GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 8 MARZO 2001
722ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14, 15.


IN SEDE DELIBERANTE

(3813-B) PINTO ed altri.- Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Avendo il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO rinunciato ad intervenire in sede di replica e non essendovi richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, il presidente PINTO avverte che si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che il presidente PINTO ha constatato la presenza del numero legale, senza discussione, sono separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 3, il senatore PREIONI chiede la verifica del numero legale.

Dopo che il presidente PINTO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'articolo 3.

Non essendo stato modificato l'articolo 4, si passa alla votazione dell'articolo 5, che è posto ai voti ed approvato senza discussione.

Non essendo state apportate modificazioni all'articolo 6, si passa alla votazione dell'articolo 7 che, senza discussione, è posto ai voti ed approvato.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso e sottolinea come esso rappresenti un primo passo sulla strada di una sempre maggiore attuazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, dei principi sanciti dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Auspica che a questo provvedimento legislativo facciano seguito in futuro altri che assicurino una piena ed effettiva realizzazione al principio della ragionevole durata dei processi nella concretezza dell'esperienza giudiziaria.

Coglie poi l'occasione, vista l'imminente conclusione della legislatura, per dare atto del clima di costruttiva collaborazione con cui ha lavorato la Commissione giustizia del Senato, pur nella fisiologica dialettica fra maggioranza ed opposizione, e per ringraziare il Presidente per il modo con cui ha condotto i lavori della Commissione. In questi anni l'opposizione ha dimostrato di sapere svolgere in modo responsabile il suo ruolo consentendo l'approvazione di quei provvedimenti che - come quello in votazione - corrispondevano e corrispondono all'interesse generale del Paese e si presenta agli elettori con tale consapevolezza.

Il senatore PREIONI annuncia l'astensione del Gruppo Lega Forza Nord Padania ritenendo che con il disegno di legge in votazione, sotto il profilo sostanziale, gli impegni dell'Italia nei confronti degli altri partner europei non vengano rispettati.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale e evidenzia che l'articolato che la Commissione si appresta a licenziare, pur con limiti e carenze, rappresenta comunque un passo avanti nella direzione di un effettivo riconoscimento del danno che il cittadino può subire a causa della eccessiva durata di una procedura giudiziaria. E' peraltro ovvio che l'efficacia della nuova normativa andrà verificata nella sua concreta operatività.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico.

Il senatore MELONI annuncia il suo voto favorevole sul disegno di legge, sottolineando che lo stesso rappresenta un contributo significativo all'ampliamento degli strumenti di tutela dei diritti dei cittadini.

Prima di passare alla votazione finale, il presidente PINTO ringrazia i componenti della Commissione per l'impegno manifestato nell'esame del disegno di legge in titolo in occasione della prima lettura dello stesso e per aver consentito la definitiva conclusione del suo iter.
In relazione, poi, alle considerazioni svolte dal senatore GRECO nell'ultima parte del suo intervento, ricorda che già in altra occasione - e cioè nel corso della recente conferenza stampa sulla quale ha riferito insieme all'Ufficio di Presidenza sul lavoro svolto dall'intera Commissione nel corso della legislatura - ha sottolineato come il percorso effettuato e i risultati conseguiti siano stati il frutto dell'impegno di tutte le parti politiche, mentre i momenti di contrasto talora verificatisi hanno rappresentato soltanto il naturale riflesso della diversità di ruoli e di posizioni. Ringrazia quindi con cordialità ed affetto tutti i componenti della Commissione, il Governo, che per il tramite del sottosegretario di Stato Maggi ha assicurato la sua costante presenza ai lavori ed infine i collaboratori della Commissione, sia quelli presenti in Aula, sia quelli che hanno lavorato al di fuori.

Posto ai voti, è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(2735) ZECCHINO ed altri. - Disciplina della locazione finanziaria

(Esame e rinvio)

Il presidente PINTO ricorda che il provvedimento, originariamente assegnato in sede deliberante, era stato rimesso alla sede plenaria il 19 luglio 2000, dopo che era stato istituito un Comitato ristretto nella seduta del 24 settembre 1998, e propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Conviene la Commissione.

