SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------

7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)


*153ª seduta: giovedì 8 gennaio 2015, ore 14


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni
Svolte
AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale - Relatrice alla Commissione PUGLISI
Seguito esame e rinvio (n. 386)
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

MONTEVECCHI, CIOFFI, MORONESE, SERRA, PAGLINI, BUCCARELLA, LEZZI- Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

il 23 ottobre 2014, sul quotidiano "il Fatto Quotidiano" si legge che il senato accademico dell'"Alma Mater Studiorum" dell'Università di Bologna ha introdotto un codice etico di comportamento;

l'art. 15 del suddetto Codice, denominato "Tutela del nome e dell'immagine dell'Università", al comma 1 recita: "L'Università richiede a tutti i componenti della comunità di rispettare il nome e il prestigio dell'Istituzione e di astenersi da comportamenti suscettibili di lederne l'immagine. Non è consentito l'utilizzo del nome e del logo dell'Università per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina di Ateneo"; ciò allo scopo di regolamentare il rispetto dell'utilizzo del nome e salvaguardare il prestigio dell'Università da parte dei componenti della comunità universitaria, riferendosi in particolare agli operatori medesimi, quali i docenti, i dipendenti e tutti coloro che possono spendere il nome ed utilizzare il logo dell'istituzione;

al comma 2 dello stesso articolo si legge che "I componenti della comunità universitaria non rilasciano, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione e comunicazione, dichiarazioni pubbliche in nome dell'Ateneo fuori dai casi previsti dalla normativa vigente o senza espressa autorizzazione. Non esprimono opinioni strettamente personali spendendo il nome dell'Università". Anche in questo passaggio è di tutta evidenza l'intento del legislatore accademico di arginare la spendita del nome dell'Istituzione da parte degli "addetti ai lavori";

con il comma 3 si incide invece sulla correttezza dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, infatti "I componenti della comunità universitaria utilizzano tutti i mezzi di comunicazione in modo corretto e nel rispetto dell'Istituzione e della riservatezza delle persone, evitando di diffondere informazioni, testi o immagini che possano nuocere al nome e al prestigio dell'Università";

le perplessità, a parere degli interroganti, sorgono riguardo all'inciso previsto al comma 4, il quale recita: "L'Università richiede a tutti i componenti della comunità di mantenere un comportamento rispettoso delle libertà costituzionali, del prestigio e dell'immagine dell'Istituzione, anche nell'utilizzo dei social media";

considerato che:

i maggiori utilizzatori dei social media sono i ragazzi, rectius gli studenti, dunque appare fin troppo evidente che i destinatari della limitazione sono tutti gli studenti che frequentano l'ateneo e che, dunque, sono soliti confrontare le loro idee, proposte e spunti di analisi attraverso i social network; pertanto, a parere degli interroganti, la limitazione introdotta dal comma 4 dell'art. 15 del codice etico di comportamento dell'Università di Bologna, parrebbe un primo passo per censurare la libertà di pensiero seppur in fase embrionale;

come noto, l'art. 21 della Costituzione, tra i principi che regolano le "libertà", sancisce: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto (...)";

a parere degli interroganti la suddetta censura sembrerebbe in netto contrasto con il principio costituzionale citato, in quanto le politiche repressive della libertà di opinione a nulla portano perché quand'anche le idee espresse dovessero risultare distorsive della realtà sono in ogni caso soggette al confronto mediatico, ancor di più oggi in cui lo scambio di idee avviene attraverso il cosiddetto "web 2.0" caratterizzato da flussi comunicativi trasversali e molteplici;

considerato inoltre che:

quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente, e non oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria, la quale opera nel rispetto assoluto delle legge;

a giudizio degli interroganti la permanenza della disposizione citata (comma 4, art. 15 del codice etico di comportamento dell'Università di Bologna) aprirebbe scenari inquietanti perché rappresenterebbe una limitazione del pensiero delle cosiddette "voci fuori dal coro" che si esprimerebbero pubblicamente in strada o su Facebook. Voci che talvolta esprimono dissenso, ma che aprono un confronto e spesso dibattiti costruttivi tesi alla ricerca di soluzioni che tengano conto anche delle diverse contrapposizioni di interessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, attesa la pericolosa limitazione di pensiero contenuta nel citato art. 15 del codice etico di comportamento adottato dall'Università di Bologna, non voglia attivarsi, per quanto di competenza, al fine di contrastare iniziative di tale pericolosità sociale anche alla luce dei dettati dell'art. 21 della Costituzione;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere affinchè sia escluso ogni rischio di censura alla libertà di pensiero, con riferimento alla disposizione in questione.


