LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2012
315ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
GIULIANO
Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 13,30.
IN SEDE REFERENTE
(3249)
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il relatore CASTRO (
PdL
) comunica che è stato raggiunto un ampio consenso in ordine ad alcuni tra gli emendamenti accantonati.
Il senatore ROILO (
PD
) presenta un testo 2 dell'emendamento 3.74 (pubblicato in allegato al resoconto). Presente il prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.74 (testo 2), posto ai voti, è approvato.
Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 8.
Il senatore ROILO (
PD
) fa proprio il subemendamento 8.100/3 e ne propone una riformulazione. La Commissione approva il subemendamento 8.100/3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, su cui il Governo e i relatori hanno espresso parere favorevole.
Restano quindi assorbiti il subemendamento 8.100/4 e gli emendamenti 8.100, 8.39 e 8.41.
Il relatore TREU (
PD
) segnala che è stato raggiunto un ampio consenso politico anche in ordine all'emendamento 9.100, di cui presenta un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.
Si passa dunque all'esame dei subemendamenti a tale emendamento accantonati durante la seduta antimeridiana.
Il senatore PASSONI (
PD
), nel sottolineare la necessità di mantenere una simmetria, quanto alla retribuzione, tra la regolamentazione dei co.co.pro. e delle cosiddette partite Iva, a nome del proprio Gruppo, propone di trasformare in ordine del giorno il subemendamento 9.100/10.
Il relatore CASTRO (
PdL
), pur condividendo la necessità di implementare forme di monitoraggio quanto all'utilizzo delle forme di lavoro autonomo e dichiarandosi dunque disposto ad accogliere un ordine del giorno formulato nei termini richiamati dal senatore Passoni, rileva tuttavia la diversità tra il contenuto dell'articolo 8 e quello dell'articolo 9 del disegno di legge, relativi, rispettivamente, all'istituto del compenso minimo e a quello del compenso massimo.
Il senatore ICHINO (
PD
) precisa che le due diverse soglie previste agli articoli 8 e 9 rilevano in riferimento al regime dell'onere della prova.
Il senatore NEROZZI (
PD
) sottolinea che sono certamente conformi allo spirito della riforma la valutazione ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte dal disegno di legge.
Il senatore ROILO (
PD
) ritira i subemendamenti 9.100/10, 9.100/11 e 9.100/13, di cui trasfonde il contenuto nell'ordine del giorno G/3249/6/11, pubblicato in allegato al resoconto, che è approvato dalla Commissione.
La senatrice CARLINO (
IdV
) ritira il subemendamento 9.100/12.
Con il parere favorevole del GOVERNO, è poi approvato l'emendamento 9.100 (testo 2).
Il senatore SCARABOSIO (
PdL
) ritira, infine, gli emendamenti 9.41 e 9.58.
Il PRESIDENTE esprime apprezzamento circa le istanze emerse dal dibattito, ricordando la comune determinazione a terminare in tempi brevi l'esame in sede referente.
Il senatore PASSONI (
PD
), a nome del suo Gruppo, ribadisce la necessità di concludere entro la giornata di domani i lavori della Commissione.
Secondo la senatrice SPADONI URBANI (
PdL
) la celerità nell'esame del provvedimento deve comunque essere accompagnata da un adeguato approfondimento delle singole disposizioni.
Il senatore CASTRO (
PdL
) sottolinea che l'approvazione in tempi celeri della riforma costituisce un impegno politico di assoluto rilievo per il proprio Gruppo.
Si prosegue quindi con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.
Sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 11.9, 11.12, 11.13, 11.14, 11.24, 11.26, 11.27, 11.28, 11.30, 11.31, 11.33 e 11.0.4.
La senatrice SBARBATI (
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI
) ritira l'emendamento 11.17.
Con separate votazioni, previo parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo, non sono approvati gli emendamenti 11.7, 11.15, 11.16, 11.19, 11.25, 11.01, 11.0.2 e 11.0.3. È respinto altresì, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice Carlino e parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.18.
Sono invece accantonati gli emendamenti 11.20 e 11.35.
Si passa alle proposte modificative riferite all'articolo 12.
La Commissione non approva l'emendamento 12.1, su cui la senatrice Carlino è intervenuta per dichiarazione di voto favorevole, e in relazione al quale i Relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.
