo |
504. |
202. Il Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa. |
Art. 50.(Trasformazione Sogesid S.p.A.) Em. 18.48 Governo |
505. |
203. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 202, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture. |
Scioglimento organi Sogesid Em. 18.48 Governo |
506. |
204. A decorrere dallanno 2007, le disposizioni di cui allarticolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui allelenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali. |
Art. 51. Elenco ISTAT amministrazioni tenute a risparmi spesa precedente finanziaria |
507. |
205. Agli enti pubblici di ricerca, allIstituto nazionale di economia agraria, allIstituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, allAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per lambiente, non si applica larticolo 22, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
Esclusione enti ricerca da riduzioni spesa Em. 18.62 Governo |
508. |
206. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti allestero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sullindebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario. |
Art. 53. Contenimento spesa mediante accantonamento e indisponibilità, dotazioni unità previsionali di base |
509. |
207. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, può comunicare allUfficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per lincentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa. |
incentivi alle amministrazioni per ulteriori effetti di risparmio. |
510. |
208. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per lanno 2007, a euro 335,4 milioni per lanno 2008 e a euro 11,4 milioni per lanno 2009. |
Emendamento taglio lineare tabella C |
511. |
208-bis. Nellambito delle risorse disponibili, in attuazione dellarticolo 3, comma l, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dallarticolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 50, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 |
Em. 18.11.52 Ferrante |
512. |
209. Nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per lanno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti allattualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 210 del presente articolo. Allutilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti. |
Art. 54.(Fondo compensazione per attualizzazione contributi pluriennali) Em. 18.109 (Testo 2) Governo |
513. |
210. Dopo il comma 177 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente: «177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previa verifica dellassenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sullindebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti allattualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, allISTAT e alla Banca dItalia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare». |
Art. 55. Procedura per utilizzo contributi pluriennali. |
514. |
211. Per lanno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unita`. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2007 con le modalita` previste allarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. |
Art. 57.(Assunzioni di personale). 1.000 unità Corpi di polizia Em. 18.63 Governo |
515. |
211-bis. Per lanno 2007 e` autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007, lassunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco. |
Em. 18.63 Governo |
516. |
211-ter. Per lanno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita` organizzata, lArma dei carabinieri e` autorizzata, in deroga allarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per lanno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dallanno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dellEconomia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti. |
Em. 18.64 Governo |
517. |
211-quater. Per lanno 2007, al fine di garantire il consolidamento dellazione di contrasto alleconomia sommersa, nonche´ la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e` autorizzato, in deroga allarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per lanno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dallanno 2008. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti. |
Em. 18.64 Governo |
518. |
«211-bis. Per lanno 2007, è autorizzato, in deroga allarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per lanno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dallanno 2008. |
Em. 18.65 (Testo 2) Governo |
519. |
211-ter. Per lanno 2007, è autorizzato, in deroga allarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per lanno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dallanno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle Finanze.» |
Em. 18.65 (Testo 2) Governo |
520. |
212. Per lanno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 211 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui allarticolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro dellinterno sono stabiliti, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per laccesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonchè modalita` abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. |
stabilizzazione personale con servizio triennale Em. 18.1208 |
521. |
213. Per lanno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 212, nonché allassunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per lanno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dallanno 2008. Allutilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. |
Stabilizzazione personale enti di ricerca |
522. |
214. Le modalità di assunzione di cui al comma 212 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui allarticolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 212, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dallarticolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dallarticolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005. |
Stabilizzazione personale BBCCAA, Giustizia, INPDAP, APAT, CNIPA, ENPALS, CFS |
523. |
215. Al fine di potenziare lattività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dellarticolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in deroga allarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dellarticolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per lanno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Assunzioni Corpo forestale |
524. |
216. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nellanno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. |
Assunzione personale per parziale turn-over |
525. |
216-bis. LAgenzia autonoma per la gestione dellalbo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso- concorso per laccesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso- concorso fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti ha una durata di nove mesi ed seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare lapprendimento |
Em. 18.14 Relatore |
526. |
217. Per lanno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dellarticolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dellarticolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dallanno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma 227, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. |
Assunzioni Polizia penitenziaria |
527. |
218. Le amministrazioni di cui al comma 216 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nellanno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 212 nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6,8 e 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data dello gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro dellinterno sono stabiliti,fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per laccesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonchè modalità abbreviate per il corso di formazione. |
Stabilizzazione personale per parziale turn-over Em. 18.1208 |
528. |
219. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 216 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 211 a 234, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per lanno 2008, a 100 milioni di euro per lanno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dallanno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni |
Ulteriori assunzioni, per indifferibili esigenze di servizio |
529. |
220. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dellarticolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico nellattesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007. |
Stabilizzazione contratti formazione e lavoro Em. 18.66 (Testo 2) Governo) |
530. |
221. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 216, che procedono allassunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dellarticolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 229 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio |
Riserva posti co.co.co. |
531. |
222. Al fine di potenziare lazione di contrasto dellevasione e dellelusione fiscale, nonche´ lattivita` di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dellamministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dellamministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248. |
Art. 57 commi aggiuntivi Assunzioni Agenzie fiscali Em. 18.67 Governo |
532. |
223. Allarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «attività di controllo fiscale,» sono inserite le seguenti: «dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti dimposta,»; b) dopo le parole: «di tali risorse» sono inserite le seguenti: «, per lamministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,»; c) le parole: «con effetto dallanno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2004 e 2005»; d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dallanno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento». |
Art. 57 commi aggiuntivi Specificazione attività per compensi personale MEF |
533. |
224. Al comma 213-bis dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al personale delle agenzie fiscali» |
Art. 57 commi aggiuntivi |
534. |
225. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è ridotta di 500.000 euro per lanno 2007. |
Art. 57 commi aggiuntivi |
535. |
226. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa. |
Proroga comandi personale Poste italiane Spa. |
536. |
226-bis. Allarticolo 10-bis, comma 5, quinto periodo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007. |
Em. 18.68 Governo |
537. |
227. Le assunzioni di cui ai commi 216, 218, 220 e 222 sono autorizzate secondo le modalità di cui allarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nellanno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui allarticolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008. |
Procedura per assunzioni. Proroga efficacia graduatorie concorsuali |
538. |
228. Allarticolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dallanno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dallanno 2010». |
Adeguamento temporale a nuovi criteri per le assunzioni |
539. |
229. Con effetto dallanno 2007, allarticolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». |
Riduzione rapporti di lavoro "flessibile" |
540. |
230. I commi 228 e 229 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati. |
soppressione Fondo mobilità |
541. |
231. Allarticolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri; h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri; h-quater) del personale dellEnte nazionale per laviazione civile; h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa». |
Integrazione categorie personale per assunzioni prioritarie. Estende la priorità nelle assunzioni all'intero personale ENAC Em. 18.69 Governo |
542. |
232. Le assunzioni autorizzate per lanno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007. |
Proroga autorizzazione assunzioni |
543. |
233. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dallarticolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge. |
Incremento organico Autorità garante per la protezione dei dati personali |
544. |
234. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dallarticolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dellAutorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per lapprovazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro delleconomia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva. |
Incremento organico Autorità garanzie nelle comunicazioni. |
545. |
235. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato: a) allimmissione in servizio di trecento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, Campania, Molise e Sicilia; b) allimmissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione. |
Assunzione ispettori del lavoro Em. 18.1349 Relatore |
546. |
236. Per lattuazione del comma 235, a decorrere dallanno 2007 è autorizzata la spesa annua di 10,5 milioni di euro con riferimento al comma 235, lettera a), e di 3 milioni di euro con riferimento al comma 235, lettera b). |
|
547. |
237. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dallarticolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per lanno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dallanno 2008 di 2.193 milioni di euro |
Art. 58. Incremento risorse contrattazione collettiva biennio 2006-2007 |
548. |
238. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dellarticolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 237, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 237. |
Esigibilità risorse |
549. |
239. Allarticolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dellipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dellesame dellipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. LARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato allARAN, fatta salva lautonomia negoziale delle parti in ordine ad uneventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dellipotesi di accordo, che è trasmesso dallARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dallapplicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nellipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui allarticolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo». |
Nuove procedure certificazione contratti integrativi |
550. |
240. Le risorse previste dallarticolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per lanno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dallanno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per lanno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dallanno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dellordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale. |
Incremento risorse personale non contrattualizzato Em. 18.70 (Testo 2) Governo |
551. |
"240-bis. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dellefficacia e dellefficienza dei servizi istituzionali del Ministro dellInterno è incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro" |
Em. 18.71 (Testo 2) Governo |
552. |
240 ter. Allo scopo del miglioramento dellefficacia e dellefficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali, nonchè alle attività di cui allarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179. |
Em. 18.71 (Testo 2) Governo |
553. |
240-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e sostituito dall'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870. |
Em. 18.71 (Testo 2) Governo |
554. |
240-quinquies. Nellambito dellautorizzazione di spesa di cui al comma 288, a decorrere dallanno 2007 e` stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalita` di cui allarticolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma». |
Em. 18.71 (Testo 2) Governo |
555. |
241. Le somme di cui ai commi 237 e 240, comprensive degli oneri contributivi e dellIRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. |
Imputazione incrementi risorse |
556. |
241-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nellespletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita` operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai Contratti Collettivi Nazionali o da provvedimenti di recepimento di Accordi sindacali. |
Em. 18.72 Governo |
557. |
242. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 237. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero delleconomia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente |
Criterio limite per crescita retribuzioni personale non statale |
558. |
243. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 307 a 343, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nellambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 211 a 234 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con lobiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e allarticolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 59.(Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali). Revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale Disapplicazione limiti finanziarie precedenti |
559. |
244. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 243 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 665, lettera f) , purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. |
LSU Comuni Em. 18.66 (Testo 2) Governo |
560. |
244-bis. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dellarticolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge". |
Em. 18.66 (Testo 2) Governo) |
561. |
245. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 243, che procedono allassunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dellarticolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. |
Riserva posti nelle assunzioni a termine |
562. |
246. Gli enti che non abbiano rispettato per lanno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. |
divieto nuove assunzioni per inosservanza patto di stabilità interno |
563. |
247. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dellIRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dellanno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere allassunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 244. |
Limite assunzioni enti fuori patto stabilità |
564. |
247-bis. Il personale, già appartenente allAmministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso lEnte Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dallarticolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998; inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta leventuale professionalità acquisita con lassegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero delleconomia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali |
Em. 18.15 Relatore |
565. |
247-bis. Allarticolo 208, dopo il comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, puo` essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro" |
Em. 18.16 Relatore |
566. |
248. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo dintesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dallarticolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per lanno 2006, dallarticolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dellIRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dellanno 2004 diminuito dell1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dellapplicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per lanno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente allanno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per lanno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lattuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dellarticolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nellambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dellobiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 211 a 234; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dallarticolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dallarticolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dallarticolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma; e) alla verifica delleffettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dallarticolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dallarticolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per lanno 2006, si provvede nellambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui allarticolo 12 dellintesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato leffettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato lequilibrio economico. |
Art. 60. Personale Servizio sanitario nazionale; ridefinizione disciplina sui vincoli alla spesa. Misure per riduzione spesa per il personale modalità di calcolo per le spese di personale Adempimenti procedimentali per le amministrazioni, verifica conseguimento obiettivi |
567. |
248-bis. Al fine di dare continuita alle attivita di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere allassunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica alluopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purche abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3 e rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attivita da svolgersi nonche i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento |
Em. 18.1477 Relatore |
568. |
249. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, allincentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione allincremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e lamministrazione degli interventi. |
FUA Ministero affari esteri |
569. |
250. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui allarticolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi allestero. |
Razionalizzazioni consolari |
570. |
251. Larticolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato. |
|
571. |
252. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione danno a decorrere dallanno 2007. |
Art. 61.(Risorse per professionalizzazione Forze armate). |
572. |
253. Al fine di potenziare lattività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto allorganico dellArma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti. |
Art. 62. Incremento organico carabinieri per la tutela del lavoro |
573. |
254. Per le finalità di cui al comma 253, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto previsto dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. |
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574. |
255. Nel nuovo contingente di cui al comma 253 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica. |
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575. |
256. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta allecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dellambiente sul territorio nazionale, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dellambiente, che è a tale fine autorizzato per lanno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto allorganico dellArma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti. |
Incremento organico carabinieri per la tutela dell'ambiente |
576. |
257. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dallarticolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007. |
Art. 63. Riduzione trattamento economico Ministri e Sottosegretari |
577. |
258. Per il personale non contrattualizzato di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ladeguamento retributivo previsto dallarticolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nellanno 2009 nella misura piena dellindice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo. |
Art. 64. Misure di contenimento per trattamenti accessori dirigenziali e personale non contrattualizzato |
578. |
259. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dallarticolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dellarticolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi princìpi e modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui allarticolo 5, terzo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché del personale di cui allarticolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento. |
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579. |
259-bis. Larticolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonche´ magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, e` riconosciuta lanzianita` di servizio. E` fatta salva lesecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge |
Emendamento 18.600 Tecce Albonetti |
580. |
260. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 259, aventi riflessi sullorganizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. |
Partecipazione sindacale |
581. |
260 bis. Al fine di contribuire allammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita lAgenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la Formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, è soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. LIstituto diplomatico, la Scuola Superiore dellamministrazione dellInterno e la Scuola Superiore dellEconomia e delle Finanze fanno parte dellAgenzia per la Formazione-Scuola nazionale della P.A., che ne coordina lattività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e linquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui allarticolo 260-septies provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali. |
18.1526 Salvi Zanda riformulato |
582. |
260 ter. LAgenzia della Formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nellanalisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi. |
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583. |
260 quater. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Scuola nazionale di cui al comma 260 bis, ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti. |
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584. |
260 quinquies Salvo quanto disposto dal comma 260 quater, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e laggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la Formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dellistituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate. |
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585. |
260 sexies. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle riforme e dellinnovazione nellamministrazione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui allart. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il concorso aperto ai cittadini dei paesi dellUnione Europea in possesso di qualificata formazione universitaria. |
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586. |
260 septies. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le Riforme e lInnovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle Finanze, con il Ministro degli Affari esteri e con il Ministro dellInterno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno allinnovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre lammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dellattività formativa e di sostegno allinnovazione, attenendosi ai seguenti criteri: a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura; c)disciplina della missione e dellattività della Agenzia per la Formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 260 bis e ter; attribuzione allAgenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 260-bis, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie; d) definizione dellorganizzazione della Agenzia, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle Regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dellAgenzia e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome; e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 260 bis e quater, soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 260 ter; attribuzione allAgenzia delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione allAgenzia degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 260 ter, nellambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività; f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla precedente lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento allAgenzia, nei ruoli organici dellAgenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dellAgenzia mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dellarticolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. |
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587. |
260 octies. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 260 septies dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti. |
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588. |
260-bis. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica lelenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa` a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dellimpegno, lonere complessivo a qualsiasi titolo gravante per lanno sul bilancio dellAmministrazione, il numero dei rappresentanti dellAmministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. |
Em. Maggioranza |
589. |
260-ter. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 260-bis, e` vietata lerogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dellamministrazione interessata a favore del consorzio o della societa`, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi. |
Em. Maggioranza |
590. |
260-quater. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 260-bis e 260-ter una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nellanno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno. |
Em. Maggioranza |
591. |
260-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 260-bis, 260-ter, 260- quater, costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita` e crescita dellUnione europea. |
Em. Maggioranza |
592. |
260-sexies. I dati raccolti ai sensi del comma 260-bis sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della Funzione publica. Il Ministro della Funzione pubblica riferisce annualmente alle Camere». |
Em. Maggioranza |
593. |
260-bis. Allarticolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: ", gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dellEnte definite alla data di entrata in vigore della presente legge"». |
Em. 15.36 Treu |
594. |
260-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 170, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con lindicazione nominativa dei destinatari e dellammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dellamministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al governo e al Parlamento. In caso di violazione, lamministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte lammontare eccedente la cifra consentita. |
Em. 18.142 Salvi Villone |
595. |
260-bis. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dellUnione Europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per, lacquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica. |
Em. 18.1529 Relatore |
596. |
260-ter. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nellanno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nei medesimo anno. |
Em. 18.1529 Relatore |
597. |
260- quater Le disposizioni di cui ai commi 260-bis e 260-ter costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fin del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dellUnione europea. |
Em. 18.1529 Relatore |
598. |
260-quinquies. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dellUnione Europea, non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri, o listituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica. |
Em. 18.1529 Relatore |
599. |
260-sexies. E fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nellambito delle fattispecie di cui al comma 260-quater. |
Em. 18.1529 Relatore |
600. |
260-septies. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260-quater, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nellanno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quellente dallo Stato nel medesimo anno |
Em. 18.1529 Relatore |
601. |
260-bis. Allarticolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono aggiunte le seguenti: ", dellIstituto nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)" |
Em. 18.1535 Relatore |
602. |
261. A decorrere dallanno 2007, al fine di aumentare lefficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per lassegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio. |
Art. 65. Fondi per personale ed istituzioni scolastiche |
603. |
261-bis. Le disponibilita` iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dellanno di competenza, sono utilizzate nellesercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nellanno 2006 e` assegnata nellanno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dellofferta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva n. 33 del 3 aprile 2006 del Ministro dellistruzione, delluniversita` e della ricerca |
Em. 18.73 Governo |
604. |
261-bis. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche´ enti ecclesiastici che abbiano le finalita` di cui allarticolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2000, n. 274 ed iscritti ai Registri delle Prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti |
Em. 18.1550 Lusi, Bobba |
605. |
261-ter. Ai collegi universitari di cui al primo comma e` applicata lesenzione dallimposta sul valore aggiunto prevista dallarticolo 10, comma 20 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dellimposta sul valore aggiunto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 e successive modificazioni |
Em. 18.1550 Lusi, Bobba |
606. |
262. Per meglio qualificare il ruolo e lattività dellamministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dellistruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dallanno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dellamministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Ladozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e lindividualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dallarticolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con lindividuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; c) la definizione di un piano triennale per lassunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, dintesa con il Ministero delleconomia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare letà media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui allarticolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Contestualmente allapplicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza unattività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dallentrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, lopportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui allarticolo l del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i corsi SISS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per lassunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dellabilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per linclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto alliscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dallarticolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 275, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dellaliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare liter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Lonere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui allarticolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo lordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresı`, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nellambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza; d) lattivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dellautonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con lobiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dallarticolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ladozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per linsegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dellobiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento dellefficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dellistruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dallanno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio. |
Art. 66.(Interventi per rilancio scuola pubblica). Formazione classi Riduzione organici ATA Assunzione 150.000 docenti Cessazione graduatorie permanenti Em. 18.75 (Testo 2) Governo Docenti strumenti musicali Supplenze brevi Piano formazione per insegnamento inglese. Miglioramento istruzione professionale Em. 18.74 Governo |
607. |
263. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 262 è adottato dintesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. |
Procedimenti attuazione |
608. |
264. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui allarticolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per laccreditamento delle strutture formative e dei corsi. |
Tabella valutazione titoli |
609. |
265. Ai fini di quanto previsto dallarticolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dellamministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008. |
Piano mobilità docenti inidonei |
610. |
266. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sullorganico provinciale, finalizzato allassorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con lesperienza professionale maturata, nonché allacquisizione del titolo di specializzazione per linsegnamento sui posti di sostegno. Lassorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro lanno scolastico 2007/2008. |
Piano riconversione docenti soprannumerari |
611. |
267. Allo scopo di sostenere lautonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dellUnione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne linterazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dellautonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali. |
Agenzia sviluppo autonomia scolastica |
612. |
268. Lorganizzazione dellAgenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. LAgenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dallIstituto nazionale di documentazione per linnovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare lavvio delle attività dellAgenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dellAgenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per lINDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale. |
Organizzazione Agenzia e soppressione IRRE e INDIRE |
613. |
269. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché lautonomia amministrativa dellIstituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato: a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»; b) larticolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. (Organi). 1. Gli organi dellIstituto sono: a) il Presidente; b) il Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti»; c) allarticolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed allestero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dellIstituto fra i propri componenti. Lincarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»; d) allarticolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dellIstituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da unapposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato allacquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche». |
