SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------

7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)


151ª seduta: martedì 16 dicembre 2014, ore 11
152ª e 153ª seduta: giovedì 18 dicembre 2014, ore 8,30 e 14


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni
Svolte

AFFARI ASSEGNATI

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale - Relatrice alla Commissione PUGLISI
(n. 386)

II. Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale - Relatrice alla Commissione Elena FERRARA
Esame e rinvio (n. 409)
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO




BERTOROTTA , SERRA , BOTTICI , BULGARELLI , BATTISTA , LUCIDI , BOCCHINO , SIMEONI , PAGLINI , CIOFFI , BLUNDO , SCIBONA , CASTALDI , MANGILI , MOLINARI , MONTEVECCHI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che, a parere degli interroganti:

il comma 3, dell'articolo 26 (rubricato quale Disciplina dei lettori di scambio), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cosidetta riforma Gelmini) di là dalle intenzioni non regola affatto la materia in oggetto, di cui ai commi precedenti, ma modifica radicalmente e in senso peggiorativo la disciplina legislativa sui lettori di madrelingua straniera;

tale articolo della riforma Gelmini non solo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione europea (in particolare con i principî di diritto comunitario enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee) ma, di fatto, ha finito per discriminare da un punto di vista sia economico sia giuridico la categoria dei lettori di madrelingua straniera alla quale è già stato riconosciuto con la legge 5 marzo 2004, n. 63 «un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli»;

un'interpretazione restrittiva della norma - così com'è stata applicata, in particolare, nell'Università di Catania, nonché in altre quali Siena, Bergamo e del Salento - con delibera del 13 luglio 2012, ha causato una «revisione del trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera, nonché rideterminazione della loro retribuzione, secondo le indicazioni dell'art. 26 della legge 240/2010», vale a dire ha comportato una riduzione dello stipendio di circa il 45 per cento, oltreché un sostanziale arretramento di carriera e la cancellazione degli scatti di anzianità maturati;

va considerato, altresì, che i lettori del capoluogo etneo, che risulta abbiano adito il Tribunale di Catania nella persona del giudice del lavoro (per cui si veda la sentenza n. 517 del 3 febbraio 2010), hanno richiesto, in particolare, l'adeguamento retributivo e il pagamento delle differenze (in forza di una ricostruzione della carriera ab origine), estendendolo al riconoscimento dell'unitarietà del proprio rapporto di lavoro a far tempo dalla prima assunzione (art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382), e quindi alla declaratoria di nullità del contratto come CEL (stipulato dall'anno accademico 1994-95), alla regolarizzazione della posizione previdenziale e ai danni subiti per il comportamento tenuto dall'Università e dallo Stato. Detto ricorso - in attesa del risultato del processo di appello - oltre ad aver accolto il diritto dei ricorrenti «a percepire un trattamento retributivo pari al 100% di quello previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, compresi gli scatti di anzianità, con decorrenza dal 1° maggio 2004», ha nel medesimo tempo condannato l'Università di Catania «al pagamento delle consequenziali differenze retributive», alla «rivalutazione monetaria degli interessi» maturati, alla «regolarizzazione retributiva», nonché alla «rifusione delle spese di giudizio»;

il caso dei lettori di madrelingua straniera - collaboratori ed esperti linguistici è stato ampiamente seguito e monitorato dalla stampa: in particolare giova citare le dettagliate analisi apparse sui siti web ustation.it (M. Spalletta, 2 maggio 2013) e justice.it (legge Distefano, 13 giugno 2013);

considerato che:

i lettori che versano in questa situazione e che attualmente hanno subito una forte riduzione dello stipendio - per quel che concerne le diverse facoltà dell'Università di Catania - ammontano a più di quaranta, ma numerosi altri casi, come sopra accennato, sono presenti in altre Università (Siena, Bergamo e Lecce);

non vi è alcuna certezza, per questa categoria di lavoratori, entro il quadro di una posizione contrattualmente stabile e definita, né di veder ripristinato lo stipendio attualmente decurtato, né tantomeno di poter recuperare le somme arretrate;

a far tempo dagli anni Novanta sono state intraprese numerose azioni legali volte al riconoscimento di uno stato giuridico con la regolarizzazione della posizione assicurativa e pensionistica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;

se risultino i motivi per cui un'applicazione pedissequa e palesemente restrittiva - a giudizio degli interroganti - del comma 3 dell'art. 26 della cosiddetta riforma Gelmini abbia coinvolto solo un numero limitato di Università, causando un'evidente disparità di trattamento;

quali provvedimenti e iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro intenda adottare senza indugio affinché tale situazione, che penalizza ingiustamente una categoria di lavoratori nelle misure e nelle proporzioni sopra descritte, possa essere sanata;

se non si intenda in particolare riaprire un tavolo di confronto per evitare nuovi contenziosi e favorire il sereno svolgimento dell'attività didattica.


