SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------


10a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)


378ª seduta: martedì 28 novembre 2017, ore 15
379ª seduta: mercoledì 29 novembre 2017, ore 13,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO


GIROTTO, CASTALDI, CAPPELLETTI, DONNO, BULGARELLI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI, PUGLIA e LEZZI - Al Ministro dell'economia e delle finanze

Premesso che:

il 5 aprile 2017, presso la Camera dei deputati, si è svolta l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, in merito ai criteri utilizzati per la formazione delle liste dei candidati per il rinnovo degli organi sociali in rilevanti società a partecipazione pubblica, tra le quali Eni, Enel, Leonardo, Poste Italiane, Terna, Enav;

l'audizione si è tenuta davanti alle Commissioni riunite Bilancio, Trasporti e Attività produttive della Camera, e Bilancio, Lavori Pubblici e Industria del Senato, appositamente convocate e riunite;

nel corso dell'audizione, il Ministro ha informato dell'esistenza di una nuova direttiva che disciplina le nomine dei consigli di amministrazione delle società controllate dallo Stato del 16 marzo 2017, che ha modificato la cosiddetta direttiva Saccomanni del 24 giugno 2013; direttiva emanata solamente due giorni prima che il Ministero dell'economia e delle finanze ufficializzasse le candidature ai nuovi consigli d'amministrazione di Eni, Enel, Leonardo, Poste Italiane, Terna, Enav;

la nuova direttiva interviene modificando quella precedente, eliminando i requisiti rafforzati di onorabilità, che prescrivevano, tra l'altro l'ineleggibilità per chi fosse rinviato a giudizio, tra l'altro per reati finanziari o per corruzione, e la decadenza in caso di condanna, anche non definitiva;

secondo le indicazioni della direttiva Saccomanni, il rinvio a giudizio di Alessandro Profumo per usura bancaria, risalente al 1° marzo 2017, ma divenuto di pubblico dominio solo il 22 marzo 2017, avrebbe potuto creare ostacoli per la nomina dello stesso, anche se la "clausola etica" non è nello statuto di Leonardo, azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, in cui è stato nominato amministratore delegato;

similmente, l'eventuale futuro rinvio a giudizio di Claudio Descalzi, accusato di concorso in corruzione internazionale per una presunta tangente in Nigeria, avrebbe potuto comportare il rischio di decadenza da amministratore delegato Eni;
la nuova direttiva non fa alcun riferimento a requisiti di onorabilità, ineleggibilità o decadenza rimandando ai i criteri generali, solo in caso di condanna definitiva per reati finanziari o societari;

inoltre la direttiva si limita ad indicare che per individuare "i soggetti da nominare" il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del supporto di una o più società specializzate nella ricerca di top manager, che "entro il mese di gennaio di ciascun anno" pubblica sul sito "le posizioni in scadenza";

considerato che:

la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato a conclusione dell'esame dell'atto dell'affare assegnato n. 911, sui "Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale sia sotto il profilo della concorrenza", il 15 marzo 2017 ha approvata all'unanimità la risoluzione Doc. XXIV, n. 73;

nella risoluzione la Commissione ha impegnato il Governo su diversi aspetti tra i quali: rendere noti gli atti volti alla definizione delle liste per i consigli di amministrazione ed esplicitare nei medesimi atti le singole fasi procedimentali svolte, con particolare riferimento all'acquisizione del concerto con altri Ministeri competenti per materia, secondo quanto previsto dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale, e al ruolo eventualmente svolto dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel quadro dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento; varare nel più breve tempo possibile il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società non quotate, dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e operare affinché gli statuti delle società quotate controllate dallo Stato direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, possano essere armonizzati, nel rispetto dei poteri decisori delle assemblee, allo scopo di superare le divaricazioni riscontrate sulla clausola etica nelle diverse società esaminate;

considerato inoltre che a giudizio degli interroganti la nuova direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze, contrariamente agli impegni indicati dalla 10ª Commissione permanente del Senato e da quanto specificato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, elimina i requisiti di onorabilità, rimuovendo gli ostacoli di ineleggibilità per chi fosse rinviato a giudizio per reati finanziari o per corruzione e la decadenza in caso di condanna, anche non definitiva, solamente alcuni giorni prima delle nomine,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Governo abbia ritenuto necessario modificare la direttiva del 24 giugno 2013 solo alcuni giorni prima della nomina, rimuovendo la clausola di onorabilità ritenuta prima opportuna per le nomine dei consigli di amministrazione delle società controllate dallo Stato;

se si ritenga opportuno applicare la nuova direttiva, pubblicata il 16 marzo 2017, ad una procedura per le nomine dei consigli di amministrazione delle società controllate dallo Stato che ha avuto inizio dal 1° gennaio 2017;

se non si intenda adottare con urgenza il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico.
(3-03653)
MUCCHETTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze

