SENATO DELLA REPUBBLICA
------------------- XVI LEGISLATURA --------------------


7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)


389ª seduta: martedì 26 giugno 2012, ore 15
*390ª seduta: mercoledì 27 giugno 2012, ore 15,30
391ª seduta: giovedì 28 giugno 2012, ore 8,30


ORDINE DEL GIORNO

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, del documento:
Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. - Relatore alla Commissione RUSCONI.
(Doc. VII, n. 165)
Esame e rinvio

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni; Svolte
II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle Regioni di convergenza: audizione del presidente dell'Autorità di gestione del POR FSE della Regione Campania;
III. Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali su tematiche afferenti al suo Dicastero, con particolare riferimento alla situazione di ARCUS Spa e ai danni al patrimonio culturale recati dal recente sisma in Emilia Romagna.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2997)
2. MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2794)
- Relatori alla Commissione ASCIUTTI e MARCUCCI.
BASTICO ADAMO , AMATI , ANTEZZA , BARBOLINI , FONTANA , MONGIELLO , PIGNEDOLI SOLIANI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che non è stato approvato durante la conversione del cosiddetto decreto milleproroghe (decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011) l'emendamento del Partito democratico che spostava al 31 agosto 2012 la data per la verifica del possesso dei requisiti per il pensionamento, sulla base della normativa precedente alla riforma previdenziale, disposizione che, oltre a corrispondere ad un principio di giustizia, dal momento che il personale della scuola può andare in pensione in un unico giorno dell'anno (1° settembre), avrebbe consentito di incrementare il numero di docenti e di unità di personale ATA che sarebbero potuti andare in pensione;

considerato che:

l'Italia è il Paese dell'Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti ultracinquantenni nelle scuole superiori (57,8 per cento) e quella più bassa di insegnanti sotto i 30 anni (0,5 per cento); peraltro, la normativa previdenziale recentemente approvata determinerà la permanenza in servizio di docenti ultrasessantenni, aggravando, da un lato, la situazione richiamata e, dall'altro, riducendo i posti vacanti e disponibili da coprire attraverso il reclutamento di nuovo personale;

circa il 7 per cento delle graduatorie ad esaurimento sono di fatto esaurite, in quanto non contengono più docenti abilitati da immettere in ruolo: soprattutto al Nord, in numerose province le graduatorie relative alle materie di matematica e fisica, ingegneria informatica e gestionale e scienze sono esaurite;

nei giorni scorsi il Ministro in indirizzo ha dato il via libera all'attivazione dei tirocini formativi (TFA) per circa 20.000 posti di docenti, di cui, in particolare, 4.275 nelle scuole medie e 15.792 nelle scuole superiori;

tali tirocini dovranno essere attivati entro il mese di giugno 2012 dalle università autorizzate al fine di rilasciare l'abilitazione all'insegnamento per l'anno scolastico 2013/2014;

lo stesso Ministro in diverse occasioni pubbliche ha espresso, inoltre, la volontà di avviare concorsi per l'assunzione di docenti;

visto che:

la Regione Lombardia ha presentato un progetto di legge in cui, all'articolo 5 (rubricato «Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche»), si prevede che a partire dall'anno scolastico 2012/2013, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali;

tale progetto di legge appare, ad avviso degli interroganti, in contrasto con il dettato del titolo V della Costituzione, laddove affida in via esclusiva allo Stato le norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n)), fra le quali indubbiamente rientrano quelle che disciplinano il reclutamento degli insegnanti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda affrontare complessivamente il tema del reclutamento del personale docente nella scuola sia in relazione alle graduatorie ad esaurimento, sia in relazione agli abilitati dei tirocini formativi;

se e quando intenda procedere all'indizione dei preannunciati concorsi, essendo opportuno attivare in via prioritaria quelli relativi alle graduatorie già esaurite;

come intenda gestire tali concorsi e i loro esiti anche in relazione alle diverse modalità di reclutamento attualmente vigenti;