Il relatore RUSSO dà conto del testo predisposto dal Comitato ristretto istituito per l'esame del disegno di legge in titolo, testo che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Senza soffermarsi sui dettagli del testo proposto, il relatore sottolinea come esso sia frutto di una riflessione e di un lavoro ampi e accurati che auspica siano ripresi nella prossima legislatura.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 RECANTE MODIFICA DELLE TABELLE A E B ALLEGATE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 1998 N. 51 CON ISTITUZIONE DELLA SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE DI VARESE NELLA CITTA' DI LUINO.

Prende la parola il senatore CALVI, relatore sul provvedimento in titolo, il quale sottolinea come tutti i Gruppi presenti in Commissione si siano pronunciati a favore della riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4233 e come nello stesso senso si sia espresso anche il Governo. Esiste peraltro un problema procedurale, rappresentato dal parere contrario ai sensi dell'articolo 81 espresso dalla 5^ Commissione permanente, che impedisce che tale riassegnazione possa aver luogo. Al riguardo, esprime il proprio rammarico per la situazione che si è determinata e che rende impossibile la definitiva approvazione del disegno di legge in questione e desidera che rimanga agli atti della Commissione l'unanime convergenza politica che si è registrata su tale proposta normativa.

Il senatore Antonino CARUSO coglie l'occasione per ribadire la sua posizione critica nei confronti del lavoro svolto dai senatori della 5^ Commissione permanente con specifico riferimento all'attività in sede consultiva. Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 4233 sottolinea come esso proponga di modificare - con l'istituzione della sezione distaccata del tribunale di Varese nella città di Luino - un provvedimento legislativo che il Governo ritenne a costo zero, valutazione questa sulla quale ebbe a concordare la stessa Commissione bilancio in occasione della discussione in sede parlamentare della legge n. 254 del 1997 sulla base della quale venne emanato il decreto legislativo n. 51 del 1998 recante istituzione del giudice unico di primo grado. Alla luce di tali rilievi la ricordata posizione della 5^ Commissione permanente appare del tutto non condivisibile e va evidenziato come essa rappresenti l'unico ostacolo alla definitiva approvazione del predetto disegno di legge n. 4233.

Il senatore PELLICINI ringrazia tutti i componenti della Commissione per l'attenzione rivolta al problema sollevato con il disegno di legge n. 4233 e manifesta anch'egli perplessità per il parere contrario espresso dalla 5^ Commissione permanente. Si dichiara comunque certo e fiducioso che, grazie all'ampia convergenza politica registratasi, il problema potrà essere risolto anche in un prossimo futuro.

Il senatore FOLLIERI chiede al sottosegretario di Stato Maggi per quale motivo il Governo non abbia proceduto all'istituzione della sezione distaccata del tribunale di Varese nella città di Luino avvalendosi della possibilità di emanare decreti legislativi correttivi del decreto legislativo n. 51 del 1998, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997.

Il senatore PELLICINI fa presente che il Governo potrebbe a suo avviso intervenire anche con semplice decreto del Ministro della giustizia avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000.

Il senatore RUSSO non condivide i rilievi svolti dal senatore CARUSO in merito all'attività della 5a Commissione permanente la quale, nell'espressione dei pareri sui disegni di legge ad essa assegnati in sede consultiva, si limita semplicemente ad esercitare il ruolo alla stessa istituzionalmente spettante. Le valutazioni della 5a Commissione possono senz'altro essere oggetto di critica, ma non si può addebitare a tale Commissione la colpa della mancata approvazione di un disegno di legge.

Il senatore LAURO coglie l'occasione per chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo anche sui problemi che stanno impedendo la concreta attivazione dei neoistituiti tribunali metropolitani, ritenendo al riguardo che vada chiarito se vi siano ragioni politiche all'origine della situazione attuale.

