Art. 1
(Ambito dell'accesso)
- Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Le modalità dell'accesso sono stabilite dal presente regolamento, ad eccezione di quelle attinenti ad ambiti disciplinati da appositi regolamenti interni che già contemplano l'accesso. Per quanto riguarda i contratti stipulati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica e le relative procedure di affidamento ed esecuzione si applicano le disposizioni in materia di accesso recate dalla normativa europea e da quella nazionale di attuazione.
- E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, di qualunque specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, di seguito denominata «Amministrazione», o da questa utilizzati quando ciò sia necessario all'espletamento della propria attività amministrativa.
- Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, alle istanze di amministrazioni pubbliche, associazioni, comitati e soggetti portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi.
Art. 2
(Esclusione dall'accesso)
- Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento;
b) nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico- attitudinale relativi a terzi;
d) nei confronti dei pareri legali acquisiti nel corso dell'attività amministrativa con riferimento a situazioni di contenzioso potenziale o in atto;
e) nei confronti degli atti per i quali sia già stata effettuata la pubblicazione sulla base della normativa interna. - Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.
- L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui all'articolo 7.
- Il diritto di accesso è altresì escluso in relazione all'esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza delle persone, delle sedi e degli impianti, che abbiano riferimento, diretto o indiretto, all'esercizio delle funzioni parlamentari;
b) la vita privata e la riservatezza di terzi, persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese, associazioni e comitati, con particolare riferimento agli interessi afferenti alle sfere della comunicazione, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale, di cui siano concretamente titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dai medesimi soggetti cui si riferiscono. Ai titolari delle situazioni soggettive di cui all'articolo 1, comma 1, è comunque consentito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere tali situazioni. Nel caso di documenti contenenti dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento CE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'articolo 60 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. - Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, possono essere individuate categorie di documenti, formati dall'Amministrazione o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso ai sensi dei commi 1 e 4.
Art. 3
(Modalità di esercizio del diritto di accesso)
- Il diritto di accesso si esercita su richiesta scritta e motivata, mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento.
- La richiesta è rivolta al responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4. Il richiedente deve: indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione certa; dichiarare la situazione soggettiva che ritenga rilevante ai fini dell'accesso richiesto; far constare della propria identità, ovvero dei propri poteri rappresentativi.
- Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali essa si intende respinta.
- Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, deve dare comunicazione al richiedente dell'irregolarità o dell'incompletezza con mezzi idonei a comprovarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata.
- Il diritto di accesso si esercita:
a) con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'Amministrazione;
b) fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere, in base alla normativa interna, i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. - Non sono accolte le richieste di accesso per soddisfare le quali l'Amministrazione debba elaborare dati in suo possesso.
Art. 4
(Responsabile del procedimento di accesso)
- Responsabile del procedimento di accesso è il Consigliere parlamentare Direttore di Servizio o capo dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario Generale o, su designazione di questo, altro dipendente addetto al Servizio o Ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il Consigliere parlamentare Direttore di Servizio o capo dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario Generale o il dipendente da questo delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.
- Nei casi in cui all'adozione dell'atto sia competente un organo politico, il responsabile del procedimento di accesso è il Consigliere parlamentare Direttore di Servizio o capo dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario Generale competente a detenere stabilmente l'atto dopo la sua adozione. In questi casi il responsabile provvede tempestivamente ad informare l'organo politico competente per le conseguenti determinazioni.
Art. 5
(Procedimento per l' accesso)
- L'atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
- L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
- L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto. Se il richiedente ha specificamente indicato i documenti cui intende accedere, il responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4, può trasmettere tali documenti, unitamente alla comunicazione di accoglimento, con mezzi idonei a comprovarne la ricezione.
- Fatta comunque salva l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
- L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da questo incaricata, sulla base di apposite e valide deleghe, in cui sono specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
- La visione dei documenti è gratuita. La loro riproduzione è gratuita solo se se ne richieda una copia e questa sia composta da un numero di pagine inferiore a cento. Diversamente, è dovuto dal richiedente l'intero importo corrispondente al mero costo di riproduzione. Su richiesta, le copie possono essere autenticate senza ulteriori oneri per il richiedente.
Art. 6
(Diritti dei controinteressati)
- Della richiesta di accesso devono essere tempestivamente informati gli eventuali controinteressati, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. L'Amministrazione effettua tale comunicazione con mezzi idonei a comprovarne la ricezione.
- I soggetti controinteressati sono individuati in base alla natura del documento richiesto, tenuto conto anche del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 5, comma 2.
- Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.
Art. 7
(Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso)
- Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4, previo assenso del Segretario Generale, con riferimento specifico a quanto disposto dal presente regolamento.
- Il differimento dell'accesso è disposto dal competente Consigliere parlamentare Direttore di Servizio o capo dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario Generale, anche su proposta del responsabile del procedimento di accesso, ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa. Del differimento è data tempestiva comunicazione al Segretario generale.
- L'atto che dispone il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso deve rivestire forma scritta ed essere motivato. In caso di differimento, l'atto deve recarne la durata.
Art. 8
(Ricorso avverso il provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso)
- Avverso il provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso, il richiedente può ricorrere agli organi di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento interno del Senato della Repubblica.
Art. 9
(Sospensione dei termini del procedimento)
- I termini relativi agli obblighi dell'Amministrazione, recati dal presente regolamento, sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
Art. 10
(Relazione al Collegio dei Senatori Questori)
- Il Segretario Generale riferisce semestralmente al Collegio dei Senatori Questori delle richieste e dell'esito dei procedimenti di accesso.
Art. 11
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
- Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Senato della Repubblica.
- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 186 del 9-8-2019