Modifica INVALSI |
614. |
270. LINVALSI, fermo restando quando previsto dallarticolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dellarea V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dellufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti: a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici; c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione; d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. |
Ridefinizione funzioni INVALSI |
615. |
271. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori. |
Accelerazione concorsi assunzione |
616. |
272. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dellINVALSI cessano dallincarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. |
Scioglimento precedenti organi INVALSI |
617. |
273. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro delleconomia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dallattuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate. |
Controllo su istituzioni scolastiche |
618. |
273-bis. I Revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dellEconomia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Istruzione, già nominati dal competente Ufficio Scolastico Regionale, sono confermati fino allemanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre lentrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al Decreto Interministeriale lº febbraio 2001, n. 44. |
18.76 Governo |
619. |
274. Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dellattuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dellaliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. |
Procedure reclutamento dirigenti scolastici |
620. |
275. In attesa dellemanazione del regolamento di cui al comma 274 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dellesame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dallamministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nellanno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui allarticolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo lordine della graduatoria di merito. |
Procedura transitoria reclutamento dirigenti scolastici Stabilizzazione dirigenti scolastici Em. 18.1650 Soliani Capelli |
621. |
276. Dallattuazione dei commi da 262 a 275 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per lanno 2007, a euro 1.324,50 milioni per lanno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dallanno 2009. |
Risparmi |
622. |
277. Al fine di garantire leffettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 183 e 276, in caso di accertamento di minori economie, si provvede: a) relativamente al comma 183, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 183; b) relativamente al comma 276, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dellamministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 276. |
Art. 67.(Clausola di salvaguardia per mancati risparmi). |
623. |
278. Listruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Letà per laccesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Ladempimento dellobbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, lacquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva lautonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nellassolvimento dellobbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Linnalzamento dellobbligo di istruzione decorre dallanno scolastico 2007/2008. |
Art. 68.Principi su istruzione scolastica obbligatoria |
624. |
278-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, lultimo anno dellobbligo scolastico di cui al precedente comma puo` essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato |
Emendamento 18.1708 Peterlini |
625. |
279. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 278, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui allarticolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Prosecuzione percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale Partecipazione finanziaria |
626. |
280. Per lattivazione dei piani di edilizia scolastica di cui allarticolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per lanno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la Regione, e lente locale interessato concorrono, nellambito dei piani di cui allarticolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per lammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dellaccordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione. |
Edilizia scolastica Emendamento parlamentare |
627. |
281. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, dintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per labbattimento delle barriere architettoniche o ladeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dellINAIL determina altresì lentità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dellarticolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dellINAIL definisce i criteri e le modalità per lapprovazione dei singoli progetti e provvede allapprovazione dei finanziamenti dei singoli progetti. |
Abbattimento barriere architettoniche |
628. |
282. Al fine di favorire ampliamenti dellofferta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dallarticolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche. |
Risorse per ampliamento offerta normativa |
629. |
283. La gratuità parziale dei libri di testo di cui allarticolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dellistruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dellistruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente allindividuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori. |
Gratuità parziale libri di testo |
630. |
283-bis. Le Amministrazioni interessate, comunque, possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dallarticolo 27, comma 1 della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per lassegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono lobbligo scolastico |
Em. 18.17 Relatore |
631. |
284. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi allampliamento qualificato dellofferta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dellinfanzia, per favorire uneffettiva continuità del percorso formativo lungo lasse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dellarticolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dallarticolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dellarticolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. Larticolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato. |
Offerta formativa infantile |
632. |
285. A decorrere dallanno 2007, il sistema dellistruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui allarticolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dellalta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo. |
Istruzione tecnica superiore (IFTS) |
633. |
286. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dallUnione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per leducazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per listruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo. |
Riorganizzazione centri istruzione popolazione adulta |
634. |
287. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche. |
Finanziamenti innovazione tecnologica |
635. |
288. Per gli interventi previsti dai commi da 278 a 287, con esclusione del comma 280, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dallanno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, le variazioni di bilancio per lassegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 278 a 287. |
Finanziamenti commi precedenti |
636. |
289. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nellambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dallanno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dellinfanzia. |
Finanziamenti scuole non statali |
637. |
290. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per lassegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dellinfanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado. |
Criteri assegnazione contributi scuole paritarie |
638. |
291. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro delluniversità e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo lequilibrata distribuzione delle opportunità formative. |
Art. 69.(Università e principali enti pubblici di ricerca). |
639. |
292. Il Consiglio nazionale delle ricerche, lAgenzia spaziale italiana, lIstituto nazionale di fisica nucleare, lEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente, il Consorzio per larea di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e lIstituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. |
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640. |
293. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 292 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nellanno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 292. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro delluniversità e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nellinteresse dei Ministeri che li finanziano. |
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641. |
294. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui allarticolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. |
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642. |
294 bis Per le finalità di cui al decreto legislativo nr. 204 del 1998, recante disposizioni per il coordinamento, programmazione la valorizzazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 |
Emendamento parlamentare |
643. |
295. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 291 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 292 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. |
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644. |
296. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dellanno precedente, purche´ entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno |
Art. 70.(Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca). Disciplina volta allassunzione di personale delle università e degli enti di ricerca. Consente nuove assunzioni a tempo indeterminato, entro limiti stabiliti, solo per gli enti di ricerca e non per le Università, perché solo per i primi vige il blocco delle assunzioni. Emendamento 18.1794 Pellegatta, Bulgarelli |
645. |
297. Sono fatti salvi i princìpi di cui ai commi 218 e 221. |
Stabilizzazione del personale precario. |
646. |
298. Nellanno 2007, gli enti di cui al comma 296 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1º gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 296 riferiti allanno 2006. |
Avvio di procedure concorsuali con assunzioni a partire dal 1 gennaio 2008. |
647. |
299. Ai fini dellapplicazione dei commi 296 e 298, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti allesito dei medesimi sono computati ai fini dellapplicazione dei predetti commi. |
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648. |
300. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro delluniversità e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dellattività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. |
Introduce una disciplina transitoria per assunzione di ricercatori presso enti pubblici di ricerca Em. 18.1803 Soliani |
649. |
301. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 300 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. |
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650. |
302. Per lanno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per lassunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 216, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per lanno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi. |
mantenimento in servizio di personale a tempo determinato |
651. |
303. Allonere derivante dal comma 301 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per lanno 2007, di 40 milioni di euro per lanno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dallanno 2009. |
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652. |
304. Fermo quanto previsto dai commi 296, 297 e 298, entro il 30 aprile 2007 il Ministro delluniversità e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nellambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero delluniversità e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dellattività di ricerca svolta. |
Assunzioni di ricercatori presso gli enti di ricerca vigilati dal MUR |
653. |
305. Per lattuazione del piano di cui al comma 304, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per lanno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dallanno 2008. |
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654. |
306. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove lateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dellofferta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle dAosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, oltre allistituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione |
Art. 71.(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio). Emendamento 18. 1837 Perrini |
655. |
306-bis. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento |
Em. 18.1853 Soliani Marcora |
656. |
307. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 308 a 324, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. |
Art. 73.(Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). |
657. |
308. A decorrere dallanno 2007, è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza. |
|
658. |
309. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 308, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 310, non può essere superiore, per lanno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dellanno 2005 diminuito dell1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dellanno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento. |
|
659. |
310. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la concessione di crediti. |
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660. |
311. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa. |
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661. |
312. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro delleconomia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dellente trasmette la proposta di accordo al Ministro delleconomia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 325 a 343 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 325 a 343. |
|
662. |
313. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 312, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale allincidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante lassunzione dellesercizio di funzioni statali, attraverso lemanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e lentità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite. |
|
663. |
314. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 308, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e lordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dellimposta regionale sulle attività produttive e delladdizionale dellimposta sul reddito delle persone fisiche. |
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664. |
315. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale. |
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665. |
316. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dallarticolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore allindebitamento. |
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666. |
317. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 308, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e lanno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. |
Correzione RGS |
667. |
318. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
drafting |
668. |
319. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dellanno successivo a quello di riferimento, al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dellente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 318. |
|
669. |
320. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 314. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dallaccordo concluso ai sensi del comma 312. |
|
670. |
321. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 319 e 320, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dellarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dellanno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 318. Qualora lente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente linformazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 318 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. |
drafting |
671. |
322. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 321, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento allanno in corso, si applica automaticamente: a) limposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio; b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con laumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti. |
drafting |
672. |
323. Nelle regioni e nelle province autonome in cui limposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica lulteriore aumento di euro 0,0129. |
drafting |
673. |
324. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 322 e 323. |
|
674. |
«324-bis. Lultimo periodo dellarticolo 34-quinquies del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e` abrogato |
Em. 18.77 Governo |
675. |
324-ter. Il primo periodo del comma 323 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e` abrogato. |
Em. 18.77 Governo |
676. |
324-quater. Allarticolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e` aggiunto il seguente comma: "2. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui allarticolo 5, comma 3 sono rideterrninate, a decorrere dal 1º gennaio del secondo anno successivo alladozione dei provvedimenti di attuazione dellarticolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 1." ». |
Em. 18.77 Governo |
677. |
325. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 343, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. |
Art. 74.(Patto di stabilità interno per gli enti locali). |
678. |
326. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
|
679. |
327. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 325 devono seguire la seguente procedura: a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 329 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti: 1) province: 0,400 per lanno 2007, 0,210 per lanno 2008 e 0,117 per lanno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per lanno 2007, 0,205 per lanno 2008 e 0,155 per lanno 2009"; ; b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti: 1) province: 0,041 per lanno 2007, 0,022 per lanno 2008 e 0,012 per lanno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per lanno 2007, 0,017 per lanno 2008 e 0,013 per lanno 2009; c) determinare limporto annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano limporto del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b). |
Em. 18.78 Governo |
680. |
328. Nel caso in cui lincidenza percentuale dellimporto di cui al comma 327, lettera c), sullimporto della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 325, superiore all8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno limporto corrispondente all8 per cento della suddetta media triennale. |
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681. |
329. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti. |
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682. |
330. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 327, lettera c), ovvero del comma 328. Le maggiori entrate derivanti dallattuazione dellarticolo 6 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. |
Correzione RGS |
683. |
331. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dallamministrazione statale interessata. |
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684. |
332. Ai fini del comma 334, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, allestinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per lattivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco ». |
Em. 18.78 Governo Em. 18.18 relatore |
685. |
332-bis. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita` interno deve essere approvato, a decorrere dallanno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dellobiettivo programmatico del patto di stabilita` interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dellentrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio |
Em. 18.79 Governo |
686. |
333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 332, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dellobiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 327 e 328. |
Correzione RGS |
687. |
334. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 325 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dellanno successivo a quello di riferimento, al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 333. |
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688. |
335. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, questultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dallanno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dellesercizio 2007. |
Correzione RGS |
689. |
336. Gli enti locali commissariati ai sensi dellarticolo 143 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dallanno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. |
Correzione RGS |
690. |
337. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, lorgano consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. |
Em. 18.1919 Legnini Angius |
691. |
338. Le informazioni previste dai commi 333 e 334 sono messe a disposizione dellUPI e dellANCI da parte del Ministero delleconomia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni. |
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692. |
339. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 334 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dellarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dellanno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 333. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 333. Allo scopo di assicurare al contribuente linformazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 333 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. |
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693. |
340. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 339: a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche calcolano limposta maggiorando laliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento; b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, limposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1º luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse. |
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694. |
341. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 340. |
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695. |
342. I commi 23, 24, 25 e 26 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati. |
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696. |
343. Allarticolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura,» sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette,». |
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697. |
344. I trasferimenti erariali per lanno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
Art. 75.(Trasferimenti erariali e compartecipazione locale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche). |
698. |
345. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche di cui allarticolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per lanno 2006, dallarticolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per lanno 2007. |
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699. |
346. Allarticolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». Allarticolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata. |
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700. |
346-bis. Al comma 3 dellarticolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso con decorrenza dal 1º gennaio 2007. |
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701. |
346-bis. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 |
Em. 18.80 (Testo 2) Governo) |
702. |
346-bis. Al comma 3 dellarticolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: "Agli enti che presentano ..." a "... riduzione dei trasferimenti erariali." sono soppresse con decorrenza dal 1º gennaio 2007 |
Em. 18.81Governo) |
703. |
346-ter. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è così sostituito:"Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". |
Em. 18.80/3 Relatore |
704. |
346-quater. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dellincremento del gettito compartecipato di cui al comma tre dellarticolo 12, sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato neI 2006 il patto di stabilità interno. |
Em. 18.80/3 Relatore |
705. |
347. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui allarticolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sullindebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 247 del presente articolo: a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dallattribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale; b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dallattribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale; c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane |
Art. 75-bis.(Disposizioni varie in materia di enti locali). Em 18.82 (testo 2) Governo Em 18.83 Governo |
706. |
348. A decorrere dallanno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui allarticolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento. |
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707. |
349. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dellarticolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dellinterno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in ununica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dellIRPEF spettanti per lintero esercizio. |
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708. |
350. Per la copertura degli oneri di cui allarticolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2007. |
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709. |
351. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1º gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui allarticolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dellinterno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti |
Em 18.82 (testo 2) Governo |
710. |
352. Agli oneri derivanti dallapplicazione dei commi da 348 a 351 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui allarticolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. |
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711. |
352-bis. Allarticolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, e` aggiunto il seguente: «La ripartizione e` effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano |
Em. 18.1959 Bonadonna, Tecce |
712. |
353. Ai fini dellapprovazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per lanno 2007, le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26. |
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713. |
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714. |
355. Al comma 3 dellarticolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti: «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,». |
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715. |
356. A decorrere dallanno 2007, la dichiarazione di cui allarticolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dellinterno 1º luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dellimposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dellinterno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dellanno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata. |
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716. |
357 Per lanno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale |
Em. 18.1965 Relatore |
717. |
358. Allarticolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente lindividuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente». |
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718. |
359. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dellarticolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui allarticolo 110 del medesimo testo unico nonché lincarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dallinsediamento della commissione straordinaria per la gestione dellente. |
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719. |
360. Ai fini dellinvarianza delle disposizioni recate dai commi da 347 a 351 sul fabbisogno e sullindebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per lanno 2007, di 130 milioni di euro per lanno 2008 e di 65 milioni di euro per lanno 2009. |
Correzioni RGS |
720. |
360-bis. Il comma 2-ter, articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dellimpresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle dAosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dellimpresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi allestero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa` abilitate secondo la normativadello Stato in cui ha sede limpresa |
Da rivedere Emendamento 18.1979 Peterlini |
721. |
362. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, lassunzione, da parte dellamministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società. |
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722. |
363. Lindennità di fine mandato prevista dallarticolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dellinterno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. |
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723. |
364. Allarticolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono inserite le seguenti modifiche: a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle parole «ventiquattro»; b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi"; c) al comma 4, ultimo periodo, la parola "perfezionate" e` sostituita dalla parola "bandite" |
Art. 76-bis.(Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali). Em. 18.86 Governo |
724. |
365. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dellammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative. |
Art. 78.(Princìpi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni). |
725. |
366. La disposizione di cui al comma 365 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dellUnione europea. |
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726. |
367. I risparmi di spesa derivanti dallattuazione del comma 365 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dellanno precedente. |
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727. |
367-bis. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualita` dellazione di governo degli enti locali, e` istituita unUnita` per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attivita`, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e lapprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresı` conto dei dati relativi al patto di stabilita` interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dellinterno, del Ministro delleconomia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dellUnita`, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sullUnita`. Per il funzionamento dellUnita` e` istituito un fondo, nellambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria pari a due milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti |
Em. 18.87 Governo |
728. |
373. Nelle societa` a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non puo` essere superiore per il Presidente all80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennita` spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente delle Provincia ai sensi dellarticolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilita` di prevedere indennita` di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata. |
Art. 80. (Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali). Em. 18.89 (testo 2) Governo |
729. |
374. Nelle societa` a totale partecipazione pubblica di una pluralita` di enti locali, il compenso di cui al comma 373, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennita` spettante al rappresentante del so cio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parita` di quote, a quella di maggiore importo tra le indennita` spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. |
Em. 18.89 (testo 2) Governo |
730. |
375. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui allarticolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite. |
Em. 18.89 (testo 2) Governo |
731. |
376. Nelle societa` a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 373 e 374 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa` in cui la partecipazione degli enti locali e` pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa` in cui la partecipazione degli enti locali e` inferiore al 50 per cento del capitale. |
Em. 18.89 (testo 2) Governo |
732. |
377. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle societa` partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non puo` essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa` con capitale, interamente versato, pari o superiore allimporto che sara` determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dellinterno e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta` e autonomie locali, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente disposizione. Nelle societa` miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni non puo` essere superiore a cinque. Le societa` adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dallentrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. |
Em. 18.89 (testo 2) Governo Em. 18.2076 Banti Em. 18.2083 Banti |
733. |
378. Le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle societa` da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette societa`. Lobbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. |
Em. 18.89 (testo 2) Governo |
734. |
379. Nellarticolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia"; b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai comuni capoluogo di provincia". |
Em. 18.89 (testo 2) Governo |
735. |
380. Nel comma 3 dellarticolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "cinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "quindicimila". |
Em. 18.89 (testo 2) Governo |
736. |
380-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 373 a 378 non si applicano alle societa` quotate in borsa. |
Em. 18.89 (testo 2) Governo |
737. |
380-ter. Non puo` essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa` a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. |
Em. 18.89 (testo 2) Governo |
738. |
380-quater. Gli incarichi di amministratore delle societa` di cui al presente articolo conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nellalbo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita` e` soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dellobbligo di pubblicazione e` punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa`. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita` di risultato di cui al comma 1, entro trenta giorni dal percepimento |
Em. 18.89 (testo 2) Governo |
739. |
380-bis. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, 3º comma e 119, 2º comma della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle Regioni e degli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dellesposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passivita` effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti. |
Em. 18.90 Governo |
740. |
380-ter. Allarticolo 41 della legge 448 del 28 dicembre 2001 sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. A partire dal 1º gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui allarticolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le Regioni e gli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dellEconomia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, e` elemento costitutivo dellefficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui allarticolo 41 comma 1, della legge 448 del 28 dicembre 2001, in materia di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei Conti per ladozione dei provvedimenti di propria competenza". |
Em. 18.90 Governo |
741. |
380-quater. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dallarticolo 41 della legge 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. Lorgano di revisione dellente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi. |
Em. 18.90 Governo |
742. |
380-quinquies. Dal 1º gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dellarticolo 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti lente assume, ancorché ´ indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche´ completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. |
Em. 18.90 Governo |
743. |
380-sexies. Al comma 17 dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono soppresse le parole: "non collegati a unattivita` patrimoniale preesistente". |
Em. 18.90 Governo |
744. |
380-septies. Allarticolo 255 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto Iegislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 e` sostituito dal seguente: "10. Non compete allorgano straordinario di liquidazione lamministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi gia` attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle rclative spese, nonche´ lamministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui allarticolo 206». |
Em. 18.90 Governo |
745. |
381. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 385, è stabilito per lanno 2007: a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. |
Art. 82.(Gestioni previdenziali). |
746. |
382. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 381, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 381, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 381, lettera b). |
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747. |
383. Gli importi complessivi di cui ai commi 381 e 382 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 381, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dellENPALS. |
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748. |
384. Allarticolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «secondo i seguenti criteri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con lapplicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati». |
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749. |
385. Allarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dallanno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dellarticolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri». |
