SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------



2a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

61a seduta: martedì 15 gennaio 2019, ore 15
62a seduta: mercoledì 16 gennaio 2019, ore 14,30
63a seduta: giovedì 17 gennaio 2019, ore 14


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione


IN SEDE REDIGENTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(45)
2. DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octiesdel codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi
(Pareri della 1a, della 5a e della 7a Commissione)
(118)
3. PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità
(Pareri della 1a, della 5a , della 6a, della 7a, della 11a, della 12a e della 14a Commissione)
(735)
4. Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(768)
5. BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a e della 11a Commissione)
(837)
- Relatore alla Commissione PILLON

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
Discussione congiunta e rinvio(925)
2. Caterina BINI. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
(Parere della 1a Commissione)
(417)
- Relatore alla Commissione OSTELLARI

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati
(Pareri della 1a, della 5a e della 7a Commissione)
(174)
2. Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne
(Pareri della 1a, della 3a e della 5a Commissione)
(662)
- Relatore alla Commissione Emanuele PELLEGRINI

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:
1. CANGINI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili
(Parere della 1a Commissione)
(885)
2. OSTELLARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane
(Parere della 1a Commissione)
(980)
- Relatore alla Commissione PILLON

V. Discussione dei disegni di legge:
1. Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale - Relatrice alla Commissione EVANGELISTA
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione)
(729)
2. OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l'effettiva realizzazione del credito - Relatore alla Commissione URRARO
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione)
(755)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione - Relatrice alla Commissione PIARULLI
(Parere alle Commissioni 1ª e 8a riunite)
Seguito e conclusione dell'esame . Parere favorevole sul testo; parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti(989)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bisdel Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo - Relatore alla Commissione CANDURA
(Previe osservazioni della 14a Commissione)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163)
Esame e rinvio(n. 62)

INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

DAL MASCALIENDOMODENA - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
la negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, consiste nell'accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati;
con la convenzione di negoziazione per le separazioni, di cui all'articolo 6, le parti spesso dispongono anche di diritti su beni immobili, con la conseguenza che l'atto è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari, oltre a prodursi gli effetti giuridici di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
in fase di applicazione della norma, però, sembra emergere una lacuna normativa sulla necessità dell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato per poter procedere alla trascrizione, al pari di quanto è stato disposto, in via generale, all'articolo 5, comma 3 del citato decreto;
alcuni conservatori dei registri immobiliari, infatti, hanno iscritto l'avvenuto trasferimento solo con riserva per la mancata autenticazione di un pubblico ufficiale dell'accordo raggiunto, espressamente richiesta invece dall'articolo 5, comma 3;
recenti pronunce giurisprudenziali hanno, però, riconosciuto che la convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e di divorzio produce gli effetti giuridici dei provvedimenti giudiziali che definiscono uno dei procedimenti citati e quindi, analogamente al lodo arbitrale, non necessita di ulteriori autenticazioni, come previsto all'articolo 6, comma 3;
alcuni tribunali hanno ordinato al conservatore di eseguire la trascrizione delle cessioni immobiliari senza alcuna autentica notarile delle sottoscrizioni. Si tratta, in particolare, delle seguenti decisioni: Tribunale di Pordenone 16 marzo 2017, Tribunale di Roma, V Sezione Civile, 17 marzo 2017, Tribunale di Roma, V Sezione Civile, 18 gennaio 2018 n. 458, Tribunale di Roma, V Sezione Civile, 2 luglio 2018 n. 4429;
un'ulteriore autenticazione da parte di un pubblico ufficiale delle sottoscrizioni delle convenzioni di negoziazione assistita di separazione o divorzio, di cui all'articolo 6, risulta essere anche un'altra spesa che le parti devono sostenere e rappresenta sicuramente un disincentivo all'utilizzo di questo strumento, nato per semplificare la procedura;
durante la XVIII Legislatura, a seguito di un'interrogazione sullo stesso tema svolta alla Camera dei deputati il 17 maggio 2017 (atto di sindacato ispettivo 5-11362), il Ministro della giustizia aveva dichiarato che: "in ogni caso, laddove permanesse il rilevato contrasto, si valuterà l'opportunità di un intervento normativo, di natura interpretativa, che renda coerente l'applicazione della disposizione citata con la ratio che ha ispirato l'introduzione delle misure della degiurisdizionalizzazione anche nella materia della separazione e del divorzio, nei casi in cui involgano l'assetto di interessi patrimoniali immobiliari",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e se non intenda valutare anch'egli un intervento normativo di natura interpretativa per rendere coerente l'applicazione della disposizione citata;
se la convenzione di negoziazione assistita di separazione o divorzio produca già gli effetti dei provvedimenti giudiziali, anche ai fini della trascrizione o dell'intavolazione, nei territori in cui vige il sistema tavolare o del cosiddetto libro fondiario, in assenza di autentica della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
(3-00392)