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Glossario

B

  • Bilancio (dello Stato)

    È il documento contabile, approvato annualmente con legge dalle Camere, che autorizza la riscossione delle entrate e l'esecuzione delle spese per l'anno successivo. Il disegno di legge di bilancio viene presentato dal Governo al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno e viene discusso nell'ambito della sessione di bilancio.

  • Bilancio interno (del Senato)

    Il bilancio interno del Senato, come quello della Camera dei Deputati, è espressione dell'autonomia contabile che caratterizza i due rami nella loro qualità di organi costituzionali. Tale forma di autonomia è ritenuta tradizionalmente funzionale all'indipendenza del Parlamento. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato sono predisposti dai Senatori Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi. Tali atti vengono successivamente trasmessi al Presidente della 5ª Commissione permanente (bilancio), il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea, la quale discute ed approva i due documenti. Per motivi contabili, l'ammontare delle spese destinate al funzionamento delle Camere è iscritto nel bilancio generale dello Stato, entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte costituzionale ha ribadito l'autonomia contabile di Camera e Senato, stabilendo che non spetta alla Corte dei conti il controllo sui loro tesorieri.

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