Articolo 74
Disegni di legge d’iniziativa popolare e disegni
di legge d’iniziativa dei Consigli regionali. | Articolo 74
Disegni di legge d’iniziativa popolare e disegni
di legge d’iniziativa dei Consigli regionali. |
1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta. | 1. Identico |
2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81. | 2. Identico |
3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. | 3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.
L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge nel testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 1, secondo periodo. |
4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente. | 4. Identico
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Articolo 75
Trasmissione al Governo o alla Camera
dei deputati dei disegni di legge approvati.
I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati. | Articolo 75
Trasmissione al Governo o alla Camera
dei deputati dei disegni di legge approvati.
Identico |
Articolo 76
Temporanea improcedibilità dei disegni
di legge respinti e nuovamente presentati.
Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione. | Articolo 76
Temporanea improcedibilità dei disegni
di legge respinti e nuovamente presentati.
Identico |
Articolo 76-bis
Relazione tecnica sui disegni di legge,
sugli schemi di decreto legislativo
e sugli emendamenti.
1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL, nonché gli schemi di decreto legislativo che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.
2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.
3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5a Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente. | Articolo 76-bis
Relazione tecnica sui disegni di legge,
sugli schemi di decreto legislativo
e sugli emendamenti.
Identico |
Capo XI
Delle dichiarazioni di urgenza
e dei procedimenti con termini abbreviati | Capo XI
Delle dichiarazioni di urgenza
e dei procedimenti con termini
abbreviati |
Articolo 77
Dichiarazione d'urgenza -
Autorizzazione alla relazione orale. | Articolo 77
Dichiarazione d'urgenza -
Autorizzazione alla relazione orale |
1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal Presidente della Commissione competente o da otto Senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà. | 1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato. |
2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente. | 2. Identico |
Articolo 78
Disegni di legge di conversione
di decreti-legge. | Articolo 78
Disegni di legge di conversione
di decreti-legge. |
1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni. | 1. Identico |
2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezzate le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso. | 2. Identico |
3. Il disegno di legge di conversione è altresì deferito, entro il termine di cui al precedente comma 2, alla 1a Commissione permanente, la quale trasmette il proprio parere alla Commissione competente entro cinque giorni dal deferimento. Qualora la 1a Commissione permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, tale parere deve essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato, che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Nello stesso termine il Presidente sottopone il parere della Commissione al voto dell'Assemblea ove ne faccia richiesta, entro il giorno successivo a quello in cui il parere è stato espresso, un decimo dei componenti del Senato. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno. Sul parere contrario della 1a Commissione permanente l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo. | 3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci senatori possono presentare una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dall'assegnazione in sede referente del disegno di legge. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono proporsi ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive. |
4. Se l'Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse. | 4. Soppresso. |
5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento. | 5. Identico |
6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale. | 6. Identico |
Articolo 79
Disegni di legge fatti propri
da Gruppi parlamentari.
1. All'atto dell'annuncio in Aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo parlamentare, il Presidente di quest'ultimo può dichiarare all'Assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal Gruppo stesso. In tal caso la Commissione competente deve iniziarne l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.
2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'Assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla Commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51. | Articolo 79
Disegni di legge fatti propri
da Gruppi parlamentari.
Identico |
Articolo 80
Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione.
Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. | Articolo 80
Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione.
Identico |
Articolo 81
Disegni di legge già approvati o esaminati
nella precedente legislatura.
1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.
2. L'Assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.
4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.
5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate. | Articolo 81
Disegni di legge già approvati o esaminati
nella precedente legislatura.
Identico |
Articolo 82
Dichiarazione d’urgenza per la fissazione
del termine di promulgazione.
Quando venga proposta per un disegno di legge l'abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'Assemblea a pronunziarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo. | Articolo 82
Dichiarazione d’urgenza per la fissazione
del termine di promulgazione.
Identico
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Capo XII
Della discussione | Capo XII
Della discussione |
Articolo 83
Divieto di discutere e votare su argomenti
non iscritti all’ordine del giorno.
Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall'articolo 151. | Articolo 83
Divieto di discutere e votare su argomenti
non iscritti all’ordine del giorno.
Identico |
Articolo 84
Iscrizioni a parlare.
1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.
2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre ventiquattro ore dall'inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.
3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori appartenenti a Gruppi parlamentari diversi.
4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.
5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti. | Articolo 84
Iscrizioni a parlare.
Identico
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Articolo 85
Posto degli oratori.
Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi. | Articolo 85
Posto degli oratori.
Identico |
Articolo 86
Divieto di parlare due volte nel corso
della stessa discussione.
