La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

Sezione I

Le Camere

Articolo 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [cfr. art. 55 c. 2] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [cfr. artt. 64 c. 1, 73 c. 2, 79 c. 1, 83 c. 3, 90 c. 2, 138 cc. 1, 3 ].

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.