SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


10a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)


*151ª seduta: martedì 16 giugno 2015, ore 14,15
152ª seduta: mercoledì 17 giugno 2015, ore 15
153ª seduta: giovedì 18 giugno 2015, ore 14


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(Parere alla 8a Commissione)
(1880)
2. STUCCHI. - Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa
(Parere alla 8a Commissione)
(760)
3. BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI
(Parere alla 8a Commissione)
(1570)

4. PEPE ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo
(Parere alla 8a Commissione)
(1795)
5. CROSIO ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
(Parere alla 8a Commissione)
(1815)
6. Loredana DE PETRIS ed altri. - Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo
(Parere alla 8a Commissione)
(1823)
7. CIOFFI ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio
(Parere alla 8a Commissione)
(1855)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana
(Pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 8ª e della 14ª Commissione)
(1110)
2. BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space
(Pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1410)
3. TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1544)
- Relatori alla Commissione Paola PELINO e TOMASELLI
II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(320)
2. DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1389)
- Relatore alla Commissione ASTORRE

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. D'AMBROSIO LETTIERI. - Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato - Relatore alla Commissione CARIDI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(223)
2. Valeria FEDELI ed altri. - Istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani - Relatore alla Commissione MUCCHETTI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1061)
- e delle petizioni nn. 145 e 759 ad esso attinenti

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BERTUZZI, FERRARA Elena, SCALIA, RUTA- Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

una delle principali condizioni per garantire la crescita dal punto di vista socio-economico e culturale delle nostre comunità è, senza dubbio, quella di essere inclusi nei rapidi e profondi processi di innovazione e di sviluppo tecnologico che sono da tempo ormai in atto nella società, con particolare rilevanza nel campo delle comunicazioni e delle informazioni;

mai come oggi appare importante ed urgente concedere l'opportunità di effettuare la connessione ad internet mediante l'infrastruttura telematica a «banda larga», e ciò al fine di poter usufruire, in modo conveniente e rapido, ma anche attraverso un prodotto di qualità, di tutti i servizi che si sono sviluppati in rete (dall'e-governement, all'e-business, all'e-commerce, all'e-learning e all'e-health);

l'orografia del nostro Paese si presenta particolarmente eterogenea: più della metà del territorio è, infatti, costituito da aree rurali o semi-rurali, che di solito corrispondono a zone montuose o collinari, isolate e meno densamente popolate;

queste zone sono spesso prive delle infrastrutture necessarie alla diffusione della banda larga, in quanto il mercato non ha un interesse economico ad aggiornare l'infrastruttura di rete esistente, poiché i ritorni commerciali non coprirebbero le spese, data la scarsa densità abitativa;

il livello di copertura della banda larga in Italia appare oggi sostanzialmente allineato ai Paesi europei più avanzati per quanto concerne le aree urbane e suburbane, mentre permane un divario significativo nelle aree rurali, con una condizione di rilevante digital divide infrastrutturale;

considerato che:

la realizzazione di una società basata sulla conoscenza e l'innovazione rappresenta una delle principali priorità dell'Unione europea, anche in considerazione del riconoscimento della diffusione delle infrastrutture e servizi di telecomunicazione nelle zone rurali. È necessario, dunque, colmare il divario digitale in queste aree e favorire l'accesso delle imprese e della popolazione agli stessi strumenti e agli stessi costi di cui dispone il resto del territorio comunitario;

la Commissione europea con decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 ha approvato il regime di aiuto n. 646/2009 concernente l'attuazione del progetto di intervento pubblico "banda larga nelle aree rurali d'Italia" nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 e con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 ha varato il Progetto strategico banda ultralarga;

nel 2008 è nato il Piano nazionale banda larga, autorizzato dalla Commissione europea, che si pone l'obiettivo di azzerare il digital divide in Italia, consentendo l'accesso alla banda larga a tutta la popolazione oggi esclusa dalla network society, dunque, di raggiungere gli 8,5 milioni di cittadini esclusi dal servizio a banda larga poiché residenti nelle aree a fallimento di mercato;

il Piano, infatti, è mirato all'eliminazione del deficit infrastrutturale presente in oltre 6.000 località del Paese, i cui costi di sviluppo non possono essere sostenuti dal mercato, poiché economicamente non redditizie;

il suddetto Piano nazionale ha già portato internet di base a 4 milioni di cittadini e, a quanto risulta agli interroganti, sono già in corso i primi bandi che permetteranno di portare la connettività ad almeno 2 Mbps (megabit per secondo) anche ai 2,8 milioni di cittadini residenti nelle località italiane ancora escluse dal servizio;

il Piano nazionale si concentra, nel suo primo intervento, nelle aree del Sud del Paese, ma sarà attuato in tutte le Regioni che decideranno di aderirvi anche avvalendosi delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2014-2020;

il Piano, inoltre, aiuterà il nostro Paese a rispettare gli obiettivi dell'agenda digitale europea: internet ad almeno 30 Mbps per tutti entro il 2020;

tenuto conto che:

il Piano nazionale banda larga è totalmente finanziato; infatti, la società in house del Ministero dello sviluppo economico Infratel Italia attua l'intero piano;

per la realizzazione del Piano saranno occupate 1.800 persone, principalmente progettisti, tecnici e operai;

saranno, poi, aperti 500 cantieri mobili per la realizzazione di reti in fibra ottica e 3.000 cantieri per l'installazione di apparati elettronici di varia tipologia;

saranno, infine, posati 4.000 chilometri di rete in fibra ottica in 500 aree comunali e sub-comunali, in prevalenza in zone rurali e distretti produttivi,

si chiede di sapere:

quale sia il reale livello di attuazione del progetto, alla luce del Piano nazionale di abbattimento del digital divide promosso dal Ministero dello sviluppo economico;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di riferire circa l'utilizzo delle somme destinate alla diffusione della banda larga nelle aree rurali.

