SENATO DELLA REPUBBLICA
—— XVIII LEGISLATURA ——




Giovedì 14 gennaio 2021


alle ore 9,30


292a Seduta Pubblica
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ORDINE DEL GIORNO



I. Interrogazioni (testi allegati)

II. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (testi allegati) (alle ore 15)





INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONE SULLE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE ALIMENTARE, ANCHE IN RELAZIONE AL TRATTATO CETA CON IL CANADA


(3-01165) (9 ottobre 2019)

CALANDRINI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, RAUTI, GARNERO SANTANCHE', URSO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

il CETA (Comprehensive economic and trade agreement, "Accordo economico e commerciale globale") è un trattato internazionale che sancisce un accordo commerciale di libero scambio tra Canada e Unione europea. Il trattato è entrato in vigore, seppur in forma provvisoria, il 21 settembre 2017, in attesa della conclusione della fase di ratifica da parte degli Stati membri della UE;

tale accordo è entrato in vigore, inizialmente, in via provvisoria, solo nelle sue parti fondamentali. Come stabilito infatti il 5 luglio 2016 dalla Commissione europea, si tratta di un cosiddetto mixed agreement e deve essere comunque ratificato dai Parlamenti nazionali dei 28 Stati membri e di alcuni regionali, per un totale di 38 assemblee, per entrare pienamente in vigore. Il 17 gennaio 2018, tuttavia, il commissario europeo, Pierre Moscovici, in audizione nella Commissione per gli affari esteri dell'Assemblea nazionale francese, ha dichiarato che anche se un Parlamento nazionale o regionale della UE dovesse votare contro la ratifica del trattato, il CETA resterebbe comunque in vigore nella sua forma attuale e provvisoria, come già accade dal 21 settembre 2017;

l'accordo sembra non essere uno strumento efficace contro la contraffazione alimentare, perché protegge solo 41 sulle oltre 290 eccellenze certificate in Italia e permette la coesistenza, ad esempio, tra i nostri prodotti e gli storici produttori di parmesan locali. Fonti plurime, tra cui la Coldiretti, asseriscono, quale rilevante esempio, che per l'export di grana padano e parmigiano reggiano si conferma un calo del 30 per cento anche nei primi tre mesi del 2019, mentre l'arrivo del parmesan canadese aumenta del 13 per cento nel mercato europeo, principale mercato di sbocco per i due terzi delle imprese italiane dell'agroalimentare;

risultano essere limitanti per le imprese canadesi i divieti imposti dall'Italia alla presenza di organismi geneticamente modificati nell'alimentazione umana: in Canada circolano liberamente, in virtù dei trattati commerciali sussistenti con Usa e Messico, alimenti contenenti organismi geneticamente modificati non etichettati e per questo non tracciabili, ed è impossibile certificarli ogm-free, come chiede la normativa UE. Questi sono pertanto in contrasto con i limiti UE ai residui di pesticidi nel cibo, all'uso di ormoni e antibiotici nell'allevamento, all'uso sul grano in pre-raccolta del diserbante glifosato. Inoltre in Canada sono ammessi 99 pesticidi che in Europa sono vietati e non si può infine sottacere che negli allevamenti canadesi viene ancora usata come pastura una precipua tipologia di farina, indicata come origine della "Mucca pazza" e per questo bandita dalle aziende europee;

in particolare, un organismo geneticamente modificato è un organismo che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecniche di ingegneria genetica, che consentono l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici che possono procurare allergia, abbassamento delle difese immunitarie quali fenomeni già accertati in numerosi casi;

gli interroganti rilevano che l'equilibrio dei sistemi agrari corre dei rischi, a causa di mutazioni transgeniche e dell'inquinamento genetico dovuto alle sperimentazioni. È necessario adottare una ferrea regolamentazione di settore per impedire le contaminazioni tra coltivazioni geneticamente modificate e quelle non;

tali organismi geneticamente modificati potrebbero produrre un danno all'ecosistema, dovuto agli incroci transgenici tra piante geneticamente modificate ed altre non trattate che sono coltivate nelle vicinanze. La modifica del genoma comporta una riduzione di attacchi da parassiti, insetti e virus contro i quali la natura ha predisposto la nascita di insetti di difesa. Sono diversi gli studiosi che temono una ripercussione negativa su questi ultimi, che causerebbe danni irreparabili all'ecosistema. Si pensi al lavoro delle api, alla loro scala gerarchica, all'impollinazione e alle api nutrici che selezionano gli insetti migliori;

il Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM) e l'Istituto superiore di sanità, predispone dal 2006 un piano nazionale triennale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti, finalizzato alla programmazione e al coordinamento delle attività di controllo svolte in questo specifico settore da parte delle autorità sanitarie regionali e provinciali, in applicazione sia della normativa quadro del settore degli organismi geneticamente modificati, i regolamenti comunitari nn. 1829/2003 e 1830/2003, sia del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali;

alla luce di tali considerazioni è stata istituita la rete delle Regioni e autonomie locali libere da organismi geneticamente modificati, organizzazione nata nel 2003 per volontà di 10 regioni europee di far sentire la propria voce in materia di coltivazioni geneticamente modificate e dall'esigenza di accogliere la crescente preoccupazione e contrarietà dei consumatori europei. La rete, che conta attualmente 60 regioni europee per oltre 150 milioni di abitanti su 9 Stati, vuole ribadire la libertà di scelta dei governi europei di vietare le coltivazioni geneticamente modificate nei propri territori al fine di tutelare la biodiversità, le produzioni di qualità biologiche, tradizionali e tipiche, l'immagine di un territorio, anche in chiave turistica, per un'agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico;