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750. |
386. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dellanno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dellarticolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dellINPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente allINPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato. |
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751. |
387. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per lerogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui allarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per lesercizio 2005 e in 400 milioni di euro per lanno 2006: a) per lanno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dellINPS per lanno 2005, trasferite alla gestione di cui allarticolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro; b) per lanno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse: 1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dellINPS per lanno 2005, trasferite alla gestione di cui allarticolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro; 2) le risorse trasferite allINPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dellanno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. |
Art. 83.(Trasferimenti all'INPS). |
752. |
388. Allarticolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «1º gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1º gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»; b) al comma 5: 1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa; 2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»; c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni»; d) al comma 3, le parole da: «Entro il 31 dicembre» fino a: «lettera b), n. 1):» sono sostituite dalle seguenti: «Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:»; e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: «alla costituzione» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 marzo 2007,»; f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dellorganismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1º luglio 2007. »; g) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dellarticolo 19, comma 2, lettera b), lautorizzazione o lapprovazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1º luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui allarticolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, alladerente è consentito trasferire lintera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui allarticolo 14, comma 6». |
Art. 84.(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto). |
753. |
388-bis. Per le disposizioni di cui al comma 388 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione. |
|
754. |
388-ter. Allarticolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione». |
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755. |
388-quater. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279». |
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756. |
388-bis. Allarticolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1º gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dellarticolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007"». |
18.92 (testo 2) Il Governo |
757. |
388-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dellInps, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre del 1997. Nelle more dellemanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del DURC |
Em. 18.2124 Relatore Emendamento Legnini 18.2125 |
758. |
389. Con effetto dal 1º gennaio 2007, è istituito il «Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dallINPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato lerogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 390, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. |
Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto |
759. |
390. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 389, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui allarticolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui allarticolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 389, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 391. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di ununica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 391, dal Fondo di cui al comma 389, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. |
Confluenza al Fondo per il TFR del contributo del 50% della quota di retribuzione destinata al TFR |
760. |
391. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 389 e 390 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
|
761. |
392. Le risorse del Fondo di cui al comma 389, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dallesonero dal versamento del contributo di cui allarticolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 395, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dallapplicazione della presente disposizione, nonché dallapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 397, nonché degli oneri di cui al comma 396, sono destinate, nei limiti degli importi di cui allelenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 393. |
|
762. |
393. Con il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 389, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 392. |
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763. |
393-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dallapplicazione dei commi 388 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 389. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva. |
Em. 2.75/6 |
764. |
393-ter. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 389 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui allelenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni. |
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765. |
394. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 392, nei limiti degli importi di cui allelenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 393, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 389 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del medesimo comma 392 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dellItalia. |
Utilizzo delle risorse. |
766. |
394-bis. Allarticolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dellassicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare lequilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dallarticolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 30 anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero delleconoma e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dellequilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito lente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui allarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dellentrata in vigore della presente legge |
Em. 15.2150 Relatore |
767. |
395. Allarticolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Dal reddito dimpresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dellammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento. 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dallarticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile. 3. Unulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dallarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni»; b) il comma 4 è abrogato; b-bis) al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».. |
Esonero delle somme destinate al Fondo per il TFR dal versamento al Fondo di garanzia per il TFR. |
768. |
396. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, dintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dallattuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per lanno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delleconomia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dallarticolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. |
Finanziamento spese campagne informative per adesione. |
769. |
397. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) larticolo 8 è sostituito dal seguente: «Art. 8. (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per lerogazione del TFR). 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, lesonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui allarticolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nellallegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. Lesonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nellordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui allarticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui allarticolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora lesonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, limporto differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sullammontare complessivo dei contributi dovuti allINPS medesimo. Lonere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per lanno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dallanno 2009»; b) alla tabella A, le parole: «prevista dallarticolo 8, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dallarticolo 8, comma 1». |
Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR al Fondo per l'erogazione del TFR mediante esonero dai contributi sociali per le quote versate. |
770. |
"397-bis. Le risorse di cui allarticolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo allanno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"». |
Em. 18.66 (Testo 2) Governo |
771. |
398. Con effetto dal 1º gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dellINPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. |
Art. 85.(Misure in materia previdenziale). |
772. |
399. Con effetto dal 1º gennaio 2007, laliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti allassicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento. |
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773. |
400. Con effetto dal 1º gennaio 2007, laliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione laliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento. Allarticolo 58» della legge 17 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1. la parola «dodici» e` sostituita da quella «tredici»; 2. le parole: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sei eletti dagli iscritti al Fondo»; b) il comma 3 e` sostituito dal seguente: «il presidente del comitato amministratore e` eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al fondo |
Em. 18.2172 Ripamonti Tibaldi |
774. |
400-bis. Lincremento contributivo di cui al di cui al comma 400 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dellaumento dellaliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dellultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalita, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento |
Em. 18.2169 Relatore |
775. |
401. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni lobbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui allarticolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dellanno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1º gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma. |
Rideterminazione aliquote contributive dovute da datori lavoro di apprendisti artigiani e non. Contribuzione apprendisti artigiani |
776. |
402-bis. Lestensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nellambito del regime dellassicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dallarticolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilita` sorte a decorrere dallentrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, lindennita` integrativa speciale gia` in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, e` attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita`. |
18.93 Il Governo |
777. |
402-ter. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu` favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, gia` definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. |
18.93 Il Governo |
778. |
403-quater. E` abrogato larticolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. |
18.93 Il Governo |
779. |
403. Larticolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso lassicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando limporto dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per laliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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780. |
403-bis. Con effetto dallanno 2006, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dellarticolo 14-vicies-quater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. E` abrogato il comma 2 dellarticolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 |
Em. 18.2244 Lusi, Legnini |
781. |
404. Con riferimento alla gestione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dellINAIL, i premi per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per lanno 2007. |
Riduzione dei premi INAIL |
782. |
405. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dellINAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dellente accertato in sede di bilancio consuntivo per lanno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per lanno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro. |
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783. |
405-bis. La riduzione dei premi di cui al comma 405 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali: a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per leliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piatto nazionale e territoriale, anche allinterno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio |
Em. 18.95 (Testo 2) Governo |
784. |
405-bis. Dopo larticolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e` inserito il seguente: «Art. 13-bis. 1. Allarticolo 178 del decreto del Presidente 30 giugno 1965, n. 1124, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche´ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dellintegrita` psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento". 2. Allarticolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purche´ non superiore allottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, con menomazione dellintegrita` psicofisica di qualunque grado, purche´ non superiore al 60 per cento". 3. Allarticolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche´ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dellintegrita` psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento". 4. Allarticolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita` permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche´ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi di invalidita` conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 5. Allarticolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita` permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche´ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi di invalidita` conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 6. Alla fine dellarticolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e` aggiunto il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche´ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dallinfortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell integrita` psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento". 7. Allarticolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche´ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, dellintegrita` psicofisica di grado superiore al 20 per cento" |
Em. 18.96 Governo |
785. |
406. Allarticolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove questultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per lavvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili dufficio ai sensi e per gli effetti dellarticolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità lelenco completo della documentazione necessaria al fine dellesame della domanda». |
Prelievo contributivo e decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali Necessaria completezza della domanda |
786. |
407. A decorrere dal 1º gennaio 2007, gli interessi legali di cui allarticolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 406, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui allarticolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. |
Prestazioni di disoccupazione agricola |
787. |
408. Il comma 4 dellarticolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui allarticolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dallarticolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dallarticolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233. |
Prelievi contributivi e prestazioni dei lavoratori agricoli |
788. |
409. Al comma 5 dellarticolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «e assimilati» sono soppresse. |
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789. |
409-bis. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui allarticolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano lattivita` nellarea di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonche´ altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dellarticolo 35 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali e` aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalita` di calcolo: del 30 per cento per lanno 2007; del 60 per cento per lanno 2008; del 100 per cento lanno 2009. Il calcolo e` effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E ` fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facolta` di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purche´ non inferiori allimponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato |
Em. 18.97 Governo |
790. |
410. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta unindennità giornaliera di malattia a carico dellINPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nellarco dellanno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dellindennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dellimporto corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nellarco dellanno solare. Per la certificazione e lattestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui allarticolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo allindennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dellindennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º gennaio 2007 Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dallarticolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. |
Art. 86.(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Lavoratori autonomi e CO.CO.CO.. Prestazioni assistenziali Em. 18.2301 Treu Roilo |
791. |
411. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui allarticolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. |
Riscatto aspettativa per motivi di famiglia |
792. |
412. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 411. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per lapplicazione dellarticolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. |
Em. 18.49 Governo |
793. |
413. Allarticolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino a: «provvedimento,» sono soppresse; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, è disciplinata lapplicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto». |
Emendamento maternità rischio co.co.pro. |
794. |
413-bis. Allarticolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 e` aggiunto il seguente: "2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito lattivita` lavorativa ancorche´ levento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, perche´ linvalidita` permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacita` lavorativa o della rivalutazione dellinvalidita` con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato allarticolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dallarticolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza e` pari allultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideteminata secondo le previsioni di cui allarticolo 2, comma 1" |
Em. 18.2340 Rossa Legnini |
795. |
413-bis. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità e i termini di versamento. |
Em. 18.22/1 Peterlini |
796. |
413-bis. Allarticolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: "inferiore all80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi entità e grado |
Em. 18.2344 relatore |
797. |
413-bis. Allarticolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti |
Em. 18.2341 Relatore |
798. |
414. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per lanno 2007, in 99.082 milioni di euro per lanno 2008 e in 102.285 milioni di euro per lanno 2009, comprensivi dellimporto di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per lospedale «Bambino Gesù». Allarticolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dallanno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente allanno 2006»; b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per lanno 2007, di 850 milioni di euro per lanno 2008 e di 700 milioni di euro per lanno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Laccesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dellarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie allazzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dallarticolo 8 dellintesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato linnalzamento ai livelli massimi delladdizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche e dellaliquota dellimposta regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e delleconomia e delle finanze. In ogni caso laccertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento allanno dimposta dellesercizio successivo, laddizionale allimposta sul reddito delle persone fisiche e laliquota dellimposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino allintegrale copertura dei mancati obiettivi La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriali e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi . Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento allanno dimposta dellesercizio successivo, laddizionale allimposta sul reddito delle persone fisiche e laliquota dellimposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dellequilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui allarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui allarticolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto laccordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delleconomia e finanze, assicura lattivita` di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto laccordo di cui allarticolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero delleconomia e finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nellambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sullassistenza sanitaria di cui allarticolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; c) allarticolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «allanno dimposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per laccertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dellavvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui allarticolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; d) al fine di consentire in via anticipata lerogazione del finanziamento a carico dello Stato: 1) in deroga a quanto stabilito dallarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero delleconomia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dellarticolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dallintesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni; 2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero delleconomia e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale Regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dallintesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima Regione; 3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dellultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui allarticolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 4) allerogazione dellulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dellesito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge; 5) nelle more dellintesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per lanno 2006, quale risulta dallintesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dallanno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato; 6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui allarticolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui allarticolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino allanno 2005, al netto per lanno 2005 della copertura derivante dallincremento automatico delle aliquote, di cui allarticolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono laccordo richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui allarticolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dallAgenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dallarticolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dellAIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa; f-bis) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dallAgenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima agenzia la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dellAIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dallAIFA, secondo le modalita` indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dellAIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci. LAIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, lapprovazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1º marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dellazienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente allAIFA, al Ministero delleconomia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dellazienda farmaceutica inadempiente, lautomatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1 ottobre 2006; f-ter) in coerenza con quanto previsto dalla lettera f-bis) del presente comma, lAgenzia italiana del farmaco ridetermina, in via termporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entita` pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti; f-quater) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f) del presente comma, lAgenzia italiana del farmaco, provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere f-bis) e f-ter)». g) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito laccesso agli importi di cui allarticolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dellobbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui allarticolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, lavvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nellambito della procedura di cui allarticolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire lintegrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire lintegrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui allarticolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dellAgenzia italiana del farmaco; 2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dellobbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, lavvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e delleconomia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio delluso appropriato degli stessi e degli appalti per lacquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nellambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dellerogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005; h) allarticolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui allarticolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»; 2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»; i) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, limporto fissato dallarticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dallarticolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e lassegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro allimplementazione e allammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e allintegrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo delloncologia e delle malattie rare; 2) superamento del divario Nord-Sud; 3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva; 4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dellatto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997; 5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento; l) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dallarticolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine delladeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dellefficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. Allarticolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»; m) a decorrere dal 1º gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per laccesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati; n) allarticolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) con le procedure di cui allarticolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata allinserimento, nellelenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno»; o) a decorrere dal 1º gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali; p) a decorrere dal 1º gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dellarticolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dellarticolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; q) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1º gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui allarticolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui allarticolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; r) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dellarticolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dellerogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui allarticolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dallaccordo di cui alla lettera b), le date del 1º gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera p) sono anticipate al 1º luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui allarticolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; s) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dellAgenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dellarticolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1º maggio 2007, come base dasta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dallottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dellAgenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, lofferente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dellIstituto superiore di sanità e dellAgenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sullappropriatezza dellimpiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute; t) la disposizione di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nellambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione allimmissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nellambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui allarticolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. |
Art. 88.(Settore sanitario). Finanziamento SSN Anticipazioni regione Sicilia Em. 18.23 relatore Em. 18.89 Governo Laboratori analisi Em. 18.100 Governo Em. 18.101 (testo 2) Governo Em. 18.101 (testo 2) Governo |
799. |
415. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per lanno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero delleconomia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007. |
Finanziamento SSN |
800. |
416. Al secondo periodo del comma 289 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: "per ciascuno degli anni 2006 2007 e 2008", sono sostituite dalle seguenti: "per lanno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dallanno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero delleconomia e finanze per lattivita` di affiancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui allarticolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004. n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri icaricato di tali attivita` |
Em 18.98 Governo |
801. |
417. Con le modalità di cui allarticolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009. |
Modifica P.S.N. |
802. |
417-bis. I consiglieri e referendari medici in servizio presso lUfficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere attivita`professionali sanitarie esterne, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. |
Em. 18.102 Governo |
803. |
418. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dallarticolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dallarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui allarticolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, allarticolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e allarticolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149. |
Art. 88-bis Prezzo medicinali non soggetti a prescrizione (settore sanitario) |
804. |
419. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 418 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dellAIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dellautorizzazione allimmissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente. |
Prezzo massimo |
805. |
420. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 419 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 418 dai produttori e dai titolari dellautorizzazione allimmissione in commercio. |
Sconto minimo |
806. |
421. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dellarticolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dellautorizzazione allimmissione in commercio ai sensi dellarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per lanno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dellindice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006. |
Prezzo massimo medicinali con prescrizione |
807. |
422. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle dAosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. |
Art. 89.(Fondo per cofinanziamento Piano sanitario nazionale). |
808. |
423. Limporto annuale del Fondo di cui al comma 422 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per lintegrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di: a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro; b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro; c) malattie rare, per 30 milioni di euro; d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro. |
Entità del Fondo |
809. |
424. Limporto di 60,5 milioni di euro di cui al comma 423 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui allarticolo 9 dellintesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 423, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute. |
Assegnazioni |
810. |
425. Per il proseguimento dellintervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui allarticolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per lanno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari. |
Finanziamento screening oncologici |
811. |
425-bis. A decorrere dal 2007 e` autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del Volontariato per la Lotta contro lAids istituita presso il Ministero della Salute. La Consulta e` convocata e sentita almeno 3 volte lanno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dellepidemia da HIV (AIDS). La Consulta puo` dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi». |
Emendamento 18.2447 Silvestri, Ripamonti |
812. |
426. Allarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici prescritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa»; b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, delle strutture per lerogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa»; c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1º luglio 2007, il Ministero delleconomia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero delleconomia e delle finanze e delle certificazioni di malattia allINPS, secondo quanto previsto allarticolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per lanno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»; d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Allatto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nellambito dellassistenza integrativa»; e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dellassistito»; f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono inserite le seguenti: «del comma 5-bis e»; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nellambito dellassistenza integrativa»; g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero delleconomia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione». |
ART. 89-bis. (Progetto Tessera Sanitaria) |
813. |
427. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dellarticolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, lautorità competente può dichiarare la decadenza dallautorizzazione allesercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dallarticolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nellipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile. |
Art. 91.(Truffe al S.S.N., commesse da farmacisti. Sanzioni). |
814. |
428. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nellipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile. |
Truffe al S.S.N. commesse da altri sanitari |
815. |
429. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nellutilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui allarticolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per lutilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro. |
Art. 93.(Finanziamenti ricerca sanitaria). |
816. |
429-bis. Per gli anni 2007 e 2008, nellambito delle risorse di cui allautorizzazione di spesa recata dallarticolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di, cui allarticolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali limpact factor ed il citation index. Lattuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delluniversità e della ricerca entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge |
Em. 18.2471 Relatore |
817. |
429-ter. Lonere derivante dallistituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 429-bis è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 |
Em. 18.2471 Relatore |
818. |
430. Ai fini del completamento delle attività di cui allarticolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e allarticolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dellIstituto superiore di sanità. |
Finanziamento Istituto Superiore di Sanità |
819. |
430-bis. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e` autorizzata lerogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 |
Emendamento 18.2472 Baio Dossi - Bodini |
820. |
430-bis. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dellarticolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta lincompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con lesercizio di qualsiasi attività professionale». |
Em. 18.2474 Marino Legnini |