(3-01118)


GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI- Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definisce il Sistema efficiente di utenza (SEU) come un "sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente";

la deliberazione 578/2013/R/eel del 12 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che regola i servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo, all'interno dei quali sono ricompresi anche i Sistemi efficienti di utenza, ha definito, all'articolo 1, comma 1.1, lettera pp), l'"Unità di Consumo (UC)" del cliente finale come "l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica; sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto";

considerato che, a parere degli interroganti:

tale definizione non sembra essere in linea con i principi stabiliti nel decreto legislativo n. 115 del 2008, che parla esclusivamente ed espressamente di "cliente finale". Un'interpretazione soggettiva e restrittiva di unità di consumo potrebbe infatti escludere dai benefici tariffari spettanti ai Sistemi efficienti d'utenza (SEU) e ai Sistemi esistenti equiparati ai sistemi efficienti d'utenza (SEESEU) molte infrastrutture logistiche o di servizi quali centri commerciali, mercati generali, interporti, aeroporti, ospedali, fiere, strutture pubbliche e private di servizi, porti, eccetera, che spesso costituiscono un unico cliente finale in quanto caratterizzate da un'unica rete elettrica e un'unica bolletta dell'energia, sebbene siano presenti al loro interno più attività commerciali distinte (ad esempio in un ospedale o in un aeroporto possono insistere bar, ristoranti e negozi nella medesima area). Tali attività, pur offrendo diversi prodotti finali e/o servizi, concorrono congiuntamente con la "finalità produttiva" dell'infrastruttura nella quale insistono rappresentando a tutti gli effetti dei servizi ancillari fondamentali per garantirne i livelli di servizio;

un'interpretazione restrittiva di "unico prodotto finale e/o servizio" potrebbe comportarne l'ingiustificata e incoerente esclusione dalla definizione di "Unità di Consumo" e conseguentemente dai benefici tariffari previsti per i SEU/SEESEU;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nella riunione del 16 ottobre 2014, il gestore dei servizi energetici ha posto in consultazione le "Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014";

al paragrafo 2.6.4. Sistemi SEU e SEESEU-B, le Regole applicative, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1.1, lettera a) e b), del TISSPC (Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo) punto ii, gli impianti di produzione di un Sistema SEU o SEESEU-B devono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento, specificando che: non è possibile richiedere tali tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili che non siano riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento; è possibile richiedere le suddette tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili), ai sensi delle normative vigenti alla rispettiva data di entrata in esercizio dell'impianto, la cui quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile è inferiore al 5% o al 15% nel caso di impianti ibridi solare termodinamici. In questi casi, difatti, l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto è considerata come energia elettrica rinnovabile;

all'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011 si definiscono le "centrali ibride" come centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

il decreto ministeriale del 6 luglio 2012 definisce all'articolo 2, lettera f), le centrali ibride o impianti ibridi quegli impianti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011, ossia centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

ai fini del decreto ministeriale 6 luglio 2012, alla lettera f) dell'articolo 2, tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle successive lettere g) ed h): g) "impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili" o "impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti": sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10 per cento in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

considerato infine che:

la promozione di impianti a fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento presso tali infrastrutture, caratterizzate da notevoli consumi elettrici, favorirebbe la tutela dell'ambiente (riducendo le emissioni di gas climalteranti), creerebbe nuove opportunità di investimenti (quindi nuova occupazione) e apporterebbe un beneficio alla rete elettrica (diminuendone i carichi);

la direttiva 2012/27/UE (oltre alle direttive in materia di promozione delle fonti rinnovabili) per conseguire gli obiettivi e la finalità di efficienza energetica esprime particolare favore per l'auto-produzione e l'auto-consumo, invitando gli Stati membri a sostenere/garantire lo sviluppo di sistemi che prevedano la vicinanza dell'impianto produttivo rispetto all'utente finale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga, entro i limiti di propria competenza, i requisiti previsti dalla deliberazione 578/2013/R/eel, con particolare riferimento alla definizione di "Unità di Consumo", coerenti con i principi della normativa primaria nazionale definita dal decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa comunitaria definita dalla direttiva 2012/27/UE, cosi come riferito in premessa;

se ritenga, per quanto di competenza, che, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 115 del 2008, i contenuti del paragrafo 2.6.4. delle regole applicative amplino impropriamente la possibilità di richiedere la qualifica SEU e quindi di godere dei relativi benefici tariffari ai sistemi in cui siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti anche non rinnovabili), tenuto conto che potrebbero beneficiarne anche gli inceneritori ed assimilati (NCTT: gassificazione, pirolisi, plasma).


(3-01468)