manifestata la piena convinzione che l'Italia voglia avvalersi della facoltà, prevista dall'atto comunitarie, di escludere la coltivazione, sul territorio nazionale, di organismi geneticamente modificati autorizzati dall'Unione europea, alla luce dei potenziali effetti socio-economici negativi delle colture transgeniche sui vari sistemi agricoli locali, caratterizzati dalla tipicità e qualità dei prodotti e dal loro collegamento col territorio;

va ricordato che coltivare organismi geneticamente modificati in Italia sarebbe estremamente pericoloso, in quanto le piccole dimensioni delle aziende italiane non consentirebbero l'adozione di barriere naturali sufficienti a proteggere le coltivazioni biologiche e convenzionali. L'Italia peraltro può vantare un'inimitabile ricchezza della sua economia agroalimentare grazie alla propria "identità e varietà" dei prodotti locali, pertanto l'introduzione di prodotti agroalimentari senza una tradizione e una storia indebolirebbe un sistema che vive anche di un importante indotto turistico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per difendere e accrescere la tutela dei prodotti alimentari sul mercato italiano, affinché permanga la tutela del marchio dei prodotti agricoli e alimentari tipici e il rispetto dei requisiti d'etichettatura previsti dalla normativa vigente, assicurando in tal modo l'informazione al consumatore;

se non intenda mantenere il divieto inerente alle coltivazioni geneticamente modificate nel territorio italiano al fine di tutelare la biodiversità, le produzioni di qualità biologiche, tradizionali e tipiche, l'immagine di un territorio, anche in chiave turistica, per un'agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico;

se non ritenga, infine, che la ratifica da parte dell'Italia del CETA, invece di rappresentare un'opportunità per il sistema Italia, si concretizzerebbe, al contrario, in un veicolo finalizzato a facilitare l'importazione di prodotti agroalimentari con standard di sicurezza inferiori a quelli europei.


INTERROGAZIONI SULL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ


(3-01127) (7 agosto 2019)

COMINCINI, ALFIERI, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, COLLINA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, MARGIOTTA, MARINO, PITTELLA, ROJC, SBROLLINI, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Premesso che:

l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), ente storico e patrimonio del Paese, è stata istituita nel 1945 con la diretta partecipazione dei rappresentanti di Ministeri e Governo, con decreto di Alcide De Gasperi;

l'associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, nonché riconosciuto quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000°40, infine, con il decreto- legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, riconosciuto definitivamente ente culturale;

inoltre è inclusa tra le "organizzazioni non governative" segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale;

l'Italia, anche grazie ad AIG, è da sempre Paese membro qualificato della International youth hostel federation, di cui fanno parte 80 nazioni;

dal 1° luglio 2019 l'AIG si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal Tribunale fallimentare di Roma;

il 26 giugno 2019 il Tribunale fallimentare di Roma ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano dalla maggioranza dei creditori, pronunciatisi a favore di AIG e della sua solvibilità, oltre che a favore della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;

l'ente si è opposto alla procedura fallimentare, depositando il reclamo presso la Corte d'appello, in pendenza già di un ricorso per regolamento di giurisdizione presso la Corte di cassazione e di un secondo ricorso presso la stessa Corte d'appello e che è, ad oggi, in attesa di una risolutiva e definitiva via d'uscita;

il Tribunale di Roma, tuttavia, ha deciso di non tenere conto del ricorso per regolamento di giurisdizione, presentato dall'AIG e tuttora pendente presso la suprema Corte di cassazione, nonché del reclamo presentato dalla stessa associazione avverso la mancata sospensione della procedura concorsuale;

considerato che:

dopo quasi 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'AIG rischia la definitiva chiusura;

si aggiunga, peraltro, che la procedura fallimentare potrebbe determinare il licenziamento del personale diretto e indiretto, oltre 200 persone con relative famiglie. Occorre, inoltre, evidenziare le pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante "brand" nazionale ed internazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno adoperarsi al fine di salvaguardare i posti di lavoro e le funzioni di un ente la cui rete di strutture, la distribuzione e il radicamento in ogni regione italiana svolgono un prezioso ruolo sociale ed educativo, oltre ad essere opportunità di conoscenza del nostro Paese, garantendone anche crescita e coesione sociale.