821. |
431. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra lAIFA e le singole regioni per lutilizzazione delle risorse di cui allarticolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dellAIFA. |
Art. 94.(Farmacovigilanza). |
822. |
432. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento. |
Confezionamento medicinali |
823. |
432-bis. Allarticolo 15, della legge n. 219 del 2005, comma 2, dopo la parola: "oggetto delle convenzioni ubicati" sono aggiunte le seguenti: "nei Paesi dellUnione Europea la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale proveniente da donazioni volontarie e non retribuite (Racc. 98/463/CE) allestero, in regime di reciprocita`, da parte di aziende parimenti ubicate sul Territorio dellUnione Europea" |
Em. 18.2482 Marino Legnini |
824. |
432-bis. Allarticolo 15, della legge n. 219 del 2005, il comma 6 sostituito dal seguente: "Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo" |
Em. 18.2483 Marino Legnini |
825. |
432-bis. Allarticolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo peri do sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla esportazione di emoderivati pronti per limpiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari"». |
Em. 18.2484 Marino Legnini |
826. |
432-bis. Larticolo 27 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 191, è sostituito dal seguente: "27. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea Europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dallarticolo 135, comma 2, del Decreto legislativo 219 del 2006 |
Em. 18.2490 Marino Legnini |
827. |
432-bis. Allarticolo 1, comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura"; b) la lettera d) e` sostituita dalla seguente: "d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera e) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. Limporto dovuto e` maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro lanno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o piu` decreti del Ministro dellEconomia e delle Finanze, sulle corrispondenti unita` previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attivita` del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attivita` di sorveglianza del mercato, anche attraverso laggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera, a), alla attivita` di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, allattivita` di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino lutilizzazione di dispositivi medici, nonche´ per la stipula di convenzioni con Universita` e Istituti di ricerca o con esperti del settore"; c) la lettera e) e` sostituita dalla seguente: "e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dellarticolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dallarticolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000 n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dellarticolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dellarticolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per linserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa e` dovuta anche per linserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia` inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, alle competenti unita` previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)" |
Em. 18.103 Governo |
828. |
433. Al fine di favorire il mantenimento di unefficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, lulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dellimposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente allarco temporale decorrente dal 1º marzo al 31 dicembre 2006, dallarticolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dellulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Art. 97.(Farmacie rurali). |
829. |
434. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per lanno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dellarticolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso lIstituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO. |
Art. 99.(Istituto promozione salute popolazioni migranti e contrasto malattie della povertà). |
830. |
434-bis. Per consentire il potenziamento delle attivita` affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attivita` sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 e` autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro |
Em. 18.104 Governo |
831. |
434 ter "All articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sostituire il comma i con il seguente: 1. I comuni singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui allarticolo 3 comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui allarticolo 3 comma 6 |
Em. 18.2494 relatore |
832. |
435. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per lanno 2007, al 47,05 per cento per lanno 2008 e al 49,11 per cento per lanno 2009. |
Art. 101. (Spesa sanitaria della Regione siciliana). Em. 18.105 Governo |
833. |
436. Lapplicazione delle disposizioni di cui al comma 435 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta lintesa preliminare allemanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111 e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dellintesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 435 è determinato, per lanno 2007, in misura pari al 44,09 per cento |
Sospensione Em. 18.105 Nuova formulazione Governo |
834. |
436- bis. Nelle norme di attuazione di cui al comma 436, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 435. Alla determinazione dellimporto annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dallart. 43 dello Statuto della Regione siciliana |
Em. 18.105 Nuova formulazione Governo |
835. |
436-ter. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui allarticolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per lanno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dellarticolo 5, comma 3- ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Lerogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché ad investimenti infrastrutturali |
Em. 18.105 Nuova formulazione Governo |
836. |
437. Larticolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 8. Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dellenergia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dellimposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dellimposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del gettito dellimposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dallISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nellambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione». |
art. 102.(Regime delle entrate regione Sardegna). |
837. |
438. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione allimposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dellarticolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006. |
Integrazione stanziamenti regione Sardegna |
838. |
439. Dallanno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. |
Spesa sanitaria a carico della regione Sardegna |
839. |
440. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde) e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero delleconomia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso |
Trasferimento funzioni alla regione Sardegna Em. 18.2538 Mazzarello Donati |
840. |
441. Lattuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dellarticolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 437 del presente articolo, non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per lanno 2007, a 371 milioni di euro per lanno 2008 e a 482 milioni di euro per lanno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dallanno 2010. |
Limite compartecipazione |
841. |
442. Dallattuazione del combinato disposto della lettera f) del primo comma dellarticolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 437 del presente articolo, e del comma 439 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dellimposta sul valore aggiunto sui consumi è attribuita sino alla concorrenza dellimporto risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dellimporto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Compartecipazione IVA. Misura |
842. |
443. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 440 rimangono a carico dello Stato. |
Oneri funzioni trasferite |
843. |
444. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno allinnovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui allarticolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed allarticolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 445, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nellambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui allarticolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui allarticolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nellambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
Art. 104.(Fondo competitività e sviluppo). Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
844. |
445. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 444 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nellambito delle aree tecnologiche dellefficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali. |
Finanziamento progetti innovazioni industriali Em. 18.107 Governo Em. 18.106 (Testo 2) Governo |
845. |
446. Per lindividuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 445, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri delluniversità e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, per i diritti e le pari opportunità, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per lindividuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative. |
Procedure individuazione progetti Em. 18.107 Governo |
846. |
447. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri delluniversità e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 445 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dellesecuzione siano incaricati enti strumentali allamministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per lapprovazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere allattuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per lattuazione del presente comma. |
Attuazione |
847. |
448. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per lindividuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento. |
Referto Ministro sviluppo economico |
848. |
449. I progetti di cui al comma 445 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, e` istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia: a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale; b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi; c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa |
Eventuale cofinanziamento Em. 18.106 (testo 2) Governo |
849. |
450. In attesa della riforma delle misure a favore dellinnovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza dimpresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui allarticolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui allarticolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate allattuazione dellarticolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dellarticolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per lanno 2007, di 100 milioni di euro per lanno 2008 e di 150 milioni di euro per lanno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca dItalia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dellobiettivo 1 e dellobiettivo 2 di cui al Regolamento CE n. 1260/1999 nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese . |
Fondo finanza dimpresa Em. 18.26 Relatore |
850. |
451. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Banca dItalia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 450, anche attraverso laffidamento diretto ad enti strumentali allamministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 450, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 450. |
Modalità di funzionamento |
851. |
452. Fino allemanazione del decreto di cui al comma 451, lattuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa. |
Disposizione transitoria |
852. |
453. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 450 le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto. |
Conferimenti al Fondo |
853. |
454. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi dimpresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dallarticolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con lintroduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale. |
Diritti su titoli di proprietà industriale |
854. |
455. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dellapparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino Tale struttura opera in collaborazione con le Regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi dimpresa oggetto dintervento in crisi economico-finanziaria, istituisce, dintesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unapposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura . A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dallanno 2007, cui si provvede mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa. |
Monitoraggio Em. 18.106 (testo 2) Governo |
855. |
456. Gli interventi del Fondo di cui allarticolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefìci e per leventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per lattuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dellarticolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati. |
Interventi a sostegno delle imprese |
856. |
457. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente loperatività delle misure di sostegno previste dai commi da 444 a 456, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate. |
Referto del Governo al Parlamento |
857. |
458. Nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, lambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 per gli investimenti produttivi e per la ricerca. |
Art. 104-bis.(Fondo rotativo sostegno imprese e investimenti in ricerca-FRI). Em. 18.108 Governo |
858. |
459. Per le finalità di cui al comma 458, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 458 un incremento nellimporto massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dellarticolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 444, secondo la procedura di cui al comma 447, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 447; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 461. |
Dotazione FRI |
859. |
460. Ai fini dellattuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 459, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri delleconomia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. |
Procedure |
860. |
461. Ai fini dellattuazione del comma 459 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 460, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri delleconomia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante limpegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome. |
Finanziamento regionale |
861. |
462. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 461 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 458 dellanno successivo. |
Integrazione FRI |
862. |
463. Nellambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per lattuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per lavvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dellarticolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per linnovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982. |
Art. 104-ter.(Aassistenza tecnica imprese innovative). |
863. |
464. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere affidata listruttoria dei programmi di cui al comma 463, secondo modalità anche semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delleconomia e delle finanze. |
Semplificazioni procedurali |
864. |
465. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. |
104-bis (Completamento degli interventi della programmazione negoziata) |
865. |
466. In attuazione dellarticolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con lindirizzo assunto nelle Linee guida per lelaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con lintesa sancita dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per lanno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Art. 105.(Interventi sviluppo aree sottoutilizzate). Incremento Fondo aree sottosviluppate (FAS). Em. 18.109 (Testo 2) Governo Em. 18.tab.A.2 |
866. |
467. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con lindirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 466, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire lunitarietà dellimpianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire lottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti. |
Quadro strategico nazionale. Cabina di regia |
867. |
468. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre lesercizio 2015, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 466 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. |
Quote annuali FAS |
868. |
469. Le somme di cui al comma 466, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 468, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nellesercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dellesercizio 2013. |
Regole contabili |
869. |
469-bis. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui allaccordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero delleconomia e delle finanze, Ministero dellambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per lemergenza socio-economico e ambientale relative ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonché per gli interventi di risanamento del Polo Chimico Laghi di Mantova è autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e di euro 53 milioni per lanno 2010. Lutilizzo delle risorse è disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, e del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare |
Em 18.109 (testo 2) Governo |
870. |
469-ter. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro delleconomia e delle finanze e il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dellarticolo 1, comma 9 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dellarticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 |
Em 18.109 (testo 2) Governo |
871. |
470. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dellautoimprenditorialità e dellautoimpiego sono versate allentrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni nellanno 2007 e di 75 milioni nellanno 2008. |
Sviluppo Italia e FAS Em. 5.1 Governo |
872. |
471. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delluniversità e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui allarticolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero delluniversità e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. |
Art. 106.(Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica - FIRST). Em. 18.111 Relatore |
873. |
472. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 471 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nellambito del riparto dellapposito Fondo. |
Dotazione |
874. |
473. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro delluniversità e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni , provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate |
Ripartizione FIRST Em. 18.111 Governo |
875. |
474. Il Ministro delluniversità e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato Regioni definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 471 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per lutilizzo delle risorse di cui al comma 471. |
Modalità di utilizzo e gestione. Em. 18.111 Governo Disposizione transitoria |
876. |
475. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per lanno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 471. |
Integrazione FIRST |
877. |
476. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate allattuazione degli interventi di cui al comma 285, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per listruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sullautorizzazione di spesa di cui al comma 288, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dellistruzione e formazione tecnica superiore, con lobiettivo di migliorare loccupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. |
Articolo 106-bis Istituzione fondo istruzione e formazione tecnica superiore ( IFTS) EMENDAMENTO Governo |
878. |
477. Il Fondo di cui allarticolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, è integrato di 30 milioni di euro per lanno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici. |
Art. 107. (Rifinanziamento Fondo interventi regionali per commercio e turismo). |
879. |
478. Allarticolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «controgaranzie» sono inserite le seguenti: «e cogaranzie». |
Art. 108.(Interventi per consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi). |
880. |
479. Per le finalità previste dallarticolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 478 del presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per lanno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |
Finanziamento Em. 18.144 (testo 2) Governo |
881. |
480. Le disposizioni di cui allarticolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui allarticolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 478 del presente articolo. |
Ambito di applicazione |
882. |
481. Allarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati; b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; c) al comma 23, secondo periodo, le parole: «ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui allarticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; d) al comma 24, le parole: «ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui allarticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662». |
Art. 109.(Fondo garanzia fidi). |
883. |
481-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui allarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del testo unico bancario o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dellarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione |
Em. 18.28 relatore |
884. |
481-ter. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dellarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini delliscrizione nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche´, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dellemanazione della III direttiva in materia di antiriciclaggio, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui allarticolo 2 del decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991. |
Em. 18.28 relatore |
885. |
482. Per le finalità di cui allarticolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dellarticolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. |
Art. 110.Settori industriali ad alta tecnologia. |
886. |
483. Per le finalità di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per lanno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dellarticolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. |
Contributi |
887. |
484. Per le finalità di cui allarticolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per lanno 2007, di 40 milioni di euro per lanno 2008 e di 30 milioni di euro per lanno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dellarticolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. |
Contributi |
888. |
485. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e delluniversità e della ricerca e del Dipartimento per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri. |
Art. 111. Coordinamento politiche ricerca applicata e innovazione tecnologica. |
889. |
486. Le amministrazioni di cui al comma 485 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite lemanazione di bandi unitari e lacquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse. |
Valutazione integrata delle domande |
890. |
487. Per il finanziamento degli interventi di cui allarticolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dallanno 2007. |
Art. 111-bis. Infrastrutture mobilità fiere. E. 18.3128 Enriques Vitali |
891. |
488. Allarticolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371». |
Art. 111 ter. (Cofinanziamento progetti regionali per i distretti produttivi). |
892. |
489. Allarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti: «371-bis. In attesa delladozione del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. 371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372». |
Agevolazioni statali Em. 18.29 Relatore |
893. |
490. Allarticolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter». |
|
894. |
491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dellinformazione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti. |
Art. 112.(Progetti per la società dell'informazione). Em. 18.112 Governo |
895. |
491-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per linnovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dellattività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. |
Em. 18.70 (Testo 2) Governo |
896. |
491-ter. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per linnovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui allarticolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo |
Em. 18.70 (Testo 2) Governo |
897. |
491 -bis. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 491, è data priorità a quelli che utilizzano e/o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili |
Em. 18.3163 relatore |
898. |
492. Per il finanziamento degli interventi a sostegno delleconomia nel settore dellindustria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per lanno 2007, di 1.550 milioni di euro per lanno 2008 e di 1.200 milioni di euro per lanno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dallanno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nellambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali. |
Art. 113.(Fondo per esigenze di difesa nazionale). |
899. |
492-bis. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216 sono soppressi, conseguentemente viene ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui allarticolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 |
Em. 18.3177 Formisano |
900. |
492-bis Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate dintesa con il Ministero dellambiente, anche mediante limpiego del genio militare. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dellambiente, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero delleconomia e finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma |
Em. 3178 3179 -3180 relatore |
901. |
492-ter Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e alladeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche ai Ministero delleconomia e finanze; si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. |
Em. 3178 3179 -3180 relatore |
902. |
492-quater Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato allammodernamento parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dellArma dei Carabinieri. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero delleconomia e finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. |
Em. 3178 3179 -3180 relatore |
903. |
492-quinquies Per lanno 2007, le dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro |
Em. 3178 3179 -3180 relatore |
904. |
492.bis E autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto di infermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente nonché al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessati da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonché in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento |
Em. 18.0.2 Relatore |
905. |
493. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dellUnione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui allarticolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per lanno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |
Art. 114.(Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà). |
906. |
3 Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui allarticolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro a decorrere dallanno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma. |
Art. 115.(Imprese pubbliche). Em. 18.70 (Testo 2) Governo |
907. |
495. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dellarticolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dellarticolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei princìpi del diritto comunitario, disposizioni in merito allattuazione di quanto previsto dallarticolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dallarticolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. |
Ulteriore privatizzazione della Società Snam Rete Gas |
908. |
496. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dallarticolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dallarticolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle società di cui al comma 495 del presente articolo, è rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 495. |
Proroga termini |
909. |
497. Per la realizzazione, lacquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti allapplicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria. |
Art. 116.(Locazione finanziaria in opere pubbliche). |
910. |
498. Nei casi di cui al comma 497, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dellopera, i costi, i tempi e le garanzie delloperazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dellofferta economicamente più vantaggiosa. |
Contenuto del bando |
911. |
498-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, allarticolo 86, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dellanomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu` rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e` determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu` vicino a quello preso in considerazione Allarticolo 87, al comma 2 sopprimere la lettera "e"; al comma 4, sopprimere le parole: "In relazione a servizi e forniture"; dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Nellambito dei requisiti per la qualificazione di cui allarticolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente allavvenuto adempimento, allinterno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa |
Em. 18.31293 Salvi Battaglia |
912. |
498-bis. Il primo periodo del comma 1 dellarticolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi allinterno della propria azienda, o di una singola unita` produttiva della stessa, nonche´ nellambito dellintero ciclo produttivo dellazienda medesima". allarticolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è aggiunto il seguente comma 4: "4. Limprenditore committente risponde in solido con lappaltatore, nonche´ con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dallappaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro". Larticolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con lappaltatore, nonche´ con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dellappalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti |
Em. 18.3194 Salvi Battaglia |
913. |
499. Lofferente può essere anche unassociazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva alladempimento dellobbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti lassociazione temporanea di imprese, laltro può sostituirlo, con lassenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. |
Soggetti offerenti |
914. |
500. Ladempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dellopera secondo le modalità previste. |
Controllo dellopera |
915. |
501. Al fine di assicurare la massima estensione dei princìpi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei allespletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi. |
Locazione finanziaria per i contratti di servizi |
916. |
502. Per gli interventi previsti dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dallarticolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi allanno 2006, è autorizzata unulteriore spesa di 50 milioni di euro per lanno 2007 |
Art. 117. (Autotrasporto) Fondi per lautotrasporto. Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
917. |
502-bis. Il 40 per cento delle disponibilita` finanziarie del Fondo istituito dallarticolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovra` essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono gia` previsti dai piani regionali trasporti |
Em. 18.3202 Mongiello Adduce |
918. |
502-bis. Per gli interventi previsti dallarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dallarticolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi allanno 2006, è autorizzata unulteriore spesa di 54 milioni di euro per lanno 2007 |
Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
919. |
502-ter. Per il proseguimento degli interventi a favore dellautotrasporto di merci, nonché, ove si individuano misure compatibili con il mercato comune ai sensi dellarticolo 87 del Tattato istitutivo della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle im imprese di autotrasporto di merci relativo lanno 2006, al fondo istitutivo dellarticolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 186 milioni per lanno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. Lefficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo è comunque subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea. |
Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
920. |
502-quater. A carico del fondo di cui al comma 502-ter è prelevato limporto di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 502-ter saranno determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni. |
Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
921. |
502-quinquies. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per lanno 2006, ai sensi del comma 108, dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prelevato limporto di 42 milioni di euro, mediante riduzione dellautorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista allarticolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. |
Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
922. |
Soppresso |
Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
923. |
Soppresso |
Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
924. |
503. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui allarticolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi. |
Art. 118.( Incremento tariffe per operazioni di motorizzazione. Autorizzazioni di spesa per CED dipartimento trasporti terrestri e piano di mobilità |
925. |
"503-bis. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, già previsti nellambito del Piano Triennale per lInformatica 2007-2009 è autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per lanno 2007, di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.". |
Em. 18.71 (testo 2) Governo |
926. |
«503-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dellarticolo 80 del codice della strada, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.». |
18.3206 (testo 2) relatore |
927. |
504. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2007 a favore dellAgenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per linnovazione. |
Art. 120.(Agenzia nazionale diffusione tecnologie per l'innovazione). |
928. |
505. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per lItalia Spa (Infratel Italia) di cui allarticolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Art. 121.(Infrastrutture larga banda). |
929. |
506. Nellambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per lanno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 505. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per lanno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro. |
Riparto FAS |
930. |
507. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi: a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dellobbligo di copertura del servizio universale; c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale; d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate; e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale. |
Art. 122.(Transizione alla televisione digitale). |
931. |
508. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 507 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi. |
|
932. |
509. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 507 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
|
933. |
509-bis. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche´ la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dallarticolo 98 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo |
Em. 18.115 Governo |
934. |
510. Le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dallUnione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. |
Art. 123.(Esclusione dei progetti cofinanziati dall'Unione europea dalla regola del 2 per cento). |
935. |
511. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti allUnione europea nonché il fondo di cui allarticolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo. |
Art. 124.(Unificazione dei fondi venture capital). |
936. |
512. Dopo larticolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 2-bis. 1. Il fondo rotativo di cui allarticolo 2 può essere, a cura dellente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dallente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte allapprovazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo». |
Art. 125.(Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394). |
937. |
513. Allarticolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «per le finalità di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «per interventi volti a sostenere linternazionalizzazione del sistema produttivo italiano». |
Art. 126.(Promozione partecipazione a società ed imprese miste all'estero). |
938. |
514. Allarticolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dellarticolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi dintesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-itticoalimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dellattrazione della domanda estera». |
Art. 127.(Promozione progetti integrati consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri). Em. 18.3249 Caprili , Tecce ed altri |
939. |
515. Per le finalità di cui al comma 61 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso ladozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per lanno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata allerogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo. |
Art. 128.(Interventi in favore del marchio «made in Italy»). |
940. |
515-bis. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere sullautorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007 2009, è destinata al finanziamento del Museo Internazionale delle ceramiche artistiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97. |
Em. 18.30 relatore Em. 18.30/1 Albonetti, Tecce |
941. |