(3-00189)

SPILABOTTE , SCALIA - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. -

Premesso che:

il Comune di Frosinone ha rilasciato autorizzazioni a costruire edifici nella cosiddetta "Area De Matthaeis"; nell'area era già stata autorizzata la costruzione di un parcheggio, seppellendo conseguentemente le antiche terme;

la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, con le note protocollari n. 568, 569, 574, 579, 581, 586 del 16 gennaio 2013 e, su specifica richiesta del Settore pianificazione territoriale, SUE e ambiente del Comune di Frosinone, registrata al protocollo con il n. 9163 del 1° febbraio 2013, ha inviato all'amministrazione comunale di Frosinone, con nota prot. n. 2734 del 7 marzo 2013, la Relazione tecnica storico-archeologica con il relativo stralcio catastale al fine di avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell'intera "Area De Matthaeis".

la Soprintendenza, quale organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, con l'avvio del procedimento in oggetto propone di sottoporre a vincolo dichiarativo e a prescrizioni di tutela indiretta i ritrovamenti di competenza accertati negli anni 2000, 2005 e 2007 in corrispondenza della sede stradale di via G. De Matthaeis e negli immobili di proprietà comunale (F° 58, pp.cc. 257/P, 258) e privata (F° 58, pp.cc. 99, 159/P, 162/P, 524/P), ricadenti tutti in zona già interamente tutelata da vincolo paesaggistico e riconosciuta quale area a connotazione specifica per la realizzazione di parchi archeologici e culturali in sede di Piano territoriale paesistico regionale,

dalla relazione tecnica storico-archeologica emerge che i ritrovamenti che la Soprintendenza intende sottoporre a tutela appartengono ad un edificio termale di epoca romana tardo-imperiale, accessibile da Nord attraverso una rampa basolata, scoperta solo in minima parte, che doveva collegare l'edificio imperiale al presumibile tracciato dell'antica via Latina, corrispondente al bene lineare tipizzato da PTPR tl_0307;

le terme di età imperiale (III-IV sec. d.C.) risultano impiantate su edifici preesistenti riferiti ad epoca romana medio e tardo-repubblicana, anche questi scoperti, come il basolato stradale di cui sopra, solo in minima parte; le strutture di tali edifici repubblicani (III-I sec. a.C.), distinguibili nella planimetria di scavo edita nel 2010, proseguono oltre le strutture attribuite alle terme imperiali e oltre i limiti di scavo, sia a nord-ovest verso la P.C. 257 di proprietà comunale, sia a sud-est verso la P.C. 159 di proprietà privata;

considerato che:

l'insieme dei beni di interesse scoperti nel corso dei molteplici scavi condotti dalla competente Soprintendenza appaiono riferibili ad un complesso archeologico unitario, comprensivo degli effetti di una intensa e ininterrotta occupazione antropica del sito in un arco di tempo plurisecolare compreso tra il IX sec. a.C. e il III-IV sec. d.C., configurabile quale area archeologica;

la lettera d) dell'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone che: "Si intende per «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica";

la Direzione regionale per i beni culturali e del paesaggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ultima nota prot. n. 15513 del 16 agosto 2012, ha ulteriormente rinnovato al Ministero competente la richiesta già formulata in data 14 maggio 2012 con nota n. 9135, volta a ridefinire l'area archeologica alla luce dei rinvenimenti più recenti, al fine di individuare un limite certo per la tutela diretta e valutare conseguentemente l'estensione dell'eventuale relativa area di rispetto, aggiornando in tal senso sia la relazione che la planimetria da allegare alla proposta di tutela dell'area "De Matthaeis",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti nonché dei recenti scandali che hanno coinvolto la Soprintendenza di Frosinone, non ritenga opportuno intraprendere iniziative al fine di tutelare e salvaguardare un'area ove insistono ritrovamenti archeologici e storici di rilevante importanza;

se non ritenga altresì opportuno adottare i provvedimenti necessari al fine di trasformare l'area citata in un parco archeologico da integrare alla villa, includendovi a tal fine anche le terme romane da ultimo rinvenute.


