14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

L'attività della 14a Commissione permanente

La 14a Commissione permanente - Politiche dell'Unione europea - è stata costituita nel 2003, andando a sostituire la Giunta per gli affari delle Comunità europee (nata nel 1968), nel quadro di un intervento di profonda revisione delle norme del Regolamento concernenti i rapporti tra il Senato e l'Unione europea. Le sue competenze sono state riviste e integrate in occasione delle modifiche del Regolamento del Senato approvate il 20 dicembre 2017 ed entrate in vigore con l'inizio della XVIII Legislatura.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento del Senato, la 14a Commissione ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali connessi con l'attività e i provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni, nonché sul recepimento degli atti legislativi e degli altri obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Essa cura, inoltre, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC).

Particolare menzione merita, poi, la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", che ha disciplinato tra l'altro la partecipazione del Parlamento alla fase ascendente del diritto europeo e i relativi obblighi posti in capo al Governo.

La fase ascendente

L'attività della 14a Commissione in "fase ascendente" è rappresentata principalmente dall'esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea.

A seguito della riforma del Regolamento del Senato approvata nel dicembre 2017, la 14a Commissione ha competenza esclusiva per la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (articolo 144, comma 1-bis, secondo periodo), anche su impulso delle Commissioni competenti per materia (comma 5-bis). Alle altre Commissioni permanenti, ciascuna nella materia di propria competenza, spetta pronunciarsi sul merito dell'atto. Alla Commissione Politiche dell'Unione europea, nonché alle altre Commissioni eventualmente interessate, è comunque rivolta una richiesta di parere (articolo 144, comma 1). Ai fini della trasmissione alle istituzioni dell'UE, permane la facoltà della Commissione Politiche dell'Unione europea di esercitare il potere sostituivo in caso di inerzia della Commissione competente (art. 144, comma 5, del Regolamento).

L'esito degli esami è costituito, ai sensi dell'articolo 144, comma 6, del Regolamento, da risoluzioni che, essendo approvate in presenza del quorum della maggioranza dei componenti, esprimono la volontà del Senato e impegnano il Governo nelle fasi di negoziazione presso il Consiglio dell'UE o presso le altre sedi istituzionali europee.

Le medesime risoluzioni sono trasmesse alle Istituzioni europee (Parlamento europeo, Consiglio dell'UE e Commissione europea), sia ai fini della procedura di verifica sul rispetto del principio di sussidiarietà sia ai fini del più ampio "dialogo politico" tra parlamenti nazionali e Istituzioni europee, avviato sin dal 2006 con la cosiddetta "procedura Barroso" e ora codificato nell'ordinamento nazionale con l'articolo 9 della citata legge n. 234.

Tra gli atti non sottoposti a scrutinio di sussidiarietà, particolare menzione meritano il programma annuale di lavoro della Commissione europea e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE, assegnati in via principale alla 14a Commissione permanente, la quale può adottare risoluzioni con cui indicare al Governo i principi e le linee che dovranno caratterizzare il suo operato nell'ambito delle attività dell'Unione europea, e al contempo indirizzare alle Istituzioni europee eventuali osservazioni di merito.

In questo contesto, ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento, la 14a Commissione ha la facoltà di effettuare un dibattito con l'intervento del Ministro competente, nonché di acquisire elementi informativi, sia dai membri del Parlamento europeo, sia dai componenti della Commissione europea. Specifiche procedure sono previste, inoltre, per l'esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle sentenze della Corte di giustizia (rispettivamente articoli 143 e 144-ter del Regolamento).

La 14a Commissione è inoltre competente per l'apposizione di una riserva di esame parlamentare (articolo 144, comma 1-ter), in virtù della quale l'attività del Governo in seno al Consiglio dell'Unione europea relativa a un atto o a un progetto di atto dell'Unione viene sospesa per 30 giorni nelle more dell'esame parlamentare (articolo 10, legge n. 234 del 24 dicembre 2012).

La 14a Commissione permanente, infine, partecipa ai lavori della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC), nel cui contesto essa ha avuto modo a più riprese di manifestare il proprio orientamento favorevole al rafforzamento della Conferenza stessa, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra i parlamenti nazionali per quanto riguarda il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà e il dialogo politico.

La fase discendente

Nell'ambito della fase discendente, ovvero di attuazione del diritto europeo e più in generale di verifica della compatibilità dell'ordinamento interno rispetto all'ordinamento europeo, alla 14a Commissione sono attribuite competenze referenti e consultive.

La 14a Commissione ha anzitutto competenza primaria (referente) sull'esame degli annuali disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché sugli altri disegni di legge aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (articolo 23, comma 2, del Regolamento). La procedura regolamentare, nel suo complesso, presenta talune divergenze rispetto allo schema tipico della sede referente prevista dal Regolamento per gli altri disegni di legge, caratterizzandosi principalmente per la brevità dei termini stabiliti per il suo iter e per le analogie con l'esame dei documenti di bilancio, tanto da fare ritenere che si tratti di un vero e proprio procedimento speciale.

Oltre alle predette competenze referenti, alla 14a Commissione sono attribuite ampie competenze consultive su tutti gli altri disegni di legge che hanno attinenza diretta con il diritto europeo, sui quali essa esercita un vaglio di compatibilità con l'ordinamento europeo, formulando le proprie osservazioni alle Commissioni competenti per materia.

Analogamente, la 14a Commissione rende il proprio parere alle Commissioni di merito sugli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni di recepimento della normativa europea, che il Governo è tenuto a sottoporre al vaglio parlamentare in attuazione di una delega legislativa normalmente conferita mediante la legge di delegazione europea. In tale contesto, qualora la Commissione di merito non si uniformi al parere della 14a Commissione sui disegni di legge, e connessi emendamenti, per i quali sia prevista la procedura decentrata dell'esame e definitiva approvazione in Commissione, senza che debba farsi luogo a una successiva votazione dell'Assemblea (cosiddetta "sede deliberante"), l'autorizzazione alla procedura decentrata in questione si intende revocata. Il disegno di legge dovrà quindi essere esaminato dalla Commissione stessa secondo la procedura ordinaria (referente), con necessità di un successivo esame, ed approvazione, da parte dell'Assemblea (articolo 40 del Regolamento). Si tratta di un potere analogo a quelli attribuiti alla 1a Commissione, per quanto riguarda la compatibilità dei disegni di legge con la Costituzione, e alla 5a, per quanto riguarda i disegni di legge che incidono negativamente sul bilancio dello Stato.

Il Regolamento precisa infine, all'articolo 23, che la 14a Commissione, nell'esaminare in sede consultiva i disegni di legge e gli schemi di atti normativi del Governo sopra citati, debba tenere conto dei profili inerenti ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, e alla loro partecipazione nella fase di formazione e di attuazione degli atti europei, con riguardo anche al potere sostitutivo nel caso di mancato rispetto dei Trattati o della normativa europea da parte delle Regioni, ai sensi degli articoli 117 e 120 della Costituzione.

Sottocommissioni per i pareri

Nella XVIII Legislatura, la Commissione non ha istituito Sottocommissioni.



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