SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------

7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)


*294ª seduta: mercoledì 27 luglio 2016, ore 14,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione
Svolta

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati)- Relatrice alla Commissione Elena FERRARA
(Parere alla 5ª Commissione)
(2495)
Seguito e conclusione esame. Parere favorevole con osservazioni

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bisdel Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 - Relatore alla Commissione CONTE
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204)
(n. 319)
Seguito esame e rinvio


IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica - Relatrice alla Commissione PUGLISI
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1196)
2. Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere - Relatore alla Commissione CONTE
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 11ª Commissione)
(1847)
3. Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla Commissione DI GIORGI
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione)
(1892)
4. Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione MARTINI
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(2342)

5. Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri) - Relatrice alla Commissione Elena FERRARA
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(2371)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(322)
2. TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli exIstituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(934)
3. Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(972)
4. MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(1616)
- Relatore alla Commissione MARTINI
INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO



BLUNDO , PAGLINI , GIARRUSSO , CAPPELLETTI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

durante la consultazione on line svoltasi da settembre a novembre 2014 sulla legge "Buona scuola", coloro che hanno lasciato idee, commenti e proposte sul sito hanno individuato tra le priorità "la presenza all'interno di ogni scuola di ordine e grado di un pedagogista e un educatore che costituiscano l'Unità Educativa Scolastica e ricoprano le funzioni strumentali attualmente in capo ai docenti, svolgendo anche un ruolo di coordinamento e di supporto per gli stessi insegnanti, di consulenza pedagogica alle famiglie e di sostegno agli studenti". In questo modo si paventava l'idea che le funzioni strumentali fossero stabilmente esperite da esperti in scienze dell'educazione e della formazione, ma pedagogisti ed educatori non hanno poi fatto parte del piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola);

l'Unione europea ha riconosciuto che l'apprendimento è un diritto e un valore da garantire lungo tutto il corso della vita, evidenziando l'importanza dell'educazione non formale al fianco di quella formale e stabilendo altresì che la presenza di specifiche professionalità educative è fondamentale per la realizzazione dell'educazione stessa. Le indicazioni provenienti dall'Unione europea sono però disattese, anche per il fatto che le figure professionali di educatore e pedagogista vivono attualmente una situazione di profonda incertezza professionale per quanto riguarda l'aspetto universitario-formativo, l'inserimento nel mondo del lavoro e, da ultimo ma non per importanza, per il complesso e contraddittorio iter legislativo riguardante i rispettivi titoli di studio;

ad incentivare questa incertezza ha sicuramente contribuito l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, che ha trasferito la formazione degli operatori sanitari non laureati nell'ambito dell'ordinamento universitario, demandando al Ministero della salute l'individuazione delle figure professionali sanitarie da formare. Più precisamente con decreto ministeriale n. 520 del 1998, "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale", si è istituita la figura professionale dell'educatore, indicandolo come "l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana". Il decreto ha inoltre stabilito l'essenzialità del requisito del titolo abilitante nonché affidato il percorso formativo alle facoltà universitarie di Medicina e chirurgia in collegamento con quelle di Psicologia, Sociologia e Scienze dell'educazione;

anche il Tar della Lombardia, con sentenza del 24 novembre 2015, ha sottolineato che la laurea in Scienze dell'educazione è un requisito fondamentale per svolgere nel migliore dei modi i compiti rientranti nei servizi educativi, assistenziali e psicologici pensati a supporto dei ragazzi e delle loro famiglie;

ritenuto che non vi sono dubbi sul fatto che nella somministrazione dei servizi è fondamentale garantire un livello di competenza e professionalità che sia documentato dai titoli conseguiti. Occorre anche precisare che nell'ambito educativo e socio-sanitario sono stati impiegati in questi anni anche operatori sprovvisti di laurea, il cui bagaglio di competenza, acquisito sul campo, non può essere del tutto ignorato e disperso, come invece attualmente accade nel momento in cui essi vengono ormai sistematicamente esclusi dalla maggior parte dei bandi pubblici di selezione del personale;

ritenuto altresì che, a parere degli interroganti, indipendentemente dalle problematiche strettamente legate allo status professionale o meno della figura dell'educatore, sia estremamente urgente anche alla luce di quanto risultato dalla consultazione sulla "Buona scuola", la costituzione di un'unità educativa scolastica all'interno di ogni scuola di ordine e grado, al fine di garantire un supporto adeguato a ragazzi, insegnanti e famiglie in ambito scolastico. A tal proposito, in sede di esame presso il Senato del disegno di legge recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo" è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a prevedere la possibilità di garantire all'interno dei poli e dei plessi scolastici una figura di riferimento destinata a fronteggiare situazioni di bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare quanto prima un piano straordinario di assunzione per pedagogisti ed educatori, con laurea in Pedagogia o Scienze dell'educazione, come indicato nella tabella di equiparazione titoli contenuta nel decreto interministeriale 9 luglio 2009, nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da dare concretamente seguito a quanto indicato dal corpo docente, dal personale scolastico nel suo complesso e dai cittadini nella consultazione online citata;

riconoscendo l'essenzialità del titolo universitario ai fini dell'esercizio della professione, se il Ministro in indirizzo intenda comunque valutare l'opportunità di adottare, anche in collaborazione con le Regioni, iniziative o azioni finalizzate a individuare possibili nuovi sbocchi occupazionali per tutti quegli educatori che risultano sprovvisti della laurea in Scienze dell'educazione, prevedendo il mantenimento del posto di lavoro se in servizio continuativo da almeno 3 anni e un congruo periodo di tempo di 5 anni per il conseguimento dello stesso, al fine di evitare la dispersione delle conoscenze e competenze acquisite da tali soggetti mediante numerose ore di formazione e un'intensa attività sul campo.

(3-02639)