SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVI LEGISLATURA --------------------


11a Commissione permanente
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)


218ª seduta: mercoledì 13 aprile 2011, ore 15,45


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.
Interrogazioni svolte

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio).
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione)
(2206)

2. THALER AUSSERHOFER. - Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave.
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione)
(107)
3. DE LILLO. - Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità.
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione)
(147)

4. BUTTI. - Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi.
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione)
(657)
- Relatore alla Commissione PICHETTO FRATIN.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Massimo GARAVAGLIA. - Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonchè in materia di trattenute sindacali.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione)
(1009)
2. GIULIANO ed altri. - Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione)
(1060)
3. TREU ed altri. - Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni.
(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)
(1180)
4. PORETTI ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione)
(1685)
- e della petizione n. 237 ad essi attinente.
- Relatore alla Commissione PICHETTO FRATIN.


III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri).- Relatore alla Commissione CASTRO.
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(2147)
2. Deputato FOTI ed altri. - Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (Approvato dalla Camera dei deputati). - Relatrice alla Commissione SPADONI URBANI.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2514)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Deputato LO PRESTI. - Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2417)
2. DELOGU ed altri. - Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato.
(Pareri della 1ª e della 2ª Commissione)
(2082)
3. PINOTTI. - Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti.
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2151)
4. SPADONI URBANI ed altri. Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità.
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2278)
- Relatore alla Commissione GIULIANO.



INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO


ASTORE, MONGIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
a seguito degli eventi sismici verificatisi tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, con epicentro situato in provincia di Campobasso, che hanno colpito anche alcuni Comuni della Provincia di Foggia, sono stati adottati diversi atti normativi a favore delle aree danneggiate;
in particolare con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253, veniva stabilita la sospensione dei versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e degli adempimenti connessi al versamento dei richiamati contributi a favore dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nell'area interessata dal sisma;
l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ha emanato diverse circolari in materia di sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali interpretando in maniera restrittiva e talvolta contraddittoria le disposizioni di legge come, per esempio, quella riguardante il nesso tra il danno subito e l'evento sismico perché l'agevolazione è concessa a fronte del disagio economico-sociale di un territorio colpito da calamità naturali;
le successive direttive promulgate in seguito all'ordinanza del 2002, per quanto spesso scoordinate tra loro e/o tardive rispetto al periodo di vigenza dei provvedimenti precedenti, hanno comunque disposto, tra l'altro, che operasse la sospensione degli adempimenti e pagamenti di tributi e contributi, a favore dei soggetti che, alla data degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 avevano la residenza, il domicilio o la sede lavorativa, nei territori maggiormente colpiti e ben individuati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 (14 comuni nella Provincia di Campobasso e 2 Comuni nella provincia di Foggia) e successivamente estesa anche a tutta la Provincia di Campobasso e Foggia solo ai fini contributivi);
sulla base delle errate interpretazioni l'INPS ha intrapreso azioni di recupero bonario coattivo attraverso la notifica di cartelle esattoriali di pagamento e procedimenti giudiziari;
con il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (art.6, commi 4-bis e 4-ter), ed altri provvedimenti legislativi, veniva risolta l'annosa questione per i residenti nell'area del cratere con l'abbattimento del 60 per cento degli importi sospesi e la restituzione, in dieci anni, del restante 40 per cento, prevedendo anche l'equiparazione dei dipendenti pubblici e di quelli privati e la restituzione decennale senza abbattimento nel restante territorio delle Province di Campobasso e di Foggia;
il Parlamento risolveva finalmente un problema che rischiava di mettere in ginocchio l'economia di un territorio importante delle regioni Molise e Puglia, riconoscendo le legittime aspettative dei residenti dei Comuni del cratere sismico, superando la discriminazione di cui erano state vittime i cittadini molisani e pugliesi;
proprio in questi giorni stanno pervenendo lettere da parte dell'INPS a dei cittadini molisani, e la questione torna ad essere non solo attuale ma molto preoccupante;
con le suddette lettere l'ente comunica ufficialmente che, ai sensi della circolare n. 106 del 2008, non potevano avvalersi della sospensione contributiva i soggetti con attività di lavoro autonomo e/o dipendente, iniziato dopo il 31 ottobre 2002, e che non potevano avvalersi della restituzione agevolata quei soggetti che già avevano ricevuto cartelle esattoriali per non aver iniziato la restituzione a partire da marzo 2006 (così come prevedeva la precedente normativa), nonostante le nuove disposizioni di legge;
ai soggetti, a cui è già pervenuta la summenzionata comunicazione, è stato chiesto non solo di regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni, ma addirittura di restituire oltre ai contributi anche sanzioni e interessi, gettando così sgomento e panico tra le persone interessate;
considerato che:
la sospensione dei pagamenti e degli adempimenti tributari e contributivi normativamente disposta opera per legge e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione o istanza preventiva;
detta sospensione è destinata a tutti i soggetti che, alla data degli eventi sismici di cui sopra, avevano l'unico requisito normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale e di quella operativa, prescindendo dall'attività svolta o assunta o modificata, prima o dopo il 31 ottobre 2002,
si chiede di sapere:
quali azioni il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo intendano intraprendere presso l'INPS al fine di garantire l'effettività delle disposizioni normative richiamate ed evitare interpretazioni ingiustificatamente non solo restrittive ma anche sbagliate che non tengono conto della volontà del Governo e del Parlamento;
quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di garantire la revoca delle azioni intraprese da parte dell'INPS nei confronti dei contribuenti che hanno avuto il coraggio di avviare nuove attività imprenditoriali, nonché dei lavoratori, dopo il 31 ottobre 2002, proprio per sostenere un territorio fortemente disastrato da una tragedia che ha indignato tutto il Paese per la morte dei 27 bambini e una maestra a causa del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia.
3-01556