515-ter. Lutilizzo delle risorse di cui al comma 515-bis avviene secondo i criteri e le modalità di utilizzo di cui al Decreto del ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003». |
Em. 18.30 relatore |
942. |
515-bis. Allarticolo 2, comma 85, della legge 24 novembre 2006, n. 286, inserire un punto aggiuntivo 5-ter come segue: "Laffidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti, e delle attivita` commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nella lettera c) ed f) del punto 5, avviene secondo i seguenti principi: a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita` tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarita` del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore; b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino lefficienza, la qualita` e la varieta` dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralita` dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnicocommerciale rispetto alle condizioni economiche proposte; c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita` dellofferta in termini di qualita` e disponibilita` dei servizi nonche´ dei prezzi dei prodotti oil e non oil» |
18.3191 (testo 2) Rubinato |
943. |
515-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, e del Parco nazionale della Maiella e` erogata a favore dellEnte Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dellente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dallanno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti . Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attivita` professionale e collaborazione presso gli Enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati , a decorrere dal 1º gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 |
Em. 18.3252 De Petris Palermi |
944. |
517. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo 4 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "incluso luso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli |
Abusi del marchio Em. 18.116 Governo |
945. |
Soppresso |
Em. 18.117 Governo |
946. |
518. Allo scopo di potenziare lattività di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso lacquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e lammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per lanno 2007 a valere sulle disponibilità di cui allarticolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Contributi agli enti periferici |
947. |
519. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane allestero, la loro integrazione, linformazione, laggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani allestero nonché il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per lanno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |
Art. 128-bis.(Collettività italiane all'estero). Em. 18.118 Governo |
948. |
520. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per lanno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dellarticolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295. |
Art. 129.(Interventi per la salvaguardia di Venezia). . Em. 18.70 (Testo 2) Governo) |
949. |
521. Per lattuazione del Protocollo dintesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e` autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per lanno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilita` triestina |
Regione Friuli Venia Giulia. Opere infrastrutturali. Em. 18.119 (Testo 2) Governo |
950. |
521-bis. Allarticolo 49, comma, 1 dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo periodo e` sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa |
Em. 18.119 (Testo 2) Governo |
951. |
521-ter. In applicazione dellarticolo 15 del decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111 ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute ad eccezione di quelle di cui allarticolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definirsi previa intesa fra il Ministero dei Trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento al numero 4) del comma 1 dellarticolo 49 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche ed integra zioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite con le parole: "nove virgola uno decimi" |
Em. 18.119 (Testo 2) Governo |
952. |
521-quater. Le disposizioni di cui ai commi 521-bis e 521-ter decorrono dal 1º gennaio 2008»; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati: a) Stato di previsione del Ministero dei trasporti: Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per limporto di euro 1.875.000; b) Stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze: Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo l, comma 15, per limporto di euro 68.408.000; |
Em. 18.119 (Testo 2) Governo |
953. |
522. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per lanno 2009. |
Art. 130.(Interventi per Roma-capitale della Repubblica). (art. 130, comma 2 EUR e Tor Vergata) |
954. |
523. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana allEsposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dintesa con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per lanno 2007 e di 1 milione di euro per lanno 2008. |
Art. 132. - (Candidatura italiana per l'Esposizione Universale del 2015 Esposizione Internazionale di Saragozza - 2008 - Esposizione Universale di Shanghai 2010) -. |
955. |
524. Per la partecipazione dellItalia allEsposizione internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per lanno 2007, di 3,8 milioni di euro per lanno 2008 e di 450.000 euro per lanno 2009. |
Esposizione Saragozza |
956. |
525. Per la partecipazione dellItalia allEsposizione universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per lanno 2007, di 1,25 milioni di euro per lanno 2008 e di 7 milioni di euro per lanno 2009. |
Esposizione Shanghai |
957. |
526. Per la partecipazione dellItalia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per lEsposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per lEsposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 524 e 525. |
Commissariati per le Esposizioni |
958. |
527. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per lEsposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per lEsposizione di Shanghai 2010. |
Nomine |
959. |
528. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento. |
Nomine |
960. |
529. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 524 e 525 e ordinano le spese da effettuare in Italia e allestero per la partecipazione dellItalia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute. |
Funzioni Commissari |
961. |
530. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dellarticolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga allarticolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nellambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità. |
Strutture di supporto ai Commissari |
962. |
531. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dellincarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare. |
Collocamento fuori ruolo |
963. |
532. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, è stabilita lindennità spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 530, per lintero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dellincarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dellincarico, dei relativi oneri e dellintensità dellimpegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane. |
Indennità |
964. |
533. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 527, 528 e 530 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti. |
Rimborso spese di viaggio |
965. |
534. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro delleconomia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale. |
Collegio revisori dei conti |
966. |
535. Agli oneri derivanti dai commi da 526 a 534 si provvede nellambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 524 e 525. |
Copertura |
967. |
536. A decorrere dallanno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dallarticolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dallarticolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui allarticolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui. |
Art. 133.(Contributi erariali). |
968. |
537. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta Velocità/Alta Capacità" della linea Torino-Milano-Napoli è autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per lanno 2007, 1.300 milioni per lanno 2008, 1.600 milioni per lanno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione |
Art. 134.(Sistema alta velocità/alta capacità dal 2008). Em. 18.120 (testo 2) Governo |
969. |
538. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dellintero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridorio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. |
Linea Parma- La Spezia |
970. |
538-bis. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture S.p.A. fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità "Linea Torino Milano Napoli", nonché gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.A., sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dellarticolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 |
Em. 18.120 (testo 2) Governo |
971. |
538-ter. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in quanto succeduta ad Infrastrutture S.p.A. ai sensi dellarticolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.A.. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dellarticolo 75 della legge n. 289 del 2002 e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di società del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato |
Em. 18.120 (testo 2) Governo |
972. |
538-quater. Lassunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 538-bis nonché lestinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di società del gruppo di cui al comma 538-ter si considerano fiscalmente irrilevanti |
Em. 18.120 (testo 2) Governo |
973. |
538-quinquies. I criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 538-bis, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 538-ter, nonché i criteri di attuazione del comma 537, sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze. |
Em. 18.120 (testo 2) Governo |
974. |
538-sexies. Al comma 8 dellarticolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Lincremento annuo del canone dovuto per lutilizzo dellinfrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2%". |
Em. 18.120 (testo 2) Governo |
975. |
539. È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per lanno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento 1191/69/CEE del 26 Giugno 1969 ed in conformità allarticolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, fino al 2003 |
Apporto di capitale sociale Ferrovie dello Stato Spa Em. 18.120 (testo 2) Governo |
976. |
540. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, è posto a carico dello Stato, per limporto annuo di 27 milioni di euro, lonere per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del «Sistema alta velocità/alta capacità». |
Onere statale per servizio del debito |
977. |
541. È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per lanno 2007, in relazione alladeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le Regioni di cui allarticolo 9 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, al relativo DPCM 16 novembre 2000, ed allarticolo 52 della legge 388 del 2000, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti |
RFI e Trenitalia Spa Em. 18.120 (testo 2) Governo |
978. |
542. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dellinfrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata lulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale |
Rete tradizionale Em. 18.120 (Testo 2) Governo |
979. |
542-bis. Il comma 84 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituto dal seguente: |
Em. 18.120 (testo 2) Governo |
980. |
542-bis. A Valere sulle risorse di cui al comma 542, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e destinata specificamente allammodernamento della tratta ferroviaria Aosta - Chivasso |
Em. 18.3310 Perrin |
981. |
543. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto. |
Art. 135. (Finanziamento opere di preminente interesse nazionale). |
982. |
544. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto guardia costiera. |
Capitanerie di porto guardia costiera |
983. |
545. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 543, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dallanno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dallanno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dallanno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione dellautostrada Pedemontana Lombarda, dellautostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali Esterne di Milano, sono trasferite da ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 543, è altresì autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dallanno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dallanno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dallanno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimo stanziamento una quota è destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorità per le tratte ad alta frequentazione adibita al trasporto dei pendolari |
Pedemontana lombarda Em. 18.121 Governo |
984. |
545-bis. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dallarticolo 13, comma 1 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico dellarticolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti. |
Em. 18.122 Governo |
985. |
545-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98, a valere sulle risorse di cui allarticolo 2, comma 92, del decreto legge 262/2006, come convertito in legge, che sono corrispondentemente ridotte, e` autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007.A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attivita` esecutiva, relativamente alla realizzazione dellopera, puo` avvenire anche attraverso affidamento di ANAS s.p.a. ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa societa` e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale e` disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali. |
18.3348 Schifani, Matteoli, DOnofrio, Castelli, Cutrufo, Azzollini,Baldassarri, Ciccanti, Polledri,Stracquadanio, Augello, Bonfrisco,Ferrara, Forte, Saia, Taddei, Vegas, Franco Paolo, Sacconi |
986. |
546. Per assicurare lautonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere lautofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nellambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dallanno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza: a) il gettito della tassa erariale di cui allarticolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni; b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. |
Art.136.(Autonomia finanziaria autorità portuali). |
987. |
547. A decorrere dallanno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dellammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dellattività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dallanno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzioni dei porti. |
Fondo perequativo autorità portuali |
988. |
548. Le autorità portuali sono autorizzate allapplicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per lespletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali. |
Autorità portuali. Addizionali |
989. |
549. Resta ferma lattribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e allarticolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355. |
Tassa sulle merci |
990. |
549-bis. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 546, nonche´ quelle di cui al comma 549, si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nellambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci |
Em 18.3382 Mazzarello Donati |
991. |
550. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 546, 548 e 549 senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito. |
Riscossione |
992. |
551. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali ad esse non si applica il disposto dellarticolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui allarticolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008. |
Tesoreria mista |
993. |
552. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento. |
Definizione sistema autorità portuali Em. 18.3388 Mazzarello Donati |
994. |
553. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero delleconomia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine. |
Autonomia finanziaria |
995. |
554. È autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dallanno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 553, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dellinvestimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo. |
Grandi infrastrutture portuali |
996. |
555. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi. |
Opere portuali |
997. |
556. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dellimposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sullapplicazione dellimposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono. |
Regime fiscale atti di concessione demaniale |
998. |
557. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dallanno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nellanno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. |
Art. 136-bis Grandi infrastrutture portuali |
999. |
558. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 557 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 557. |
Disposizioni attuative |
1000. |
558-bis. Allarticolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 11-bis e` sostituito dai seguenti: "11-bis Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dellarticolo 252 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dellAutorita` portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita` di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, e` presentato dallAutorita` Portuale, o laddove non istituita dallente competente, al Ministero delle Infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico economico e lo trasmette al Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del mare per lapprovazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti ai commi 6 e del citato art. 252 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonche´, limitatamente alle attivita` di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo 11-ter. I materiali derivanti dalle attivita` di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonche´ non esibiscono positivita` a test ecotossicologici, possono essere immessi o re fluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del mare, che provvede nellambito del procedimento di cui al comma precedente. Restano salve le eventuali competenze della Regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della Regione territorialmente competente. 11-quater. I materiali derivanti dalle attivita` di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi allorigine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati allimmobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della Regione territorialmente competente, allinterno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle Infrastrutture, dintesa con il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilita` almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attivita` di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella l allegato 5 parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dellarea derivante dallattivita` di colmata in relazione alla destinazione duso. 11-quinquies. Lidoneita` del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11 ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del mare, da adattarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nellambito dellintervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita` di dragaggio nonche´ dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito fissato in 30 mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia. 11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nelleventualita` di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dallattivita` di dragaggio". |
Em. 18.3403 Mazzarello Donati |
1001 |
558-ter. Allarticolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) assicura la navigabilita` nellambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dallarticolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo` indire, assumendone la presidenza una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessita` ed urgenza puo` adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto allarticolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili"». |
Em. 18.3403 Mazzarello Donati |
1002 |
558-bis. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore dei cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui allarticolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dallanno 2009. |
Em. 18.70 (Testo 2) Governo |
1003 |
558-ter. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per lutenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore. |
Em. 18.70 (Testo 2) Governo |
1004 |
558-quater. Sono abrogati: "a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; b) i commi 1, 2 e 3 dellarticolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160; c) il comma 2 dellarticolo 8 e larticolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684; d) larticolo i della legge 20 dicembre 1974, n. 684"; |
Em. 18.70 (Testo 2) Governo |
1005 |
558-quinques. Allarticolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino allattuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte |
Em. 18.70 (Testo 2) Governo |
1006 |
558- sexies. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per lampliamento del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dellarticolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. |
18.123 &.. |
1007 |
559. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dellintermodalità e delle attività di transhipment, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per lanno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale. |
Art. 137.(Sviluppo hub portuali di interesse nazionale). |
1008 |
560. Le risorse di cui al comma 559 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia. |
Porto Gioia Tauro, Augusta, canale di Cagliari |
1009 |
561. Per ladozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dellimporto di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dellinterno, dal Ministro delleconomia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delluniversità e della ricerca nonché dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti. |
Comitato interministeriale per sviluppo sistemi portuali 18.3420 Mazzarello Donati |
1010 |
562. Le somme di cui al comma 559 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi dasta, sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 559, 560 e 561. |
Risorse per interventi di sviluppo 18.3421 Mazzarello Donati |
1011 |
563. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 559, 560 e 561 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. |
Contratti di rilevanza comunitaria |
1012 |
564. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dellarticolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per lanno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sullautorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per lanno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali. |
Art. 138.Zone terremotate regione Molise e provincia di Foggia. . Em. 18.3432 Formisano Giambrone |
1013 |
565. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dallarticolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dallUNESCO come patrimonio mondiale dellumanità, titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia. |
Comuni Val di Noto |
1014 |
566. Per le finalità di cui allarticolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per lanno 2007, di 30 milioni di euro per lanno 2008 e di 50 milioni di euro per lanno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dellarticolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto. |
Contributi edilizia privata nel Belice |
1015 |
567. Ai soggetti destinatari dellordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per lanno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo lammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica listituto del ravvedimento operoso di cui allarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali. |
Regolarizzazione versamenti in Provincia di Catania |
1016 |
568. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per lanno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per lanno 2007 è riservata quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui allarticolo 14, comma 14, della medesima legge e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui allarticolo 12, comma 3, della richiamata legge. I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi l, 2 e 3 dellordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dallarticolo 2, comma 1, dellordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e dallarticolo 2, comma 2, dellordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dellinterno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modifiche ed integrazioni sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per lanno 2007. |
Art. 139. Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria. |
1017 |
569. A valere sulle risorse di cui al comma 543, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori nelle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. |
Prosecuzione investimenti eventi sismici Basilicata e Campania |
1018 |
570. Per lattuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della Regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nellanno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 543, è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, da erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonché dalla provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dellanno 2006, è autorizzata altresì la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per lanno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dallesplosione verificatasi nelloleificio "Umbra olii", nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia |
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni delle regioni Marche, Liguria e Piemonte colpite da eventi alluvionali nellanno 2006) |
1019 |
570-bis. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della Provincia di Vibo Valentia, e` autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per lanno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri». |
18.3484 Russo Spena, Giannini, Tecce, Caprili, Albonetti |
1020 |
572. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dellopera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui allarticolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata una spesa di l0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze piu` valide ed urgenti in temi di trasporto |
Art. 140. Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Em. 18.3495 Mazzarello Donati |
1021 |
573. Nelle more dellorganico recepimento nellordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per luso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE . Gli introiti derivati dallapplicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti ferroviari |
Art. 141. Strade di rilievo nazionale ed autostrade. Em. 18.3500 Donati Mazzarello Em. 18.3502 Donati Mazzarello |
1022 |
574. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito allintera durata della sua concessione, nonché lelenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti commissioni parlamentari; con analogo decreto è approvato laggiornamento del piano e dellelenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti. |
Art. 142. Finanziamento di ANAS Spa. Em. 18.3504 Donati Mazzarello |
1023 |
575. Ferma lattuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 574, allarticolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, può adeguare la durata della concessione di ANAS Spa. |
Prolungamento a 50 anni concessione ANAS |
1024 |
576. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui allarticolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 574 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, allesercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dallarticolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; allalinea del medesimo comma 3 dellarticolo 163, le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalità interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare lattuazione delle disposizioni del presente comma. |
Ripartizione canone annuo concessione ANAS Em. 18.71 (Testo 2) Governo Em. 18.55 (Testo 3) Governo |
1025 |
577. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare ladduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, ladeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio. |
Sovrapprezzo tariffario autostradale |
1026 |
577-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture è istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento allentrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. 577-ter. Le concrete modalità di attuazione della misura di cui al comma precedente sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il mInistro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti diu servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma è destinata allacquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi. |
18.3518 &&. |
1027 |
578. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 576 e 577, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga allarticolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 575, 579 e 583 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero delleconomia e delle finanze, che esercita i diritti dellazionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, lautonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui allarticolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e delleventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero delleconomia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, le attività della medesima società. |
Direttive governative all'ANAS |
1028 |
579. Allarticolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: «, in conformità» fino a: «da essa costituite» sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed il secondo periodo è soppresso. Nellarticolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati. |
Abrogazione di sub concessioni di compiti ANAS |
1029 |
580. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui allarticolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dellintero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dellautostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 581 nonché quelle di cui allarticolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 574. |
Soppressione Fondo centrale di garanzia autostradale |
1030 |
581. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed allammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dellinfrastruttura ferroviaria nazionale di cui allarticolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dellimporto di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005. |
Finanziamenti ANAS per investimenti. Modalità contabili |
1031 |
582. È autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per lanno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per lammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dellarticolo 2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per limporto di 4 milioni di euro ciascuno, nonché dellarticolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per limporto di 15.400.000 euro. |
Contributi annuali ammortamento mutui |
1032 |
583. Allarticolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468». |
Aumento capitale sociale ANAS |
1033 |
584. Nellelenco di cui al comma 574, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. |
Attribuzione priorità lavori ANAS |
1034 |
584-bis. Allarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: b) al comma 83: 1. premettere le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi allapprontamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,"; 2. alla lettera g) le parole: «in particolare» sono soppresse. c) Il comma 84 è sostituito dal seguente: «Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83. sentito il Nucleo di consulenza per lattuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti allesame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare lattuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione allordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE. sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88"; d) al comma 85: 1. la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. nonché di lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;"; 2. la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione allapprovazione di ANAS s.p.a., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica larticolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per laffidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione allazionariato stabile di Autostrade s.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;"; 3. la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;"; e) al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il concessionario, in occasione dellaggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo leventuale diritto di indennizzo."; f) Il comma 88 è sostituito dal seguente: "88. Qualora ANAS s.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo leventuale diritto di indennizzo."; |
Em. 18.127 (testo 2) Governo |
1035 |
585. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, lassetto territoriale e lorganizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato allacquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento: a) per lacquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni; b) per lacquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie; c) per lacquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. |
Art. 143. Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari |
1036 |
586. Il Ministero dei trasporti, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari; c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto; d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dellarticolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dallarticolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
Piano di riparto del Fondo e criteri |
1037. |
587. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 585, le Regioni, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti. |
Centri di acquisto Em. 18.128 Governo |
1038. |
587-bis. Nel 2007 il Fondo istituito dallarticolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e` incrementato di 15 milioni di euro |
Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
1039. |
588. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allaggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui allarticolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse allattuazione, alla valutazione di efficacia ed allaggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Art. 144. Piano sicurezza stradale e dei trasporti. Em. 18.129 Governo |
1040. |
589. Al fine di consolidare ed accrescere lattività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso limplementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli. |
Attività di prevenzione in materia di circolazione |
1041. |
589-bis. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilità, allimplementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento |
Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
1042. |
590. Per la realizzazione di interventi volti allammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dellinfrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Art. 145. Interventi per la sicurezza ferroviaria. Correzioni formali RGS (incremento spesa) |
1043. |
590-bis. Per il potenziamento della componente aereo navale del Corpo delle Capitanerie di porto e` autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 |
Em. 18.129 Governo |
1044. |
591. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui allarticolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi: a) connessi allapplicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dellarte del settore nellUnione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto. |
Art. 146. Contributi per l'innovazione tecnologica dell'industria cantieristica. |
1045. |
592. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per lammissione, la concessione e lerogazione dei benefìci di cui al comma 591. A tal fine è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Modalità e criteri Em. 18.70 (Testo 2) Governo |
1046. |
592-bis. Per le finalità di cui allarticolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 allIstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma |
Emendamento 18.130 (Testo 3) Governo |
1047. |
592-ter. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità di cui allarticolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dellUniversità e della Ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dellIstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 |
Emendamento 18.130 (Testo 3) Governo |
1048. |
592-quater. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei Trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di bottiglia" del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E' autorizzato altresì un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale. |
Emendamento 18.130 (Testo 3) Governo |
1049. |
592-quinquies. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la Regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 543, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2008 e di 5 milioni di euro dallanno 2009 |
Emendamento 18.130 (Testo 3) Governo |
1050. |
3. Larticolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e lammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). 1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dellambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1º gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con proprio decreto, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo». Il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro dellambiente, della tutela del terri-torio e del mare, sentita la Conferenza unificata, determina con decreto, in conformita` con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dellIMO in materia di Demolizione delle Navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di Demolizione delle Navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i cri-teri e le modalita` di attribuzione dei benefici di cui al presente comma. |