Il relatore TREU (
PD
) preannuncia una riformulazione da parte del Governo dell'emendamento 12.1000, già diretto a ripristinare un equilibrio tra le competenze costituzionalmente determinate. Richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sulle criticità sottese all'approvazione della lettera
d
) del punto 1 dell'emendamento 12.1000, con riferimento all'inciso "non assoluta gratuità del tirocinio".
La senatrice GHEDINI (
PD
), a nome del proprio Gruppo, pur dando atto al Governo di aver tenuto conto delle osservazione delle Regioni, rileva ulteriori criticità nel testo dell'emendamento 12.1000, ritenendone dunque necessaria una riformulazione.
La senatrice POLI BORTONE (
CN:GS-SI-PID-IB-FI
) si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento 12.1000, segnalando una significativa analogia con le proposte di modifica da lei stessa avanzate in materia di apprendistato, in particolare con l'emendamento 5.41.
Il senatore CASTRO (
PdL
), anche a nome dell'altro relatore Treu, si dichiara favorevole a trasfondere i contenuti dell'emendamento 5.41 nell'ordine del giorno G/3249/5/11, pubblicato in allegato al resoconto.
Il vice ministro MARTONE dichiara di non opporsi alla presentazione di un ordine del giorno di tale contenuto. Recependo le risultanze del dibattito, si dichiara inoltre disponibile a riformulare l'emendamento 12.1000 attraverso la soppressione dell'inciso che prevede la "non assoluta gratuità" del tirocinio.
L'ordine del giorno G/3249/5/11, posto ai voti, è approvato.
La senatrice SBARBATI (
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI
) osserva che l'emendamento 12.1000 contribuisce a migliorare il testo dell'articolo 12, ancorché sia caratterizzato da criteri direttivi che le paiono eccessivamente indeterminati.
La senatrice BUGNANO (
IdV
) si associa, rilevando altresì la necessità di coordinare la lettera
d
) del punto 1 dell'emendamento 12.1000 con quanto disposto, in tema di misure sanzionatorie, dal punto 2 della stessa proposta emendativa.
Anche il senatore Massimo GARAVAGLIA (
LNP
) critica l'incongruenza tra il punto 1 e il punto 2 dell'emendamento 12.1000.
Il vice ministro MARTONE osserva che il Governo, nell'individuare i criteri di cui all'emendamento 12.1000, si è attenuto al rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite. Conferma, inoltre, che un'esatta determinazione dell'indennità spettante al tirocinante sarà possibile soltanto all'esito di una interlocuzione con le Regioni, in sede di conferenza Stato-Regioni.
In proposito, il senatore NEROZZI (
PD
) sottolinea l'opportunità di favorire un accordo in sede decentrata.
Il vice ministro MARTONE presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 12.1000, pubblicata in allegato al resoconto.
Il senatore ROILO (
PD
) ritira quindi i subemendamenti 12.1000/1, 12.1000/3, 12.1000/6 e 12.1000/9, mentre la senatrice POLI BORTONE (
CN:GS-SI-PID-IB-FI
) ritira il subemendamento a sua firma 12.1000/7.
Posti separatamente in votazione, previa espressione di parere contrario da parte dei relatori e del rappresentante del Governo, sono invece respinti i subemendamenti 12.1000/2, 12.1000/4, 12.1000/8, 12.1000/11, 12.1000/12 e 12.1000/13, fatti propri dal senatore Massimo Garavaglia, nonché il subemendamento 12.1000/5, pure fatto proprio dal senatore Massimo GARAVAGLIA (
LNP
) che interviene altresì per dichiarazione di voto favorevole.
È quindi posto ai voti il subemendamento 12.1000/10, a cui aggiunge la firma il senatore Massimo Garavaglia e del quale i RELATORI ed il rappresentate del GOVERNO invitano al ritiro.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SPADONI URBANI (
PdL
), che sottolinea come la proposta emendativa sia diretta a parificare le sanzioni previste dall'articolo 12 a quelle proposte dai relatori in tema di
job on call
, il subemendamento 12.1000/10 è respinto.
È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 12.1000 (testo 2). Restano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.11, 12.13, 12.14, 12.15 e 12.16.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (
IdV
) e parere contrario dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO, la Commissione respinge, infine, con separate votazioni, gli emendamenti 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5.
La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.
L'emendamento 13.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Sull'emendamento 13.2 esprimono parere contrario i RELATORI e il vice ministro MARTONE.
Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 13.2 interviene il senatore MAZZATORTA (
LNP
), il quale osserva che le disposizioni recate dall'articolo 13 del disegno di legge in titolo innovano in maniera incongrua una disciplina già ben definita ed equilibrata.