se ritenga che la citata disposizione contenuta nei progetto di legge della Regione Lombardia che attribuisce alle scuole la competenza ad organizzare concorsi per l'assunzione di docenti sia compatibile con il dettato costituzionale e con la normativa vigente in materia di sistema nazionale dell'istruzione;

se e come intenda adoperarsi per incrementare il numero dei posti disponibili per nuove assunzioni in ruolo e, in particolare, se non ritenga necessario utilizzare l'organico dell'autonomia, di cui all'art. 50 del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto-legge n. 5 del 2012), per incrementare i posti in organico di diritto, anche in relazione agli insegnanti di sostegno dei disabili, per favorire la stabilizzazione dei docenti e la continuità didattica.


(3-02695)


MARCUCCI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -Premesso che:

a seguito dell'approvazione della legge n. 508 del 1999, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", gli istituti musicali pareggiati sono stati oggetto di una profonda riforma che li ha trasformati in istituti superiori di studi musicali, dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconosciuti come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale;

in Italia operano 21 istituti equiparati in tutto ai conservatori statali tranne che per la provenienza dei finanziamenti. Infatti i costi del personale docente e non di tali istituti, nonché la gestione delle strutture, ancora ricadono per la quasi totalità sui bilanci dei Comuni e delle Province, ove tali istituzioni hanno la loro sede, e che attendono da quasi 12 anni il completamento della statizzazione prevista dalla legge stessa;

la pesante situazione economica, i consistenti tagli e i vincoli imposti ai bilanci degli enti locali stanno mettendo in serio pericolo lo svolgimento delle normali attività di questi Istituti che, in alcuni casi, rischiano la chiusura;

è importante sottolineare che si tratta di istituti conosciuti ed apprezzati non solo a livello nazionale, perché rappresentano un importante patrimonio culturale ed una tradizione storica per il nostro Paese e per i territori che li ospitano;

l'ultimo finanziamento ministeriale risale al periodo 2006-2008, con uno stanziamento di 10 milioni di euro inserito nella legge finanziaria;

durante l'unico incontro del tavolo tecnico nel mese di novembre 2011, il Ministero ha avanzato la proposta di procedere ad accorpamenti tra i conservatori statali e gli istituti superiori di studi musicali, che diverrebbero sezioni distaccate dipendenti in tutto dal Ministero, con un passaggio graduale del personale docente nei ruoli dello Stato man mano che si renderanno disponibili i posti nei conservatori di riferimento per pensionamento o cattedre inattive,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda formalizzare ufficialmente tale proposta per un assetto definitivo degli istituti:

se intenda comunque procedere ad inserire gli istituti nell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 508 del 1999 e di conseguenza anche tra quelli che beneficeranno del fondo istituito al comma 82 dell'arti, 4 della legge n. 183 del 2011.


(3-02845)

BLAZINA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, -Premesso che:

con il decreto del Ministro in indirizzo del 10 settembre 2010, n, 249, è stato approvato il regolamento concernente, "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

all'articolo 15, comma 25, è prevista l'emanazione di un decreto da parte del Ministro, previa accordo con le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di adeguare le disposizioni del decreto alle particolari situazioni linguistiche;

successivamente è stato emanato il decreto 4 aprile 2011, n. 139, contenente le norme di attuazione del decreto ministeriale n. 249 del 2010 a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 e sono state predisposte in data 5 agosto e 12 settembre 2011 due note esplicative;

constatato che:

le disposizioni contenute in tali provvedimenti stabiliscono che per l'anno scolastico 2011/2012 possono essere attivati corsi TFA transitori per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado e, inoltre, che le proposte delle singole università devono essere trasmesse entro il 7 ottobre alla banca dati dell'offerta formativa presso il Ministero;

a tutt'oggi nessun decreto è stato emanato in ordine alla formazione dei docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena;