Art. 147. Rottamazione dei traghetti. Em. 18.70 (Testo 3) Governo 18.3584 Donati e altri |
1051. |
594. Le funzioni statali di vigilanza sullattività di controllo degli organismi pubblici e privati nellambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate allIspettorato centrale repressione frodi di cui allarticolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
Art. 148.(Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione). |
1052. |
595. I controlli di cui allarticolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui allarticolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1º luglio 2007, sono demandati allAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Regolamento CE |
1053. |
596. Allarticolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: «la prova preliminare di fermentazione e» sono soppresse. |
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1054. |
597. Per leffettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dellarticolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dallarticolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per lanno 2007. |
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1055. |
598. In attuazione dellarticolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni dorigine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dellesame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. Limporto e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. I relativi proventi sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dellimmagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1056. |
599. Allarticolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5-ter è abrogato; b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: «5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dellistituto tesoriere delle somme ivi indicate». |
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1057. |
600. Allarticolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «lENEA e lASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato». |
Assegnazione borse di ricerca da parte del Corpo forestale |
1058. |
601. Allarticolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è abrogato; b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «AllAGEA è attribuita». |
Soppressione Fondo produzione bieticola-saccarifera AGEA |
1059. |
602. Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dellEnte per lo sviluppo dellirrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della debitoria dellEnte e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dellEnte. Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dellEnte. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dellEnte, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali emana, dintesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dellEIPLI in società per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze più immediate dellEIPLI è assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per lanno 2007.» |
Art. 149.(Enti irrigui). 18.40 15 Il Relatore 18.4017 Barbato |
1060. |
603. Allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni». Lonere per lattuazione del presente comma per lanno 2007 è pari a 271.240 euro. |
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1061. |
604. Le disposizioni dellarticolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per lenergia utilizzata per il sollevamento dellacqua ai fini della sua distribuzione. |
Em. 18.131 Governo |
1062. |
604-bis. Al fine di garantire lavvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per lesercizio 2007 e` stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 e` stanziata la somma di 150 milioni di euro annui. |
Em. 18.131 Governo |
1063. |
604-ter. Per le finalita` di cui al comma 604-bis sono inoltre autorizzate le seguenti spese: a) per lanno 2007: aa) 46.958.020,22 euro quale terza annualita` del contributo quindicennale previsto dallarticolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; ab) 45.730.000 euro quale prima annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui allarticolo l, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) per lanno 2008: ba) 46.958.020,22 euro quale quarta annualita` del contributo quindicennale previsto dallarticolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; bb) 45.730.000 euro quale seconda annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dellarticolo l della legge 23 dicembre 2005, n. 266; bc) 50.000.000 euro quale prima annualita` del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; c) per lanno 2009: ca) 46.958.020,22 euro quale quinta annualita` del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; cb) 45.730.000 euro quale terza annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dellarticolo 4 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; cc) 50.000.000 euro quale seconda annualita` del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 604-quater Per la prosecuzione delle opere previste dallarticolo 604- ter per lanno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese: a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualita` del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; b) 45.730.000 euro quale quarta annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dellarticolo 4 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; c) 50.000.000 euro quale terza annualita` del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. |
Em. 18.131 Governo |
1064. |
604-quinquies. Le somme di cui ai commi 604-bis, 604-ter e 604-quater sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri. |
Em. 18.131 Governo |
1065. |
604-sexies. Le autorizzazioni di spesa previste dallarticolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche´ dallarticolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui agli articoli 604-ter e 604-quater |
Em. 18.131 Governo |
1066. |
604-septies. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso lAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi della legge n. 81/2006, art. 2, comma 4, e` altresı` attribuita, per lanno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria |
Em. 18.131 Governo |
1067. |
605. Allarticolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 euro »; b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro ». |
Art. 150(Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli). 18.4042 Nardini, Tecce, De Petris, Marcora, Cusumano, Bosone, Legnini, Ripamonti |
1068. |
606. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia. |
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1069. |
Dopo il comma 606, inserire il seguente: «606-bis. Ai fini dellincentivazione della pratica dellallevamento apistico e del nomadismo di cui allarticolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui allarticolo 3 della medesima legge n. 313/2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta laliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per laccesso allagevolazione di cui al presente comma». |
Em. 4057 De Petris, Bosone, Nardini, Cusumano, Marcora, Legnini, Ripamonti |
1070. |
607. Allarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; b) le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 300.000 euro». |
Art. 151. (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni). |
1071. |
608. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dellimprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro allanno per il quinquennio 2007-2011. |
Art. 152.(Interventi per il settore agricolo). |
1072. |
609. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 608, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. |
|
1073. |
610. Larticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato. |
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1074. |
611. Allonere di cui al comma 608, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui allarticolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1075. |
612. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui allarticolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate allentrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
1076. |
612-bis. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292 e legge regionale della Campania 10 febbraio 2005, n. 3 la Giunta regionale della Campania, dintesa con il Ministero della Salute e con i competenti uffici U.E., entro il 15 gennaio 2007 provvedono a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e leradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore. |
18.4079 (testo 2) Cusumano, Barbato |
1077. |
613. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 608, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia. |
|
1078. |
613-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito dimposta di cui al comma 21 si applica con le modalita` di cui allarticolo Il del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C1220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito dimposta per gli imprenditori agricoli si applica, nellambito delle disponibilità complessive del credito dimposta di cui al comma 21, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per lanno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 |
Em. 18.132 Governo |
1079. |
613-ter. Allarticolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, "dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che lautorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9 bis le parole "salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dellarticolo 214 del citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: " la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico." Al medesimo comma 9-bis, le parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007 |
Em. 18.132 Governo |
1080. |
613-quater. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui allarticolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 214 del presente articolo, si applicano, nellambito delle disponibilità del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124». |
Em. 18.132 Governo |
1081. |
614. Allarticolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6». |
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1082. |
615. Per lattuazione dellarticolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni. |
|
1083. |
616. A decorrere dallanno 2007, il contributo previsto dallarticolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro. |
|
1084. |
616-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere allIstituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della propriétà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successivi modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico detto Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. |
emendamento 18.4122 (testo 2) relatore |
1085. |
617. Al fine di armonizzare lattuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano dazione per le foreste dellUnione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002. |
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1086. |
618. Lintesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, lintegrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005. |
|
1087. |
619. Per lattuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |
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1088. |
619-bis. Lautorizzazione di spesa per lattuazione del Piano dazione nazionale per lagricoltura biologica e i prodotti biologici di cui allarticolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e` incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. |
18.4132 De Petris, Marcora, Cusumano, Nardini, Bosone, Legnini, Ripamonti |
1089. |
620. Allarticolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005». In relazione alle minori entrate che derivano allINPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per lanno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011. |
|
1090. |
620-bis. Allarticolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, alla fine del primo periodo e` aggiunto il seguente: "In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento"». |
18.4148 Battaglia Giovanni, De Petris, Cusumano, Marcora, Nardini, Bosone, Legnini, Ripamonti |
1091. |
621. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. |
Art. 154.(Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare). 18.4153 Bosone, Marcora, Nardini, De Petris, Cusumano, Legnini, Ripamonti |
1092. |
622. La misura dellesclusione di cui al comma 621 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria allestero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. |
|
1093. |
623. Il beneficio fiscale di cui ai commi 621 e 622 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con unattività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui allarticolo1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 621 e 622 e per le medesime finalità. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative dei commi da 621 a 623, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per lanno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |
18.4160 (testo 2) Bosone |
1094. |
624. Lattestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto allalbo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dallarticolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. |
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1095. |
625. Le modalità di applicazione dellincentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 621 a 624 del presente articolo, le stesse disposte dallarticolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. |
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1096. |
626. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dellarticolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 628 del presente articolo, possono optare per limposizione dei redditi ai sensi dellarticolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
Art. 155.(Sviluppo della forma societaria in agricoltura). Em.to 18.4165 De Petris |
1097. |
626-bis. Si considerano imprenditori agricoli le societa` di persone e le societa` a responsabilita` limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attivita` dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando allammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento». |
18.4172 De Petris, Marcora, Benvenuto, Bosone, Cusumano, Nardini, Legnini, Ripamonti |
1098. |
627. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative del comma 626. |
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1099. |
628. Allarticolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo è soppresso. |
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1100. |
630. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dellarea euro a cura di Poste Italiane Spa. |
Riassetto della raccolta Banco Posta |
1101. |
631. È abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 630 del presente articolo, il vincolo di cui allarticolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. |
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1102. |
632. Lattuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 630, da completare entro il 31 dicembre 2007, è effettuata in coordinamento con il Ministero delleconomia e delle finanze. |
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1103. |
633. Per lattuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dallinquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Art. 157. (Interventi per la difesa del mare). |
1104. |
634. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dellambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dellarticolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC). |
Art. 158.(Rimborso delle spese per attività antinquinamento marino). |
1105. |
635. Il secondo comma dellarticolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente: «Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui allarticolo 12 sono versate allentrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti». |
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1106. |
636. Per lattuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Art. 159.(Contrasto all'abusivismo). |
1107. |
637. Nelle aree naturali protette lacquisizione gratuita delle opere abusive di cui allarticolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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1108. |
638. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 636 e 637 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. |
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1109. |
638-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dellecosistema nei territori di cui allarticolo 1 della legge 2 maggio 1990, n.l02, e successive modificazioni, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata m vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dellambiente della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale dellAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici. |
Em. 18.4222 relatore |
1110. |
«638-bis. Lapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dellarticolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dallarticolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 |
Em 18.31 relatore |
1111. |
638-bis. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu` efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali allinterno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime: a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011. 638-ter. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 638-bis e` stabilita con decreto del Ministero dellambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in vista di una progressiva riduzione della quantita` di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile lobiettivo "Rifiuti zero". |
18.4224 Sodano, Tecce, Confalonieri, Albonetti |
1112. |
639. Per il finanziamento delle misure finalizzate allattuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo. |
Art. 160.(Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra). |
1113. |
640. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per lerogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare. |
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1114. |
641. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate: a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico; b) installazione di impianti di piccola taglia per lutilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore; c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza; d) incremento dellefficienza negli usi finali dellenergia nei settori civile e terziario; e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero. |
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1115. |
642. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 639 ammontano a 200 milioni di euro allanno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui allarticolo 2, comma 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120. |
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1116. |
643. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate allincremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 639. |
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1117. |
644. Il Fondo di cui al comma 639 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per listruttoria, lerogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale. |
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1118. |
644-bis. Per lanno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dellarticolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e` riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilita` dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto allesigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalita` organizzata nellambito dello smaltimento illecito dei rifiuti |
Em. 18.133 Governo |
1119. |
644-bis. Dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dallarticolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti gia autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente allentrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 644 ter. |
Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore |
1120. |
644 -ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalita di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibìli alle fonti rinnovabili di cui allarticolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n, 400 a definire le condizioni e le modalità per leventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati allentrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire lentità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge , tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui i prezzi dellenergia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica. |
Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore |
1121. |
644-quater. E fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui allarticolo 11 comma 14 del decreto legge 14 marzo 2005 n.35 convertito in legge con modificazioni con legge 14 maggio 2005 n. 80 |
Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore |
1122. |
645 -quinquies. Conseguentemente: a) Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, allarticolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono soppressi; allarticolo 20, comma 6 del medesimo decreto le parole "e da rifiuti" sono soppresse; b) Alla legge 9 gennaio 1991 n. 9, articolo 22, al comma 1 sono soppresse le parole: "o assimilate", al comma 5 è soppresso lultimo periodo, al comma 7 sono soppresse le parole: "e assimilate"; c) Alla legge 9 gennaio 1991 n.9, nei titoli degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse; d) Alla legge 10 gennaio 1991 n.10, allarticolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate", le parole "ed inorganici"sono soppresse; è inoltre soppresso il secondo periodo; allarticolo 11 della medesima legge, nel titolo, le parole "o assimilate" sono soppresse; all articolo 26, comma 76 della medesima legge le parole "o assimilate" sono soppresse; e) Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 2, comma 15, le parole "e inorganici" sono soppresse; f) Alla legge i marzo 2002, n. 39, allarticolo 39, comma 1, la lettera e) è soppressa; g) Alla legge 23 agosto 2004, n. 239, allarticolo i il comma 71 è abrogato; h) Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allarticolo 229 il comma 6 è abrogato; i) Al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504, allarticolo 52, comma 3, sono cancellate le parole "ed assimilate" |
Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore |
1123. |
645. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dellaria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Istituzione del fondo per la mobilita sostenibile nelle aree urbane |
1124. |
646. Il Fondo di cui al comma 645 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente alladozione delle seguenti misure: a) potenziamento ed aumento dellefficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale; b) incentivazione dellintermodalità; c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile; d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing; e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola; f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale; g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno; h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica. |
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1125. |
647. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 645, è destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366. |
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1126. |
648. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, leducazione e linformazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile. |
Art. 161.(Fondo per lo sviluppo sostenibile). |
1127. |
649. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 648 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, dintesa con il Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo. |
Em. 18.134 Governo |
1128. |
649-bis. E autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare lattuazione e il monitoraggio di un: «Piano dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», predisposto dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di con certo con i Ministri dell economia e delle finanze e dello sviluppo economico, dintesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede ladozione di misure volte allintegrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri: a) riduzione delluso delle risorse naturali; b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; c) riduzione della produzione di rifiuti; d) riduzione delle emissioni inquinanti; e) riduzione dei rischi ambientali. |
18.4252 IL RELATORE |
1129. |
649-ter. Il piano di cui al comma 649-bis indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche: a) arredi; b) materiali da costruzione; c) manutenzione delle strade; d) gestione del verde pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; i) elettronica; g) tessile; h) cancelleria; i) ristorazione; i) materiali per ligiene; m) trasporti. |
18.4252 IL RELATORE |
1130. |
649-quater . Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 649- ter è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dal inistro delleconomia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonchè dai presidenti delle regioni interessate». |
18.4252 IL RELATORE |
1131. |
649-bis. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agroindustriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dallanno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per lasporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili. |
Em. 18.4255 relatore |
1132. |
649-ter. Il programma di cui al comma 649bìs, definiito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dellAmbiente e della Tutela del Territorio de1 Maree con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nellordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per lasporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. |
Em. 18.4255 relatore |
1133. |
649-quater. Per lavvio del programma di cui ai commi 649 bis e 649 ter è destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul" fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del ministero dellambiente, della tutela del territorio e del mare. |
Em. 18.4255 relatore |
1134. |
«649-bis. Al fine di assicurarne il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento è autorizzata la spesa di 750000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare e all APAT, le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dallinquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del marea con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, all aggiornamento, allelaborazione e alla diffusione dei dati oggetto di monitoraggio" |
Em. 18.4257 relatore |
1135. |
650. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dallarticolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 120, lettera a), per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita` culturali si tiene conto di quanto gia` disposto dallarticolo 2, comma 94 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 |
Art. 163.(Disposizioni in materia di beni culturali). Em. 18.135 Governo |
1136. |
650-bis. Allarticolo 2, comma 98, lettere b) e c) del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, dopo le parole: "spesa derivante dallattuazione del comma 1", sono inserite le seguenti: "dellarticolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni |
Em. 18.136 Governo |
1137. |
651. Per lanno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allarticolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni. |
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1138. |
652. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per lattuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita` culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo. |
Em. 18.137 Governo |
1139. |
653. Per le finalità di cui al comma 652, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
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1140. |
654. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. |
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1141. |
654-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo 5, comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e` autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 |
Em. 18.138 Governo |
1142. |
655. Al Fondo di cui allarticolo 12, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. |
18.4272 Franco Vittoria, Fontana, Legnini, Soliani |
1143. |
656. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per listituzione del fondo in favore delleditoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per lanno 2007. |
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1144. |
657. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per lanno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme. |
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1145. |
658. Al comma 8 dellarticolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e allarticolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nellambito dellaggiornamento del piano e dellassegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dellarticolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1999, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad unaltra ai fini dellattuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nellambito della stessa Regione. . Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare allufficio di gabinetto e allufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero lammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare». |
Riprogrammazione risorse giacenti nelle contabilità speciali Capi di istituto 18.4288 Gagliardi, Capelli, Tecce, Albonetti |
1146. |
658-bis. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e` sostituito dal seguente "Istituzione del Museo Nazionale dellEbraismo Italiano e della Shoah"; b) allarticolo 1, il comma 1 e` sostituito dal seguente: "1. E` istituito in Ferrara il Museo Nazionale dellEbraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato Museo, quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia".; c) allarticolo 1, il comma 2 e` sostituito dal seguente: "2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dellebraismo italiano; in esso un reparto dovra` essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita` didattiche nonche´ organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dellincontro tra culture e religioni diverse"; d) allarticolo 1 al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere le seguenti: «dellUnione delle Comunita` Ebraiche Italiane (UCEI) e |
Em. 18.139 Governo |
1147. |
658-bis. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente "Istituzione del Museo Nazionale dellEbraismo Italiano e della Shoah"; b) allarticolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. istituito in Ferrara il Museo Nazionale dellEbraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato Museo, quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia".; c) allarticolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dellebraismo italiano; in esso un reparto dovra` essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita` didattiche nonche´ organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dellincontro tra culture e religioni diverse»; d) allarticolo 1 al comma 3, dopo le parole "della collaborazione" aggiungere le seguenti: "dellUnione delle Comunita` Ebraiche Italiane (UCEI) |
18.4292 Lusi, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio |
1148. |
659. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per lanno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, allampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività con priorita` verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico. |
Art. 164 - (Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale). . 18.4298 Gagliardi, Capelli, Tecce, Albonetti |
1149. |
«659-bis. Per le finalita` di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, è disposta lulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009». |
18.4301 Lusi, Boccia Antonio, Bobba, Legnini |
1150. |
660. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; larticolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione allesercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dellinterno in materia di sicurezza. |
Art. 165.(Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo). |
1151. |
661. Larticolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 24. - (Contributi dello Stato). 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese». |
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1152. |
«661-bis. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219, dellarticolo 1, della legge 311 del 2004, si intendono prorogate per il biennio 2008/2009». |
18.4312 Giambrone, Caforio |
1153. |
662. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, allarticolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale convenzione sono stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali dallistituto gestore del Fondo di cui allarticolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire allestinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra laltro, lattribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, allimpresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato». |
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1154. |
663. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente lerogazione e lutilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «sostegno»; b) allarticolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite dalle seguenti: «contributi concessi»; c) larticolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Disposizioni per le attività di produzione). 1. A valere sul Fondo di cui allarticolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6. 2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui allarticolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui allarticolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento. 3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui allarticolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui allarticolo 12, comma 5. 4. Nel decreto ministeriale di cui allarticolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dallerogazione del contributo, e nel caso in cui questultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, allimpresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dellopera. 5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui allarticolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui allarticolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dellimpresa esclusa. 6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui allarticolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui allarticolo 12, comma 5, è destinata allautore della sceneggiatura. 7. Unapposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede allattribuzione dei premi di qualità di cui allarticolo 17»; d) allarticolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: «nonché allammissione al finanziamento di cui allarticolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui allarticolo 13, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui allarticolo 13, comma 6» e, al comma 2, lettera d), le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»; e) allarticolo 17, comma 1, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»; f) allarticolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6». |
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1155. |
664. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per lutilizzo delle predette risorse. |
Art. 165-bis - (Interventi in materia di viabilità). - 1 Em. 18.140 Governo |
1156. |
664-bis. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2007 |
Em 18.70 (testo 2) Governo |
1157. |
664-ter. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti |
Em 18.70 (testo 2) Governo |
1558. |
664-bis. Allarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 92 sostituire le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dellambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria" con le seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dellambiente, del territorio e della tutela del mare denominati rispettivamente «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dellambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"; b) al comma 93, sostituire le parole da "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare" con le seguenti: "Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto". |
18.4342 Ripamonti, Donati, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri |
1159. |
665. A carico del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 666 del presente articolo: a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e lemersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, un apposito Fondo per lemersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, dintesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 699 a 708. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui; b) sono destinati 25 milioni di euro per lanno 2007 alla finalità di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni; c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro; d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per lanno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per lattuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; f) in deroga a quanto disposto dallarticolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente allanno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui allarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso lincentivo di cui allarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2007, si provvede a valere sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo; g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per loccupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e linformazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
Art. 166.(Interventi a carico del Fondo per l'occupazione). |
1160. |
665-bis. In via sperimentale per lanno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nellambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dellarticolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dallentrata in vigore della presente legge ed in riferimento allassunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, lapplicazione degli sgravi contributivi previsti dallarticolo 8, commi 4 e 4-bis, e dallarticolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delleconomia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse. |
18.33 Il Relatore |
1161. |
665-ter. Per le vendite intervenute nellanno 2007 dopo lentrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dellintervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dellazienda o del ramo di azienda». |