L'emendamento 13.2, messo in votazione, è quindi respinto, mentre l'emendamento 13.3 è dichiarato decaduto, per assenza del proponente.
I RELATORI e il vice ministro MARTONE esprimono parere contrario sull'emendamento 13.4.
La senatrice CARLINO (
IdV
) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento, teso ad assicurare ai lavoratori interessati a provvedimenti di licenziamento individuale tempi adeguati per il ricorso.
La Commissione respinge quindi l'emendamento 13.4.
Sull'emendamento 13.6 si esprimono in senso contrario i RELATORI e il GOVERNO.
La senatrice BUGNANO (
IdV
), annunciando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 13.6, considera improvvida e lesiva degli interessi dei lavoratori l'introduzione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, in considerazione della scarsa efficacia finora dimostrata da tale strumento.
Posto in votazione, l'emendamento 13.6 è respinto.
I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti al ritiro dell'emendamento 13.9.
La senatrice POLI BORTONE (
CN:GS-SI-PID-IB-FI
) insiste per la votazione, rilevando come l'emendamento abbia la finalità di impedire ai lavoratori licenziati di trovarsi in una situazione di oggettivo svantaggio.
L'emendamento 13.9, posto ai voti, è respinto.
Sull'emendamento 13.10 il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario.
La senatrice BUGNANO (
IdV
) fa presente che l'emendamento, riprendendo un'analoga disposizione del codice di procedura civile, è volto ad attribuire un'adeguata chiarezza al procedimento.
Posto in votazione, l'emendamento 13.10 non è accolto.
Viene quindi respinto, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 13.11, mentre gli emendamenti 13.12 e 13.13 sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi presentatori.
In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 13.1000/1 e 13.1000/2, sui quali sono contrari i pareri dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.
I RELATORI e il vice ministro MARTONE esprimono parere contrario sul subemendamento 13.1000/3.
Il senatore MAZZATORTA (
LNP
) dichiara voto favorevole sul subemendamento 13.1000/3, rilevando le preoccupazioni sollevate dagli operatori del campo del diritto del lavoro e dagli stessi magistrati, in ordine alle incertezze che saranno prevedibilmente causate dall'approvazione di disposizioni recate dall'emendamento 13.1000.
Il subemendamento 13.1000/3 è dunque posto in votazione, risultando non accolto.
In esito a distinte votazioni, risultano poi respinti i subemendamenti 13.1000/4 e 13.1000/5, sui quali sono contrari i pareri dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.
I RELATORI invitano a ritirare il subemendamento 13.1000/6.
Il senatore NEROZZI (
PD
) esprime perplessità circa la richiesta di ritiro, osservando l'utilità per il lavoratore di disporre di sufficiente certezza in ordine alla sospensione del processo per i casi di impedimento.
Interviene il presidente GIULIANO, osservando come sia inevitabile la sussistenza di margini di discrezionalità del giudice circa l'individuazione nel concreto di cause di impedimento.
Il senatore NEROZZI (
PD
) ritira infine il subemendamento 13.1000/6.
Con il parere contrario dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, è successivamente respinto il subemendamento 13.1000/7.
In risposta a una sollecitazione del relatore TREU (
PD
), la senatrice Cristina DE LUCA (
Per il Terzo Polo:ApI-FLI
) chiarisce che la finalità del subemendamento 13.1000/8 consiste nel garantire la necessaria coerenza alla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 13 del disegno di legge in titolo.
Con il parere favorevole dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, la Commissione accoglie dunque il subemendamento 13.1000/8.
In relazione alla durata massima prevista dalla disposizione recata dal punto 3 dell'emendamento 13.1000, chiede ragguagli la senatrice BUGNANO (
IdV
).
Il vice ministro MARTONE ritiene il testo sufficientemente chiaro, consentendo alla direzione provinciale del lavoro di disporre sospensioni, per ogni singolo procedimento, entro un massimo complessivo di quindici giorni, restando così precluso il ricorso a comportamenti dilatori.
Messo ai voti, l'emendamento è quindi approvato.
L'emendamento 13.14 è invece dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
La senatrice POLI BORTONE (
CN:GS-SI-PID-IB-FI
) ritira l'emendamento 13.15.
Il relatore TREU (
PD
) invita al ritiro dell'emendamento 13.16, sul quale il vice ministro MARTONE esprime parere contrario.