Salva la facoltà di cui all'articolo 109, nessun Senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale. | Articolo 86
Divieto di parlare due volte nel corso
della stessa discussione.
Identico |
Articolo 87
Fatto personale.
1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione. | Articolo 87
Fatto personale.
Identico |
Articolo 88
Fatti lesivi della onorabilità -
Commissione di indagine.
1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione. | Articolo 88
Fatti lesivi della onorabilità -
Commissione di indagine.
Identico |
Articolo 89
Durata degli interventi
1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.
2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.
3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.
4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea. | Articolo 89
Durata degli interventi
1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i dieci minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a trenta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a trenta minuti.
2. Identico
3. Identico
4. Identico
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Articolo 90
Richiami all’argomento
o ai limiti della discussione.
1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.
2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola. | Articolo 90
Richiami all’argomento
o ai limiti della discussione.
Identico |
Articolo 91
Divieto di interruzione dei discorsi.
Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta. | Articolo 91
Divieto di interruzione dei discorsi.
Identico |
Articolo 92
Richiami al Regolamento, per l’ordine
del giorno, per l’ordine delle discussioni
o delle votazioni.
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano. | Articolo 92
Richiami al Regolamento, per l’ordine
del giorno, per l’ordine delle discussioni
o delle votazioni.
1. Identico.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
3. Identico. |
Articolo 93
Questioni pregiudiziale e sospensiva. | Articolo 93
Questioni pregiudiziale e sospensiva. |
1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. | 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3, la questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore per Gruppo prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. |
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse. | 2. Identico |
3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione. | 3. Identico |
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti. | 4. Identico |
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano. | 5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione nominale a scrutinio simultaneo. |
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunziarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa. | 6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva Ciascun Gruppo può presentare non più di una proposta di questione sospensiva. Nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunziarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa. Ciascun Gruppo può presentare non più di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge. |
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti. | 7. Identico |
Articolo 94
Discussione generale dei disegni di legge.
Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano. | Articolo 94
Discussione generale dei disegni di legge.
Identico
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Articolo 95
Presentazione ed esame
degli ordini del giorno.
1. Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.
2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.
3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84.
4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.
5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.
6. È in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.
7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.
8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori. | Articolo 95
Presentazione ed esame
degli ordini del giorno.
Identico |
Articolo 96
Proposta di non passare
all'esame degli articoli.
1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.
2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 95. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno. | Articolo 96
Proposta di non passare
all'esame degli articoli.
1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, un Senatore per ciascun Gruppo può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.
2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 95. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno. |
Articolo 97
Dichiarazione di improponibilità
e di inammissibilità.
1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente. | Articolo 97
Dichiarazione di improponibilità
e di inammissibilità.
Identico |
Articolo 98
Richiesta di parere del CNEL.
1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell'articolo 93 relative alla questione sospensiva.
2. Se la proposta è approvata, l'Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge. | Articolo 98
Richiesta di parere del CNEL.
Soppresso |
Articolo 99
Chiusura della discussione generale
1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.
2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.
4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale. | Articolo 99
Chiusura della discussione generale
1. Identico.
2. Identico.
3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di tre minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.
4. Identico. |
Articolo 100
Esame degli articoli - Presentazione
degli emendamenti. | Articolo 100
Esame degli articoli - Presentazione
degli emendamenti. |
1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli. | 1. Identico |
2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo. | 2. Identico |
3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla Commissione. | 3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. |
4. Gli emendamenti, se sono firmati da otto Senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. | 4. Soppresso. |
5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti. | 5. Identico |
6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati. | 6. Identico |
7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5a Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato. | 7. Identico |
8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103. | 8. Identico |
9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo. | 9. Gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo sono illustrati nel loro complesso da parte di un senatore per Gruppo per non più di dieci minuti. Esaurita l'illustrazione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che l'illustrazione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo. |
10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente. | 10. Identico |
11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea. | 11. Identico |
12. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonché al relatore e al rappresentante del Governo. | 12. Soppresso |
13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta. | 13. Identico |
Articolo 101
Proposta di stralcio.
1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.
2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive. | Articolo 101
Proposta di stralcio.