(3-01563) (12 maggio 2020)

BINETTI - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e per le politiche giovanili e lo sport - Premesso che:

l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), ente storico e patrimonio del Paese, è stata costituita con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della Direzione generale del turismo, del commissario nazionale gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;

l'associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, nonché riconosciuto quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000°40, infine, con il decreto- legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, riconosciuto definitivamente ente culturale;

inoltre è inclusa tra le "organizzazioni non governative" segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale;

l'Italia, anche grazie ad AIG, è da sempre Paese membro qualificato della International youth hostel federation, di cui fanno parte oltre 80 nazioni;

l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International youth hostel federation;

dal 1° luglio 2019 l'AIG si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal Tribunale fallimentare di Roma; il 26 giugno 2019 il Tribunale fallimentare di Roma ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano dalla maggioranza dei creditori, pronunciatisi a favore di AIG e della sua solvibilità, oltre che a favore della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;

l'Agenzia delle entrate e l'INPS hanno espresso il proprio assenso all'omologazione del piano, anche in virtù dell'elevata patrimonializzazione dell'ente, dell'interesse sociale e della salvaguardia del livello occupazionale;

l'ente si è opposto alla procedura fallimentare, depositando il reclamo presso la Corte d'appello, in pendenza già di un ricorso per regolamento di giurisdizione presso la Corte di cassazione e di un secondo ricorso presso la stessa Corte d'appello e che è, ad oggi, in attesa di una risolutiva e definitiva via d'uscita;

dopo quasi 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'AIG rischia la definitiva chiusura;

si aggiunga, peraltro, che la procedura fallimentare sta determinando il licenziamento del personale diretto e indiretto, oltre 200 persone con relative famiglie. Occorre, inoltre, evidenziare le pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante "brand" nazionale ed internazionale;

in fase di conversione del decreto "salva imprese", fu approvata all'unanimità nelle Commissioni riunite 10ª e 11ª del Senato della Repubblica, su conforme parere espresso per conto del Governo dal vice ministro Misiani, una norma che introduceva misure urgenti a salvaguardia del valore e delle funzioni dell'ente e che tale norma fu stralciata dal maxiemendamento con l'impegno assunto dal sottosegretario di turno a ripresentarla in successivo provvedimento;

con atto n. 9/2305/99, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare le misure necessarie a salvaguardia delle attività sociali e assistenziali portate avanti dall'AIG;

la situazione è stata aggravata dalla pandemia da COVID-19 ed anche per questo un intervento si rende ancora più urgente, al fine di non depauperare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente;

a causa della gravissima crisi economica che riguarderà l'Italia per il COVID-19 sarà necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quella giovanile e quella dei viaggiatori a basso reddito;

il 19 febbraio del 2019 l'interrogante ha presentato un disegno di legge (AS 967) recante "Interventi volti a favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale", che non è stato ancora calendarizzato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, a conoscenza dei fatti esposti, abbiano attivato gli ammortizzatori sociali per tutti i dipendenti, anche per quelli attualmente non più in servizio;

quali azioni siano state adottate a tutela del marchio storico e dei servizi di utilità sociali dell'ente, tenuto conto che la rete di strutture, la distribuzione e il radicamento in ogni regione italiana svolgono un prezioso ruolo sociale anche per la diffusione della conoscenza del nostro Paese, a livello nazionale e internazionale.


INTERROGAZIONE SULLA DEMOLIZIONE DI UN BENE ARCHITETTONICO DI PREGIO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI)


(3-01825) (23 luglio 2020)

CORRADO, CASTELLONE, MORRA, LANNUTTI, TRENTACOSTE, FERRARA, ANGRISANI, GRANATO, ANASTASI, NATURALE, PIRRO, DE LUCIA - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - Premesso che:

risulta alle interroganti che un breve testo pubblicato dalla giornalista Claudia Procentese sulla sua pagina "Facebook" il 9 luglio 2020, corredato da immagini eloquenti, ha reso edotti gli utenti del web dell'avvenuta demolizione, il giorno stesso, di parte delle fabbriche del villaggio agricolo che la cartografia settecentesca chiama Zaccaria o Zaccarino, in agro di Giugliano in Campania (Napoli);

abbandonati da circa ottant'anni, gli edifici del complesso edilizio che associava le funzioni residenziale e produttiva in un insieme razionale e armonioso, costituito com'era dal palazzotto del barone G.B. Orineti, che acquistò il feudo nel 1711, e, disposti in sequenza nelle sue ali, il mulino e altri opifici, i magazzini, le case a corte per un centinaio di coloni, versavano in stato di più o meno avanzata ruderizzazione ed erano assediati dalla vegetazione infestante;

il post della Procentese ha avuto moltissime visualizzazioni ed è stato condiviso da centinaia di persone; anche i mass media hanno subito cominciato a rilanciare la notizia e l'indignazione montante in tutta Italia per l'accaduto, con il prevedibile rimpallo di responsabilità tra gli ex amministratori (la Giunta Poziello si è dimessa a gennaio 2020), e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per l'Area metropolitana di Napoli;

ulteriori fotografie dell'immobile demolito, cioè della masseria sita nella particella 499 del F. 74 del Catasto fabbricati di Giugliano e adiacente alla strada vicinale Grotta dell'Olmo, sono state pubblicate da cittadini della zona, attingendo in particolare alla documentazione prodotta lo scorso anno dall'arch. Fely Di Girolamo per la sua tesi magistrale;

lo sconcerto generale è stato alimentato soprattutto dagli scatti relativi alla Chiesa di San Francesco d'Assisi, situata in realtà sul lato opposto della strada, d'impianto forse cinquecentesco, ma conservata in forme tardo-barocche, ricca di stucchi e con volta affrescata, nel '700, da un pittore della scuola di Francesco De Mura, che inizialmente si supponeva demolita anch'essa unitamente al vicino pozzo;