La senatrice POLI BORTONE (
CN:GS-SI-PID-IB-FI
) insiste per la votazione, osservando l'opportunità di esplicitare la sussistenza della facoltà del lavoratore di avvalersi di sedi di conciliazione diverse dalla Commissione provinciale di conciliazione.
In risposta ad una richiesta di chiarimento della senatrice Bugnano, il vice ministro MARTONE specifica che la possibilità di avvalersi di sedi di conciliazione alternative è garantita dal disegno di legge in esame.
Posto in votazione, l'emendamento 13.16 è respinto.
Gli emendamenti 13.17 e 13.18 sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi presentatori.
La Commissione respinge poi l'emendamento 13.19, sul quale è contrario il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO. L'emendamento 13.20 è invece dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.
Accedendo all'invito del relatore TREU (
PD
), la senatrice POLI BORTONE (
CN:GS-SI-PID-IB-FI
) ritira l'emendamento 13.21.
I subemendamenti 13.100/1 e 13.100/2 sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti.
Su richiesta del relatore TREU (
PD
), vengono quindi accantonati il subemendamento 13.100/3 e l'emendamento 13.100.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 14.1 e 14.2. A sostegno delle proposte emendative, interviene, per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice CARLINO (
IdV
), la quale mette in luce tanto l'incongruità dei parametri utilizzati per distinguere i casi di reintegrazione nel posto di lavoro da quelli di mero risarcimento del danno, quanto l'eccessiva discrezionalità affidata alla Magistratura.
Interviene quindi il senatore MAZZATORTA (
LNP
), anch'egli per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo: critica, in particolare, la scarsa idoneità del testo a rimediare ai limiti del precedente articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella sua concreta applicazione. Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti non sono approvati.
L'emendamento 14.3, sul quale i RELATORI e il vice ministro MARTONE esprimono parere contrario, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice CARLINO (
IdV
), la quale ritiene che solo in apparenza il testo segua il modello giuslavoristico tedesco, che consente in realtà la reintegrazione nel posto di lavoro anche per aziende di minori dimensioni.
Posto in votazione, l'emendamento 14.3 non è approvato.
Il successivo emendamento 14.4, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (
IdV
), è votato e risulta non accolto.
Analogamente, previo contrario avviso dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, vengono separatamente messi ai voti gli emendamenti 14.5 e 14.6, che risultano non accolti.
L'emendamento 14.8, sul quale esprimono la propria contrarietà dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole del senatore MAZZATORTA (
LNP
), il quale lamenta l'insufficiente spazio concesso al lavoratore per riprendere servizio dopo un licenziamento discriminatorio. Posto ai voti, l'emendamento 14.8 risulta non approvato.
In successive, distinte votazioni, acquisito il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risultano non approvati gli emendamenti 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.19, 14.20 e 14.21.
Il subemendamento 14.1000/1, sul quale esprimono parere contrario i RELATORI ed il vice ministro MARTONE, è oggetto di favorevole dichiarazione di voto della senatrice CARLINO (
IdV
), la quale richiama le considerazioni critiche già svolte circa la regolamentazione del licenziamento contenuta nel testo.
Posto in votazione, il subemendamento 14.1000/1 risulta non accolto.
I subemendamenti 14.1000/2 e 14.1000/3 sono accantonati in relazione alla necessità di ulteriore approfondimento sulla formulazione del testo.
Il rappresentante del GOVERNO dichiara di ritirare l'emendamento 14.1000, cui rinunzia in favore dell'approvazione del successivo emendamento 14.100 dei relatori. Con il consenso dei presentatori, laddove compatibili, i subemendamenti 14.1000/2 e 14.1000/3 potranno essere riferiti all'emendamento 14.100.
Il subemendamento 14.100/1, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, non è approvato.
Il relatore CASTRO (
PdL
) ricorda che l'emendamento 14.100 ha lo scopo di rispondere alle diverse preoccupazioni, emerse anche sulla stampa, circa il rischio che il riferimento a fattispecie sanzionate con la reintegrazione del posto di lavoro "sulla base delle previsioni della legge" possa comportare una moltiplicazione dei casi di tutela reale.
Il rappresentante del GOVERNO, condividendo le ragioni dei relatori, esprime parere positivo sull'emendamento.