Il sottosegretario di Stato MAGGI, rispondendo alla richiesta di chiarimenti del senatore Lauro, fa presente che non gli risultano ragioni politiche di carattere ostativo alla concreta attivazione dei tribunali metropolitani recentemente istituiti e che semmai eventuali difficoltà vanno ricondotte esclusivamente a ragioni di carattere amministrativo.
Per quanto riguarda poi gli elementi emersi nel corso del dibattito relativamente all'istituzione della sezione distaccata del tribunale di Varese nella città di Luino, prende atto dell'ampia convergenza politica registratasi nell'ambito della Commissione e sottolinea come non sia affatto escluso che il Governo attualmente in carica, o eventualmente quello che prenderà il suo posto, possano assumere direttamente un'iniziativa in tal senso avvalendosi dei poteri conferiti dalla normativa vigente.


SULLA CONCLUSIONE DELLA LEGISLATURA

Il senatore RUSSO, in conclusione della XIII legislatura e dei lavori della Commissione giustizia, rivolge un fervido ringraziamento al presidente Pinto esprimendo estremo apprezzamento per l'attività svolta dalla Presidenza e per la quantità e qualità del lavoro svolto dalla Commissione.

Si associa il senatore FOLLIERI che estende le espressioni di apprezzamento anche ai rappresentanti del Governo e a tutti coloro che hanno collaborato all'attività della Commissione.

Il senatore CALLEGARO ringrazia a sua volta il Presidente e tutti i Colleghi.

Il senatore MILIO si associa e mette in rilievo i sentimenti di stima ed amicizia che, al di là dei rispettivi schieramenti politici, hanno connotato il lavoro svolto dalla Commissione nell'arco della legislatura.

Anche il senatore BUCCIERO rivolge a tutta la Commissione espressioni di apprezzamento, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto e mettendo in particolare risalto la qualità del lavoro svolto dalla Sottocommissione per i pareri e dal suo Presidente, senatore Senese, cui tiene a rivolgere particolari attestazioni di stima che estende all'altro Vice Presidente della Commissione, senatore Callegaro. Esprime, inoltre, la convinzione che nella prossima legislatura la Commissione possa essere ospitata in locali più idonei.

Il senatore GASPERINI sottolinea che il lavoro nella Commissione giustizia è stato per lui un importante elemento di arricchimento intellettuale e umano. Ringrazia a sua volta il Presidente e i Vice Presidenti della Commissione e conclude affermando che, se mai vi è stata asperità nella contrapposizione della sua parte politica, questo fa parte del fisiologico rapporto fra maggioranza ed opposizione.

Il senatore MELONI esprime a sua volta ringraziamenti a tutti i componenti della Commissione e al Presidente.

A nome del Governo, il sottosegretario MAGGI si associa alle parole di apprezzamento.

Il presidente PINTO ringrazia ancora una volta i componenti della Commissione, rinnovando infine apprezzamento per l'intesa attività svolta dalla Sottocommissione per i pareri e per l'elevato ed ovunque apprezzato livello dei pareri resi .


La seduta termina alle ore 15,15.

Testo proposto dal Comitato ristretto
per il disegno di legge
n. 2735


Art. 1
(Nozione)

La locazione finanziaria è il contratto con il quale il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene secondo le indicazioni dell'utilizzatore, e a concederlo in uso per un tempo determinato all'utilizzatore medesimo, che accetta nell'esercizio della sua attività di impresa o professionale o di ente pubblico, con l'obbligo di versare un corrispettivo periodico, e con la facoltà, alla scadenza, di acquistare la proprietà del bene al prezzo prestabilito.

Art. 2
(Obbligazioni principali del concedente)

1. Il concedente deve:
a) acquistare o far costruire il bene da fornitore scelto dall'utilizzatore, stipulando l'obbligo per il fornitore di consegnare il bene direttamente all'utilizzatore;
b) garantire il pacifico uso del bene;
c) far acquistare la proprietà del bene all'utilizzatore che esercita la facoltà di acquisto.
2. La garanzia di cui alla lettera b) del comma 1 non si estende alle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti sul bene, salva la facoltà dell'utilizzatore di agire contro di essi in nome proprio.