hanno prodotto ovunque grandissima impressione, contestualmente, sia i rendering del nuovo "Borgo Zaccaria" pensato dallo studio Open Project Srl dell'ingegner Ottavio Pennacchio al posto della fabbriche demolite, definite sbrigativamente "volumi fatiscenti", con previsione di costruire un residence di 48 alloggi e piscina condominiale, grazie al "Piano Casa" (legge regionale n. 19 del 2009), replicando la sagoma della masseria abbattuta, sia le immagini delle operazioni di demolizione, svolte apparentemente senza rispettare le norme di sicurezza del cantiere, degli operatori e della strada attigua;

considerato che:

dal cartello di cantiere si evince che il permesso di costruire, teso a realizzare un edificio residenziale "previa demolizione di un edificio preesistente", permesso richiesto dall'ingegner Pennacchio il 3 ottobre 2018, dopo una SCIA per ristrutturazione presentata il 6 settembre, e rilasciato al signor Giuseppe Aprovitola, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa Risorgimento 2001, porta la data 18 luglio 2019. L'inizio lavori è fissato al 4 maggio 2020;

la proprietà dell'area spetta alla citata Risorgimento 2001, con sede ad Aversa (a gennaio 2019 le subparticelle appartenevano ancora all'Immobiliare Peca Srl di Giugliano, legale rappresentante l'ingegner Pennacchio, e alla Costruzioni Casabella Srl di Vella) e la ditta esecutrice è la Golden House Cooperativa di produzione e lavoro, con sede a Giugliano;

tutti i soggetti che fanno parte delle due aziende (proprietaria e costruttrice) rivestono cariche anche in numerose altre società cooperative del territorio giuglianese, il che potrebbe far supporre che il quadro degli interessi legati al "Borgo Zaccaria" sia più ampio e complesso di quanto già appaia dai pochi dati riferiti;

oltre ad essere stato inserito, per il suo carattere esemplare, nel Documento di orientamento strategico del Comune riferito al "Programma Integrato Più Europa", secondo alcuni il villaggio Zaccaria sarebbe stato incluso in una carta del rischio archeologico, ragione per cui i profondi scassi che saranno necessari alla realizzazione del piano seminterrato del nuovo immobile, adibito a garage, suscitano preoccupazioni per la tutela delle eventuali preesistenze intercettabili in fase di scavo,

si chiede di sapere:

se, al netto delle responsabilità degli uffici comunali e della Giunta pro tempore, il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della dichiarazione della competente funzionaria della Soprintendenza e responsabile per Giugliano: "Non ne eravamo a conoscenza. La masseria non aveva vincolo archeologico ed era fuori dal vincolo paesaggistico per questo non sapevamo dell'intervento";

se non ritenga semplicistica la suddetta giustificazione, e censurabile il mancato esercizio, da parte della SABAP, dell'ordinaria diligenza cui è tenuta: nelle more e soprattutto nei 18 mesi successivi al rilascio della certificazione inerente alla situazione vincolistica della masseria, datata 11 gennaio 2019, ma richiesta dal notaio Pietro Di Nardo il 18 novembre 2018, infatti, l'Ufficio ministeriale non ha contattato il Comune per accertare se stesse valutando o avesse rilasciato un permesso di ristrutturazione o di costruzione, pur sapendo che, in assenza di tutela diretta, molti proprietari si credono in diritto di abbattere il costruito storico;

se abbia contezza dell'esistenza o meno della citata carta del rischio e se agli archivi della Soprintendenza ABAP risultino dati documentali ovvero recuperi o consegne di reperti capaci di dare corpo all'ipotesi che il casale demolito fosse d'impianto anteriore all'età moderna (medioevale su resti romani, secondo alcune ipotesi);

se sia in grado di confermare la richiesta di collaborazione avanzata ex post al Comune dal soprintendente ABAP, dottoressa Teresa Cinquantaquattro, allo scopo di censire gli immobili storici del territorio giuglianese, oltre che l'intenzione di avviare la procedura di verifica dell'interesse culturale (VIC) sulla Chiesa di S. Francesco d'Assisi;

se non ritenga, altresì, insufficiente il mero censimento di quel patrimonio architettonico, tranne che non preluda ad un accordo di collaborazione SABAP-Comune, che imponga a chiunque progetti edificazioni fuori dall'area urbana di ottenere l'avallo preventivo dell'ufficio ministeriale, chiamato ad intervenire, sia consultando i dati d'archivio, sia inviando in loco personale tecnico al fine di valutare l'opportunità di avviare il procedimento di VIC;

se l'incapacità della Soprintendenza ABAP di prevenire "l'increscioso evento" di Giugliano, così definito nella nota inviata dalla soprintendente al commissario prefettizio, dottor Umberto Cimmino, il 17 luglio 2020, non renda palesi tutti i rischi insiti nell'idea del patrimonio come bene di consumo, che l'interrogante ritiene propugnata dallo stesso vertice ministeriale, insieme all'accantonamento della tutela come priorità e alla rinuncia al suo esercizio capillare, scelte di cui fanno ormai le spese persino i beni sottoposti a tutela diretta.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ART. 151-BIS DEL REGOLAMENTO

INTERROGAZIONE SULLA DISCIPLINA DEI MAGISTRATI ONORARI


(3-02214) (13 gennaio 2021)

