SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVI LEGISLATURA --------------------


11a Commissione permanente
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)


*325ª seduta: martedì 5 giugno 2012, ore 15,30
326ª seduta: mercoledì 6 giugno 2012, ore 15,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. - Relatrice alla Commissione SPADONI URBANI.
(Osservazioni alla 6ª Commissione)
Esame e rinvio (n. 478)

II. Esame del disegno di legge:

GALPERTI ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazioni di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).- Relatore alla Commissione GIULIANO.
(Parere alla 2ª Commissione)
Esame e rinvio (1219)

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri).
(Pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione)
(3180)
2. BUTTI ed altri. - Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
(Pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione)
(2112)
3. ZANETTA ed altri. - Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente.
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 6ª Commissione)
(2137)
4. MICHELONI ed altri. - Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
(Pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione)
(2187)
5. RIZZI e PITTONI. - Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
(Pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione)
(2244)
- Relatrice alla Commissione SBARBATI.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Deputato MOFFA ed altri. - Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico (Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione)
(3233)
2. LANNUTTI ed altri. - Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico.
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione)
(2429)
- Relatore alla Commissione GIULIANO.
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

POLI BORTONE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
sono passati 14 mesi dalla sottoscrizione di un accordo siglato tra Fim/Fiom/Uilm, Ilva SpA e Regione Puglia;
questo accordo prevedeva l'assunzione di lavoratori ex somministrati. Nello specifico diceva che chi aveva trascorso almeno 24 mesi all'interno della fabbrica sarebbe stato assunto a tempo indeterminato; per la restante parte (ovvero per i lavoratori che non potevano vantare i 24 mesi) sarebbe stata applicata una corsia preferenziale per eventuali assunzioni, una volta esaurito il bacino di 140 lavoratori che avevano la priorità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente, per quanto di competenza, eventualmente anche coinvolgendo la Regione Puglia, perché sia rispettato l'accordo siglato;
come il Governo intenda intervenire a tutela dei lavoratori già operanti all'interno dell'Ilva che avevano dimensionato la loro vita in rapporto alle assicurazioni ricevute sulla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
(3-02677)


SBARBATI , AMATI , MAGISTRELLI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
negli anni 2009-2011 circa 5.000 donne di Poste italiane nonché di altre aziende, proprio su invito dell'azienda stessa, hanno lasciato il lavoro con la formula dell'esodo incentivato;
l'incentivo doveva coprire il periodo intercorrente tra l'uscita dal lavoro e la prima rata di pensione: ad esempio, vi ricadeva chi, nata nel 1953, usciva dal lavoro il 31 dicembre 2010 con maturazione dei requisiti per la pensione nel 2013 (60 anni) e con decorrenza della pensione dal 2014 dopo 12 mesi di finestra;
nel dicembre 2011 è stata cambiata l'età per la pensione di vecchiaia per le donne che, nel caso di specie, passa dal 2014 al 2020;
tutti coloro che hanno utilizzato l'esodo incentivante si trovano in questa spiacevole situazione: senza stipendio e senza pensione, situazione che per le famiglie monoreddito è una vera tragedia;
il presidente Monti, nel discorso di fine anno, ha dichiarato che non avrebbe lasciato senza protezione alcuna le migliaia di ex lavoratori che si trovavano in questa situazione;
durante la discussione alla Camera dell'Atto Camera 4865 di conversione in legge del decreto milleproroghe (decreto-legge n. 216 del 2011), nei giorni scorsi, è stato approvato un emendamento che mette al riparo solo una parte di coloro che vengono definiti "esodati" e cioè solamente quelli che hanno maturato il diritto a riscuotere la pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e che, attraverso la finestra dei 12 mesi, hanno maturato il diritto entro il 2012;
con questo emendamento sono stati garantiti non più del 30-40 per cento dei lavoratori in questione, con una profonda ingiustizia nei confronti dell'altro 60-70 per cento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere l'eliminazione del limite dei 24 mesi, fermo restando che la firma dell'accordo di dimissioni deve comunque essere avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge in modo da estendere a tutti la stessa garanzia in nome del principio dell'equità a cui il Governo dice di ispirarsi.

(3-02629)