a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale 14 marzo 2012, n. 31, del decreto direttoriale 23 aprile 2012, n. 74, e dei bandi delle università di Udine e Trieste relativi ai corsi TFA per l'anno scolastico 2011/2012, si rileva che nessun posto è stato bandito per le scuole con lingua di insegnamento slovena in Friuli-Venezia Giulia;
per dette scuole le graduatorie di alcune classi di concorso sono esaurite o risultano insufficienti a coprire il fabbisogno di posti o ore di insegnamento;

ciò sta determinando una situazione di grande incertezza tra i docenti interessati al conseguimento dell'abilitazione;

considerato che tale questione, qualora non venisse risolta con la massima urgenza, potrebbe penalizzare fortemente l'ordinamento scolastico in lingua slovena, ledendo inoltre i diritti della minoranza linguistica slovena, tutelati ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38,

si chiede di sapere:

se e quando i corsi di tirocinio formativo attivo verranno banditi anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena;
in caso ciò non avvenisse, se e in quale misura i crediti eventualmente conseguiti partecipando ai corsi banditi per le scuole con lingua di insegnamento italiana potranno successivamente essere fatti valere quali titoli ai fini degli analoghi corsi, che verranno banditi per le scuole con lingua di insegnamento slovena;

se, inoltre, tali crediti potranno costituire titolo di ammissione ad eventuali concorsi ordinari per le scuole con lingua di insegnamento slovena, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 425, comma 2.


(3-02862)

FRANCO Vittoria , LIVI BACCI , MARCUCCI RUSCONI , VITA , GIAMBRONE - Al Ministro per i beni e le attività culturali. -

Premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 100 del 2010, aricolo rubricato "Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche", prevede che "Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro";

in tale disposizione, pur essendo previsto che "nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2012" si mantengono "ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498", salvaguardando, in tal modo l'attività di insegnamento in istituzioni formative;

in data 19 gennaio 2012 il Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali, dottor Salvatore Nastasi, con lettera indirizzata ai Presidenti dei Collegi dei revisori dei conti presso le fondazioni lirico-sinfoniche e ai Sovrintendenti delle fondazioni-lirico sinfoniche, ha previsto un'applicazione restrittiva del comma 1 del suddetto articolo 3, che non trova fondamento nel testo legislativo, affermando il rapporto di esclusività della prestazione lavorativa fondamentale dei musicisti delle fondazioni lirico musicali e consentendo, in tal modo, a questi ultimi di espletare la funzione di docente solo presso conservatori e accademie, e non anche presso altre prestigiose istituzioni come, ad esempio, la Scuola di musica di Fiesole che svolge da alcuni decenni un'attività di formazione riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo;

considerato che la Scuola di musica di Fiesole si avvale di docenti in larga parte dipendenti di fondazioni liriche e che, in base all'interpretazione data nella lettera del direttore Nastasi, si troverebbero nell'impossibilità di continuare a esercitare la funzione docente presso la stessa scuola,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere un rinvio per l'efficacia della misura di cui all'art. 3 fino alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche per impedire la chiusura o lo scadimento dei livelli di qualità di formazione di istituzioni prestigiose come la Scuola di musica di Fiesole.


(3-02613)

GIAMBRONE - Al Ministro per i beni e le attività culturali. -Premesso che:

risulta all'interrogante che, presso la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, un gruppo di ballerini precari stia vivendo, da mesi ormai, una situazione di insopportabile disagio;

nel mese di dicembre 2011 infatti, per la prima volta nella storia delle fondazioni lirico-sinfoniche, il corpo di ballo ha deciso, con profondo rammarico, di scioperare per l'intera produzione del balletto "Schiaccianoci" (7 rappresentazioni programmate dal 20 al 23 del medesimo mese);
tale atto estremo è stato deciso con forte sofferenza e con il timore che il pubblico non riuscisse a comprendere tale gesto, nonostante detto corpo di ballo per ben sei anni abbia subito soprusi e finti discorsi propagandistici da parte della direzione dell'Ente. Ente che, anche e soprattutto grazie al lavoro del corpo di ballo, è stato risanato;