BALBONI, CIRIANI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

a quasi 3 anni dall'approvazione del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che aveva inteso riscrivere lo statuto della magistratura onoraria, le misure si sono rivelate inefficaci, insufficienti e inadeguate;

non si è, infatti, intervenuti con una disciplina organica ma si è limitato a rinviare, con proroghe annuali, il definitivo inquadramento di questi magistrati, aggravando così la situazione di precarietà per quelli in servizio;

anche in occasione dell'emergenza epidemiologica, ancora purtroppo in corso, il Governo non ha ritenuto di garantire il minimo ristoro finanziario, invocato da Fratelli d'Italia, a questi giudici che, spesso impossibilitati ad esercitare le loro funzioni per ragioni sanitarie, hanno visto drasticamente ridotta la loro retribuzione;

l'apporto dei magistrati onorari nell'amministrazione della giustizia e, in particolare, nel contrasto all'arretrato giudiziario appare fondamentale;

di fronte al disinteresse del Governo i magistrati onorari hanno, recentemente, dato corso a legittime manifestazioni di protesta per sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai diritti elementari loro negati e che dovrebbero, invece, essere riconosciuti a chi esercita una funzione tanto importante e prestigiosa qual è quella giurisdizionale;

numerose sono state le prese di posizione a favore della magistratura onoraria, in particolare da parte di autorevoli esponenti della magistratura togata e, in ultimo, anche da parte dell'Associazione nazionale magistrati, tutti concordi nel riconoscere fondate le loro rivendicazioni;

a ciò si aggiunge il rischio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per la disparità di trattamento dei magistrati onorari rispetto a tutti gli altri impiegati pubblici,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per riconoscere e valorizzare la professionalità dei giudici onorari e per assicurare al più presto un adeguato trattamento economico, previdenziale, assistenziale e assicurativo a questa fondamentale categoria di servitori dello Stato.


INTERROGAZIONE SULLE MISURE A FAVORE DEI DETENUTI E DEL PERSONALE PENITENZIARIO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA PANDEMICA


(3-02216) (13 gennaio 2021)

MIRABELLI, MARCUCCI, CIRINNA', BOLDRINI, ROSSOMANDO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

con il diffondersi della crisi epidemiologica da COVID-19 a partire dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, detto "cura Italia", il Governo ha introdotto una serie di disposizioni volte ad alleggerire il peso della popolazione carceraria al fine di contenere il diffondersi del virus all'interno degli istituti penitenziari. Inoltre, con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha adottato ulteriori misure in tal senso, modificate poi nel corso dell'iter parlamentare anche grazie all'approvazione di alcune proposte emendative del Gruppo parlamentare del Partito democratico;

in particolare, è stata prorogata al 31 gennaio 2021 la possibilità di ottenere la detenzione domiciliare per chi abbia ancora 18 mesi di pena residua, è stata introdotta la possibilità per quanti stiano usufruendo di permessi premio o di lavoro di continuare ad usufruire dei permessi fino al 31 gennaio e, infine, è stata prevista la possibilità di concedere licenze premio con durata superiore ai 45 giorni all'anno ai condannati ammessi al regime di semilibertà, ma comunque non oltre la data il 31 gennaio 2021;

rilevato che:

a partire dal 27 dicembre 2020, è stata avviata la campagna nazionale di vaccinazione contro il virus, secondo un ordine, definito dal Ministro della salute, che assegna priorità nell'accesso alla vaccinazione ai soggetti che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità rispetto al contagio;

le specifiche condizioni di vulnerabilità dei detenuti e le peculiari condizioni lavorative degli agenti di Polizia penitenziaria, personale e operatori carcerari sono tali da richiedere l'avvio in tempi rapidi della campagna vaccinale anche per queste categorie di soggetti, al fine di evitare pericolosi focolai che possano essere fonte di contagio anche per l'esterno,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo, alla luce dei dati ad oggi disponibili, riguardo all'efficacia delle nuove disposizioni di legge adottate con i citati decreti-legge n. 18 del 2020 e n. 137 del 2020;

se, in vista dell'imminente decisione di prorogare lo stato di emergenza, non ritenga altresì opportuno prorogare conseguentemente le citate misure in materia di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, di durata straordinaria dei permessi premio, nonché in materia di detenzione domiciliare oltre la data del 31 gennaio 2020;

se non ritenga opportuno, nella determinazione delle priorità di accesso alla campagna vaccinale contro il virus, inserire anche i detenuti e il personale penitenziario tra i soggetti da sottoporre a vaccinazione in via prioritaria.


INTERROGAZIONE SULLE RISORSE DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA DESTINATE AL SETTORE DELLA GIUSTIZIA


(3-02218) (13 gennaio 2021)

BERNINI, MALAN, MODENA, DAL MAS, CALIENDO, GHEDINI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

la parte dedicata alla giustizia del PNRR (piano nazionale di ripresa e di resilienza), approvato il 12 gennaio 2021, dal Consiglio dei ministri, rappresenta una mediazione al ribasso delle forze di maggioranza;

la plastica equazione "processo efficiente", uguale "riduzione delle garanzie", determina la rigidità delle procedure e la compressione in ogni fase del procedimento e del processo del diritto di difesa;

l'approccio è sulla "quantità" e ignora il dato che una giustizia scadente e sommaria non è degna di un Paese civile;

per citare solo un esempio, è incompatibile con il giusto processo l'eliminazione della collegialità nei collegi giudicanti;

valutato che l'unico tema rilevante è l'aumento reale del numero di magistrati, non solo delle piante organiche, e il riequilibrio del rapporto tra magistratura requirente e giudicante (2,4 giudici per ogni pubblico ministero è la media nazionale),

si chiede di sapere:

quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare per impedire la riduzione delle garanzie dell'equo processo;

in che modo intenda mantenere la collegialità nella formazione dei collegi giudicanti;

come intenda affrontare il problema dell'effettivo incremento del numero dei magistrati in ruolo;

come intenda concretamente aumentare mezzi e risorse a disposizione del comparto giustizia.


