Ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. È nominato per sette anni e non può essere confermato. Non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendente statale è collocato fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi:
elisabetta.casellati@pec.senato.it e roberto.fico@certcamera.it
I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti:
a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) copia di un documento di identità in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.
Roma, 14 settembre 2018