il corpo di ballo è composto da soggetti i quali hanno superato varie audizioni, oltre ad essere impegnati in tutte le produzioni del teatro da oltre 10 anni, rinunciando a contratti di lavoro con altri enti, per rispondere positivamente alla chiamata del Teatro Massimo di Palermo che, per contro, non ha mai pubblicato una programmazione del lavoro su base annuale;

detto corpo di ballo ha fortemente creduto nella possibilità che Palermo potesse, dopo la riapertura del Massimo, rivivere il teatro come luogo di cultura e spazio per coltivare l'esercizio della danza a un livello di professionalità adeguato a questa forma d'arte;
i precari di detto corpo di ballo, dal 2001 - anno a cui risale l'ultima stabilizzazione - hanno accettato di sostenere ulteriori sforzi, non dovuti, anche con produzioni non prevedenti i cosiddetti doppi ruoli o i sostituti, pur di contribuire a contenere i costi al fine del risanamento dell'Ente, continuando a sperare in un lavoro stabile;

considerato che:

nonostante l'impegno profuso sopradescritto, malgrado il persistere del blocco delle assunzioni, grazie ad accordi sindacali raggiunti, circa 200 lavoratori intermittenti, aventi diritto o collaboratori, hanno guadagnato la dignità di lavoratori stabili, ma tra loro non figura neppure un ballerino;

la partecipazione del corpo di ballo, oltre che per le precipue attribuzioni, è da ritenersi essenziale alla realizzazione degli allestimenti;

negli ultimi mesi le porte del teatro si sono chiuse dopo la protesta: le sale, da sempre inadeguate, si sono di colpo svuotate degli aventi diritto, le produzioni in cartellone pare stiano cambiando. Risulta all'interrogante che il "Don Chisciotte", previsto dal 19 al 22 aprile, prodotto dal Teatro Massimo, stia per essere affidato ad una compagnia ospite;

ritenuto che:

la scelta di esternalizzare il corpo di ballo, comunicata dalla direzione il 9 dicembre 2011, sia oggettivamente inqualificabile;

il ruolo della danza all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche debba rimanere centrale, considerando i risultati di pubblico e di bilancia una premialità, utile sia ad una gestione consapevole di un ente pubblico, sia come incentivo a produrre nuovi spettacoli o nuove forme di approccio al pubblico;

al contrario di quanto sopra esposto, il Teatro Massimo di Palermo sia stato di fatto declassato da ente di produzione a centro di distribuzione, da fucina per le idee e la creazione artistica a semplice luogo di rappresentazione;

lo, smembramento delle maestranze a servizio della produzione ed il ricorso sempre più massiccio alle compagnie ospiti abbiano innescato un più marcato distacco tra il teatro e la gente, facendo sì che assistere ad un evento culturale si limiti ormai alla sua visione, e non sia partecipazione ad esso;

l'intera vicenda sia estremamente negativa, vista la rilevanza culturale dell'ente di cui trattasi, oltre a non corrispondere ad una politica culturale che non può prescindere dal vedere in un ente lirico una industria culturale;

ritenuto inoltre che:

una fondazione lirico-sinfonica abbia ragione d'essere anche quale centro di distribuzione, solo dopo essere certi del fatto che la produzione di spettacoli in un teatro non rappresenti un'attività di semplice intrattenimento ovvero un'operazione di marketing pubblicitario, come ad esempio una produzione televisiva;

il pubblico, non solo palermitano, del Teatro Massimo sia, nonostante le vicende narrate, partecipe di un momento culturale costante perché vivo, ovvero partecipante alla creatività del Teatro medesimo,

si chiede di sapere quali concrete e repentine azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di risolvere l'attuale incapacità della Fondazione di cui in premessa di attivare un ciclo virtuoso di promozione culturale ed economica, nel quale la medesima Fondazione dovrebbe avere un ruolo di assoluto rilievo.

(3-02772)