INTERROGAZIONE SULLA TUTELA DELL'ISOLA DI BUDELLI NELL'ARCIPELAGO DE LA MADDALENA


(3-02221) (13 gennaio 2021)

COMINCINI, FARAONE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

Budelli è un'isola appartenente all'arcipelago de La Maddalena: essa è entrata a far parte del patrimonio pubblico nel 2016, venendo inclusa all'interno del parco della Maddalena, al termine di una vicenda legale che ha contrapposto l'ente parco a Michael Harte, magnate neozelandese che aveva acquistato l'isola nel 2013 per circa 3 milioni di euro, al fine di realizzare un progetto ecosostenibile nel luogo;

in sintesi, dopo la successiva rinuncia di Harte all'acquisto dell'isola, l'ente parco nel 2014 ha versato la somma di 3 milioni di euro, al fine di esercitare il diritto di prelazione, a cui è seguito un decreto di assegnazione all'ente parco, giudicato inizialmente illegittimo da parte del Consiglio di Stato, ma che ha conservato nondimeno la propria efficacia fino alla sentenza del giudice delle esecuzioni immobiliari di Tempio Pausania, che aveva approvato il piano di ripartizione delle somme ai creditori e chiuso così la procedura dell'asta giudiziaria che gravava sull'isola;

nel 1989 è giunto per caso sull'isola Mauro Morandi: a seguito di un'avaria del catamarano su cui viaggiava, egli è approdato fortunosamente a Budelli, e qui ha deciso di stabilirsi per il resto dei propri giorni, divenendo così l'unico abitante dell'isola;

modenese, padre di tre figlie, allora insegnante di educazione fisica in una scuola di provincia, da quel giorno del 1989 Morandi ha svolto un'accurata e quanto mai preziosa mansione di vero e proprio custode dell'isola: egli ha finora protetto, in via del tutto gratuita, gli straordinari habitat naturali del posto, messi ripetutamente a repentaglio dai turisti maggiormente indisciplinati;

in particolare, egli ha letteralmente custodito e contribuito a conservare la spiaggia rosa, una delle meraviglie paesaggistiche ed ecologiche del luogo, dove dal 1994 è vietata ogni attività al fine di consentire il lento e graduale ripristino del suo aspetto originario;

considerato che:

recentemente, l'ente parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena ha dichiarato l'intenzione di rimuovere tutti gli abusi edilizi: tra questi, sarebbe ricompresa anche la spartana abitazione in cui alloggia tuttora Morandi, il quale sarebbe altresì costretto ad abbandonare il luogo e, conseguentemente, a porre fine all'attività di custode dell'isola;

l'intenzione dell'ente, da quanto si apprende, sarebbe quella di sanare un ripostiglio risalente probabilmente a molti decenni fa, quando la casermetta era utilizzata dai militari, al fine di procedere alla costruzione di un osservatorio;

tale decisione ha destato l'attenzione dei media locali, nazionali e anche internazionali: Morandi, infatti, avrebbe dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare l'isola, nemmeno in caso di inizio dei lavori, e di voler continuare a preservare lo stato dei luoghi che ha sempre custodito con passione e dedizione;

in passato, un'analoga vicenda a danno del modenese era poi "naufragata", anche in virtù delle 18.000 firme raccolte dall'allora petizione lanciata a suo supporto. Negli ultimi mesi, una nuova petizione è stata aperta per il medesimo fine, e sarebbero già state raccolte più di 70.000 firme,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e quale sia il suo orientamento in merito;

se non ritenga opportuno adottare tutte le più specifiche iniziative volte a consentire a Mauro Morandi la permanenza sull'isola di Budelli, affinché egli possa continuare a svolgere correttamente e senza interruzioni l'attività di custode dell'isola, e degli habitat naturali e delle sue spiagge.


INTERROGAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SCIISTICI SUL MONTE TERMINILLO


(3-02215) (13 gennaio 2021)