(3-01371)

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, FATTORI, VACCIANO, PETROCELLI, CATALFO, TAVERNA, MANGILI, LUCIDI, SANTANGELO, PUGLIA, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI, CIAMPOLILLO, COTTI, LEZZI, SIMEONI- Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'Accademia delle Belle arti di Roma è una delle più importanti e antiche accademie d'Italia. Il complesso storico che la ospita attualmente sito in via di Ripetta, tradizionalmente chiamato "Il Ferro di cavallo", fu costruito nella metà dell'Ottocento come edificio destinato ad abitazione e successivamente adattato a sede dell'Accademia, ma la sua nascita risale al Cinquecento sotto il nome di "Accademia di San Luca". L'istituto si caratterizza per una tradizione unica nel campo degli studi artistici e per un indiscusso prestigio derivante dalle attività svolte dai grandi maestri del passato e la sua odierna attività didattica si concretizza in una miriade di insegnamenti che riguardano la pittura, la decorazione, la scultura, la scenografia e una "Scuola libera del nudo", oltre a vari corsi di sperimentazione. Attualmente la proprietà dell'edificio di via di Ripetta, a quanto risulta agli interroganti, sembra essere dell'agenzia del Demanio, che è alle dirette dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

con legge n. 508 del 21 dicembre 1999 l'Accademia diviene una delle sedi più importanti per l'alta formazione, la specializzazione e la ricerca in ambito artistico e pur vedendosi riconosciuta ampia autonomia didattica ed amministrativa, entra a far parte del settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), sotto l'egida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

considerato che:

nonostante la tradizione secolare che la caratterizza, gli studenti segnalano da tempo serie problematiche di carattere logistico che condizionano il regolare svolgimento della didattica e della pratica artistica. L'ultima segnalazione è del 20 settembre 2014, quando sono stati dichiarati inagibili, a causa della mancata uniformità alla normativa antincendio, 2 dei 4 piani che compongono l'edificio, decisione che ha impedito agli studenti la fruibilità di ben 30 aule, costituenti luogo di innumerevoli attività didattiche. Pertanto, nell'anno accademico 2014/2015 attività come corsi di pittura, disegno, anatomia, storia dell'arte, decorazione, antropologia culturale, beni culturali, decorazione, iconologia e iconografia, economia e mercato dell'arte, museografia, restauro, semiologia del corpo, storia delle tecniche artistiche, teoria della percezione e psicologia della forma, non possono essere regolarmente svolte;

ancor più grave a parere degli interroganti è aver considerato come intervento risolutore di tali disagi il trasferimento dei suddetti corsi in aule adibite ad altri tipi d'insegnamento, creando ulteriori disordini organizzativi nella suddivisione temporale degli spazi tra le varie materie. Un esempio su tutti è rappresentato dall'alternanza delle lezioni di pittura a quelle di scenografia, che rende di fatto impossibile il continuo allestimento delle aule per entrambe le materie ed impedisce agli studenti di pittura, che prima erano soliti svolgere le loro attività nei piani chiusi il 20 settembre, di esercitare la propria attività in quanto l'aula è permanentemente colma delle strumentazioni necessarie per il corso di scenografia;

per ovviare al mancato adeguamento alla normativa antincendio e quindi all'inagibilità delle aule si è anche deciso di dislocare lo svolgimento di alcuni corsi e lezioni in diversi licei artistici di Roma, aumentando il grado di disagio generale e costringendo gli studenti a continui spostamenti da una sede all'altra;

considerato inoltre che il disagio sopra descritto risulta essere ancor più ingiusto ed ingiustificato a fronte delle onerose rette pagate annualmente dagli studenti dell'Accademia, tasse che, proporzionalmente al reddito familiare dello studente, si aggirano tra gli 808 e 1.808 euro per il primo anno di studi e 712 e 1.712 euro per il secondo e terzo anno con un aumento di ulteriori 140 euro, per ogni fascia di reddito, durante il biennio specialistico. Una didattica così disorganizzata, infatti, impedisce di garantire competenze adeguate agli studenti, i quali inevitabilmente rischiano di pagare la scarsa qualità degli insegnamenti in termini di accesso al mondo del lavoro;

ritenuto che è del tutto inaccettabile a giudizio degli interroganti che un'istituzione come l'Accademia delle Belle arti di Roma, in cui dovrebbero confluire le nuove menti in fermento e formarsi gli artisti del futuro, non abbia la possibilità di assicurare un'organizzazione didattica logisticamente ottimale, in grado di garantire almeno l'apprendimento delle nozioni basilari, ostacolando di fatto i giovani studenti nella realizzazione di quegli obiettivi ambiziosi che credono speranzosamente di poter raggiungere al momento dell'iscrizione,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie rispettive competenze, intendano porre in essere al fine di uniformare il più rapidamente possibile l'edificio sito in via di Ripetta alla normativa antincendio attualmente in vigore e permettere di fatto la piena agibilità e fruibilità delle aule da parte degli studenti dell'Accademia, consentendo di porre fine a quei disagi logistici richiamati che ne condizionano fortemente l'apprendimento.


(3-01395)