Mercoledì 3 Giugno 2020 - 224ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 16:05)

L'Assemblea ha avviato l'esame del cosiddetto decreto liquidità, ddl n. 1829, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 dispone che SACE S.p.A., al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti. L'articolo 3 prevede un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. L'articolo 5 differisce al 1 settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'articolo 6-bis prevede a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. L'articolo 10 introduce una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. L'articolo 11, modificato dalla Camera, dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto. L'articolo 12 chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cosiddetto fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020. Inoltre, fino al 9 gennaio 2021, i benefici del Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente. L'articolo 12-bis attribuisce alle imprese, per l'anno 2020, un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica. L'articolo 12-ter proroga il termine per la effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. L'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, già introdotto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020. Gli articoli 15 e 16 apportano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo in relazione agli assetti societari e a specifici atti, delibere od operazioni di società che detengono attivi strategici per gli interessi nazionali (cosiddetta golden power). L'articolo 20 consente ai contribuenti di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) in luogo del metodo storico (cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento. L'articolo 29 reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario. L'articolo 37 proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. L'articolo 37-bis sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2020).

Poiché la Commissione finanze non ha terminato l'esame in sede referente, il ddl è discusso senza relazione.

Alla discussione generale hanno partecipato i sen, Maria Virginia Tiraboschi, Damiani, Pichetto Fratin, Perosino, Caliendo (FI); Tiziana Nisini, Roberta Ferrero, Saviane, Fusco, Montani (L-SP); Rosa Abate, Marco Pellegrini, Agnese Gallicchio (M5S); Donatella Conzatti, Marino (IV-PSI); Urso (FdI); Parrini (PD). Secondo le opposizioni il decreto non eroga liquidità ma favorisce l'indebitamento delle imprese, senza peraltro modificare le procedure bancarie d'istruzione delle domande di finanziamento e senza estendere la garanzia statale alla situazione debitoria pregressa. Mentre in Germania l'iniezione di liquidità è pari al 10 per cento del Pil in Italia è appena dello 0,9 per cento; in Francia e in Spagna l'accesso ai finanziamenti è già avvenuto, in Italia le procedure sono farraginose. Secondo Forza Italia il decreto avrebbe dovuto rinviare in modo chiaro le scadenze; le risorse destinate al reddito di cittadinanza dovrebbero essere destinate alle imprese; bisognerebbe utilizzare 100 miliardi impegnati nel bilancio statale ma non spesi; occorrerebbe stringere una nuova alleanza tra finanza e imprese, modellata sulla specificità del tessuto produttivo nazionale. Per accedere agli strumenti europei (Bei, Sure e Recovery fund), che sono comunque prestiti non disponibili prima del 2021, lo Stato italiano dovrà esborsare parecchi miliardi. La Lega ritiene che il decreto sia un regalo alle banche e teme che l'incapacità del Governo preluda alla svendita delle imprese a multinazionali francesi e tedesche. FdI ritiene che la golden power sia stata congegnata male e teme che, a fronte di una caduta della produzione industriale del 30 per cento, di un crollo del Pil del 13 per cento, del rischio di chiusura di un milione di aziende, di una drammatica crescita della disoccupazione, gli annunci del Governo scatenino la rabbia sociale.

In replica la Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze Guerra ha ricordato che il sostegno alla liquidità si compone, in tutti gli Stati europei, di due misure: la sospensione delle imposte e la facilitazione dell'accesso al credito. Il decreto non è quindi un regalo alle banche, prevede una garanzia statale molto estesa, ed è stato integrato alla Camera con proposte dell'opposizione. I sussidi a fondo perduto sono previsti in precedenti decreti e sono estesi dal decreto rilancio. Infine, è ingiusto e fuori luogo parlare di assistenzialismo con riferimento a misure di sostegno per famiglie prive di ogni reddito.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza modifiche del testo licenziato dalla Camera. La discussione proseguirà nella seduta di domani.

(La seduta è terminata alle ore 19:00 )



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