18.33 Il Relatore |
1162. |
666. Allassegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 665 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. |
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1163. |
667. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito laccordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea. |
Art. 166-bis. - (Disposizioni varie in materia di lavoro). |
1164. |
668. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 667, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per lattuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per lanno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |
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1165. |
669. Allarticolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «e lire 60 miliardi a decorrere dallanno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 37 milioni per lanno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dallanno 2008». |
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1166. |
670. Per le finalità di cui allarticolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 15 milioni di euro per lanno 2007. |
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1167. |
671. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui allarticolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per lanno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succesive modificazioni. |
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1168. |
672. A decorrere dallanno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dallAlbania possono ottenere a domanda, dallINPS, la ricostruzione, nellassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1º gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dallattuazione del presente comma, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1169. |
673. Per le finalità di cui allarticolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per lanno 2007 e di euro 51.645.690 per lanno 2008 a valere sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato dei predetti importi, rispettivamente, per lanno 2007 e per lanno 2008. |
Art. 166-bis. - (Rifinanziamento delle attività previste per l'implementazione dei Servizi per l'impiego (SPI)). |
1170. |
674. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente allesercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per lattuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui allarticolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per loccupazione, di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per lanno 2007. |
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1171. |
675. Le disposizioni di cui allarticolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio 2007. |
Art. 167.(Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria). |
1172. |
676. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, lobbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui allarticolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
Art. 168.(Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva). |
1173. |
677. I dati di cui al comma 676 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici. |
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1174. |
678. Per lattuazione di quanto previsto dai commi 676 e 677, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui allarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dellINPS e dellINAIL. |
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1175. |
679. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dellarticolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
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1176. |
680. Nel settore agricolo, lomesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dellarticolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Allarticolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato. |
Art. 168-bis - (Obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro agricolo delle trattenute effettuate ai lavoratori). |
1177. |
681. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefìci e degli incentivi previsti dallordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, allindividuazione degli indici di congruità di cui al comma 682 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro delleconomia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. |
Art. 169.(Istituzione di indici di congruità). |
1178. |
682. Il decreto di cui al comma 681 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dallindice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti. |
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1179. |
683. A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
Art. 170.(Documento unico di regolarità contributiva). |
1180. |
684. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 683, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dellentrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori delledilizia e dellagricoltura. |
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1181. |
685. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 686. |
Art. 171.(Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria). |
1182. |
686. Lomessa istituzione e lomessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dallarticolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui allarticolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. |
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1183. |
687. Le maggiori entrate derivanti dallapplicazione dei commi 685 e 686 integrano, a decorrere dallanno 2007, la dotazione del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. |
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1184. |
688. Larticolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dallarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti: "9-bis. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli Enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. La Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, lassunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 9-ter. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 9 bis può essere effettuata entro cinque giorni dallinstaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando lobbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro". |
Art. 172.(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro). Em. 18.141 (testo 3) Governo |
1185. |
689. Larticolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è abrogato. |
Em. 18.141 (testo 3) Governo |
1186. |
690. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dallarticolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore lobbligo di comunicazione allINAIL di cui allarticolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata allIPSEMA per gli assicurati del settore marittimo. |
Em. 18.141 (testo 3) Governo |
1187. |
691. Al comma 5 dellarticolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, introdotto dallarticolo 6, comma l del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte le seguenti lettere: f) trasferimento del lavoratore; g) distacco del lavoratore; h) modifica ragione sociale del datore di lavoro; i) trasferimento dazienda o di ramo di essa. |
Em. 18.141 (testo 3) Governo |
1188. |
692. Larticolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come introdotto dallarticolo 6, comma l del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è sostituito dai seguenti: "4-bis. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui allarticolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini dellassolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dellIstituto nazionale della Previdenza Sociale, dellIstituto nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo. 4-ter. Allarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze», sono abrogate. 4-quater. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui allarticolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma. |
Em. 18.141 (testo 3) Governo |
1189. |
693. È abrogato larticolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni |
Em. 18.141 (testo 3) Governo |
1190. |
694. Alla lettera c) del secondo comma dellarticolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale». |
Art. 173.(Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro). |
1191. |
694-bis. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e` istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie della vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo e` conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi compresse anticipazioni sulle prestazioni erogate dallINAIL, nonche´ i requisiti e le modalita` di accesso agli stessi. |
18.5099 Tofani, Augello, Bobba, Cutrufo, Di Siena, Martora, Mongiello, Morra, Paravia, Perrin, Piccone, Poli, Rame, Roilo, Sanciu, Tibaldi, Turigliatto, Zuccherini |
1192. |
695. Allarticolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007». |
Art. 174.(Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato). |
1193. |
696. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dellarticolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui allarticolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonche´ alle imprese del settore dellelettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate 1.500 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui allarticolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per lattuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per lanno 2007, di 59 milioni di euro per lanno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dallanno 2009. |
Art. 175.(Mobilità lunga). 18.5103 Legnini, Angius, Benvenuto, Boccia Antonio, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni |
1194. |
697. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nellambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dellarticolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. Allarticolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dallarticolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». |
Art. 176.(Proroga di ammortizzatori sociali). |
1195. |
698. Nellambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 697, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per lanno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. |
Art. 176-bis - (Trattamento d'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei. porti). |
1196. |
699. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dellINPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 700. |
Art. 177.(Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare). |
1197. |
700. Listanza di cui al comma 699 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 699. Nellistanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dellistanza medesima. |
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1198. |
701. Laccordo sindacale di cui al comma 700, da allegare allistanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, leffetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi. |
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1199. |
702. Ai fini del comma 699 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 700. Laccesso alla procedura di cui ai commi da 699 a 708 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dellonere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 703. In ogni caso laccordo sindacale di cui al comma 701 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. |
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1200. |
703. Alladempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento allatto dellistanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate. |
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1201. |
704. Il versamento della somma di cui al comma 703 comporta lestinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui allarticolo 51 del testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché allarticolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. |
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1202. |
705. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato listanza di regolarizzazione di cui al comma 699, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dellorgano ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dellintegrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dellistanza di regolarizzazione di cui al comma 699, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Lefficacia estintiva di cui al comma 704 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412. |
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1203. |
706. Le agevolazioni contributive di cui al comma 703 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 701. |
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1204. |
707. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 703 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa. |
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1205. |
708. Ferma restando lattività di natura istruttoria di spettanza dellINPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dellINPS, dellINAIL e degli altri enti previdenziali, nellambito del coordinamento di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 699, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta. |
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1206. |
709. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione delloccupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 710 a 715. |
Art. 178.(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro). |
1207. |
710. Gli accordi sindacali di cui al comma 709 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dellaccordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefìci previsti dalla legislazione vigente. |
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1208. |
711. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dellarticolo 61 e dellarticolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative allevoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge. |
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1209. |
712. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 710 rimane condizionata alladempimento dellobbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. |
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1210. |
713. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dellINPS gli atti di conciliazione di cui al comma 710, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e allattestazione dellavvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 712. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dellINPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 716. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva. |
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1211. |
714. Gli atti di conciliazione di cui al comma 710 producono leffetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 712 comporta lestinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui allarticolo 51 del testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché allarticolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 709 a 715. |
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1212. |
715. Laccesso alla procedura di cui al comma 709 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso laccordo sindacale di cui al comma 709 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 712 e 713. |
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1213. |
716. Per le finalità dei commi da 709 a 715 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |
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1214. |
717. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 710 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi. |
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1215. |
718. Allarticolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2006» sono inserite le seguenti: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007». |
Art. 179.(Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti). Proroga dal 31/12/2006 al 31/12/2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese. Il diritto alliscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti alleventuale rioccupazione con esclusione cioè, dellindennità di mobilità. Concesso il beneficio contributivo per il 2007 nel limite massimo di spesa di 37 milioni di euro. |
1216. |
719. Allarticolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». Ai fini dellattuazione del presente comma, è autorizzata per lanno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. |
Art. 180 (Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà). |
1217. |
720. Al fine di prevenire linstaurazione delle procedure dinfrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dellarticolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato. |
Art. 181 (Adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali). |
1218. |
721. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 720, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dallarticolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dellarticolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. |
Esercizio dei poteri sostitutivi statali |
1219. |
722. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 720 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dellItalia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali. |
Diritto di rivalsa per erogazioni Feoga e FEASR |
1220. |
723. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 720 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dellarticolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea. |
Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte UE |
1221. |
724. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti delluomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. |
Diritto di rivalsa per oneri da violazione CEDU |
1222. |
725. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 722, 723 e 724: a) nei modi indicati al comma 726, qualora lobbligato sia un ente territoriale; b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; c) nelle vie ordinarie, qualora lobbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). |
Modalità di esercizio del diritto di rivalsa |
1223. |
726. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 722, 723 e 724, è stabilita con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro delleconomia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dellentità del credito dello Stato nonché lindicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro delleconomia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato. |
Decreto del Ministro delleconomia e delle finanze per lesercizio del diritto di rivalsa |
1224. |
727. I decreti ministeriali di cui al comma 726, qualora lobbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dellintesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dellente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Lintesa ha ad oggetto la determinazione dellentità del credito dello Stato e lindicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dellintesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero delleconomia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. |
Intesa con gli Enti territoriali obbligati ai versamenti in recupero |
1225. |
728. In caso di mancato raggiungimento dellintesa, alladozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 727 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. |
Mancanza dellintesa |
1226. |
729. Le notifiche indicate nei commi 725 e 726 sono effettuate a cura e spese del Ministero delleconomia e delle finanze. |
Onere delle notificazioni |
1227. |
730. I destinatari degli aiuti di cui allarticolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita` europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita` stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma |
Condizione per fruire delle misure agevolative di cui allart. 87 del Trattato Em 18.142 Governo |
1228. |
730-bis. Allarticolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e` proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi e` proposto nei confronti del Ministro delleconomia e delle finanze |
Em 18.143 (Testo 2) Governo |
1229. |
730-ter. Le disposizioni di cui al comma 730-bis si applicano ai procedimenti iniziati dopo lentrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero delleconomia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti delluomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero delleconomia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 730-bis ed al presente comma |
Em 18.143 (Testo 2) Governo |
1230. |
730-bis. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare. |
18.5157 De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri |
1231. |
731. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede allattuazione del presente comma. |
Art. 182 (Interventi a sostegno del settore turistico). |
1232. |
732. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione allesigenza di incentivare ladeguamento dellofferta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire lunicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del Decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per lapplicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante lindividuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione. |
Art. 182, comma 2 Incentivazione delladeguamento dellofferta delle imprese turistico-ricettive 18.5165 Pecoraio Scanio e altri |
1233. |
733. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare allOsservatorio nazionale del turismo di cui allarticolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore. |
Autorizzazione di spesa a favore dellOsservatorio Nazionale del Turismo |
1234. |
734. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dallanno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui allarticolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno. |
Art. 183 (Rifinanziamento del trasporto pubblico locale). Em 18.144 (testo 2) Governo |
1235. |
734-bis. Allarticolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 |
Em 18.144 (testo 2) Governo |
1236. |
735. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Agenzia delle entrate: 0,71 per cento», «Agenzia del territorio: 0,13 per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,15 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento», «Agenzia del territorio: 0,1592 per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento». |
Art. 184 Dotazione finanziaria in aumento delle Agenzie fiscali con esclusione della Agenzia del Demanio |
1237. |
737. Il comma 69 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: «69. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dellotto per mille dellimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 35 milioni di euro per lanno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». |
Art. 186 Riduzione della quota destinata allo Stato dell8 per 1000 dellIRPEF |
1238. |
738. Per lanno finanziario 2007, fermo quanto gia` dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dellimposta stessa e` detratta in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita`: a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche´ delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dallarticolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui allarticolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e delluniversita`; c) finanziamento aglil enti della ricerca sanitaria. |
Art. 186-bis Possibilità di destinare una quota del cinque per mille dellIRPEF a finalità scelte dal contribuente Em. 18.146 Governo |
1239. |
739. Una quota pari all0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 738 del presente articolo e` destinata allAgenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 738 del presente articolo riconosciute come parti sociali. |
Conferma della disciplina di attribuzione dell8 per mille Em. 18.146 Governo |
1240. |
740. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministro delleconomia delle finanze, sono stabilite lindividuazione dei soggetti e le modalita` di riparto delle somme di cui al comma 739. |
Em. 18.146 Governo |
1241. |
742. Per le finalità di cui ai commi da 738 a 741 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per lanno 2008. |
Autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 751-754 |
1242. |
743. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per lanno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando ladeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dallOrganizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nellambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica larticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero delleconomia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio. |
Art. 187 Istituzione del Fondo per lefficienza dello strumento militare |
1243. |
744. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate. |
Programma straordinario per ledilizia destinata ai volontari delle Forze Armate |
1244. |
745. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nellambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze. |
Art. 188 Istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace |
1245. |
746. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nellultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 745. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero delleconomia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica larticolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006. |
Proroga al 31 gennaio 2007 del termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali |
1246. |
747. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dellarticolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. |
Art. 189 Autorizzazione di spesa per la proroga della convenzione tra Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa |
1247. |
748. Lautorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui allarticolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per lanno 2009 |
Art. 190 (Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie). Em. 18.147 Governo. |
1248. |
749. Il finanziamento annuale previsto dallarticolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per lanno 2007, di 45 milioni di euro per lanno 2008 e di 35 milioni di euro per lanno 2009. |
Art. 191 (Contributo all'emittenza locale). Prevede un incremento - di 30 milioni di euro per 2007, 45 per il 2008 e 35 per il 2009 - del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali. |
1249. |
749-bis. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dellinformazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore delleditoria, il Governo elabora, entro sei mesi dallapprovazione della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, leditoria destinata alle comunità italiane allestero e le imprese no profit |
Em. 18.148 (Testo 2) Governo |
1250. |
749-ter. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni nonché allarticolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni e allarticolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dallarticolo 1, comma 454 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 |
Em. 18.148 (Testo 2) Governo |
1251. |
749-quater. I contributi previsti dallarticolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui allarticolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui allarticolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dallanno 2007, il finanziamento annuale di cui al periodo precedente dpetta, nella misura del 15% dellammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge |
Em. 18.148 (Testo 2) Governo |
1252. |
749-bis. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006 |
Em. 18.150 Governo |
1253. |
749-bis. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui allarticolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, allarticolo 2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995, n. 481, e allarticolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorita` interessate |
Em. 18.151 Governo |
1254. |
750. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui allarticolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per lanno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare lOsservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dallaltro, nonché la partecipazione dellassociazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui allarticolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere lattività dellOsservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui allarticolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dellOsservatorio nazionale per linfanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per linfanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali. |
Art. 192 Incremento del fondo per le politiche della famiglia |
1255. |
751. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di: a) finanziare lelaborazione, realizzata dintesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi allattuazione dei diritti della famiglia, nonche´ acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente lefficacia, attraverso la promozione e lorganizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. |
Finalità ulteriori assegnati al fondo per le politiche della famiglia Em. 18.152 Governo |
1256. |
752. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 750 e 751. |
Ripartizione del fondo per le politiche della famiglia |
1257. |
753. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina lorganizzazione amministrativa e scientifica dellOsservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 750. |
Organizzazione dellOsservatorio nazionale sulla famiglia |
1258. |
753-bis. Larticolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e` sostituito dal seguente: "1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nellambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui allarticolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e` destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali (ASL) e aziende ospedaliere (AO) che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalita` di cui al presente comma, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita` degli orari e dellorganizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita` sui turni, orario concentrato, con priorita` per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta` o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, larticolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani nonautosufficienti a carico". |
Em. 18.153 Governo |
1259. |
753-ter. Le risorse di cui al comma 1 possono essere in parte destinate alle attivita` di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonche´ allattivita` della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti. |
Em. 18.153 Governo |
1260. |
753-quater. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei diritti e delle pari opportunita`, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private |
Em. 18.153 Governo |
1261. |
754. Allarticolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento». |
Art. 192-bis Incremento della copertura assicurativa per invalidità di incidenti domestici |
1262. |
«754-bis. La dotazione del Fondo nazionale per linfanzia e ladolescenza, di cui allarticolo 1 della Citata legge n. 285 del 1997, a decorrere dallanno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui allarticolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dellesercizio finanziario in attuazione dellarticolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285 in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni». |
18.34 Il Relatore |
1263. |
755. Fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, nelle more dellattuazione dellarticolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dellarticolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nellintesa sono stabiliti sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dellobiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 |
Art. 193 Piano straordinario per i servizi socio educativi Em. 18.154 (Testo 2) Governo |
1264. |
756. Per le finalità di cui al comma 755 può essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 750. |
Utilizzazione delle risorse del fondo per la famiglia per il piano servizi socio educativi |
1265. |
757. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui allarticolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità con decreto emanato di concerto con i Ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salite e della famiglia stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare allistituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano dazione nazionale contro la violenza sessuale e di genere. . |
Art. 194 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità). Emendamento 18.6038 (testo 2) relatore |
1266. |
758. Nello stato di previsione del Ministero dellinterno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dallanno 2007. Con decreti del Ministro dellinterno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e limmigrazione» del medesimo stato di previsione. |
Art. 194-bis (Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo). |
1267. |
759. Per le attività di prevenzione di cui allarticolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata lulteriore spesa di 500.000 euro annui. |
Art. 197 (Prevenzione delle mutilazioni genitali). |
1268. |
760. Al fine di garantire lattuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per lanno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |
Art. 198 (Fondo per le non autosufficienze). |
1269. |
761. Gli atti e i provvedimenti concernenti lutilizzazione del Fondo di cui al comma 760 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro delleconomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Distribuzione risorse del fondo per le non autosufficienze |
1270. |
762. Allarticolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa». |
Permessi per lassistenza a portatori di handicap |
1271. |
764. Al fine di favorire linclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per linclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 i1 Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per laccoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola famiglia,mediante lutilizzo per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali". |
Art. 199 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati). Emendame 18.1600 (testo 2) relatore |
1272. |
765. Gli atti e i provvedimenti concernenti lutilizzazione del Fondo di cui al comma 764 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità. |
Ripartizione risorse di cui al fondo per linclusione degli immigrati Em. 18.1259 Governo |
1273. |
766. Allarticolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per lanno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328». |
Art. 200 Riduzione del contributo alla Fondazione per la responsabilità sociale dimpresa |
1274. |
766-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: allarticolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonchè ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta banda della uno bianca . Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite"; |
18.36 Il Relatore |
1275. |
766-bis. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nellultimo conflitto mondiale. |
18.6101 relatore |
1276. |
766-ter. E autorizzata la concessione di una medaglia donore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per leconomia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo a Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dallallora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo p presentare listanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto. |
18.6101 relatore |
1277. |
766-quater. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine lOIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata. |
18.6101 relatore |
1278. |
766-quinquies. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dellinterno e delleconomia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dellAssociazione nazionale reduci dalla prigionia, dallinternamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dellAssociazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dellOIM. |
18.6101 relatore |
1279. |
766-sexies. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto. |
|
1280. |
766-septies. Allonere complessivo di 250.000 euro derivante dall attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui ai commi 5 e 6, stabilito in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante lutilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dellart 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.». |
18.6101 relatore |
1281. |
766-bis. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio ai senso della legge n. 440 dell8 agosto 1985 (Legge Bacchelli) e` incrementato di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 e` corrispondentemente ridotta lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. |
18.6111 Silvestri e altri |
1282. |
767. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui allarticolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per lanno 2007. |
Art. 201 Finanziamento del Fondo nazionale per la montagna |
1283. |
767-bis. E` istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lEnte italiana montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei terreni montani. |
18.37 Il Relatore |
1284. |
767-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso lIstituto nazionale della Montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e lattuale dotazione organica sono trasferite allEIM. |
18.37 Il Relatore |
1285. |
767-quater. Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità , gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e lattuazione dei programmi per lassunzione e lutilizzo del personale, per lerogazione delle risorse. |
18.37 Il Relatore |
1286. |
767-quinquies. Al funzionamento dellEIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata allIMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo. |
18.37 Il Relatore |
1287. |
767-sexies. Per garantire lordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino allavvio dellEIM, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario» |
18.37 Il Relatore |
1288. |
767-bis. E` istituito un fondo di solidarieta`, presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dellaccesso allacqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e` istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalita` di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo. Il Ministro delleconomia e delle finanze e` autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari. |
18.6126 De Petris e altri |
1289. |
768. Allarticolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007». |