Art. 3
(Obbligazioni principali dell'utilizzatore)

1. L'utilizzatore deve:
a) prendere in consegna il bene;
b) dare il corrispettivo nei termini convenuti;
c) restituire il bene al concedente, alla scadenza, nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento od il consumo risultante dall'uso in conformità del contratto, se non esercita la facoltà di acquisto, ovvero pagare il prezzo convenuto nel caso contrario.
2. Tutte le riparazioni necessarie al bene concesso in uso sono a carico dell'utilizzatore, salve le azioni di questi verso il fornitore a norma dell'articolo 5.

Art. 4
(Rischi)

1. L'utilizzatore, dal momento della consegna, assume nei confronti del concedente tutti i rischi relativi al bene, compresi quelli del furto e del perimento.
2. L'utilizzatore risponde in luogo del concedente in tutti i casi in cui la legge prevede la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal bene o dal suo uso.

Art. 5
(Inadempimento del fornitore)

1. Nel caso di inadempimento del fornitore il concedente che prova di aver contrattato con fornitore scelto dall'utilizzatore e secondo le sue indicazioni è esonerato da responsabilità, salvo che l'inadempimento dipenda da fatto a lui imputabile. Tuttavia, se l'inadempimento riguarda l'obbligo di consegna del bene, l'utilizzatore può sospendere fino alla consegna, il pagamento del corrispettivo convenuto con il concedente anche se l'inadempimento non dipende da fatto a questi imputabile, ma il concedente ha comunque diritto al rimborso delle somme versate secondo le indicazioni dell'utilizzatore.
2. Quando l'inadempimento del fornitore riguarda l'obbligo di consegna del bene, l'utilizzatore può chiedere nei confronti del concedente la risoluzione del contratto; può altresì intimare al fornitore l'adempimento nelle forme previste dall'articolo 1454 del codice civile, informandone contemporaneamente il concedente, con l'effetto, se l'adempimento non ha luogo, della risoluzione di diritto del contratto nei confronti del concedente. In questi casi il concedente, se l'adempimento non dipende da fatto a lui imputabile, non è tenuto al risarcimento del danno e ha diritto al rimborso delle somme versate secondo le indicazioni dell'utilizzatore.
3. L'utilizzatore può agire direttamente contro il fornitore per l'adempimento ed il risarcimento del danno. Può altresì denunciare direttamente i vizi, la mancanza di qualità, le difformità e i difetti del bene ed agire direttamente per la loro eliminazione ovvero per la sostituzione del bene, quando questa è ammessa dalla legge o dal contratto, nonché per il risarcimento del danno. La denuncia e l'azione dell'utilizzatore, se compiute entro i termini dalla scoperta e dalla consegna stabiliti a tal fine dalla legge, evitano la decadenza ed interrompono la prescrizione anche per il concedente. Resta salvo il diritto del concedente di proporre nei confronti del fornitore inadempiente le azioni di adempimento e di risarcimento del danno, nonché le azioni volte alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, informandone l'utilizzatore.
4. L'utilizzatore deve informare il concedente delle denunce e delle azioni di cui al comma 3. Il concedente è tenuto a consegnargli copia del contratto stipulato con il fornitore e a fornirgli ogni informazione relativa ai suoi rapporti con questi utile ai fini delle predette denunce ed azioni. Il concedente è tenuto altresì ad opporre al fornitore l'eccezione di inadempimento, a tutela dei diritti dell'utilizzatore, se l'utilizzatore ne fa richiesta offrendo idonea garanzia per il caso in cui l'eccezione risulti infondata. Qualora il concedente proponga azione di risoluzione successivamente all'azione di adempimento proposta dall'utilizzatore, il concedente deve tenere indenne l'utilizzatore delle spese sopportate per l'azione anteriormente proposta.
5. Nel caso di risoluzione del contratto tra concedente e fornitore per inadempimento di questi, si applica la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2. Se il concedente ottiene, nei confronti del fornitore, la riduzione del prezzo l'utilizzatore ha diritto ad una corrispondente riduzione del corrispettivo nei confronti del concedente.

