Premesso che:
l'Autorità per l'energia elettrica il gas e i sistemi idrici (AEEGSI) in forza della delega ad essa conferita con l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014, ha predisposto il documento di consultazione 293/2015 recante "Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Orientamenti finali";
i criteri che avrebbero dovuto ispirare tale documento sono indicati nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014, nel quale si dispone che la riforma tariffaria dovrebbe: "superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva";
inoltre, l'allegato 6 del suddetto decreto esplica che "La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono (…) a) la riduzione della domanda tramite misure di efficienza energetica (…) e) la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo";
il decreto legislativo citato costituisce attuazione della direttiva 2012/27/UE della quale dispone: a) "La gestione della domanda può basarsi sulle risposte dei clienti finali ai segnali di prezzo (…) Gli Stati Membri dovrebbero pertanto assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali (…) Gli Stati Membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia adottino un approccio integrato che comprenda risparmi integrati nei settori della fornitura dell'energia e dell'uso finale" (considerato 45); b) gli Stati Membri dovrebbero prevedere "una strategia rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei singoli individui, del settore dell'edilizi (…)" (articolo 4, lettera d); c) "Gli Stati Membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) (articolo 15, comma 4); d) "Gli Stati Membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta o la prestazione di servizi energetici di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica (…)" (articolo 18, comma 3);
la tariffazione elettrica è inoltre soggetta al principio stabilito dalla direttiva 2009/28/CE per la quale "è auspicabile che i prezzi dell'energia riflettano i costi esterni della produzione e del consumo di energia, compresi se del caso, i costi ambientali, sociali e sanitari" nonché alla necessità di conformarsi all'obiettivo sostanziale della direttiva 2010/31/CE per arrivare a una diffusione quanto più alta possibile di edifici a energia quasi zero. Il che implica anche meccanismi di demand response rivolti alla diminuzione dei consumi elettrici (lettera F della "Public Consultation on the energy performance of the buildings directive" della Commissione europea);
considerato che:
a giudizio degli interroganti gli orientamenti finali dell'AEEGSI risultano andare in direzione opposta; l'AEEGSI, di fatto sostituendosi al Governo e al Parlamento, ha ritenuto di tracciare un percorso di politica energetica di lungo termine, da attuare attraverso la riforma della tariffazione domestica, contrario a tutti i principi citati e gravemente dannoso per lo sviluppo tecnologico del Paese, della salute dei cittadini, dell'ambiente e dell'equità sociale;
la riforma tariffaria proposta dall'AEEGSI, adottando l'opzione T 3, sposta integralmente, dalla componente variabile alla componente fissa della tariffa, la totalità degli oneri di rete per la distribuzione, che è oggi la componente tariffaria prevalente della bolletta domestica per i clienti con maggiore consumo di energia e una parte degli oneri di sistema;
le politiche cui si ispira il documento di consultazione sono:
a) incremento del consumo di energia elettrica dalla rete, in quanto si individua quale obiettivo principale la incentivazione a sostituire ai consumi termici i consumi elettrici, a prescindere dal fatto che questo possa creare sprechi nei consumi elettrici;
b) sostanziale preclusione della possibilità di installare impianti di autoconsumo da fonte rinnovabile per uso domestico. Ad oggi non c'è sostenibilità economica dell'autoconsumo domestico senza scambio sul posto, l'autoconsumo istantaneo consente infatti di valorizzare solo il 35 per cento circa dell'energia prodotta, mentre con lo scambio sul posto viene valorizzato il 100 per cento dell'energia. Con lo spostamento integrale in misura fissa degli oneri di rete per la distribuzione, senza modifica o adattamento delle corrispondenti regole relative allo scambio sul posto, si preclude il rimborso degli oneri di rete tramite lo scambio sul posto (Articolo 7.3, lettera B, dell'Allegato A, alla delibera n. 570 del 2012 sullo scambio sul posto che include nel calcolo del rimborso degli oneri di rete solo gli oneri in misura variabile) e ciò rende gli impianti alimentati da fonte rinnovabile per autoconsumo domestico non più sostenibili economicamente. A parere degli interroganti l'AEEGSI invece di chiedersi se dopo questa riforma il fotovoltaico domestico con scambio sul posto (cioè la quasi totalità del fotovoltaico domestico) ha ancora una sostenibilità economica si è limitata a valutare l'impatto dello scambio su una categoria di impianti quasi inesistente, cioè quella degli impianti domestici non incentivati senza scambio sul posto;
la componente fissa degli oneri di rete graverà a parere degli interroganti in maggiore misura sugli utenti con minore consumo che sono la maggiore parte degli utenti. Con il duplice effetto di gravare su tali fasce di utenti, che in genere sono le più disagiate, il costo della bolletta e di eliminare il freno per questi utenti a un maggiore consumo di energia che era dato dalla precedente struttura tariffaria;
considerato inoltre che:
la politica energetica è di competenza del Governo e del Parlamento che disciplina in tale ambito;
considerato altresì che, a giudizio degli interroganti:
far accrescere i consumi elettrici, eliminare (sia per il futuro che retroattivamente) la convenienza dei sistemi di autoconsumo da fonte rinnovabile e aumentare il costo in bolletta per le fasce meno abbienti sono principi politicamente inaccettabili e contrari alle norme comunitarie e nazionali di tutela dell'ambiente, della salute e dell'equità sociale;
l'approvazione dell'attuale struttura della bolletta elettrica impedirebbe l'uso del fotovoltaico e delle altre opzioni di risparmio nel prelievo di energia elettrica dalla rete, quali l'acquisto e la produzione di elettrodomestici efficienti e l'utilizzo di sistemi "smart " di contenimento dei consumi elettrici. Si tratta di una scelta di politica industriale che favorisce la generazione centralizzata da fonte fossile e che condizionerà negativamente lo sviluppo economico del Paese, nonché la salute e la tutela dell'ambiente e l'adempimento da parte dell'Italia dei propri obblighi ai sensi della normativa comunitaria adottata per affrontare i cambiamenti climatici;
i costi della distribuzione sono attualmente, in forma quasi totale, indifferenti sia ai consumi di energia che alla potenza impegnata e quindi la allocazione degli stessi dovrebbe essere effettuata con le stesse modalità stabilite per gli oneri di sistema mantenendo una allocazione variabile e non fissa,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover intervenire con urgenza, nell'ambito della propria sfera di competenza, eventualmente anche per tramite di una segnalazione alla AEEGSI e una nota ministeriale interpretativa e chiarificatrice, per evidenziare all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i sistemi idrici i limiti della sua azione nell'ambito della riforma delle tariffe domestiche.