Art. 202 Proroga al 30 giugno dellutilizzazione dei fondi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento |
1290. |
769. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi allentrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. |
Versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui al comma &. non spese entro il 30 giugno 2007 |
1291. |
770. Le somme di cui allarticolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili. |
Art. 203 Non ripetibilità delle somme erogate ai sensi dellart. 1, comma 333 della legge 266 del 2005 |
1292. |
771. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dellarticolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dellarticolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci. |
Inefficacia delle ordinanze-ingiunzione emesse. |
1293. |
772. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 770 sono estinti. |
Estinzione dei casi del 2006. |
1294. |
773. Lautorizzazione di spesa di cui al comma 2 dellarticolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Art. 204 (Fondo per le politiche giovanili). |
1295. |
774. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dellItalia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per lanno 2007. |
Art. 204-bis (Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale) |
1296. |
«774-bis. In aggiunta agli stanziamenti previsti dallarticolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e` autorizzata la spesa annua di 0,5 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche ´ quella annua di 0,5 milione di euro per quindici anni a decorrere dallanno 2008, per lorganizzazione, limpiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di l milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche´ quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dallanno 2008, per le medesime finalita` per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 543». |
18.6137 Legnini, Angius, Benvenuto, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni |
1297. |
775 Larticolo 1 comma 556 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e` cosı` sostituito: "Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato alluso di sostanze stupefacenti, e` istituito presso il Ministero della solidarieta` sociale l"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta` sociale dintesa con la Conferenza Stato-Regione e` disciplinata la composizione e lorganizzazione dellOsservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma e` altresı` istituito il "Fondo nazionale per le comunita` giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e` fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e` destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarieta` sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dellOsservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della Solidarieta` Sociale di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e dintesa con la Conferenza Stato-Regioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati, anche i criteri per laccesso al Fondo e le modalita` di presentazione delle istanze |
Art. 205 (Fondo nazionale per le comunità giovanili). Em. 18.157 |
1298. |
776. È assegnato allIstituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
Art. 206 Contributo a favore dellIstituto per il credito sportivo |
1299. |
777. Il contributo di cui al comma 776 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui allarticolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. |
Fondo speciale per interessi sui mutui |
1300. |
778. Restano comunque ferme le disposizioni dellarticolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179. |
Conferma del versamento allIstituto per il credito sportivo |
1301. |
778-bis. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dellIstituto per il credito sportivo e` adeguata alle disposizioni contenute nellarticolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dellEnte deve prevedere la presenza nel Consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro delleconomia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita` culturali nonche´ di un membro in rappresentanza delle Regioni e delle Autonomie locali, tra i quali e` scelto il Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio stesso e` ridotto a nove. Il Comitato esecutivo dellIstituto e` soppresso e le relative competenze sono attribuite al Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei sindaci dellIstituto e` composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dellIstituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dintesa con il Ministro per i beni e le attivita` culturali e di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dellIstituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dellIstituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dellIstituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007 |
Em. 18.158 Governo |
1302. |
779. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui allarticolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per lanno 2009, un contributo di 3 milioni di euro. |
Art. 207 (Contributo al Comitato italiano paralimpico). |
1303. |
«779-bis. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché lultimazione dei collaudi tecnico- amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paraolimpici di Torino, il termine di cui allarticolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007. LAgenzia provvede agli oneri derivanti dalla proroga nellambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui allarticolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. |
18.40 Il Relatore |
1304. |
779-ter. E abrogato larticolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. |
18.40 Il Relatore |
1305. |
779-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007 il Comitato Direttivo di cui allarticolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è soppresso. Le relative competenze sono svolte dal Direttore generale coadiuvato dai due Vice Direttori generali». |
18.40 Il Relatore |
1306. |
780. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi allautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per limporto di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nellanno 2007, allentrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento allentrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nellanno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. |
Art. 207-bis Interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella Regione Liguria |
1307. |
781. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Variazioni di bilancio |
1308. |
782. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse allacquisizione di beni e servizi dellamministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. |
Art. 209 (Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia). |
1309. |
782-bis. Allarticolo 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 dopo le parole: "Ministro dellInterno" e` aggiunta la locuzione "e con il Ministro per lInnovazione e le Tecnologie". Il secondo periodo del comma 2 e` sostituito dal seguente: "Una quota pari a euro 1,85 dellimposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta didentita` elettronica e` riassegnata al Ministero dellInterno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dellInterno di concerto con il Ministro dellEconomia e delle Finanze sono stabilite le modalita` di attuazione della presente disposizione" |
Em. 18.160 Governo |
1310. |
782-bis. Al fine di assolvere tempestivamente nonche´ in modo efficiente ed efficace ai compiti distituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e` autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti gia` assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu` di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esamecolloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dallarticolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 |
Em. 18.161 Governo |
1311. |
782-bis. Allarticolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti dallarticolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche´ da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e` di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche´ di provvedimenti delle Autorita`, il contributo dovuto e` di euro 2.000 |
Em. 183162 Governo |
1312. |
782-ter. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrati va per la Regione Siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e` istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dellorgano giurisdizionale, il piu` anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dellordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede lorgano. Per ciascun componente sono designati uno o piu` membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dellorgano giurisdizionale, nominato dal presidente dellorgano stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne´ rimborso spese. |
Em. 183162 Governo |
1313. |
782-quater. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa definisce per lanno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unita` di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita` dellapparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. Allonere derivante dallapplicazione del presente articolo, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dallanno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle dispo sizioni di cui allarticolo 1, ai commi 306, 307 e 308 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dallammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del successivo comma 309 |
Em. 183162 Governo |
1314. |
783. Larticolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). 1. I crediti daiuto accordati dallItalia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire lefficace partecipazione italiana a dette iniziative». |
Art. 210 (Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi internazionali). |
1315. |
784. Il Ministero degli affari esteri si avvale dellAgenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato allestero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefìci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione. |
Art. 211 (Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero). |
1316. |
785. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 784, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dellAgenzia del demanio. |
Individuazione degli immobili da dimettere |
1317. |
785 bis Per finalità di razionalizzazione delluso degli immobili pubblici, il Ministero della Giustizia, di concerto con lAgenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso allAmministrazione della giustizia che possono essere dimessi. Entro il medesimo termine lAgenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dallAgenzia del demanio, dintesa con il Ministero della Giustizia, nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico contabile |
|
1318. |
786. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nellaggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato allUnione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 785, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati allestero. |
Rifinanziamento della L. 31 dicembre 1998 n. 477 |
1319. |
787. A decorrere dallapplicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per larea Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1º giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, limporto della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto allarticolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui allarticolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nellimporto di 75 euro. |
Art. 212 (Adeguamento della tariffa per i visti nazionali). |
1320. |
788. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per larea Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, limporto della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 787, è conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per larea Schengen. |
Adeguamento tariffa voli nazionali in caso di variazione delle tariffe dei visti |
1321. |
789. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dellimmigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del «Sistema dinformazione visti», nei limiti dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici allestero, di cui allarticolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità. |
Art. 212-bis Adempimenti in materia di componente nazionale del "Sistema dinformazione visti |
1322. |
790. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale; c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dellufficio consolare interessati. |
Art. 213 (Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari). |
1323. |
«790-bis. A decorrere dal l giugno 2007, gli uffici Consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta didentita` a favore dei cittadini italiani residenti allestero ed iscritti al registro dellAIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta didentita` e` fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia». |
18.6178 Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini |
1324. |
791. Al Fondo speciale di cui al comma 790 affluiscono: a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità; b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra lattività pubblica e quella privata. |
Finanziamento del fondo speciale |
1325. |
792. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 790. |
Finanziamento e rendicontazione del Fondo |
1326. |
793. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dallanno 2007. |
Art. 213-bis (Fondo per progetti di ricerca) |
1327. |
«793-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui allarticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dallentrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili,al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza,di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari». |
Em. 18.41 relatore |
1328. |
793-ter. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto dimposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 793-bis, la documentazione può essere formata da: a) documentazione originale prodotta dallautorità consolare del Paese dorigine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dellapostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dellAja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese dorigine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme allorigine dal consolato italiano del Paese dorigine. |
Em. 18.41 relatore |
1329. |
793-quater. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 793-ter deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. |
Em. 18.41 relatore |
1330. |
793-quinquies. Il comma 6-bis dellarticolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato». |
Em. 18.41 relatore |
1331. |
794. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, laddizionale sui diritti dimbarco sugli aeromobili, di cui allarticolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dallanno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dellinterno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonche´ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita` previsionali di base del centro di responsabilita` "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione "Ministero dellinterno" |
Art. 214 (Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti). Em 18.163 Governo |
1332. |
795. Per lanno 2007, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione. |
Art. 214-bis (Fondo per esigenze della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri). |
1333. |
796. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per lanno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dellArma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione. |
Fondo per le esigenze dellArma dei Carabinieri |
1334. |
796-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per lanno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio |
Em. 18.144(Testo 2) Governo |
1335. |
797. Per lanno 2007, nello stato di previsione del Ministero dellinterno, è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dellinterno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione. |
Art. 214-bis (Esigenze infrastrutturali dell'amministrazione dell'interno). - |
1336. |
797-bis. Le risorse residue di cui allarticolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia. Per linsediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nellambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro allanno per quindici anni, a decorrere dallanno 2007. |
(Infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia) |
1337. |
797-bis. Allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "LIstituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", la parola: "autorizzato" è sostituita dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" è aggiunto: "e le loro controllate e collegate estere". |
Em. 18.70 (testo 2) Governo |
1338. |
797-ter. Allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione delleconomia italiana" è aggiunto: "la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per leconomia italiana sotto i profili dellinternazionalizzazione, della sicurezza economica e dellattivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia". |
Em. 18.70 (testo 2) Governo |
1339. |
797-quater. Allarticolo 2, comma l, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla loro controparte estera", sono sostituite dalle seguenti: ", nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e". |
Em. 18.70 (testo 2) Governo |
1340. |
797-quinquies. Allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 143, alla fine del paragrafo, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle connesse o strumentali" e sono eliminate le parole: "nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati". |
Em. 18.70 (testo 2) Governo |
1341. |
797-sexies. Allarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "LIstituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", dopo la parola: "autorizzati" è soppresso: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonché con enti od imprese esteri e organismi internazionali;" è aggiunto: "la società può altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore". |
Em. 18.70 (testo 2) Governo |
1342. |
797-septies. SACE S.p.A. provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone leccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui allarticolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine per lopposizione dei creditori, di cui al comma 3 dellarticolo 2445 del codice civile, è ridotto a 30 giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale |
Em. 18.70 (testo 2) Governo |
1343. |
797-octies. Le disponibilità rinvenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui allarticolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed allarticolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per lanno 2006 e 48 milioni di euro per per lanno 2007, sono rispettivamente versati ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversati allentrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per lanno 2007, ad euro 112 milioni nellanno 2008 e ad euro 284 milioni nellanno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge». |
Em. 18.70 (testo 2) Governo |
1344. |
797-bis. Per la realizzazione dellarchivio storico dellUnione europea, presso lIstituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
18.42 Il Relatore |
1345. |
797-bis. E autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma. |
18.43 Il Relatore |
1346. |
797-bis. Al comma 2 dellarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si è verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "è stata realizzata la condotta produttiva di danno". |
relatore |
1347. |
798. Allarticolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, di 30 milioni di euro per lanno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». |
Art. 214-bis Incremento spese per la ricerca |
1348. |
798-bis. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte allaffermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dintesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate. |
18.44 Il Relatore |
1349. |
798-bis. Con Decreto del Presidente della Repubblica di cui allart. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per laccesso ai documenti amministrativi prevista dallart. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al venti per cento delle spese sostenute nellesercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi. |
18. 1528 Relatore |
1350. |
799. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è integrata di 14 milioni di euro per lanno 2008. |
Art. 214-bis (Integrazione fondo per gli interventi strutturali di politica economica) |
1351. |
799-bis Allarticolo 1 della legge 23 novembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, aggiungere il seguente:"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita` giudiziaria o penitenziaria, nonche´ gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
Em. 18.165 Governo |
1352. |
800. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allarticolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dallarticolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. |
Art. 216 (Fondi speciali e tabelle). |
1353. |
801. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. |
Iscrizione in Tabella C delle dotazioni di spesa |
1354. |
801 bis Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nellambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nellalinea del comma 1 dellarticolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquatro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge la gestione dellattività sanitaria svolta dallEnte Ordine Mauriziano di cui allart. 1 comma 1 dello stesso decreto legge si intende integralmente a carico dellAzienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con lEnte Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta Azienda Sanitaria Ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dellAzienda Ospedaliera Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 novembre 2004 n. 277 convertito in Legge n. 4 del 21 gennaio 2005qualora riguardino crediti vantati nei confronti dellEnte Ordine Mauriziano di Torino , per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al comma che precede, allEnte Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1 articolo 2 del citato decreto legge 19 novembre 2004 n. 277. |
Riformulazione Emendamento 18.45 |
1355. |
801 ter La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti allEnte Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dellart. 2, comma 2, del decreto legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4 alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I^ di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo. La proprietà dei beni immobili già dellEnte Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, alla Regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della Regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria. |
Riformulazione Emendamento 18.45 |
1356. |
802. Ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dallarticolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno delleconomia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. |
Determinazione in Tabella D delle spese di conto capitale |
1357. |
803. Ai termini dellarticolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. |
Riduzione di importo delle spese di Tabella E |
1358. |
804. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. |
Indicazione in Tabella F delle spese a carattere pluriennale |
1359. |
805. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 804, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nellanno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. |
Limite alla conoscenza di impegni di spesa |
1360. |
806. In applicazione dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nellallegato 1 alla presente legge. |
Allegato 1 misure correttive degli effetti finanziari |
1361. |
807. In applicazione dellarticolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nellallegato 2 alla presente legge. |
Allegato 2 spese e stanziamenti confluiti nei Fondi |
1362. |
808. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. |
Art. 217 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore). |
1363. |
809. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. |
Finanza pubblica degli enti territoriali |
1364. |
809-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme dattuazione. |
Em. 18.167 Governo |
1365. |
810. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2007 ad eccezione dei commi 538-bis, 538-ter, 538-quater, 538-quinquies, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge. |
Em. 18.120(Testo 2) Governo |
1366. |
&Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000, 00". |
Em. 18.371 Grillo, Ferrara, Azzollini, Scarabosio |
1367. |
&Per l'attività della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paraolimpici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. |
18.1 Il Relatore |
18.92 (testo 2)
Il Governo
Al comma 392, sostituire lelenco 1 annesso, ivi richiamato, con il seguente:
Elenco 1
(Articolo 18, comma 392)
QUOTE DA ACCANTONARE
Articolo, |
Intervento |
Saldo netto |
Indebitamento netto |
||||
(in milioni di euro) |
|||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
18,74 |
Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza |
5 |
10 |
15 |
5 |
10 |
15 |
18,85 |
Fondo insediamento |
25 |
25 |
40 |
5 |
10 |
30 |
18,444 |
Fondo competitività |
215 |
215 |
215 |
70 |
145 |
200 |
18,450 |
Fondo finanza impresa |
30 |
50 |
55 |
10 |
15 |
20 |
18,477 |
Fondo articolo 16 |
15 |
20 |
25 |
5 |
10 |
25 |
18,493 |
Fondo salvataggio |
10 |
20 |
0 |
5 |
10 |
10 |
18,471 |
FIRST |
300 |
300 |
360 |
150 |
200 |
300 |
18,494 |
Imprese pubbliche |
600 |
600 |
600 |
500 |
500 |
500 |
18,502 |
Autotrasporto |
420 |
|
|
420 |
|
|
18,537 |
Alta velocità/Alta capacità |
0 |
900 |
1.200 |
0 |
900 |
1.200 |
18,539 |
Apporto capitale |
400 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
18,542 |
Rifinanziamento rete |
2.000 |
1.200 |
0 |
2.000 |
1.200 |
0 |
18,581 |
ANAS - Nuovi investimenti |
|
1.500 |
1.500 |
|
400 |
500 |
18,743 |
Fondo per le spese di |
30 |
350 |
200 |
30 |
350 |
200 |
18,802 (Tab. D) |
Rifinanziamenti spese di investimento |
3.026 |
1.504 |
6.438 |
1.400 |
800 |
1.000 |
|
|
7.076 |
6.694 |
10.648 |
5.000 |
4.550 |
4.000 |
TABELLE
Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: sotto la voce: Ministero delleconomia e delle finanze: 2007: 1.000; 2008: 1.000; sotto la voce: Ministero degli affari esteri: 2007: 1.000; 2008: 1.000;
|
Em. 18.57 (Testo 2) Governo |
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dellinterno, apportare le seguenti variazioni: 2007: 42.800; 2008: 51.776; 2009: 51.776; |
Em. 18.63 Governo |
Conseguentemente: nella tabella A, sotto la voce: Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: 10.000; 2008: 20.000; 2009: 20.000. |
Em. 18.64 Governo |
Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce: Ministero delleconomia e delle finanze: 2008: 5.671; voce: Ministero della giustizia: 2007: 3.000; 2008: 15.000;
|
Em. 18.65 (Testo 2) Governo |
Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: 5.600; 2008: ; 2009: . |
Em. 18.68 Governo |
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: + 289.000; 2008: + 162.000; Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero delluniversità e della ricerca, voce: «Legge n. 537: del 1993, interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5 - comma 1, lettera a), spese per il funzionamento delle università, (3.1.2.9 - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni: 2007: 13.000; 2008: ; |
Em. 18.70 (Testo 2) Governo |
Nella tabella A, voce "Ministero dellInterno", apportare le seguenti variazioni: 2007: - 6.000 2008: - 6.000 2009: - 6.000 |
Em 18.71 (testo 2) Governo |
Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della Salute », sono apportate le seguenti variazioni: 2007: 10.000; 2008: 6.000; 2009: 6.000. |
Em 18.72 Governo |
Conseguentemente, nelle tabelle seguenti, sotto la voce: Ministero delleconomia e delle finanze apportare le variazioni come di seguito indicate (in migliaia di euro): Tabella A: 2008: 2.000 Tabella E: Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica art. 10, comma 5 (4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica economica - cap. 3075) 2007: 2.000; 2008: 2009: 2.000. |
Em 18.87 Governo |
Nella Tabella A, sotto la voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2007: 1.000; 2008: 1.000; 2009: 1.000. |
Em. 18.98 Governo |
Conseguentemente nella Tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, entro il limite di copertura, fino a concorrenza dellimporto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
|
Em. 18.101 (testo 2) Governo |
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche: 2007: 2.000; 2008: 2.000; 2009: 2.000.
|
Em. 18.104 Governo |
Conseguentemente alla tabella A, sotto la voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: 60.000. |
Em 18.105 Governo |
Conseguentemente, alla Tabella E, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - Art. 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4), (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate cap. 7493): 2008: 100.000; |
Em 18.109 (Testo 2) Governo |
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007 + 25.000; 2008 + 75.000. |
Em. 18.110 Governo |
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: 10.000. |
Em. 18.118 Governo |
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: 30.000 |
Em. 18.119 (testo 2) Governo |
Nella tabella A, sotto la voce Ministero delleconomia e delle finanze introdurre la seguente variazione: 2007 - 5000 2008 - 5000 2009 - 5000 |
|
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: - 35.000 |
Em. 18.130 (testo 3) Governo |
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: |
18.3484 Russo Spena, Giannini, Tecce, Caprili, Albonetti |
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni: 2007: 165.800; 2008: 150.000; 2009: 150.000. |
Em. 18.131 Governo |
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni: 2007: 10.000; 2008: 30.000; 2009: 30.000. |
Em. 18.132 Governo |
Conseguentemente alla tabella C alla voce: Legge n. 292/1990: Ordinamento dellEnte nazionale italiano per il turismo (3.1.5.22 Presidenza del consiglio dei ministri ENIT cap. 2194), apportare le seguenti variazioni: 2007: 828; 2008: 828; 2009: 828. |
Em. 18.135 Governo |
Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: 50; 2008: 50; 2009: 50. |
Em 18.138 Governo |
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: 10.000; 2008: 10.000; 2009: 10.000. |
Em. 18.147 Governo |
Conseguentemente: nella tabella A, sotto la voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008 20.000; |
Em. 18.144 (Testo 2) Governo |
Em. 18166 Governo |
|
Em. 18 Tab A3 Testo 2 |
|
Em 18 Tab A 2 |
|
Nella tabella B, voce Ministero delleconomia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni: 2007: + 3.000.000 Di cui regolazioni debitoria 2007: + 3.000.000 Conseguentemente: - nella tabella A, sotto la voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: - 82.000 -100.000 per gli anni 2008 e 2009 ridurre proporzionalmente gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, entro il limite di capienza, fino a concorrenza dellimporto complessivo di 60 milioni di euro per lanno 2008 e di 160 milioni di euro per lanno 2009. - nella tabella E, sotto Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007 2008 2009 (in migliaia di euro) Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica art. 10, comma 5 ( 4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica economica cap. 3075) - 8.000 = = |
Em. 18.105 Nuova formulazione Governo |
Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dellEconomia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2007: - 5.000 2008: - 5.000 2009: - 5.000 |
Em. 18.863 riformulato |
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni. 2007: 5.000. |
Em 18.4015 relatore |
Conseguentemente alla tabella B, alla voce, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare gli importi come segue: 2007: - 2.000; 2008: - 2,000; 2009: - 2.000. |
emendamento 18.4122 (testo 2) relatore |
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: 900; 2008: 900; 2009: 900. |
Em. 18.31 relatore |
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri. |
Em. 18.30 relatore |
Conseguentemente allarticolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero dell economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2007: - 50 |
Em. 18.4252 relatore |
Conseguentemente allarticolo 18, comma 800, tabella A, voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: -50 2008: -50 2009: -50 |
Em. 18.4257 relatore |
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero delleconomia e delle finanze, apportare la seguente variazione: 2010: 10.000. |
18.33 Il Relatore |
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: 5.000; 2008: 5.000; 2009: 5.000. |
18.42 Il Relatore |
Conseguentemente, nella tabella E, sotto la voce: Ministero delleconomia e delle finanze inserire la seguente: decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale di finanza pubblica Art. 10, comma 5 (4.1.5.15 Interventi strutturali di politica economica cap. 3075) 2007: 950; 2008: 950; 2009: 950. |
18.44 Il Relatore |
Nella Tabella C, rubrica: Ministero della salute, alla voce: Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali daffezione e per la prevenzione del randagismo (5.1.2.3 prevenzione del randagismo cap. 5340), apportare le seguenti variazioni: 2007: + 1.000; 2008: + 1.000; 2009: + 1.000. Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: 1.000; 2008: 1.000; 2009: 1.000. |
18.Tab.A.1 Il Relatore |
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, nella seguente misura: 2007: - 1.300 2008: - 9.400; 2009: - 6.000. |
Em. 18.41 relatore |
Conseguentemente, alla Tabella A, voce ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 7 milioni 2008: - 7 milioni 2009: - 7 milioni |
Em 18.1349 Relatore |
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2007: 10.300; 2008: 11.300; 2009: 16.300. |
Em 18.1477 Relatore |
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 10; 2008: - 10; 2009: - 10. |
Em. 18.1535 Relatore |
Riduzione Tab. E Interventi strutturali di politica economica 2007-1.000 |
em18.18 relatore |
Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica: Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - l00 2008: - 100 2009: - 100 |
Em. relatore testo 2 Relatore |
Conseguentemente,. alla Tabella A, alla rubrica: Ministero delleconomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente. |
Em. 18.2471 testo 2 Relatore |
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri. |
Em. 18.29 Relatore |
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche: 2007: 0,500; 2008: 0,500; 2009: 0,500. |
Em. 4057 De Petris, Bosone, Nardini, Cusumano, Marcora, Legnini, Ripamonti |
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche: 2007: 10.000; 2008: 10.000; 2009: 10.000. |
18.4132 De Petris, Marcora, Cusumano, Nardini, Bosone, Legnini, Ripamonti |
Conseguentemente, alla Tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento. |
18.4153 Bosone |
Conseguentemente, allarticolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni: 2007: 1.000; 2008: 1.000; 2009: 1.000. Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attivita` culturali apportare la seguente variazione: 2007: 1.500; 2008: 1.500; 2009: 1.500. |
18.4172 De Petris, Marcora, Benvenuto, Bosone, Cusumano, Nardini, Legnini, Ripamonti 18.4301 Lusi, Boccia Antonio, Bobba, Legnini |
Conseguentemente alla tabella A alla voce: Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2008: 1.000; 2009: 1.000. |
18.4312 Giambrone, Caforio |
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri. |
18.5103 Legnini, Angius, Benvenuto, Boccia Antonio, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni |
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri. |
18.6178 Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini |
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce Ministero delleconomia e delle finanze apportare le seguenti variazioni . 2007: -2000 2008: -2000 2009: - 2000 |
18.2472 Baio Dossi, Bodini, Binetti, Bassoli, Bosone, Emprin Gilardini, Caforio, Silvestri |
Conseguentemente allarticolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni: 2007: 500; 2008: 500; 2009: 500. |
18.2447 Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi |
Conseguentemente, alla Tabella C ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009, dei seguenti importi (in migliaia di euro): «Legge n. 292 del 1990: 10.000; Decreto-legge n. 142 del 1991, articolo 6, comma 1 (provvedimenti a favore delle province di Siracusa, etc.): 10.000; Decreti legislativi n. 165 del 1999 e n. 188 del 2000: 10.000». |
18.5099 Tofani, Augello, Bobba, Cutrufo, Di Siena, Martora, Mongiello, Morra, Paravia, Perrin, Piccone, Poli, Rame, Roilo, Sanciu, Tibaldi, Turigliatto, Zuccherini |
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento. |
18.6279 Tonini, Molinari, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini |
Al comma 801, alla Tabella C ivi richiamata, alla rubrica «Ministero del commercio internazionale», apportare le seguenti modificazioni: Legge 549 del 1995, Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 cap. 2500) 2007: + 7.000; 2008: + 17.000; 2009: + 17.000. Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica «Ministero degli affari esteri», ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti. |
18.Tab.A.28 Pollastri, Mantica, Scarabosio, Adragna, Ramponi, Polito, Zanda, Baccini, Micheloni, Papania, Lunardi, Pallaro, Turano, Randazzo, Bianco, Bobba, Binetti, Mele, Tonini, Lusi, Pianetta, Antonione, Strano, Cusumano, Divella, Tecce, Ranieri, Soliani, De Gregorio |
Conseguentemente, alla Tabella A richiamata, Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: 2000. |
18.4079 (testo 2) Cusumano, Barbato |
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni: 2007: 25.000; 2008:40.000; |
18.4160 (testo 2) Bosone |
Conseguentemente alla Tabella C, voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dellorganizzazione del Governo, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti modifiche: |
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TABELLE ANNESSE ALL'EMENDAMENTO 1.1000 (TESTO CORRETTO)
N.B PER LE TABELLE ANNESSE ALL'EMENDAMENTO 1.1000 SI FACCIA RIFERIMENTO ALL'ELENCO CRONOLOGICO DEI RESOCONTI IN FORMATO PDF .
Allegato B
Testo integrale dell'intervento del senatore Eufemi nella discussione sulla questione di fiducia posta sull'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1183
(Legge finanziaria)
Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del