Premesso che:

le norme recate dall'art. 1, commi 88 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella consapevolezza dell'eccessiva dipendenza dell'economia italiana dal sistema bancario, mirano a far emergere canali alternativi di finanziamento delle attività imprenditoriali, che operano sul territorio italiano e a garantire una stabilità di lungo periodo alle imprese;

tali norme incentivano, quindi, investimenti finanziari in attività localizzate in Italia da parte di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

si prevede che l'investimento agevolato debba essere fatto in capitale di rischio di società o fondi comuni di investimento (OICR) che investono prevalentemente in partecipazioni in imprese italiane, UE o SEE e che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato debbano essere detenuti per almeno 5 anni;

si prevede, altresì, che soggetti agevolati siano i fondi pensione e gli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) e che la dimensione dell'investimento agevolato possa raggiungere il 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente;

non sono stabilite prescrizioni di ordine temporale: non si specifica, in particolare, in quale periodo l'investimento agevolabile debba essere effettuato;

considerato che:

le modalità operative, i limiti e i parametri dei soggetti agevolati sono stabiliti dalla legge e dai rispettivi statuti e, se il parametro di una certa tipologia di investimenti è stato già raggiunto, esso non può essere ulteriormente superato (situazione ricorrente per molti soggetti agevolati);

i valori degli attivi patrimoniali e degli investimenti presi in considerazione dal Ministero dell'economia e delle finanze nella relazione tecnica alla legge n. 232 del 2016 sono quelli indicati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

i dati della COVIP attestano l'attivo patrimoniale dei fondi pensione a 140 miliardi di euro e quello delle casse professionali a 78,8 miliardi di euro;

tanto i fondi pensione che le casse professionali hanno già in portafoglio investimenti della stessa tipologia di quelli agevolabili: per i fondi pensione essi rappresentano il 1,8 per cento del totale e per le casse il 4,9 per cento;
se l'agevolazione dovesse riguardare i soli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, a partire quindi dal 1° gennaio 2017, essa avrebbe effetti pressoché nulli per le casse (0,1 per cento del patrimonio) e interessanti, ma limitati, per i fondi pensione (3,2 per cento del patrimonio);

la relazione tecnica alla legge n. 232 del 2016 stima, al contrario, una perdita di gettito misurata su un investimento pieno (cioè 5 per cento) da parte dei fondi pensione e la medesima relazione tecnica, consapevole evidentemente dell'inesistenza di spazi ulteriori per le casse, prevede un disinvestimento sistematico pari a un terzo all'anno del portafoglio oggi posseduto (turnover), seguito da un (futuro) investimento agevolabile dello stesso importo;
la relazione tecnica prende atto della revoca degli effetti della precedente analoga agevolazione (il credito d'imposta previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015) ed evidenzia, senza dichiararlo in modo esplicito, un (complessivo) gettito aggiuntivo di 40,7 milioni di euro in 3 anni,

si chiede di sapere:

se si sia considerato che i benefici attesi non possono che restare molto al di sotto delle aspettative e la perdita di gettito computata rivelarsi largamente sovrastimata, nel caso in cui la norma si applichi ai soli nuovi investimenti;

se la mancata espressa previsione della data a decorrere dalla quale l'investimento agevolabile può essere effettuato sia interpretata nel senso di consentire di comprendere fra gli investimenti agevolabili anche quelli già effettuati che il soggetto agevolato vincola al mantenimento per 5 anni: la ratio legis sarebbe, in tal caso, pienamente rispettata perché, pur in assenza di un nuovo apporto di liquidità, si garantirebbe il formarsi di compagini sociali più interessate a risultati di lungo periodo rispetto a quelle con obiettivi di natura più contingente e si consentirebbe di mantenere intatta l'agevolazione precedentemente prevista (il credito d'imposta previsto dalla legge n. 190 del 2014), la quale, altrimenti, decadrebbe senza alcuna ragione (in forza dell'abrogazione disposta dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 232 del 2016);

se si sia valutato che, ove l'interpretazione indicata non dovesse essere espressamente recepita, i soggetti agevolati potrebbero essere indotti a dismettere in un colpo solo tutte le partecipazioni agevolabili detenute e a riacquistarle subito dopo, al solo scopo di far emergere le stesse come "nuovi" investimenti, operazione, peraltro, espressamente presa in considerazione e considerata accettabile dalla relazione tecnica.