Identico |
Articolo 102
Votazione degli articoli e degli emendamenti -
Votazione per parti separate
1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori. | Articolo 102
Votazione degli articoli e degli emendamenti -
Votazione per parti separate
1. Identico.
2. Identico.
3. Identico.
4. Identico.
5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che può illustrarla per non più di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
6. Identico. |
Articolo 102-bis
Effetti del parere contrario
della 5ª Commissione permanente | Articolo 102-bis
Effetti del parere contrario
della 5ª Commissione permanente |
1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione. | 1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione. |
 | 1-bis. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5a Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5a Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. |
2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5a Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo. | 2. Soppresso. |
Articolo 103
Correzioni di forma e coordinamento finale | Articolo 103
Correzioni di forma e coordinamento finale |
1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte. | 1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte. |
2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione. | 2. Identico. |
3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta. | 3. Identico |
4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione. | 4. Identico |
5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano. | 5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo con scrutinio nominale simultaneo. |
6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea. | 6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea. Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea. |
Articolo 104
Disegni di legge approvati dal Senato
e modificati dalla Camera dei deputati
Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. | Articolo 104
Disegni di legge approvati dal Senato
e modificati dalla Camera dei deputati
Identico |
Articolo 105
Discussione sulle comunicazioni del Governo -
Proposte di risoluzione | Articolo 105
Discussione sulle comunicazioni del Governo - proposte di risoluzione - Informative del presidente del Consiglio dei Ministri |
Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione. | 1. Identico |
 | 2. Le informative del presidente del Consiglio dei Ministri si svolgono sempre in Assemblea. |
Articolo 106
Applicabilità delle disposizioni
sulla discussione
Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea. | Articolo 106
Applicabilità delle disposizioni
sulla discussione
Identico |
Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge | Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge |
Articolo 107
Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti | Articolo 107
Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti |
1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. | 1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. |
2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del numero legale. | 2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del numero legale. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale. |
 | 2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. |
3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti. | 3. Identico |
Articolo 108
Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. - Effetti della mancanza del numero richiesto
1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.
2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.
3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.
4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.
6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo. | Articolo 108
Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. - Effetti della mancanza del numero richiesto
Identico |
Articolo 109
Annunci e dichiarazioni di voto | Articolo 109
Annunci e dichiarazioni di voto. Gruppo misto. |
1. Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene. | 1. Soppresso |
2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso. | 2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare, ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso, possono intervenire per non più di tre minuti.
2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto.
(si veda tuttavia anche l'art. 156-bis, comma 1, che contiene un riferimento alle componenti politiche del Gruppo misto) |
Articolo 110
Interventi nel corso della votazione
Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto. | Articolo 110
Interventi nel corso della votazione
Identico |
Articolo 111
Proclamazione del risultato delle votazioni
Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: «Il Senato approva» o «Il Senato non approva». | Articolo 111
Proclamazione del risultato delle votazioni
Identico |
Articolo 112
Proteste sulle deliberazioni del Senato
Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta. | Articolo 112
Proteste sulle deliberazioni del Senato
Identico |
Articolo 113
Modi di votazione. | Articolo 113
Modi di votazione. |
1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello. | 1. Identico |
2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione. | 2. Salvo le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da venti Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione. |
3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede. | 3. Identico |
4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato. | 4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato. |
 | 4-bis. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto. |
5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento. | 5. Identico |
6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese. | 6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese. |
7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento. | 7. Identico |
Articolo 114
Votazioni per alzata di mano e controprova.
1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.
2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula. | Articolo 114
Votazioni per alzata di mano e controprova
1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono di regola effettuate con procedimento elettronico al fine di agevolare il computo dei voti.
2. Identico |
Articolo 115
Votazione nominale con scrutinio simultaneo.
1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.
2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l'elenco dei Senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei Senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta. | Articolo 115
Votazione nominale con scrutinio simultaneo.
Identico
|
Articolo 116
Votazione nominale con appello.
1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.
3. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.
4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente. | Articolo 116
Votazione nominale con appello.
Identico |
Articolo 117
Votazione a scrutinio segreto.
1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L'elenco dei Senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta. | Articolo 117
Votazione a scrutinio segreto.
Identico |
Articolo 118
Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto | Articolo 118
Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto |
1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico. | Identico |
2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi. |  |
3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama. |  |
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. |  |
5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i Segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso. |  |
6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun Senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari tengono nota dei votanti. |  |
7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza.
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Articolo 119
Preannuncio delle votazioni da effettuarsi
con il dispositivo elettronico | Articolo 119
Indizione delle votazioni nominali elettroniche. |
1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente. | 1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dall'inizio della seduta. |
2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico. | 2. Soppresso |
Articolo 120
Votazione finale dei disegni di legge. | Articolo 120
Votazione finale dei disegni di legge. |
1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso. | Identico |
2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge. |  |
3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge finanziaria e su quelli di cui all'articolo 126-bis, è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113.
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