Premesso che:
durante la consultazione on line svoltasi da settembre a novembre 2014 sulla legge "Buona scuola", coloro che hanno lasciato idee, commenti e proposte sul sito hanno individuato tra le priorità "la presenza all'interno di ogni scuola di ordine e grado di un pedagogista e un educatore che costituiscano l'Unità Educativa Scolastica e ricoprano le funzioni strumentali attualmente in capo ai docenti, svolgendo anche un ruolo di coordinamento e di supporto per gli stessi insegnanti, di consulenza pedagogica alle famiglie e di sostegno agli studenti". In questo modo si paventava l'idea che le funzioni strumentali fossero stabilmente esperite da esperti in scienze dell'educazione e della formazione, ma pedagogisti ed educatori non hanno poi fatto parte del piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola);
l'Unione europea ha riconosciuto che l'apprendimento è un diritto e un valore da garantire lungo tutto il corso della vita, evidenziando l'importanza dell'educazione non formale al fianco di quella formale e stabilendo altresì che la presenza di specifiche professionalità educative è fondamentale per la realizzazione dell'educazione stessa. Le indicazioni provenienti dall'Unione europea sono però disattese, anche per il fatto che le figure professionali di educatore e pedagogista vivono attualmente una situazione di profonda incertezza professionale per quanto riguarda l'aspetto universitario-formativo, l'inserimento nel mondo del lavoro e, da ultimo ma non per importanza, per il complesso e contraddittorio iter legislativo riguardante i rispettivi titoli di studio;
ad incentivare questa incertezza ha sicuramente contribuito l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, che ha trasferito la formazione degli operatori sanitari non laureati nell'ambito dell'ordinamento universitario, demandando al Ministero della salute l'individuazione delle figure professionali sanitarie da formare. Più precisamente con decreto ministeriale n. 520 del 1998, "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale", si è istituita la figura professionale dell'educatore, indicandolo come "l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana". Il decreto ha inoltre stabilito l'essenzialità del requisito del titolo abilitante nonché affidato il percorso formativo alle facoltà universitarie di Medicina e chirurgia in collegamento con quelle di Psicologia, Sociologia e Scienze dell'educazione;
anche il Tar della Lombardia, con sentenza del 24 novembre 2015, ha sottolineato che la laurea in Scienze dell'educazione è un requisito fondamentale per svolgere nel migliore dei modi i compiti rientranti nei servizi educativi, assistenziali e psicologici pensati a supporto dei ragazzi e delle loro famiglie;
ritenuto che non vi sono dubbi sul fatto che nella somministrazione dei servizi è fondamentale garantire un livello di competenza e professionalità che sia documentato dai titoli conseguiti. Occorre anche precisare che nell'ambito educativo e socio-sanitario sono stati impiegati in questi anni anche operatori sprovvisti di laurea, il cui bagaglio di competenza, acquisito sul campo, non può essere del tutto ignorato e disperso, come invece attualmente accade nel momento in cui essi vengono ormai sistematicamente esclusi dalla maggior parte dei bandi pubblici di selezione del personale;
ritenuto altresì che, a parere degli interroganti, indipendentemente dalle problematiche strettamente legate allo status professionale o meno della figura dell'educatore, sia estremamente urgente anche alla luce di quanto risultato dalla consultazione sulla "Buona scuola", la costituzione di un'unità educativa scolastica all'interno di ogni scuola di ordine e grado, al fine di garantire un supporto adeguato a ragazzi, insegnanti e famiglie in ambito scolastico. A tal proposito, in sede di esame presso il Senato del disegno di legge recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo" è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a prevedere la possibilità di garantire all'interno dei poli e dei plessi scolastici una figura di riferimento destinata a fronteggiare situazioni di bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare quanto prima un piano straordinario di assunzione per pedagogisti ed educatori, con laurea in Pedagogia o Scienze dell'educazione, come indicato nella tabella di equiparazione titoli contenuta nel decreto interministeriale 9 luglio 2009, nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da dare concretamente seguito a quanto indicato dal corpo docente, dal personale scolastico nel suo complesso e dai cittadini nella consultazione online citata;
riconoscendo l'essenzialità del titolo universitario ai fini dell'esercizio della professione, se il Ministro in indirizzo intenda comunque valutare l'opportunità di adottare, anche in collaborazione con le Regioni, iniziative o azioni finalizzate a individuare possibili nuovi sbocchi occupazionali per tutti quegli educatori che risultano sprovvisti della laurea in Scienze dell'educazione, prevedendo il mantenimento del posto di lavoro se in servizio continuativo da almeno 3 anni e un congruo periodo di tempo di 5 anni per il conseguimento dello stesso, al fine di evitare la dispersione delle conoscenze e competenze acquisite da tali soggetti mediante numerose ore di formazione e un'intensa attività sul campo.