(3-03866)

FORNARO - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali

Premesso che:

la divisione mercati elettrici di 3M ha annunciato il progetto di uscire a livello globale dal business sistemi per l'identificazione dei cavi elettrici e questo in Italia determina la chiusura del sito produttivo di Predosa (Alessandria) con relative conseguenze sulle 43 posizioni di lavoro attualmente presenti. Inoltre, la produzione dello stabilimento si arresterà a novembre 2017, mentre il servizio ai clienti proseguirà sino a fine anno;

la direzione aziendale 3M ha comunicato alle organizzazioni sindacali Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL e alla rappresentanza sindacale unitaria di stabilimento la decisione irremovibile della multinazionale di chiudere lo stabilimento di Predosa, asserendo che le motivazioni sono riconducibili al mancato interesse verso questo business, che negli anni non ha avuto la crescita nazionale ed internazionale auspicata;

considerato che la 3M rimane in Italia e la chiusura dell'attività produttiva della 3M a Predosa è stata annunciata via fax dagli USA dalla multinazionale senza che vi fossero mai stati problemi di redditività o produttivi particolari. Infatti, lo stabilimento di Predosa, ex Graphoplast, a differenza di altre aziende, non è stato coinvolto in questi ultimi anni in una riduzione del personale o in un utilizzo considerevole di ammortizzatori sociali, elementi questi che avrebbero potuto far ipotizzare eventuali difficoltà,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti illustrati e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano di convocare un tavolo con la 3M per verificare anche la possibilità che la multinazionale si attivi nella ricerca di un acquirente interessato allo stabilimento di Predosa, al fine di evitare la perdita dell'ennesima fabbrica sul territorio, garantendo, al contempo, l'occupazione e riducendo il più possibile l'impatto sociale che deriverebbe da un'eventuale chiusura.
(3-03867)

GIROTTO, CASTALDI, CAPPELLETTI, LEZZI, GIARRUSSO, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA - Al Ministro dello sviluppo economico

Premesso che:

il documento SEN (Strategia energetica nazionale), posto in consultazione pubblica dal 12 giugno 2017, a pagina 15 riporta che "I nuovi obiettivi di crescita delle rinnovabili al 2030 rendono ancora più utile l'avvio del capacity market per garantire l'adeguatezza del sistema, mantenendo la disponibilità della potenza a gas ancora necessaria, con priorità per quella flessibile e sollecitando nuove risorse (rinnovabili, accumuli, domanda attiva) per aumentare la flessibilità del sistema. Il capacity market, che si prevede di avviare nel 2018, permetterà al TSO di approvvigionarsi di risorse a medio-lungo termine con procedure trasparenti, concorrenziali e complessivamente meno onerose per il sistema, garantendo allo stesso tempo agli investitori stabilità nel medio-lungo termine";

a pagina 99 si legge che: "Il capacity market rappresenta una delle principali soluzioni già messe in campo per garantire l'adeguatezza del sistema e dovrebbe superare le difficoltà di recente incontrate nel mantenimento di adeguati margini di riserva in condizioni di stress (picco di domanda, variazioni di import). Come detto, non sarà riservato solo alla capacità termoelettrica ma aperto ad una pluralità di opzioni tecnologiche, nazionali e cross border";

il Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, durante il suo intervento al convegno "Efficienza energetica: un'opportunità per il sistema Paese", organizzato da NENS (Nuova Economia Nuova Società) e Enel il 10 luglio 2017, ha dichiarato che "Il capacity market non fa parte strettamente della SEN, ma ad essa è strettamente collegato. Penso dovremmo riuscire a fare la prima asta a novembre, stiamo avendo un problema di capacità che sta diventando molto significativo e contemporaneamente vogliamo accelerare l'uscita dal carbone" ("staffettaonline", dell'11 luglio 2017);

la nuova disciplina sul capacity market attualmente è in fase di notifica presso la Commissione europea ed è caratterizzata da diversi integrazioni al testo originario di Terna derivanti, oltre che dal decreto di approvazione del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2014, anche dal confronto europeo e da un atto di indirizzo del Ministero stesso a Terna del 25 ottobre 2016. In particolare, il nuovo sistema prevede l'eliminazione del floor price, le modalità di partecipazione delle risorse cross border, della domanda, delle rinnovabili e delle nuove tecnologie (ad esempio le accumuli), la priorità per le risorse con requisiti di flessibilità, la semplificazione delle aste per la prima attuazione;

