GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 8 FEBBRAIO 2001
701ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,55.


IN SEDE DELIBERANTE

(4948) Deputato PECORELLA. - Disposizioni in materia di difesa d'ufficio, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce il presidente PINTO il quale sottolinea l'importanza dei temi della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio e ricorda come già la Commissione ebbe modo di affrontare, almeno in parte, tali problematiche - sebbene poi si decidesse di rinviare ad altro momento l'attuazione di un intervento legislativo in materia - in sede di esame della cosiddetta "legge Carotti", prima, e poi della legge sulle indagini difensive. Peraltro proprio la recente entrata in vigore di quest'ultima legge ha contribuito a rendere ancora più urgente la necessità di un provvedimento legislativo volto a garantire l'effettività del diritto costituzionale di difesa la cui centralità è stata ulteriormente sottolineata con l'approvazione, nel 1999, della legge di riforma dell'articolo 111 della Costituzione.
Prima di dare inizio alla discussione del disegno di legge in titolo si è - come è noto - proceduto ad alcune audizioni in sede informale alle quali hanno partecipato l'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), l'Unione camera penali ed il Consiglio nazionale forense. In tale contesto, è stato espresso apprezzamento per l'iniziativa assunta dalla Camera dei deputati con l'approvazione del testo in discussione e, pur essendo state formulate alcune critiche su punti specifici del disegno di legge n. 4948, si è ritenuta comunque preferibile un'approvazione senza modifiche dello stesso piuttosto che correre il rischio che un ulteriore passaggio presso la Camera dei deputati possa compromettere la possibilità di una conclusione dell'iter del disegno di legge entro la presente legislatura.
Più in particolare, nel corso delle audizioni, l'Unione camere penali ha richiamato l'attenzione sul ruolo centrale della difesa d'ufficio nel processo penale, sottolineando come la difesa di circa il 60 per cento degli imputati sia oggi garantita dalla presenza di un difensore d'ufficio. L'AIGA e il Consiglio nazionale forense, pur concordando sulla necessità dell'intervento normativo, hanno però rivolto critiche al testo dell'articolo 7 del disegno di legge per il ruolo privilegiato che esso riconosce all'Unione camere penali, sul piano della formazione, rispetto ad altri soggetti associativi, essendo, tra l'altro, la stessa AIGA e lo stesso Consiglio nazionale forense significativamente impegnati proprio su questo versante. Al riguardo peraltro - nel corso dei dibattiti svoltisi durante le audizioni - é stato rilevato come il testo dell'articolo 7 non escluda la possibilità di un coinvolgimento di soggetti associativi diversi dall'Unione camere penali in collaborazione con gli ordini forensi.
Passando più specificamente all'esame dell'articolato, i primi tre articoli del disegno di legge modificano l'articolo 97 del codice di procedura penale, prevedendo che i Consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello istituiscano un apposito ufficio centralizzato che predisporrà gli elenchi dei difensori che, a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, saranno indicati ai fini della nomina come difensori d'ufficio. Va sottolineato come il testo in esame preveda - fatte salve alcune limitate eccezioni - un sistema informatizzato di designazione dei difensori in modo da evitare qualsiasi margine di discrezionalità nella scelta di questi.
L'articolo 5 modifica l'articolo 108 del codice di procedura penale prevedendo un termine a difesa non inferiore a 7 giorni in luogo della previsione attuale che stabilisce la fissazione di un termine congruo, di norma non inferiore a 3 giorni. Il nuovo testo dell'articolo 108 dispone altresì che il termine può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tal caso il termine non può comunque essere inferiore alle 24 ore.
Rinviando ai rilievi già svolti relativamente all'articolo 7, prosegue osservando come l'articolo 8 modifichi l'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, stabilendo, tra l'altro, che non si ricorre al sistema informatizzato di designazione dei difensori d'ufficio se il provvedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche. La formula suscita qualche perplessità apparendo eccessivamente generica. Si potrebbe comunque pensare, a titolo esemplificativo di materie che riguardano competenze specifiche, ai casi in cui l'accertamento del reato coinvolge la normativa fallimentare o quella comunitaria.
L'articolo 10 definisce le caratteristiche del sistema informatizzato per la designazione dei difensori d'ufficio, stabilendo in particolare che l'indicazione dei nominativi deve rispettare un criterio di rotazione automatico, che deve essere evitata l'attribuzione contestuale di nomine ad un unico difensore per procedimenti pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie o di polizia distanti tra loro o comunque dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa e, infine, che dovrà essere istituito un turno differenziato per gli indagati e gli imputati detenuti che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze.
L'articolo 12 attribuisce al solo presidente del Consiglio dell'ordine forense o a un componente da lui delegato il compito di vigilare sul rispetto dei criteri per la designazione dei difensori d'ufficio, innovando in tal modo la normativa vigente ai sensi della quale tale funzione è attribuita congiuntamente al presidente dell'ordine e al presidente del tribunale.
L'articolo 17 incide su un profilo di fondamentale rilievo che è quello relativo al diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio. Tale diritto è già previsto dall'articolo 31 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, ma in concreto, nella maggior parte dei casi, i difensori d'ufficio non percepiscono alcun compenso e ciò finisce per riflettersi negativamente sul grado di effettività della stessa difesa d'ufficio. In tale prospettiva si comprende l'importanza centrale della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 32 delle norme di attuazione, come introdotto dall'articolo 17, ai sensi del quale al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, quando dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
In merito all'articolo 19 va segnalato un problema di raccordo fra il rinvio in esso contenuto all'articolo 416 del codice di procedura penale e l'attuale formulazione di questa disposizione, problema che è però, a suo avviso, superabile in via interpretativa.
Molto utile appare poi la previsione contenuta nell'articolo 20 che prevede la notificazione anche al difensore del decreto penale di condanna.
Conclude raccomandando la sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

POSTICIPAZIONE DELL'INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente PINTO avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 14,30 è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,25.