STRADIOTTO, BAIO, BUBBICO, CASSON, CECCANTI, CHITI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, GARAVAGLIA Mariapia, MAGISTRELLI, MARITATI, MAZZUCONI, PERTOLDI, TREU, MONGIELLO, ANTEZZA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
l'articolo 1, comma 1175 (allegato 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) disponendo che, a decorrere dal 1° luglio 2007, la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale" è subordinata al possesso del documento stesso;
la legge n. 296 del 2006 ha previsto che l'accesso delle aziende ad ogni tipo di beneficio, normativo o contributivo, sarebbe stato subordinato al DURC, certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva e ne ha esteso a tutti i settori economici l'applicabilità rispetto alla disciplina originale, che ne limitava l'applicazione ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia, e ha introdotto, fra gli adempimenti da effettuare per ottenere il rilascio del DURC, la materia della sicurezza del lavoro;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il DURC deve essere esibito dalle imprese e dai lavoratori autonomi al committente o al responsabile dei lavori per attestare la regolarità tecnico professionale. Il documento permette alle imprese di dimostrare di aver regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL; nonché a tutti gli obblighi previsti dalla normativa rispetto all'intera situazione aziendale;
con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, il Ministero del lavoro ha precisato che il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici, e nei lavori privati dell'edilizia, stante il disposto dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996, che prevedeva che il committente svolga verifiche nei confronti degli appaltatori, con esplicito riferimento sia alle «imprese esecutrici» che ai «lavoratori autonomi»;
con circolare n. 9 del 27 gennaio 2006 l'INPS, rispondendo ad un interpello, ribadisce che "nel novero (categoria) dei destinatari dell'obbligo di richiesta del DURC non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti";
considerato che:
nonostante le modifiche introdotte dalla legge n. 192 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) relativamente al DURC, la normativa vigente in materia presenta ancora aspetti poco chiari e incoerenti soprattutto per ciò che attiene alla posizione delle imprese individuali, con o senza dipendenti, relativamente al DURC;
tale stato confusionale e l'eccessiva rigidità con cui la normativa vigente in materia viene applicata stanno arrecando difficoltà e situazioni del tutto ingiustificate alle suddette imprese, già duramente provate dalla difficile congiuntura economica che il Paese sta attraversando,
si chiede di sapere quale sia il parere del Ministro in indirizzo in ordine alla normativa vigente in materia di DURC e, in particolare, se non ritenga opportuno disporre con la massima sollecitudine gli atti necessari a chiarire in via definitiva gli obblighi posti in capo alle imprese individuali, in particolare per quelle senza dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, forniture e servizi pubblici, anche al fine di evitare inutili contenziosi.
3-01701