(3-01103)

CARDIELLO - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

il museo archeologico nazionale di Paestum è uno tra i più importanti musei archeologici d'Italia: nel 2013 scavi e museo di Paestum hanno rappresentato il ventiquattresimo sito statale italiano più visitato, con 242.218 visitatori e un introito, secondo quanto pubblicato dal Ministero dei beni culturali, lordo totale di 733.802,87 euro;

tali dati sono buoni ma non particolarmente alti se si considera che la struttura museale è di elevatissima qualità, tanto che una ricerca su qualsiasi motore di ricerca internet la definisce come "eccellente museo archeologico";

in particolare, una delle innumerevoli recensioni su Paestum, in lingua inglese, precisa che "se il Partenone di Atene ha accusato atti di vandalismo, inquinamento e furti, altrove nel mondo greco vi sono templi che possono rivaleggiare con esso e che sono stati risparmiati da quelle devastazioni che hanno danneggiato il patrimonio archelogico della Grecia. A sud di Napoli, sulla costa occidentale italiana, si trovano le rovine dell'antica colonia greca di Poseidonia, oggi conosciuta con il suo nome romano di Paestum. La città murata contiene non uno, ma tre templi greci straordinariamente intatti. Essi costituiscono il patrimonio architettonico e culturale greco forse meglio conservato, e Paestum è forse uno dei siti dell'antico mondo mediterraneo più ingiustamente trascurato. Scavi hanno rivelato nuove porzioni della città romana, fornendo un quadro più completo di una città classica unica";

il museo negli anni ha sempre cercato attraverso iniziative e progetti culturali di fare conoscere, con rigore scientifico, attraverso le proprie aree espositive, un periodo importantissimo della nostra storia, con la volontà anche di offrire, come polo museale, il proprio contributo ad uno sviluppo economico della Campania, cioè di operare con una strategia manageriale moderna che considera il patrimonio culturale ereditato e preservato un volano per uno sviluppo socio-economico certo del territorio;

le attuali risorse economiche del museo non sono sufficienti per finanziare parte delle stesse in attività di promozione efficaci per attrarre un maggior numero di visitatori;

il sistema logistico della Campania, ed in particolare del territorio salernitano, non consentono un agevole e rapido raggiungimento delle città d'arte e dei siti archeologici,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sia favorevole, affinché il museo archeologico nazionale di Paestum possa accrescere la sua capacità di attrazione di investimenti e del turismo, a valutare congiuntamente con il museo e la Soprintendenza possibili azioni di sostegno e promozione dello stesso, anche attraverso la partecipazione finanziaria di privati;

se il Ministro delle infrastrutture non ritenga opportuno, tenuto conto degli studi di settore sull'interconnessione tra sistema logistico e infrastrutturale efficiente, flussi turistici, poli museali e città d'arte, e per evitare che la mancanza di un'infrastruttura ferroviaria moderna nel comune di Paestum possa accrescere nel tempo un calo dei visitatori con i conseguenti ed ineluttabili problemi di conservazione dei beni custoditi, prevedere un miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria di Paestum.


(3-01200)
FERRARA Elena, BOCCHINO, IDEM, DI GIORGI, CONTE, BERTUZZI, CALEO, CUOMO, FASIOLO, LO GIUDICE, LUCHERINI, MARGIOTTA, MATTESINI, PEZZOPANE, ROSSI Gianluca, RUTA, SCALIA, SOLLO, PAGLIARI, VALENTINI- Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

il decreto ministeriale 8 novembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 117 del 21 maggio 2012) e recante "Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", ha stabilito che (art. 1, comma 1): "Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la frequenza del tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche con riferimento all'art. 15, comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4 e all'art. 9, comma 4 del succitato decreto";

considerato che:

le procedure per le prove per l'ammissione ai distinti contingenti delle classi di concorso si sono già da tempo concluse;

nulla osta all'avvio dei corsi di tirocinio formativo attivo per i quali devono già essere noti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e agli uffici scolastici regionali di competenza i numeri degli abilitandi interessati (in particolare per il tirocinio formativo attivo ordinario per la classe di concorso A077, strumento musicale, il cui accesso avviene direttamente a conclusione del primo ciclo di biennio a numero programmato previsto dal decreto ministeriale n. 249 del 2010);

la complessa gestione dei compiti affidati ai docenti con funzioni tutoriali impone una presenza di tali figure nei consigli di corso prima dell'avvio dei corsi medesimi;

l'articolo 6 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° ottobre 2014, n. 698 stabilisce che "I percorsi di TFA sono conclusi entro il 31 luglio 2015, al fine di garantire ai soggetti interessati la spendibilità dei titoli conseguiti";

in ogni caso, l'espletamento del tirocinio presso le scuole accreditate dovrà completarsi entro il mese di maggio 2015, tenendo altresì presente che la pianificazione delle attività didattiche deve avvenire con largo anticipo, al fine di non creare scompensi alle classi che ospitano i tirocinanti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui a tutt'oggi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non abbia ancora provveduto all'emanazione del decreto di cui al decreto ministeriale 8 novembre 2011 e a chi vadano attribuite le responsabilità di tale grave inadempienza;

se siano state attivate, e con quali tempi, le procedure per l'emanazione del provvedimento in questione e, in caso contrario, se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare con la massima urgenza per consentire l'avvio dei tirocini formativi attivi e il loro sereno svolgimento anche nel rispetto degli impegni assunti dai diversi attori della comunità scolastica.


(3-01428)