Art. 6
(Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore)

1. Se la risoluzione del contratto ha luogo per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto a trattenere le somme riscosse, oltre al pagamento di quelle ancora dovute fino al momento delle risoluzione ed al risarcimento del danno; ha diritto altresì alla immediata restituzione del bene, salve le disposizioni dei commi successivi.
2. Il valore del bene, determinato ai sensi del comma 3, è accreditato all'utilizzatore. Se esso supera l'ammontare delle somme dovute al concedente, anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi del comma 1, l'utilizzatore ha diritto alla differenza; nel caso contrario, il valore del bene è dedotto da quanto dovuto dall'utilizzatore.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, il concedente comunica all'utilizzatore, entro il termine di trenta giorni dalla restituzione del bene, il valore attribuito al bene medesimo. Entro i successiva trenta giorni l'utilizzatore può:
a) indicare un terzo che, contestualmente, offra per l'acquisto, con idonea garanzia, un prezzo maggiore. In questo caso il valore del bene si intende pari al prezzo offerto dal terzo;
b) indicare comunque al concedente il maggiore valore da lui attribuito al bene. In questo caso, salvo che vi sia accordo delle parti sulla determinazione del valore, questo è determinato giudizialmente.
4. Se l'utilizzatore non procede, entro il termine prescritto, alle indicazioni previste dalla lettera a) ovvero dalla lettera b) del comma 3, il valore del bene s'intende pari a quello comunicato dal concedente.
5. Il concedente non può disporre del bene fino a che non sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione prevista dal primo periodo del comma 3.

Art. 7
(Restituzione del bene immobile oggetto di locazione finanziaria)

1. Quando la locazione finanziaria ha per oggetto un bene immobile, il concedente, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, ovvero alla scadenza del contratto se l'utilizzatore non esercita la facoltà di acquisto, può intimare per iscritto all'utilizzatore la riconsegna del bene con contestuale citazione per la convalida della intimazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile.

Art. 8
(Opponibilità nei confronti dei terzi)

1. Se la locazione finanziaria risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, essa è opponibile sia ai creditori dell'utilizzatore, quanto al diritto di proprietà del concedente sul bene concesso in uso, sia ai creditori del concedente, quanto al diritto dell'utilizzatore all'uso del bene e all'acquisto della proprietà alla scadenza in conformità del contratto.
2. La locazione finanziaria risultante da atto scritto avente data certa anteriore alla alienazione è altresì opponibile ai terzi acquirenti dal concedente quanto al diritto dell'utilizzatore all'uso del bene in conformità del contratto e, se ha per oggetto un bene mobile, anche quanto al diritto dell'utilizzatore all'acquisto della proprietà del bene alla scadenza del contratto, salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
3. Quando la locazione finanziaria ha per oggetto un bene immobile, la opponibilità ai terzi acquirenti dal concedente del diritto dell'utilizzatore all'acquisto del bene alla scadenza del contratto è regolata dall'articolo 2645-bis del codice civile. Non si applica la disposizione, contenuta nel comma 3 del predetto articolo 2645-bis, relativa alla cessazione degli effetti della trascrizione trascorsi tre anni dalla trascrizione medesima.

Art. 9
(Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria)

1. In caso di fallimento del concedente, il contratto non si scioglie e l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del presso determinato nel contratto medesimo.
2. In caso di fallimento dell'utilizzatore, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero di sciogliersi dal contratto medesimo. Il concedente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto. In caso di scioglimento del contratto si applica l'articolo 6; tuttavia il concedente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in caso di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto- legge 30 gennaio 1979, n.8, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n.95.

Art. 10
(Locazione finanziaria di ritorno)

1. Le norme della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche quando il contratto di locazione finanziaria prevede che il concedente acquisiti o faccia costruire il bene dallo stesso utilizzatore.

Art. 11
(Patto contrario)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, nell'articolo 4 e nell'articolo 5, commi 1 e 5 si applicano salvo patto contrario.