Intervengono il senatore ICHINO (
PD
), il quale considera l'emendamento utile a discernere i casi di licenziamento fondati su fatti di maggior gravità rispetto alle fattispecie minori, e il senatore PASSONI (
PD
), che sottolinea l'atteggiamento di responsabilità manifestato dal suo Gruppo anche in questa circostanza. Prende altresì la parola il senatore NEROZZI (
PD
), il quale precisa che, qualora l'annunciata riforma del pubblico impiego contenga norme di tipo sanzionatorio e di natura disciplinare, sarebbe necessario intervenire sul testo dell'articolo in esame per i necessari coordinamenti.
Il senatore VIESPOLI (
CN:GS-SI-PID-IB-FI
) dichiara il suo avviso favorevole per l'emendamento, non senza un richiamo al contenuto del proprio emendamento 14.24, ritirato per agevolare i lavori, ma al quale i relatori avrebbero utilmente potuto fare riferimento. Dichiara pertanto di aggiungere la propria firma all'emendamento 14.25.
Sottoscrivono l'emendamento anche le senatrici Cristina DE LUCA (
Per il Terzo Polo:ApI-FLI
) e SBARBATI (
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI
).
Posti ai voti, risultano approvati gli identici emendamenti 14.100 e 14.25.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N.
3249
G/3249/5/11
POLI BORTONE, FLERES
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,
premesso che:
il contratto di apprendistato, così come delineato dal Decreto Legislativo del 14 settembre 2011 e integrato dalla presente legge di riforma del mercato del lavoro, assume nel sistema il ruolo di principale vettore di occupazione regolare e qualificata per i giovani;
il medesimo contratto, attraverso il ruolo attivo delle Regioni e delle autonomie, può assumere, in una prospettiva di ulteriore propulsione all'occupazione giovanile, soprattutto nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è tanto alto da lacerare la coesione sociale e intergenerazionale, assetti dinamici e modulati sulla specificità dei singoli contesti comunitari e delle relative opportunità competitive,
impegna il Governo:
a favorire, anche promuovendo gli appropriati interventi normativi e regolatorii, la emissione a livello regionale di "borse per l'apprendistato", funzionali a condensare intorno a tale tipologia contrattuale le risorse adeguate per imprimerle una forte accelerazione, aggredendo i tassi della disoccupazione giovanile nelle aree a rischio.
G/3249/6/11
ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,
premesso che:
con emendamento dei relatori 9.100 si propone di escludere in alcune circostanze l'applicazione della presunzione di subordinazione per i prestaori titolari di partita IVA; in particolare, si prevede che la presunzione non operi qualora la prestazione lavorativa:
a)
sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b)
sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;
impegna il Governo:
a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alla ricognizione dello stato di attuazione e degli effetti della citata disposizione, come risultanti dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, al fine di valutare l'opportunità di elevare la prevista soglia dell'1,25 per cento per adguarla all'effettivo contesto socio-economico, in relazione all'andamento dell'economia, all'evoluzione della disciplina di fonte collettiva e in generale agli effetti sistemici prodotti dalla riforma del mercato del lavoro.
Art. 3
3.74
(testo 2)
ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI
Al comma 2, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente:
«
b-
bis) Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera
a)
, sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma».
Art. 8
8.100/3
(testo 2)
ROILO, MORRA, FASANO, PASSONI, GHEDINI, SPADONI URBANI, SCARABOSIO, NEROZZI, BLAZINA
All'emendamento 8.100, sostituire il punto 1 con il seguente:
«1. Al comma 1, dopo la lettera
b)
, aggiungere la seguente:
"
b-bis)
L'articolo 63 è sostituito dal seguente: ‘Art. 63. -
(Corrispettivo) – 1.
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
2.
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto''"».
Art. 9
9.100
(testo 2)
I RELATORI
Al comma 1, capoverso
«Art. 69-bis »
apportare le seguenti modifiche al comma 1:
1. alla lettera
a),
sostituire le parole:
«sei mesi »,
con le seguenti:
«otto mesi»;
2. alla lettera
b),
sostituire le parole:
«75 per cento»,
con le seguenti:
«80 per cento»;
3. alla lettera
c),
dopo la parola:
«postazione »,
aggiungere la seguente:
«fissa».
4. aggiungere in fine i seguenti commi:
«1-
bis
. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a)
sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b)
sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
1-
ter
. La presunzione di cui al comma 1 non opera, altresì, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata a decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali».
Art. 12
12.1000
(testo 2)
IL GOVERNO
Sostiture l'articolo con il seguente:
«Art. 12 -
(Tirocini formativi e di orientamento) - 1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le Regioni concludono in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a)
revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b)
previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c)
individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d)
il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.
2.
In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera
d)
del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
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. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
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