NUGNES, DE PETRIS, FATTORI, LA MURA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

il 24 dicembre 2014 la Regione Lazio ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attivava la procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto riguardante interventi per la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del monte Terminillo (Rieti) avanzato dalla Provincia di Rieti;

nell'ambito dell'istruttoria di VIA l'area sistemi naturali della Regione il 13 luglio 2015 esprimeva parere non favorevole, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, motivando come l'intervento proposto ricadesse all'interno dei siti di importanza comunitaria (SIC) IT6020007 "gruppo monte Terminillo" e IT6020009 "bosco Vallonina" e della zona di protezione speciale (ZPS) IT6020005 "monti reatini" della rete ecologia europea "Natura 2000" e come la realizzazione delle numerose e notevoli opere di progetto producesse rilevanti impatti su habitat e specie d'interesse comunitario di rilevante valore;

il 30 dicembre 2019 la Provincia presentava alla Regione un aggiornamento del progetto finalizzato al superamento delle criticità ambientali emerse, integralmente sostitutivo del precedente;

il 16 gennaio 2020 l'area valutazione di impatto ambientale della Regione riattivava la procedura di VIA con pubblicazione dei nuovi elaborati al fine di consentire la possibilità di presentare osservazioni entro il termine di successivi 60 gironi;

il progetto revisionato e ridimensionato rispetto a quello del 2014 risulta ricadere nella citata ZPS e nelle citate ZSC e quindi soggetto alla procedura e relativo parere di valutazione d'incidenza, ricompresa nell'ambito della procedura di valutazione impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, art. 5, comma 4;

gli interventi previsti dal progetto riguardano: la costruzione di 10 nuovi impianti di risalita e relative opere di cantierizzazione (8,6 chilometri totali di lunghezza); 7 nastri trasportatori amovibili in galleria; 45 ettari circa di nuove piste o skiweg da sci nordico con opere accessorie e relative opere di cantierizzazione (le piste di discesa sono 11, gli skiweg 6); 7 rifugi e centri visita con relative opere di cantierizzazione; 2 bacini di raccolta acqua per l'innevamento programmato, con funzione integrativa di abbeveratoio e antincendio nel periodo estivo e relative opere di cantierizzazione; impianto a servizio dei 2 bacini di raccolta acqua e relative opere di cantierizzazione; demolizione del vecchio elettrodotto ed interramento della nuova linea e relative opere di cantierizzazione; demolizione dei vecchi impianti di risalita;

le numerose e rilevanti opere previste e le presenze antropiche attese dopo la realizzazione degli impianti produrrebbero forti impatti ambientali con la perdita definitiva di superfici riconosciute come habitat secondo la direttiva 92/43/CE, in particolare con la sottrazione di faggete appartenenti all'habitat 9210 "faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex" per circa 17 ettari e il rischio di fenomeni di degrado dello stato di conservazione delle popolazioni di specie faunistiche tutelate dai siti Natura 2000 interessati;

il 31 dicembre 2020 l'area valutazione di impatto ambientale della Regione esprimeva parere di valutazione d'incidenza positivo condizionato al rispetto di alcune prescrizioni espresse e negativo limitatamente alla pista, sull'impianto e gli altri interventi che prevedono il collegamento tra la località di Sella di Cantalice e l'area sciabile di Campo Stella nel comune di Leonessa;

la ZPS IT6020005 "monti reatini" è assoggettata alle misure di conservazione introdotte dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", il cui comma 1, lettera m), dell'art. 5 stabilisce il divieto di "realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS";

ai fini della valutazione dell'applicabilità di quanto previsto dal decreto ministeriale e cioè dell'eccezione per gli impianti previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007), la consistenza del demanio sciabile relativo al comprensorio del Terminillo, pari a circa 957 ettari, risulterebbe dalla tavola 13 bis A del piano territoriale provinciale generale (PTPG) della Provincia di Rieti approvato in data 15 aprile 2009, quindi oltre il termine della data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ragione per cui l'ammodernamento degli impianti ed il modesto ampliamento per la parte in esercizio consentito dalla norma risulterebbe precluso;

la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 ha annullato la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 2019 recante il piano territoriale paesistico regionale (Bollettino ufficiale n. 13 del 13 febbraio 2020) e pertanto, per i beni tutelati ope legis (artt. 134, comma 1, lett. b), e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004), deve essere effettuata la verifica di conformità in base alla norma più restrittiva tra i piani territoriali provinciali vigenti, il capo III del piano regionale adottato e la misura di salvaguardia di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998, e più precisamente il relativo capo II "Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche operate dai competenti uffici della Regione Lazio e se non ritenga opportuno per quanto di propria competenza verificare il rispetto del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, ed intervenire nei confronti della Regione Lazio perché nella conclusione della procedura di VIA siano adeguatamente valutati tutti gli impatti su habitat e specie della rete Natura 2000, fortemente minacciati dall'eventuale realizzazione degli interventi per la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del monte Terminillo avanzato dalla Provincia di Rieti e venga garantito il rigoroso rispetto delle norme di tutela sui beni e le aree sottoposte a vincolo paesistico, anche alla luce del quadro giuridico che la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 ha determinato nella Regione Lazio.


INTERROGAZIONE SULLA PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DELLE AREE IDONEE AL DEPOSITO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI


(3-02220) (13 gennaio 2021)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI, PIANASSO, NISINI, VESCOVI, SBRANA, RUFA, FUSCO, DE VECCHIS, MARTI, PEPE, LUNESU, DORIA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

con decreto interministeriale dei Ministeri dello sviluppo economico dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 dicembre 2020, la SOGIN S.p.A., società di Stato responsabile della localizzazione, realizzazione e dell'esercizio del deposito nazionale per lo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico, ha ricevuto il nulla osta per la pubblicazione della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) ai fini della realizzazione del deposito nazionale per il combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, in conformità con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

la pubblicazione della CNAPI dà di fatto l'avvio alla fase di consultazione pubblica, della durata di 60 giorni, e alla programmazione di un seminario nazionale da tenersi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, cui potranno partecipare le Regioni, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi qualificati per la successiva definizione della carta nazionale delle aree idonee (CNAI) con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

la CNAPI è stata definita tenendo conto dei criteri previsti dalla guida tecnica n. 29 dell'ISPRA elaborata nel 2014, ed individua 67 aree potenzialmente idonee sul territorio nazionale, dislocate in 7 regioni, che presentano differenti gradi di priorità a seconda delle caratteristiche;

il meccanismo di localizzazione e realizzazione del deposito prevede la definizione, con trattative bilaterali, di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per i territori che ospiteranno il deposito;

considerato che:

nonostante fosse prevista già da 10 anni e i criteri tecnici per la localizzazione dell'impianto siano stati stabiliti da ISPRA nel 2014, la CNAPI è stata fatta uscire nottetempo in piena emergenza sanitaria da COVID-19 e senza le necessarie informazioni, oltretutto anticipata da comunicazioni informali diffuse ben prima del comunicato ufficiale del Ministero dell'ambiente;

la realizzazione del deposito nazionale è di particolare rilevanza per il Paese ma, data la massima delicatezza della questione, è spesso fonte di preoccupazione per i territori e per i cittadini interessati e il metodo adottato dal Governo è risultato alquanto discutibile, sia in termini di mancato preavviso e delle necessarie informazioni per i territori sul valore effettivo della CNAPI che di momentum scelto per la sua pubblicazione in piena pandemia, anche con riferimento ad esperienze sui depositi nazionali già realizzati in altri Paesi membri;

questo comportamento del Governo su un tema così importante, delicato e fortemente divisivo come quello dei rifiuti nucleari ha alimentato conflitti tra territori e comunità locali coinvolti nonché tensioni sociali e preoccupazioni nella popolazione, già particolarmente provata dall'emergenza sanitaria in corso, dimostrando una preoccupante superficialità se non un'evidente malafede;

anche a seguito di ciò, diversi territori interessati stanno esprimendo contrarietà ad ospitare il deposito all'interno dei propri confini, mentre al contrario alcuni si stanno esprimendo a favore, anche sotto forma di autocandidatura,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare per rinviare qualsiasi decisione in merito, visto e considerato che si è nel pieno di una crisi sanitaria a livello mondiale, e nel frattempo studiare un percorso che preveda una corretta informazione relativa al contesto italiano dei rifiuti radioattivi, alle esperienze sui depositi nazionali già realizzati in altri Paesi membri e, soprattutto, sugli aspetti relativi alle effettive e congrue compensazioni economiche e di riequilibrio ambientale e territoriale da assegnare ai territori che ospiteranno il deposito, in aggiunta alle compensazioni previste nell'ambito della procedura di VIA, favorendo esclusivamente la presentazione spontanea di autocandidature da parte di territori ed enti locali.


INTERROGAZIONE SUI CRITERI E I CONTRIBUTI PER LA SCELTA DEI SITI DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI NUCLEARI


(3-02219) (13 gennaio 2021)

QUARTO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

in data 5 gennaio 2021, in seguito alla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, è stata desecretata la CNAPI, carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e parco tecnologico ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

la SOGIN S.p.A., ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 del citato decreto legislativo, è il soggetto responsabile della localizzazione, realizzazione e dell'esercizio del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico;

la CNAPI è stata pubblicata ed è disponibile, completa di tutta la documentazione, sul sito web "depositonazionale" di SOGIN;

nella CNAPI vengono individuati 67 siti potenzialmente idonei e successivamente si dovrà giungere alla CNAI (carta nazionale delle aree idonee) e, infine, all'area nella quale realizzare il deposito;

nei 60 giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi qualificati possono formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima secondo le modalità indicate sul sito;

considerato che:

va dato atto e merito ai Ministri competenti di avere finalmente consentito la pubblicazione della CNAPI e avviato l'iter che porterà alla realizzazione del deposito unico nazionale;

il deposito unico è improcrastinabile dovendo porre in sicurezza il territorio italiano dai rifiuti radioattivi, oggi allocati in 19 aree sparse per l'intera nazione in condizioni di insicurezza, se non di grave rischio;

uno per tutti, si cita il sito di Saluggia (Vercelli), per il quale il senatore a vita e premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia ha scritto una lettera nel lontano 2001, paventando un grave rischio da inquinamento radioattivo dei 270 metri cubi di rifiuti radioattivi liquidi (di cui 125 a elevatissima pericolosità) dell'ex impianto Eurex di riprocessamento del combustibile nucleare. Pur essendo stati nel frattempo eseguiti lavori di messa in sicurezza, risulta che si sia ben lontani dalla garanzia che può offrire il deposito unico, così come progettato;

è irrinunciabile un'assoluta sicurezza del deposito unico nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa illustrare l'iter che sarà seguito da ora fino alla realizzazione;

se possa assicurare che i 15 criteri di esclusione alla base della CNAPI e i 13 criteri di approfondimento della successiva CNAI siano pienamente affidabili;

se sia disponibile ad accettare eventuali suggerimenti per fare in modo di rendere ancora più sicuro il procedimento che porti alla scelta del sito finale;

se possa valutare di ampliare i tempi per le osservazioni e proposte tecniche, che a parere dell'interrogante sono troppo esigui.