considerato che:

a giudizio degli interroganti, lo strumento del capacity market, diversamente da quanto dichiarato dal Ministro Calenda, si pone come elemento centrale degli indirizzi di policy indicati dalla SEN, impegnando nel lungo periodo risorse economiche importanti su tecnologie che sono nella fase terminale della propria competitività rispetto alle fonti rinnovabili. Di fatto si affida agli impianti tradizionali termoelettrici e a gas tutta la gestione della flessibilità e sicurezza del sistema, sull'assunto che ora hanno costi di generazione minori delle fonti rinnovabili, pur sapendo che fra due anni non sarà così e che l'eventuale deficit di capacità ben può essere coperto dalla nuova generazione rinnovabile che ormai sta diventando capace di offrire energia a prezzi competitivi rispetto alla generazione termoelettrica;

inoltre, nelle aste da effettuare per la capacità non risulta agli interroganti che si tenga conto delle esternalità ambientali; si tratta dunque di aste che finiranno con il privilegiare le tecnologie alimentate a fonte fossile che (per breve periodo) sono ancora competitive, solo perché esternalizzano sulla collettività i maggiori costi ambientali e sanitari da loro causati;

difformemente dalle indicazioni della SEN, la Commissione europea sostiene una strategia sulla capacità di autoregolamentazione del mercato e sull'ottimizzazione delle prospettive aperte dallo sviluppo della tecnologia e solamente in via residuale al capacity market;

considerato inoltre che:

a più riprese la Commissione europea ha sottolineato come i mercati a breve termine e la formazione di prezzi di mercato che riflettono la disponibilità delle risorse siano sufficienti a garantire la sicurezza del sistema (considerando 10 della Proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica 2016/379 (COD) e ha sottolineato che: "Prima di introdurre meccanismi di regolazione della capacità gli Stati membri dovrebbero valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse; dovrebbero essere tenuti ad adottare misure volte a eliminare le distorsioni corredandole del relativo calendario attuativo. I meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero essere introdotti solo per le questioni che non possono essere risolte con l'eliminazione delle distorsioni di cui sopra" (considerando 28 della Proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica 2016/379 (COD));

non risulta agli interroganti che la suddetta valutazione sia stata effettuata e, in particolare, contrariamente a quanto valutato dalla Commissione europea, si è ritenuto di avviare il mercato della capacità prima di verificare l'impatto positivo che certamente deriverebbe dalla effettiva apertura del mercato del servizio del dispacciamento (MSD) alle rinnovabili non programmabili e alla domanda e prima di stabilire una regolamentazione sui contratti di fornitura a lungo termine;

il ricorso al mercato della capacità è motivato con riferimento a situazioni di picco, che sono adeguatamente gestibili attraverso l'apertura alla domanda e alle non programmabili del MSD;

si sta rinviando, a parere degli interroganti con il ricorso a limitati e poco utili progetti pilota, a tempo indeterminato l'accesso pieno e a regime della domanda e delle rinnovabili non programmabili ai servizi di dispacciamento, che contribuirebbe in modo determinante a dare servizi sufficienti alla sicurezza del sistema, utilizzando tecnologie innovative e non inquinanti, a minori costi per i cittadini;

nel breve periodo a giudizio degli interroganti i costi di generazione da fonti rinnovabili saranno competitivi rispetto a quelli da fonte termoelettrica, (anche senza considerare l'esternalità) e quindi la nuova capacità rinnovabile, se ammessa ad operare su tutti i mercati ivi compreso il mercato del servizio di dispacciamento, potrebbe coprire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico risparmiando le risorse per il mercato della capacità;

considerato infine che, a parere degli interroganti, una disciplina che dia adeguate garanzie legali di validità a contratti di fornitura a lungo termine potrebbe costituire un'alternativa più coerente con i segnali di mercato e meno costosa per i consumatori rispetto al mercato della capacità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere il meccanismo di remunerazione della capacità da impianti termoelettrici, o di attuarlo soltanto nei casi in cui sia realmente indispensabile, verificando, come chiesto dall'Unione europea, con quali altri meccanismi può essere tenuta la sicurezza del sistema;

se non consideri che sarebbe opportuno preliminarmente aprire alla domanda e alle fonti rinnovabili non programmabili il mercato del dispacciamento, per verificare a regime gli effetti di tale apertura, prima di indire aste per il mercato della capacità;

quali misure si intendano adottare per valutare nelle procedure d'asta i costi per le esternalità ambientali e sanitarie indotte dall'utilizzo di impianti a fonte fossile.
(3-04005)