Premesso che:
nel CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) della scuola del 29 novembre 2007, tuttora vigente, le ferie del personale sono regolate dall'art. 13 e, in particolare, dal comma 9, che recita testualmente: "Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2";
nel contratto sopra citato, all'art. 15, comma 2, parimenti si legge: "Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma";
considerato che le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione dato che al personale docente spettano, per motivi personali o familiari documentati, tre giorni di permesso retribuito; e dato che, al tempo stesso, il medesimo personale docente può usufruire altresì di sei giorni ulteriori di ferie durante il periodo di attività didattica. A tal riguardo l'esplicito richiamo dell'art. 15 comma 2 contenuto nell'art. 13 comma 9 è stato più volte dal giudice interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documentati, l'autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione delle ferie in periodo di attività didattica, bensì al trattamento di cui al successivo art. 15, comma 2, come peraltro enunciato in tale ultima disposizione;
considerato inoltre che:
mentre l'art. 13, comma 9, subordina l'autorizzazione alle ferie in periodo di attività didattica "alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti", analoga stringente disposizione non è contenuta nell'art. 15, comma 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari (e per la fruizione di ferie per le stesse ragioni), la presentazione della domanda corredata dalla documentazione (anche autocertificata) attestante la sussistenza di detti motivi. Al dirigente scolastico, pertanto, non viene lasciata alcuna discrezionalità in merito all'opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste ragioni, laddove potrà disporre solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda e all'idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste alla base della domanda;
sono giunte agli interroganti numerose segnalazioni in merito alla diffusa prassi di moltissimi dirigenti scolastici di disporre regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica anche nel caso in cui vengano chieste per motivi familiari e/o personali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non intenda intervenire con sollecitudine affinché sia consentito ai docenti degli istituti di ogni ordine e grado di usufruire dei sei giorni di ferie richiesti per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione, con le stesse modalità con le quali si usufruisce dei tre giorni di permesso retribuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del CCNL 2006-2009.
l'integrazione sociale e scolastica degli alunni portatori di disabilità, che risponde a un principio costituzionalmente sancito dagli artt. 3, 34 e 38, trova la sua formulazione fondamentale nella legge n. 104 del 1992, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che ha previsto, all'art. 13, comma 5, che siano garantite "attività didattiche di sostegno (...) realizzate con docenti di sostegno specializzati", nelle aree disciplinari individuate sulla base del "profilo dinamico-funzionale" e del conseguente "piano educativo individualizzato";
la recente rimodulazione delle dinamiche relative ai percorsi di abilitazione all'insegnamento, con l'istituzione dei tirocini formativi attivi speciali di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010, ha sostituito le precedenti dinamiche affidate alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e ha interessato anche i percorsi di specializzazione sul sostegno;
il decreto ha infatti previsto, all'art. 13, che "In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università". I criteri e le modalità di attivazione di tale specializzazione presso l'università sono stati definiti dal successivo decreto ministeriale 30 settembre 2011;
tuttavia, pur in presenza di tali disposizioni, l'attuale situazione rimane assai poco definita;
con la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 10402 del 4 ottobre 2013 relativa ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero è stata, inoltre, rimarcata l'urgenza di avviare prioritariamente i corsi destinati ai docenti delle classi di concorso in esubero e a seguire i percorsi di formazione destinati al personale munito di abilitazione;
tale nota è stata emanata a seguito della nota DGPER n. 2935 del 17 aprile 2012 di trasmissione del DDGPER n. 7 del 16 aprile 2012, che istituisce e regolamenta i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero, in attuazione dell'art. 13 citato, rubricato "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità";
il decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 706, definisce i posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2013/2014;
la situazione che si è determinata a seguito dell'emissione della nota ministeriale n. 10402 rischia di ledere gravemente la tutela del diritto allo studio per gli studenti con disabilità, oltre a rappresentare un oggettivo impedimento per tutti coloro che avrebbero intenzione di dedicare il proprio impegno e la propria professionalità a un ambito così delicato come quello dell'attività di sostegno in ambito di insegnamento scolastico;
considerato, inoltre, che il Senato, in sede di approvazione dell'A.S. 1150 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", ha approvato, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/1150/53/7 della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo che impegna il Governo a ripristinare le condizioni affinché gli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità siano individuati tra coloro che hanno seguito il normale percorso di formazione alla docenza e al sostegno per le attività didattiche agli alunni con disabilità,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo ritenga di dover adottare con la massima sollecitudine al fine ripristinare il normale percorso di individuazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità garantendo in tal modo a detti alunni il diritto allo studio sancito dalla Costituzione e rafforzato dalla legge n. 104 del 1992;
se non ritenga opportuno predisporre iniziative di monitoraggio e confronto tecnico, anche attraverso il coinvolgimento dei referenti delle categorie coinvolte dalle misure restrittive, al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate e garantire un'effettiva tutela del diritto allo studio e all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità.